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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2169/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2169/2021
promossa da:
NE OR e VA LI, entrambi elettivamente domiciliati in Scandicci (FI) presso lo studio degli Avv.ti Simona Giammarino e Alessandro Bellini, che li rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del procuratore dott.ssa , rappresentata Controparte_1 CP_2
e difesa dall'Avv. Federica Bitelli come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
Controparte_3
PARTE APPELLATA contumace
avverso sentenza n. 2793/2021 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzioni ed eccezione disattesa: In VI RI : in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente per i motivi sopra esposti la sentenza n. 2793/2021 pronunciata dal Tribunale di Firenze e quindi accertare e dichiarare la nullità del contratto n. 1649 del 18.03.2013 intervenuto tra il Sig. OR NE e la per violazione degli CP_3
articoli 1346 e 1418 c.c. nonché per violazione della normativa dettata dal Codice del
Consumo (D.lgs. n. 206/2005), e la conseguente nullità del contratto di finanziamento intervenuto tra i Sig.ri OR NE e LI VA e la OS FI spa sia per sussistenza di collegamento negoziale con il contratto n. 1649 sottoscritto da OR
NE sia per difetto del requisito di cui all'art. 124 T.U. in materia bancaria e creditizia
(D.lvo 385 del 01.09.1993) e conseguentemente condannare a) la in CP_3
persona del legale rappresentante pro tempore in carica, alla restituzione della somma di
1.900,00€ ricevuta a mezzo cambiali dal Sig. OR NE in esecuzione del contratto de quo, con interessi decorrenti dalla data della consegna al saldo effettivo, nonché alla cancellazione, a spese della predetta convenuta, del nominativo dei ricorrenti dal Registro dei titolari del certificato di associazione presso New Club Elite e b) Controparte_4
– in virtù della fusione per incorporazione di già
[...] CP_5 Controparte_6
e in precedenza OS FI -, in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore in carica, alla ripetizione della somma di 20.350,13€ sino ad oggi riscossa per il pagamento di n. 52 rate di finanziamento (di cui 47 rate da 339,44€ ciascuna, 3 rate da 342,14€, 1 rata da 354,06 e 1 ultima rata da 3.015,97€), con interessi legali di cui al combinato disposto degli articoli 1284 IV comma c.c. e D.lgs. n. 231/02 dai singoli versamenti al saldo, In ogni caso con condanna della parte appellata al pagamento delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, preVI ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, per i motivi di cui in atti, in VI principale dichiarare inammissibile e/o comunque totalmente infondato, per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto dai signori NE OR e VA LI nei confronti di avverso la sentenza n. 2793/2021 del Tribunale di Controparte_4
Firenze datata 2/11/2021 e conseguentemente rigettare e respingere le domande dell'appellante. Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della parte appellante, dichiarare tenuta e condannare la società a tenere indenne da ogni e CP_3 Controparte_4
2 qualunque conseguenza pregiudizievole e segnatamente, da un lato a manlevare e/o, in subordine, a rimborsare ad qualunque somma che quest'ultima Controparte_4 fosse condannata a versare alla parte appellante, dall'altro a risarcire ad
[...]
i danni subiti e subendi sia per danno emergente sia per lucro cessante. Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) NE OR e VA LI hanno proposto appello avverso la sentenza n. 2793/2021 del Tribunale di Firenze, con la quale erano state respinte le domande avanzate dagli stessi sigg.ri OR e LI nei confronti di ed CP_3 [...]
(di seguito: ). CP_1 CP_4
1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dai sigg.ri Parte_1
allegando che:
• nel corso di un incontro avvenuto in data 17.3.2013, cui gli stessi (allora) attori erano stati invitati dalla era stato loro offerto di aderire CP_3 all'associazione “New Club Elite”, in tal modo potendo usufruire di varie opportunità, tra cui quella di soggiornare gratuitamente per una settimana in una delle strutture ad uso esclusivo del predetto club;
• il costo per l'adesione era di € 17.900,00 (così ridotto, a titolo di offerta, dall'originario prezzo di € 24.900,00);
• i coniugi avevano accettato e, il giorno successivo, un inVIto di Parte_1
si era recato presso la loro abitazione, ove i predetti coniugi avevano CP_3 sottoscritto il contratto n. 1649, al prezzo di € 16.400,00, con durata dell'associazione sino al 31.12.2053;
• contestualmente, era stato stipulato un “contratto di cessione del diritto di uso a tempo variabile” (relativo al predetto contratto n. 1649) con cui era stato ceduto a il “diritto di uso” relativo alle strutture di New Club Elite, per l'anno CP_3
2013/2014;
• il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito nei seguenti termini: a) € 950,00 entro il 30.1.2014, b) € 950,00 entro il 30.1.2015, c) € 14.500,00 avvalendosi di una società finanziaria;
• l'importo di € 1.900,00 era stato quindi corrisposto tramite due effetti bancari (da €
950,00 l'uno), mentre in relazione al residuo importo era stata sottoscritta, sempre in data 18.3.2013, una richiesta di finanziamento a OS FI S.p.a. (per complessivi € 14.800,00 comprensivi di spese di pratica, da rimborsare in 60 rate
3 mensili di € 339,44, con TEG del 14,14%, e dunque con un costo complessivo dell'operazione pari ad € 20.394,27) con indicazione della causale, su indicazione dell'incaricato di in “vacanze”; CP_3
• a seguito di ciò era stato rilasciato il certificato n. 2490 (codice cliente 5118);
• i sigg.ri avevano quindi usufruito unicamente di una settimana, Parte_1
presso una struttura in Sardegna, ed avevano quindi deciso di vendere il predetto certificato n. 2490, codice cliente 5118, ricevendo in risposta da CP_3
l'impegno a collocare sul mercato il predetto titolo, ma senza alcuna garanzia;
• nulla era stato poi ulteriormente comunicato da mentre i sigg.ri CP_3
avevano dovuto versare (oltre ai ratei di rimborso del Parte_1 finanziamento) anche l'importo annuale di € 388,00 a titolo di spese di associazione;
• il contratto n. 1649 doveva considerarsi nullo per violazione degli artt. 1346 e 1418
c.c. (per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo in alcun modo indicato quale e cosa fosse il club di cui gli attori erano divenuti soci, né quale fosse in concreto l'oggetto dell'acquisto in tal modo effettuato) e degli artt. 71 e 72 del Codice del
Consumo, con conseguente nullità anche del collegato contratto di finanziamento;
• il contratto era assimilabile all'acquisto di una quota in “multiproprietà” e, in tale ottica, era gravato da una pluralità di violazioni del Codice del Consumo, non constando in definitiva le caratteristiche del diritto acquistato;
• il contratto di finanziamento, oltre ad essere nullo in forza del collegamento negoziale con il predetto contratto, era altresì stato stipulato in violazione dell'art. 124 TUB, non essendo indicato il bene o i servizi acquistati con il credito al consumo oggetto del finanziamento.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia l'on.
