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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/09/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 1646 - 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Parte_1
d'Ambrosio, come in atti Ricorrente E
, in persona del p.t. rapp.te legale, rapp.to e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato, come in atti Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/03/2024, il ricorrente in epigrafe ha agito in giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1) previa –se del caso- disapplicazione di ogni e qualsivoglia norma legislativa e/o contrattuale e/o regolamentare in contrasto –ove esistente- con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, accogliere per tutti i motivi infra esposti il presente ricorso e, per l'effetto, 2) accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione convenuta consistita, al momento dell'intervenuta trasformazione del rapporto di lavoro, nell'azzeramento dell'anzianità di servizio del ricorrente maturata in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato per violazione del principio comunitario di non discriminazione sancito dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva comunitaria 1999/70/CE e di conseguenza,
3) accertare e dichiarare il diritto dell'istante al riconoscimento dell'anzianità di servizio, a fini economici e giuridici, maturata a decorrere dal 01.07.1987 ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
4) condannare il , in persona del p.t. legale rapp.te Controparte_1 CP_2 al versamento delle differenze retributive, entro i limiti della prescrizione quinquennale, conseguenti al riconoscimento della predetta anzianità di servizio maturata a decorrere dal 01.07.1987 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) sino alla esatta collocazione nella classe di servizio corrispondente alla predetta anzianità, oltre interessi legali ed oltre l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria ai sensi degli artt. 16 comma 6 L. 312/1991 e art. 22, comma 36 L. 724/1994;
5) condannare, inoltre, il , in persona del p.t. legale Controparte_1 CP_2 rapp.te alla ricostruzione di carriera del ricorrente considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato a far data dal 01.07.1987 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia);
6) condannare, altresì, il , in persona del p.t. legale Controparte_1 CP_2 rapp.te alla refusione delle spese (anche generali) e competenze tutte del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Nello specifico ha esposto: di aver prestato servizio per il convenuto, in CP_1 regime di contratti a termine dal 01.07.1987 al 05.10.1994, con mansioni di addetto ai servizi di vigilanza;
di aver successivamente stipulato, in data 25.09.1995, un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali, di trasformazione del precedente rapporto a termine ai sensi dell'art. 4 bis, VI L. n. 236/1993, che così disponeva: “Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato”; di aver prestato la propria attività lavorativa di addetto alla vigilanza e custode (anche notturno) presso il Parco Archeologico di Pompei, durante tutto il periodo di lavoro a tempo determinato e anche in seguito alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, in nulla variando la propria posizione in seguito alla stabilizzazione;
di aver svolto le medesime attività di vigilanza, guardiania e controllo che venivano disimpegnate anche dai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione convenuta e appartenenti alla medesima Area B cui apparteneva l'istante; tuttavia, mentre ai dipendenti di ruolo l'Amministrazione convenuta assicurava pacificamente il decorso dell'anzianità di servizio via via maturata durante il loro rapporto di lavoro, per il ricorrente tutto ciò non è avvenuto;
infatti, nonostante le numerose richieste in tal senso, all'atto della sua immissione in ruolo a seguito della trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, l'anzianità di servizio maturata dal ricorrente durante il rapporto di lavoro a tempo determinato (dal 01.07.1987 al 05.10.1994) non fu proprio tenuta in considerazione dall'Amministrazione convenuta;
Il , costituitosi tempestivamente in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello CP_1
Stato, ha eccepito la prescrizione dei crediti e nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle domande sia alla stregua della normativa nazionale che comunitaria per cui ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa. La domanda va accolta per le argomentazioni di seguito esposte, in conformità ai precedenti di merito allegati in atti (in particolare, Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro sentenze n. 5009 del 20.06.2025, n. 4026 del 22.05.2025, n. 3518 del 07.05.2025 e n. 4487 del 14.06.2024; Sezione Lavoro Corte di Appello di Napoli :sentenze nn. 1322/19; 1325/19; 7055/19; 7035/18; 6305/18; 5783/17; 2119/17). E' documentato che il ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del CP_1 convenuto in forza di plurimi contratti a tempo determinato nel periodo dal 1987 al 1994, fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato il 5.10.94 (cfr. doc. 1 e 2 prod. ric.). Può ritenersi poi che il rapporto di lavoro del ricorrente, a decorrere dal contratto del 5.10.94 si sia svolto ininterrottamente ed è altresì pacifico che egli abbia svolto, per tutto il tempo sin dai contratti a termine, mansioni della qualifica di appartenenza. Può quindi convenirsi, ai fini che ne occupano che, per tutta la durata del rapporto a termine inter-partes decorrente dal 1.07.1987, e quindi pressoché continuativamente, il ricorrente risulta avere svolto una prestazione in tutto equivalente a quella dei lavoratori dipendenti dell'amministrazione assunti a tempo indeterminato di pari qualifica (addetto ai servizi di vigilanza di area retributiva B posizione B1). La procedura di stabilizzazione che ha riguardato il ricorrente è contenuta nella legge n. 236/1993 che all'art. 4 bis co. VI disponeva: “Per il personale assunto a tempo