Tribunale adito: Accertare e dichiarare la nullità del contratto n. 1649 del 18.03.2013 intervenuto tra il Sig. OR NE e la per violazione degli articoli 1346 e CP_3
1418 c.c. nonché per violazione della normativa dettata dal Codice del Consumo (D.lgs.
n. 206/2005), e la conseguente nullità del contratto di finanziamento intervenuto tra i
Sig.ri OR NE e LI VA e la OS FI spa, sia per sussistenza di collegamento negoziale con il contratto n. 1649 sottoscritto da OR NE sia per difetto del requisito di cui all'art. 124 T.U. in materia bancaria e creditizia (D.lvo 385 del
01.09.1993) e conseguentemente condannare a) la in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore in carica, alla restituzione della somma di 1.900,00€ ricevuta
a mezzo cambiali dal Sig. OR NE in esecuzione del contratto de quo, con interessi decorrenti dalla data della consegna al saldo effettivo, nonché alla cancellazione, a spese
4 della predetta convenuta, del nominativo dei ricorrenti dal Registro dei titolari del certificato di associazione presso New Club Elite e b) - in Controparte_4
virtù della fusione per incorporazione di già CP_5 Controparte_6
e in precedenza OS FI -, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore in carica, alla ripetizione della somma di 20.350,13€ sino ad oggi riscossa per il pagamento di n. 52 rate di finanziamento (di cui 47 rate da 339,44€ ciascuna, 3 rate da
342,14€, 1 rata da 354,06 e 1 ultima rata da 3.015,97€), con interessi legali di cui al combinato disposto degli articoli 1284 IV comma c.c. e D.lgs. n. 231/02 dai singoli versamenti al saldo. In ogni caso con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio”.
1.2) Il contraddittorio si era radicato con la costituzione unicamente di CP_4
(mentre era stata dichiarata contumace) che aveva contesto le allegazioni e le CP_3
domande attore, in particolare esponendo che:
o era rimasta estranea ai rapporti tra gli attori e CP_3
o non era stato dimostrato il pagamento degli importi chiesti in restituzione;
o il contratto di associazione al New Club Elite conteneva tutti i dati necessari per comprendere quale tipo di accordo fosse stato stipulato e tale tipologia di contratto
(volta all'acquisto dei diritti c.d. “partecipativi” nella fruizione di servizi turistici, tra cui il soggiorno in un residence a scelta dell'associato tra quelli facenti parte del Club, in un certo periodo di ciascun anno e per una determinata durata) era stata ritenuta del tutto lecita dalla giurisprudenza;
o non era ravvisabile un contratto di acquisto di un bene in “multiproprietà” e non erano applicabili le norme del Codice del Consumo relative a tale ipotesi;
o ogni azione di annullamento era comunque prescritta;
o la normativa del Codice del Consumo invocata dagli attori con riferimento al contratto di finanziamento, come attinente al credito al consumo, era stata modificata prima della stipula del contratto in oggetto;
o in ogni caso, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, CP_3
avrebbe dovuto tenere indenne .
[...] CP_4
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “In VI principale nei confronti della parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, per i motivi di cui in narrativa, in VI principale dichiarare totalmente infondate le pretese dalla parte attrice avanzate nei confronti di e Controparte_4
quindi rigettarle integralmente. Nei confronti della (e formulando fin da ora CP_3 espressa istanza, per l'ipotesi in cui la convenuta non dichiari espressamente CP_3
di accettare il contraddittorio sulle domande svolte da nei suoi CP_4 Controparte_4
5 confronti, di fissazione di ulteriore udienza di prima comparizione per consentire la chiamata in causa della predetta nel rispetto dei termini e con le modalità di cui all'art.
269 c.p.c.): Voglia infine l'Ecc.mo Tribunale Adito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della parte attrice, dichiarare tenuta e condannare la società a tenere indenne da ogni e CP_3 Controparte_4
qualunque conseguenza pregiudizievole e segnatamente, da un lato a manlevare e/o, in subordine, a rimborsare ad qualunque somma che quest'ultima Controparte_4 fosse condannata a versare alla parte attrice, dall'altro a risarcire ad Controparte_4
i danni subiti e subendi sia per danno emergente sia per lucro cessante. Con vittoria
[...] di spese e compensi di causa”.
1.3) Il Tribunale di Firenze, espletata istruttoria unicamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
− “Dal contratto, ma nello specifico anche dal formulario informativo (all. 5 di parte attrice) risulta in modo chiaro la descrizione dell'oggetto, costituito dal certificato di associazione al Club N.C.E. Si tratta di un contratto atipico con il quale la società venditrice cede al contraente acquirente un titolo associativo che consente al socio di usufruire dei servizi offerti dal club. Nella documentazione allegata risulta espressamente indicato il diritto di godimento ceduto ed i servizi offerti precisando che trattasi di: spettacoli, attività sportive e ricreative del residence di soggiorno, un pernottamento gratuito all'anno della durata di sette giorni per due persone nelle destinazioni pedissequamente indicate. Quindi l'oggetto appare specificato in modo determinato e determinabile secondo le disposizioni di legge.
Congiuntamente al formulario è stato consegnato il materiale illustrativo ed il regolamento del club”;
− “La natura del Club è espressamente indicata nel contratto, nella parte in cui si specifica che: - il club è costituito da una società denominata ( CP_7 [...]
), con sede in R. White House 28A, York Place Leeds Yorkshire, Controparte_8
UK. La società gestisce i rapporti con i vari complessi vacanzieri e contratta a livello commerciale i pacchetti turistici da inserire nel proprio catalogo, così che il socio possa usufruire del servizio finale (soggiorno). E' indicato un indirizzo internet http://www.clubelite.net/ dove i soci possono verificare in tempo reale le offerte di VIggi disponibili per la tipologia prescelta;
nonché tramite call center o tramite il sito internet scaricare la scheda di prenotazione del soggiorno annuale specificando luogo e periodo prescelto. Lo statuto consegnato richiama detto sito internet ove è presente l'elenco di volta in volta aggiornato delle località e dei relativi residence o hotel disponibili. L'oggetto dell'iscrizione è quindi chiaro,
6 sostanziandosi, con estrema chiarezza, tutti i diritti “partecipativi” alla fruizione di servizi turistici, tra cui il soggiorno in un residence a scelta dell'associato tra quelli facenti parte del Club, in un certo periodo di ciascun anno scelto discrezionalmente dal cliente e per una determinata durata”;
− “I diritti offerti ai clienti sono di natura obbligatoria, e non reale, sicché non può ritenersi indeterminato l'oggetto solo perché non è preventivamente individuato uno specifico alloggio, dovendo ritenersi sufficiente l'indicazione di una tipologia di alloggio con determinate caratteristiche di dimensione e capienza nell'ambito delle varie strutture turistiche affiliate al club. Non può ritenersi
l'indeterminabilità dell'oggetto nemmeno con riferimento al periodo di tempo in cui l'acquirente può godere dell'alloggio: il fatto che tale periodo non sia specificato con esattezza nel contratto di acquisto, con l'indicazione di una settimana precisa, ma solo con la previsione della facoltà di scelta del periodo rimessa al cliente anno per anno, secondo la disponibilità, risulta coerente con la peculiarità del prodotto venduto, ovvero con un diritto di godimento destinato ad essere esercitato in determinati periodi dell'anno diversi a seconda delle esigenze del cliente, che a discrezione può esprimere la preferenza per un periodo o per un altro in base ai propri impegni”;
− si era al cospetto di un contratto idoneo a soddisfare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, e quindi riconducibile alla libertà di esplicazione dell'autonomia contrattuale, garantita dall'art. 1322,comma 2, c.c.;
− “...anche a voler aderire alla tesi difensiva di parte attrice che ritiene che la tipologia contrattuale del qua debba rientrare in un rapporto c.d. di
“multiproprietà” ex art. 3 del D. Lgs. n. 427/1998, trasfuso negli artt. 69 e segg.
Codice Consumo, si ritiene siano stati rispettati tutti i requisiti di cui alla disciplina ex artt. 71-72 Codice del Consumo”, in quanto erano comunque stati indicati: a) identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che parti del contratto, b) descrizione del prodotto, c) natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti, d) indicazione del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata;
e) data di decorrenza per l'esercizio da parte del consumatore del diritto oggetto del contratto, f) prezzo, g) sintetica descrizione dei costi supplementari, h) sintesi dei servizi offerti e loro costo;
i) sistema di scambio, l) diritto di recesso;
− non era applicabile l'art. 124, comma 3, TUB, dato che il contratto di finanziamento era stato stipulato in data 18.3.2013, quindi dopo la modifica apportata al testo dell'art. 124 T.U.B. con d.lgs 141/2010;
7 − “In ogni caso la descrizione del bene (“vacanze”) indicata nel contratto di finanziamento è corretta, atteso che: nel contratto di compravendita è necessario che sia indicato il bene venduto ed il venditore è tenuto a fornire le informazioni necessarie sul bene stesso. E' quindi previsto, ai fini della validità del contratto di compravendita, che il cliente sia informato e prenda piena conoscenza del bene che sta acquistando. Nel contratto di finanziamento, invece, la descrizione del bene rende solo edotto il mutuatario che quel particolare finanziamento è stato richiesto per finanziare il pagamento del prezzo relativo al contratto di compravendita avente ad oggetto detto bene, senza che detta descrizione incida in alcun profilo di validità”.
1.3.1) Il tribunale predetto aveva dunque reso la seguente statuizione: “
1. Rigetta la domanda di parte attrice 2. Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta costituita le spese di lite, che si liquidano in €. 1.618,00 per diritti e per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%”.
2) Nei confronti di tale sentenza hanno proposto appello i sigg.ri Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato all'unico motivo intitolato “Sulla determinatezza/determinabilità dell'oggetto del contratto”, con cui è stata contestata la conclusione del Tribunale di Firenze secondo cui il contratto di associazione al club New
Elite Club era da ritenersi specifico e determinato, o comunque determinabile.
Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione di (anche nel presente CP_4
grado non essendosi costituita , di cui deve pertanto dichiararsi Controparte_3
la contumacia), questa ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, in particolare eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. (atteso che gli appellanti si erano limitati a riprodurre pedissequamente le deduzioni già operate in prime cure) e comunque contestando la fondatezza delle allegazioni degli stessi appellanti, concludendo nei termini ricordati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come risulti fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata . CP_4
3.1) In proposito occorre anzitutto ricordare come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
8 con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del
16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttaVI, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass. 7675 del 19.3.2019).
È stato altresì precisato che “In materia di appello, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva
e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così Cass. 20124 del 7.10.2015).
Infine, con valutazione di carattere conclusivo, non può trascurarsi come la
Suprema Corte abbia indicato che “Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;
tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con
l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c..” (così Cass. 9059 del 6.4.2025 – nel solco già tracciato da Cass. 1341del 12.1.2024 – che, nel riferirsi al ricorso per
Cassazione, ha tuttaVI delineato un approccio interpretativo di carattere generale).
9 3.2) In quest'ottica deve quindi evidenziarsi come l'appello in oggetto sia in effetti gravato dal deficit contenutistico valorizzato dalla Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342 c.p.c.
3.2.1) Va anzitutto rilevato come nell'appello non risultino indicate:
− le specifiche parti della sentenza impugnate o, quantomeno, le considerazioni del giudice di prime cure oggetto di censura;
− le specifiche considerazioni poste a sostegno di tali censure.
A) In particolare, va rilevato come l'appello contenga:
a) al netto dell'epigrafe, una prima parte, indicata come premessa (pp.gg. 2 – 6), che contiene il riepilogo dello svolgimento del processo in primo grado;
b) una seconda parte (pp.gg. 6 – 16), indicata come attinente ai motivi e contenente l'intitolazione sopra ricordata (“Sulla determinatezza/determinabilità dell'oggetto del contratto”), in cui, pur risultando indicata la parte della sentenza contestata (“la parte del provvedimento non condivisa dall'appellante è la seguente, Pagina n. 4 rigo 31° dall'alto sino al rigo n. 35: “Quindi, esaminando il regolamento contrattuale e gli allegati facenti parte integrante, appare evidente che l'oggetto del contratto è specificato, determinato o comunque determinabile, sia ai sensi e per gli effetti della generale normativa codicistica, sia ai sensi della normativa di cui agli artt. 69 e ss. del Codice del Consumo, nei limiti della suddetta atipicità”.”) sono poi esposte:
i. ancora una volta, una narrazione dei fatti di causa (pp.gg. 6-9);
ii. poi (pp.gg. 9-16), una riepilogazione delle allegazioni già esposte in prime cure ed una sequenza di precedenti giurisprudenziali di merito, senza riferimenti diretti e specifici alla concreta serie di considerazioni addotte quale motivazione dal Tribunale di Firenze alla decisione infine raggiunta, nei termini esposti al pregresso paragrafo 1.3).
B) Va dunque evidenziato come le argomentazioni esposte dagli appellanti nell'unica parte che assume rilievo ai fini in esame (e cioè la seconda parte dell'appello sopra ricordata, alle pp.gg. 9.16) risultino sostanzialmente le stesse già operate in prime cure.
Ed infatti, nonostante anche in questo caso sia stata premessa una censura generica alla sentenza impugnata (“Contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dal Giudice di prime cure, il contratto n. 1649 sottoscritto dal Sig. NE OR in data 18.03.2013 deve ritenersi nullo per indeterminatezza dell'oggetto nonché per difetto dei requisiti per violazione dell'art. 1346 c.c. e per violazione della normativa dettata dal Codice del
Consumo”), le considerazioni che vi fanno seguito sono sovrapponibili, anche a livello
10 lessicale e delle espressioni utilizzate, a quelle già esposte nella comparsa conclusionale dimessa nel primo grado di giudizio (alle pp.gg. 4 – 7).
Tale reiterazione delle medesime allegazioni ed argomentazioni, peraltro, risulta operata senza alcun riferimento specifico ai rilievi esposti dal Tribunale a fondamento della propria decisione.
In proposito va rilevato come la censura di inammissibilità non sia correlata al fatto che sono state riproposte le medesime argomentazioni difensive svolte dagli attori nel primo grado di giudizio, ma al fatto che tali argomentazioni sono state riproposte senza l'indicazione degli specifici addentellati di ciascuna di esse in ordine ai singoli passaggi della motivazione che ha condotto il Tribunale di Firenze alle conclusioni infine raggiunte.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha avuto in effetti modo di ritenere gravato da inammissibilità un siffatto modo di proposizione del gravame, precisando che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (così Cass. n. 23781 del 28.10.2020).
Con riferimento alla presente fattispecie va ulteriormente evidenziato come la sentenza in oggetto abbia preso in analitica considerazione le doglianze esposte dagli attori in prime cure, rispondendo a ciascuna di esse (e, del resto, in nessuna parte del gravame gli appellanti hanno contestato la ravvisabilità di omissioni di pronuncia), sì che la censura nei confronti delle valutazioni del tribunale non può essere veicolata mediante la semplice riproposizione delle medesime doglianze, senza esposizione delle considerazioni per cui la risposta fornita – in ordine a ciascuna di esse – dal tribunale medesimo non può essere condivisa.
In quest'ottica, in effetti, non è in alcun modo dato conoscere quali siano i rilievi in forza dei quali le singole motivazioni fornite dal giudice di prime cure in ordine ai vari aspetti della controversia (e con riferimento alle argomentazioni dei sigg.ri dovrebbero essere in questa sede disattese, giungendo alle conclusioni Parte_1
postulate dagli appellanti.