determinato nelle qualifiche per le quali sia richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, le pubbliche amministrazioni, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, procedono, in relazione al verificarsi di vacanze di organico, alla trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato”. Trattasi, con tutta evidenza di una deroga alla regola generale dell'assunzione a tempo indeterminato mediante concorso pubblico, introdotta con normativa speciale, correlata alle contingenze del precariato. La norma in questione contiene riferimento alla “trasformazione dei rapporti in rapporti a tempo indeterminato”. Tuttavia, la conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato è nel pubblico impiego preclusa dall'art. 36, comma 5 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per cui, in assenza di una specifica normativa speciale che deroghi a tale principio, non può certamente operarsi in questa sede tale conversione (il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte a sezioni unite nella sentenza n.5072 del 15/3/2016). Inoltre, come emerge dalla fattispecie in esame, caratterizzata da plurimi contatti a termine non continuativi, l'assunzione a tempo indeterminato era disposta sul presupposto di un precedente servizio prestato. Pertanto, l'assunzione conseguente alla “trasformazione” deve essere ritenuta a tutti gli effetti quale nuova assunzione presso la pubblica amministrazione, la quale ha instaurato un nuovo contratto di lavoro con il soggetto, mentre non potrebbe essere condivisa, per le ragioni sopra riportate, l'affermazione secondo la quale si tratterebbe di una mera trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In tali termini, il pregresso servizio, in qualunque arco temporale esso sia stato prestato, non può automaticamente essere considerato ai fini dell'anzianità di servizio. Pertanto, l'assunzione conseguente alla “trasformazione” deve essere ritenuta a tutti gli effetti quale nuova assunzione presso la pubblica amministrazione, e non una mera trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Ciò posto, va esaminata la possibilità auspicata dalla ricorrente di considerare, in proporzione alla prestazione lavorativa effettivamente resa, l'anzianità di servizio prestato durante il precariato, ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti normativi e contrattuali che hanno quale presupposto la sussistenza di una pregressa attività lavorativa, pur in assenza di una esplicita disposizione contrattuale o normativa in tal senso. Ebbene, occorre richiamare, con riferimento agli effetti della successione di una pluralità di contratti a termine, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Risultano infatti ricorrere nel caso in esame, tutti i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 4 de1l'Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE cosicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento economico può trarsi da tale argomento. Detta clausola stabilisce al primo comma che “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ed al quarto comma che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Con la sentenza emessa in data 13 settembre 2007 nel procedimento C-307/05
[...]
relativamente ad una vicenda in cui una dipendente Parte_2 dell'amministrazione sanitaria spagnola era stata assunta a tempo indeterminato dopo dodici anni di rapporti a termine e rivendicava il riconoscimento di questi ultimi in termini di scatti triennali di anzianità, negatole sulla scorta di una previsione della legge nazionale), la Corte di Giustizia ha ribadito quanto già in precedenza più volte statuito circa il fatto che le previsioni dell'Accordo Quadro sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico”, trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” di cui devono usufruire “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”. Ha poi precisato che: “la nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”. Ciò premesso va rilevato che la Corte ha precisato che “Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, in modo generale ed astratto, si riferisca alla durata stessa dell'impiego”.
“Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità di trattamento priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 70/99 e dell'accordo quadro” (Corte di Giustizia 22 dicembre 2010 C-444/09 punto 57). Per_1
Scopi individuati dalla stessa Corte nella “garanzia della parità di trattamento ai lavoratori a tempo determinato, proteggendoli dalle discriminazioni (...) al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato” (punti 47 e 48). Ne consegue che l'unico limite che giustifica un trattamento differenziato, e cioè la sussistenza di ragioni oggettive, non può essere ravvisato dalla mera circostanza che un impiego sia qualificato di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti alcuni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego (cfr.: Corte di Giustizia II Sez. 13 settembre 2007 causa 307/05 , punti da 26 a 29; Corte di Giustizia 22 Parte_2 dicembre 2010 cause riunite 444/09 e 456/09 e Torres). Per_1
Ragioni oggettive, secondo l'insegnamento della Corte devono consistere in
“elementi precisi e concreti (...) che possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato” (cfr.: Corte di Giustizia sentenza citata, punti da 49 a Parte_2
58). Il trattamento retributivo progressivamente collegato all'anzianità di lavoro rientra indiscutibilmente nel concetto di “condizioni di impiego” di cui parla la direttiva, trasposta nel D. Lgs. 368/2001. In altri termini, - come puntualizzato dalla citata sentenza e e Per_1 Per_2 ribadito dall'ordinanza 9 febbraio 2012, causa C 556/11, punti Persona_3