4) Il gravame deve dunque essere dichiarato inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e
11 successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del
“petitum”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
NE OR e VA LI avverso la sentenza n. 2793/2021 del Tribunale di
Firenze, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) dichiara inammissibile l'appello;
3) condanna gli appellanti NE OR e VA LI, in solido tra loro, a rifondere a parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in Controparte_1 complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti NE
OR e VA LI, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
12 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2169/2021
promossa da:
NE OR e VA LI, entrambi elettivamente domiciliati in Scandicci (FI) presso lo studio degli Avv.ti Simona Giammarino e Alessandro Bellini, che li rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del procuratore dott.ssa , rappresentata Controparte_1 CP_2
e difesa dall'Avv. Federica Bitelli come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
Controparte_3
PARTE APPELLATA contumace
avverso sentenza n. 2793/2021 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzioni ed eccezione disattesa: In VI RI : in accoglimento dell'appello, riformare parzialmente per i motivi sopra esposti la sentenza n. 2793/2021 pronunciata dal Tribunale di Firenze e quindi accertare e dichiarare la nullità del contratto n. 1649 del 18.03.2013 intervenuto tra il Sig. OR NE e la per violazione degli CP_3
articoli 1346 e 1418 c.c. nonché per violazione della normativa dettata dal Codice del
Consumo (D.lgs. n. 206/2005), e la conseguente nullità del contratto di finanziamento intervenuto tra i Sig.ri OR NE e LI VA e la OS FI spa sia per sussistenza di collegamento negoziale con il contratto n. 1649 sottoscritto da OR
NE sia per difetto del requisito di cui all'art. 124 T.U. in materia bancaria e creditizia
(D.lvo 385 del 01.09.1993) e conseguentemente condannare a) la in CP_3
persona del legale rappresentante pro tempore in carica, alla restituzione della somma di
1.900,00€ ricevuta a mezzo cambiali dal Sig. OR NE in esecuzione del contratto de quo, con interessi decorrenti dalla data della consegna al saldo effettivo, nonché alla cancellazione, a spese della predetta convenuta, del nominativo dei ricorrenti dal Registro dei titolari del certificato di associazione presso New Club Elite e b) Controparte_4
– in virtù della fusione per incorporazione di già
[...] CP_5 Controparte_6
e in precedenza OS FI -, in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore in carica, alla ripetizione della somma di 20.350,13€ sino ad oggi riscossa per il pagamento di n. 52 rate di finanziamento (di cui 47 rate da 339,44€ ciascuna, 3 rate da 342,14€, 1 rata da 354,06 e 1 ultima rata da 3.015,97€), con interessi legali di cui al combinato disposto degli articoli 1284 IV comma c.c. e D.lgs. n. 231/02 dai singoli versamenti al saldo, In ogni caso con condanna della parte appellata al pagamento delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, preVI ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, per i motivi di cui in atti, in VI principale dichiarare inammissibile e/o comunque totalmente infondato, per i motivi di cui in narrativa, l'appello proposto dai signori NE OR e VA LI nei confronti di avverso la sentenza n. 2793/2021 del Tribunale di Controparte_4
Firenze datata 2/11/2021 e conseguentemente rigettare e respingere le domande dell'appellante. Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Adito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della parte appellante, dichiarare tenuta e condannare la società a tenere indenne da ogni e CP_3 Controparte_4
2 qualunque conseguenza pregiudizievole e segnatamente, da un lato a manlevare e/o, in subordine, a rimborsare ad qualunque somma che quest'ultima Controparte_4 fosse condannata a versare alla parte appellante, dall'altro a risarcire ad
[...]
i danni subiti e subendi sia per danno emergente sia per lucro cessante. Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) NE OR e VA LI hanno proposto appello avverso la sentenza n. 2793/2021 del Tribunale di Firenze, con la quale erano state respinte le domande avanzate dagli stessi sigg.ri OR e LI nei confronti di ed CP_3 [...]
(di seguito: ). CP_1 CP_4
1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dai sigg.ri Parte_1
allegando che:
• nel corso di un incontro avvenuto in data 17.3.2013, cui gli stessi (allora) attori erano stati invitati dalla era stato loro offerto di aderire CP_3 all'associazione “New Club Elite”, in tal modo potendo usufruire di varie opportunità, tra cui quella di soggiornare gratuitamente per una settimana in una delle strutture ad uso esclusivo del predetto club;
• il costo per l'adesione era di € 17.900,00 (così ridotto, a titolo di offerta, dall'originario prezzo di € 24.900,00);
• i coniugi avevano accettato e, il giorno successivo, un inVIto di Parte_1
si era recato presso la loro abitazione, ove i predetti coniugi avevano CP_3 sottoscritto il contratto n. 1649, al prezzo di € 16.400,00, con durata dell'associazione sino al 31.12.2053;
• contestualmente, era stato stipulato un “contratto di cessione del diritto di uso a tempo variabile” (relativo al predetto contratto n. 1649) con cui era stato ceduto a il “diritto di uso” relativo alle strutture di New Club Elite, per l'anno CP_3
2013/2014;
• il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito nei seguenti termini: a) € 950,00 entro il 30.1.2014, b) € 950,00 entro il 30.1.2015, c) € 14.500,00 avvalendosi di una società finanziaria;
• l'importo di € 1.900,00 era stato quindi corrisposto tramite due effetti bancari (da €
950,00 l'uno), mentre in relazione al residuo importo era stata sottoscritta, sempre in data 18.3.2013, una richiesta di finanziamento a OS FI S.p.a. (per complessivi € 14.800,00 comprensivi di spese di pratica, da rimborsare in 60 rate
3 mensili di € 339,44, con TEG del 14,14%, e dunque con un costo complessivo dell'operazione pari ad € 20.394,27) con indicazione della causale, su indicazione dell'incaricato di in “vacanze”; CP_3
• a seguito di ciò era stato rilasciato il certificato n. 2490 (codice cliente 5118);
• i sigg.ri avevano quindi usufruito unicamente di una settimana, Parte_1
presso una struttura in Sardegna, ed avevano quindi deciso di vendere il predetto certificato n. 2490, codice cliente 5118, ricevendo in risposta da CP_3
l'impegno a collocare sul mercato il predetto titolo, ma senza alcuna garanzia;
• nulla era stato poi ulteriormente comunicato da mentre i sigg.ri CP_3
avevano dovuto versare (oltre ai ratei di rimborso del Parte_1 finanziamento) anche l'importo annuale di € 388,00 a titolo di spese di associazione;
• il contratto n. 1649 doveva considerarsi nullo per violazione degli artt. 1346 e 1418
c.c. (per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo in alcun modo indicato quale e cosa fosse il club di cui gli attori erano divenuti soci, né quale fosse in concreto l'oggetto dell'acquisto in tal modo effettuato) e degli artt. 71 e 72 del Codice del
Consumo, con conseguente nullità anche del collegato contratto di finanziamento;
• il contratto era assimilabile all'acquisto di una quota in “multiproprietà” e, in tale ottica, era gravato da una pluralità di violazioni del Codice del Consumo, non constando in definitiva le caratteristiche del diritto acquistato;
• il contratto di finanziamento, oltre ad essere nullo in forza del collegamento negoziale con il predetto contratto, era altresì stato stipulato in violazione dell'art. 124 TUB, non essendo indicato il bene o i servizi acquistati con il credito al consumo oggetto del finanziamento.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia l'on.
Tribunale adito: Accertare e dichiarare la nullità del contratto n. 1649 del 18.03.2013 intervenuto tra il Sig. OR NE e la per violazione degli articoli 1346 e CP_3
1418 c.c. nonché per violazione della normativa dettata dal Codice del Consumo (D.lgs.
n. 206/2005), e la conseguente nullità del contratto di finanziamento intervenuto tra i
Sig.ri OR NE e LI VA e la OS FI spa, sia per sussistenza di collegamento negoziale con il contratto n. 1649 sottoscritto da OR NE sia per difetto del requisito di cui all'art. 124 T.U. in materia bancaria e creditizia (D.lvo 385 del
01.09.1993) e conseguentemente condannare a) la in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore in carica, alla restituzione della somma di 1.900,00€ ricevuta
a mezzo cambiali dal Sig. OR NE in esecuzione del contratto de quo, con interessi decorrenti dalla data della consegna al saldo effettivo, nonché alla cancellazione, a spese
4 della predetta convenuta, del nominativo dei ricorrenti dal Registro dei titolari del certificato di associazione presso New Club Elite e b) - in Controparte_4
virtù della fusione per incorporazione di già CP_5 Controparte_6
e in precedenza OS FI -, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore in carica, alla ripetizione della somma di 20.350,13€ sino ad oggi riscossa per il pagamento di n. 52 rate di finanziamento (di cui 47 rate da 339,44€ ciascuna, 3 rate da
342,14€, 1 rata da 354,06 e 1 ultima rata da 3.015,97€), con interessi legali di cui al combinato disposto degli articoli 1284 IV comma c.c. e D.lgs. n. 231/02 dai singoli versamenti al saldo. In ogni caso con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio”.
1.2) Il contraddittorio si era radicato con la costituzione unicamente di CP_4
(mentre era stata dichiarata contumace) che aveva contesto le allegazioni e le CP_3
domande attore, in particolare esponendo che:
o era rimasta estranea ai rapporti tra gli attori e CP_3
o non era stato dimostrato il pagamento degli importi chiesti in restituzione;
o il contratto di associazione al New Club Elite conteneva tutti i dati necessari per comprendere quale tipo di accordo fosse stato stipulato e tale tipologia di contratto
(volta all'acquisto dei diritti c.d. “partecipativi” nella fruizione di servizi turistici, tra cui il soggiorno in un residence a scelta dell'associato tra quelli facenti parte del Club, in un certo periodo di ciascun anno e per una determinata durata) era stata ritenuta del tutto lecita dalla giurisprudenza;
o non era ravvisabile un contratto di acquisto di un bene in “multiproprietà” e non erano applicabili le norme del Codice del Consumo relative a tale ipotesi;
o ogni azione di annullamento era comunque prescritta;
o la normativa del Codice del Consumo invocata dagli attori con riferimento al contratto di finanziamento, come attinente al credito al consumo, era stata modificata prima della stipula del contratto in oggetto;
o in ogni caso, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, CP_3
avrebbe dovuto tenere indenne .
[...] CP_4
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “In VI principale nei confronti della parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, per i motivi di cui in narrativa, in VI principale dichiarare totalmente infondate le pretese dalla parte attrice avanzate nei confronti di e Controparte_4
quindi rigettarle integralmente. Nei confronti della (e formulando fin da ora CP_3 espressa istanza, per l'ipotesi in cui la convenuta non dichiari espressamente CP_3
di accettare il contraddittorio sulle domande svolte da nei suoi CP_4 Controparte_4
5 confronti, di fissazione di ulteriore udienza di prima comparizione per consentire la chiamata in causa della predetta nel rispetto dei termini e con le modalità di cui all'art.
269 c.p.c.): Voglia infine l'Ecc.mo Tribunale Adito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della parte attrice, dichiarare tenuta e condannare la società a tenere indenne da ogni e CP_3 Controparte_4
qualunque conseguenza pregiudizievole e segnatamente, da un lato a manlevare e/o, in subordine, a rimborsare ad qualunque somma che quest'ultima Controparte_4 fosse condannata a versare alla parte attrice, dall'altro a risarcire ad Controparte_4
i danni subiti e subendi sia per danno emergente sia per lucro cessante. Con vittoria
[...] di spese e compensi di causa”.