47,48,49 e 50 – le ragioni oggettive che ai sensi dell'art. 4 punto l della direttiva legittimano la differenza di trattamento non possono consistere nel fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale la legge o il contratto collettivo, ma riguardano “la sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive ed in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”; La “reale necessità” di un trattamento differente tra lavoratori, così come descritta dalla Corte europea, non può certo identificarsi con l'essere un dipendente a tempo determinato, di ruolo o meno e assunto o meno con concorso, nè tali peculiarità del rapporto di impiego hanno alcuna correlazione logica con il negare la progressione retributiva in funzione dell'anzianità maturata (cfr. in questi termini: Corte di Giustizia 22 dicembre 2010, cit., punto 43). In tale ottica antidiscriminatoria, non può condividersi l'argomentazione della difesa dell'Amministrazione ostativa alla valutazione dell'anzianità di servizio a fini economici. La posizione del dipendente a tempo indeterminato e quella di chi ha lavorato - come la ricorrente - con continuità nella medesima mansione in forza di una pluralità di rapporti a termine sono pertanto pienamente equiparabili, non potendo essere preclusiva la circostanza che si tratta di un impiegato non di ruolo, non assunto per pubblico concorso e non soggetto a stabilizzazione dopo un periodo di prova, come evidenziato dalle decisioni del giudice comunitario sopra riportate. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni avuto modo di statuire, in analoghe fattispecie, che “in materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione ...., deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo(v. Cassazione ordinanze n. 27950 del 23/11/2017 e 4195 del 19/02/2020). Operate tali necessarie premesse va effettuata la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo determinato e quella del lavoratore a tempo indeterminato rispetto al quale si assume esservi la discriminazione. Tale valutazione va compiuta in ragione della natura delle funzioni espletate dal dipendente durante il corso del rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché la qualità dell'esperienza dallo stesso acquisita a tale titolo rispetto alle condizioni di impiego di dipendenti di ruolo assunti a tempo indeterminato dalla stessa amministrazione. In punto di fatto, dalla documentazione allegata si evince senza dubbio l'omogeneità delle mansioni e compiti lavorativi svolti dalla ricorrente nel periodo antecedente ed in quello successivo alla stabilizzazione, a loro volta equivalenti, sin dai contratti a termine, a quelle dei lavoratori dipendenti dell'amministrazione assunti a tempo indeterminato di pari qualifica. D'altra parte, non è stata allegata in primo grado la sussistenza di alcuna “ragione oggettiva” ai sensi della clausola 4 , punto 1, dell'accordo quadro citato;
né ovviamente tale ragione può identificarsi con la mera natura temporanea del lavoro del personale della P.A Alla stregua dei principi enucleati, non si ravvisano dunque ragioni ostative al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla ricorrente al momento della costituzione del rapporto a tempo indeterminato, per effetto del pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato, svolto alle dipendenze della stessa amministrazione, prima della stabilizzazione. Pertanto, il ricorso può essere accolto con il riconoscimento dell'anzianità del servizio prestato alle dipendenze del prima della assunzione a tempo CP_1 indeterminato avvenuta in data 25.09.1995 a fini giuridici ed economici, con conseguente obbligo per l'amministrazione di appartenenza di procedere alla ricostituzione di carriera tenendo conto di tali periodi. Il ripristino dell'anzianità determina, ovviamente, anche la necessità di liquidare e pagare le differenze retributive maturate per effetto della mancata valorizzazione intermedia di tale anzianità . Riguardo alla prescrizione eccepita dalla parte resistente, va osservato che il riconoscimento dell'anzianità di servizio non è soggetto a prescrizione (cfr. Cass. 30 gennaio 2020, n. 2232, che riprende Cass. Sez. Un. 28 luglio 1986, n. 4812; Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71) bensì lo sono le sole differenze retributive. I crediti soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale tempestivamente eccepita dal , decorrente dall'instaurazione del rapporto a tempo CP_1 indeterminato del 25.9.1995 . Il ricorrente sia nella sua produzione che nella prima difesa utile successiva all'eccezione non ha prodotto atti interruttivi limitandosi ad evidenziare (cfr. note autorizzate del 15.09.2025) di avere richiesto nelle conclusioni dell'atto introduttivo le differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale. Va quindi considerato quale unico atto interruttivo, la sola notifica del ricorso effettuata a mezzo pec in data 12.11.2024, come da allegate ricevute di accettazione e consegna. Pertanto, deve essere disposta la condanna del al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente delle differenze retributive maturate a decorrere dal 12.11.2019 e sino alla esatta collocazione nella classe di servizio corrispondente alla predetta anzianità. Le spese seguono la soccombenza liquidandosi come da dispositivo, tenuto conto della serialità della questione giuridica oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
dichiara il diritto dell'istante al riconoscimento dell'anzianità di servizio, a fini economici e giuridici, maturata a decorrere dal 01.07.1987 e condanna il
[...]
alla ricostruzione della carriera del ricorrente considerando ai fini CP_1 giuridici ed economici tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporti di lavoro a tempo determinato dal 01.07.1987 al 25.09.95. condanna il al pagamento in favore del ricorrente delle Controparte_1 differenze retributive conseguenti al riconoscimento dell'anzianità del servizio prestato prima della assunzione a tempo indeterminato, maturate dal 12.11.2019 sino alla esatta collocazione nella classe di servizio corrispondente alla predetta anzianità, maggiorate con gli interessi legali dalle scadenza al saldo, da quantificarsi in separata sede
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 liquidate in complessivi euro 2000,00, oltre spese generali IVA e CPA.
Si comunichi.
In Torre Annunziata, 25.09.2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Molè