1.3) Il Tribunale di Firenze, espletata istruttoria unicamente mediante produzioni documentali, aveva infine ritenuto che:
− “Dal contratto, ma nello specifico anche dal formulario informativo (all. 5 di parte attrice) risulta in modo chiaro la descrizione dell'oggetto, costituito dal certificato di associazione al Club N.C.E. Si tratta di un contratto atipico con il quale la società venditrice cede al contraente acquirente un titolo associativo che consente al socio di usufruire dei servizi offerti dal club. Nella documentazione allegata risulta espressamente indicato il diritto di godimento ceduto ed i servizi offerti precisando che trattasi di: spettacoli, attività sportive e ricreative del residence di soggiorno, un pernottamento gratuito all'anno della durata di sette giorni per due persone nelle destinazioni pedissequamente indicate. Quindi l'oggetto appare specificato in modo determinato e determinabile secondo le disposizioni di legge.
Congiuntamente al formulario è stato consegnato il materiale illustrativo ed il regolamento del club”;
− “La natura del Club è espressamente indicata nel contratto, nella parte in cui si specifica che: - il club è costituito da una società denominata ( CP_7 [...]
), con sede in R. White House 28A, York Place Leeds Yorkshire, Controparte_8
UK. La società gestisce i rapporti con i vari complessi vacanzieri e contratta a livello commerciale i pacchetti turistici da inserire nel proprio catalogo, così che il socio possa usufruire del servizio finale (soggiorno). E' indicato un indirizzo internet http://www.clubelite.net/ dove i soci possono verificare in tempo reale le offerte di VIggi disponibili per la tipologia prescelta;
nonché tramite call center o tramite il sito internet scaricare la scheda di prenotazione del soggiorno annuale specificando luogo e periodo prescelto. Lo statuto consegnato richiama detto sito internet ove è presente l'elenco di volta in volta aggiornato delle località e dei relativi residence o hotel disponibili. L'oggetto dell'iscrizione è quindi chiaro,
6 sostanziandosi, con estrema chiarezza, tutti i diritti “partecipativi” alla fruizione di servizi turistici, tra cui il soggiorno in un residence a scelta dell'associato tra quelli facenti parte del Club, in un certo periodo di ciascun anno scelto discrezionalmente dal cliente e per una determinata durata”;
− “I diritti offerti ai clienti sono di natura obbligatoria, e non reale, sicché non può ritenersi indeterminato l'oggetto solo perché non è preventivamente individuato uno specifico alloggio, dovendo ritenersi sufficiente l'indicazione di una tipologia di alloggio con determinate caratteristiche di dimensione e capienza nell'ambito delle varie strutture turistiche affiliate al club. Non può ritenersi
l'indeterminabilità dell'oggetto nemmeno con riferimento al periodo di tempo in cui l'acquirente può godere dell'alloggio: il fatto che tale periodo non sia specificato con esattezza nel contratto di acquisto, con l'indicazione di una settimana precisa, ma solo con la previsione della facoltà di scelta del periodo rimessa al cliente anno per anno, secondo la disponibilità, risulta coerente con la peculiarità del prodotto venduto, ovvero con un diritto di godimento destinato ad essere esercitato in determinati periodi dell'anno diversi a seconda delle esigenze del cliente, che a discrezione può esprimere la preferenza per un periodo o per un altro in base ai propri impegni”;
− si era al cospetto di un contratto idoneo a soddisfare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, e quindi riconducibile alla libertà di esplicazione dell'autonomia contrattuale, garantita dall'art. 1322,comma 2, c.c.;
− “...anche a voler aderire alla tesi difensiva di parte attrice che ritiene che la tipologia contrattuale del qua debba rientrare in un rapporto c.d. di
“multiproprietà” ex art. 3 del D. Lgs. n. 427/1998, trasfuso negli artt. 69 e segg.
Codice Consumo, si ritiene siano stati rispettati tutti i requisiti di cui alla disciplina ex artt. 71-72 Codice del Consumo”, in quanto erano comunque stati indicati: a) identità, luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che parti del contratto, b) descrizione del prodotto, c) natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti, d) indicazione del periodo entro il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata;
e) data di decorrenza per l'esercizio da parte del consumatore del diritto oggetto del contratto, f) prezzo, g) sintetica descrizione dei costi supplementari, h) sintesi dei servizi offerti e loro costo;
i) sistema di scambio, l) diritto di recesso;
− non era applicabile l'art. 124, comma 3, TUB, dato che il contratto di finanziamento era stato stipulato in data 18.3.2013, quindi dopo la modifica apportata al testo dell'art. 124 T.U.B. con d.lgs 141/2010;
7 − “In ogni caso la descrizione del bene (“vacanze”) indicata nel contratto di finanziamento è corretta, atteso che: nel contratto di compravendita è necessario che sia indicato il bene venduto ed il venditore è tenuto a fornire le informazioni necessarie sul bene stesso. E' quindi previsto, ai fini della validità del contratto di compravendita, che il cliente sia informato e prenda piena conoscenza del bene che sta acquistando. Nel contratto di finanziamento, invece, la descrizione del bene rende solo edotto il mutuatario che quel particolare finanziamento è stato richiesto per finanziare il pagamento del prezzo relativo al contratto di compravendita avente ad oggetto detto bene, senza che detta descrizione incida in alcun profilo di validità”.
1.3.1) Il tribunale predetto aveva dunque reso la seguente statuizione: “
1. Rigetta la domanda di parte attrice 2. Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta costituita le spese di lite, che si liquidano in €. 1.618,00 per diritti e per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%”.
2) Nei confronti di tale sentenza hanno proposto appello i sigg.ri Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato all'unico motivo intitolato “Sulla determinatezza/determinabilità dell'oggetto del contratto”, con cui è stata contestata la conclusione del Tribunale di Firenze secondo cui il contratto di associazione al club New
Elite Club era da ritenersi specifico e determinato, o comunque determinabile.
Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio con la costituzione di (anche nel presente CP_4
grado non essendosi costituita , di cui deve pertanto dichiararsi Controparte_3
la contumacia), questa ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, in particolare eccependo preliminarmente l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. (atteso che gli appellanti si erano limitati a riprodurre pedissequamente le deduzioni già operate in prime cure) e comunque contestando la fondatezza delle allegazioni degli stessi appellanti, concludendo nei termini ricordati in epigrafe.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come risulti fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata . CP_4
3.1) In proposito occorre anzitutto ricordare come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e,
8 con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr Cass. 13535 del 30.5.2018; nello stesso senso: Cass. 27199 del
16.11.2017; Cass. 10916 del 5.5.2017), valorizzando il ricorso a modalità non rigidamente formali nella proposizione di atti di gravame ed evidenziando dunque che “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttaVI, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(Cass. 7675 del 19.3.2019).
È stato altresì precisato che “In materia di appello, l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva
e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa” (così Cass. 20124 del 7.10.2015).
Infine, con valutazione di carattere conclusivo, non può trascurarsi come la
Suprema Corte abbia indicato che “Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;
tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con
l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c..” (così Cass. 9059 del 6.4.2025 – nel solco già tracciato da Cass. 1341del 12.1.2024 – che, nel riferirsi al ricorso per
Cassazione, ha tuttaVI delineato un approccio interpretativo di carattere generale).
9 3.2) In quest'ottica deve quindi evidenziarsi come l'appello in oggetto sia in effetti gravato dal deficit contenutistico valorizzato dalla Suprema Corte onde ritenere applicabile l'art. 342 c.p.c.
3.2.1) Va anzitutto rilevato come nell'appello non risultino indicate:
− le specifiche parti della sentenza impugnate o, quantomeno, le considerazioni del giudice di prime cure oggetto di censura;
− le specifiche considerazioni poste a sostegno di tali censure.
A) In particolare, va rilevato come l'appello contenga:
a) al netto dell'epigrafe, una prima parte, indicata come premessa (pp.gg. 2 – 6), che contiene il riepilogo dello svolgimento del processo in primo grado;
b) una seconda parte (pp.gg. 6 – 16), indicata come attinente ai motivi e contenente l'intitolazione sopra ricordata (“Sulla determinatezza/determinabilità dell'oggetto del contratto”), in cui, pur risultando indicata la parte della sentenza contestata (“la parte del provvedimento non condivisa dall'appellante è la seguente, Pagina n. 4 rigo 31° dall'alto sino al rigo n. 35: “Quindi, esaminando il regolamento contrattuale e gli allegati facenti parte integrante, appare evidente che l'oggetto del contratto è specificato, determinato o comunque determinabile, sia ai sensi e per gli effetti della generale normativa codicistica, sia ai sensi della normativa di cui agli artt. 69 e ss. del Codice del Consumo, nei limiti della suddetta atipicità”.”) sono poi esposte:
i. ancora una volta, una narrazione dei fatti di causa (pp.gg. 6-9);
ii. poi (pp.gg. 9-16), una riepilogazione delle allegazioni già esposte in prime cure ed una sequenza di precedenti giurisprudenziali di merito, senza riferimenti diretti e specifici alla concreta serie di considerazioni addotte quale motivazione dal Tribunale di Firenze alla decisione infine raggiunta, nei termini esposti al pregresso paragrafo 1.3).
B) Va dunque evidenziato come le argomentazioni esposte dagli appellanti nell'unica parte che assume rilievo ai fini in esame (e cioè la seconda parte dell'appello sopra ricordata, alle pp.gg. 9.16) risultino sostanzialmente le stesse già operate in prime cure.
Ed infatti, nonostante anche in questo caso sia stata premessa una censura generica alla sentenza impugnata (“Contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dal Giudice di prime cure, il contratto n. 1649 sottoscritto dal Sig. NE OR in data 18.03.2013 deve ritenersi nullo per indeterminatezza dell'oggetto nonché per difetto dei requisiti per violazione dell'art. 1346 c.c. e per violazione della normativa dettata dal Codice del
Consumo”), le considerazioni che vi fanno seguito sono sovrapponibili, anche a livello
10 lessicale e delle espressioni utilizzate, a quelle già esposte nella comparsa conclusionale dimessa nel primo grado di giudizio (alle pp.gg. 4 – 7).
Tale reiterazione delle medesime allegazioni ed argomentazioni, peraltro, risulta operata senza alcun riferimento specifico ai rilievi esposti dal Tribunale a fondamento della propria decisione.
In proposito va rilevato come la censura di inammissibilità non sia correlata al fatto che sono state riproposte le medesime argomentazioni difensive svolte dagli attori nel primo grado di giudizio, ma al fatto che tali argomentazioni sono state riproposte senza l'indicazione degli specifici addentellati di ciascuna di esse in ordine ai singoli passaggi della motivazione che ha condotto il Tribunale di Firenze alle conclusioni infine raggiunte.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha avuto in effetti modo di ritenere gravato da inammissibilità un siffatto modo di proposizione del gravame, precisando che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (così Cass. n. 23781 del 28.10.2020).
Con riferimento alla presente fattispecie va ulteriormente evidenziato come la sentenza in oggetto abbia preso in analitica considerazione le doglianze esposte dagli attori in prime cure, rispondendo a ciascuna di esse (e, del resto, in nessuna parte del gravame gli appellanti hanno contestato la ravvisabilità di omissioni di pronuncia), sì che la censura nei confronti delle valutazioni del tribunale non può essere veicolata mediante la semplice riproposizione delle medesime doglianze, senza esposizione delle considerazioni per cui la risposta fornita – in ordine a ciascuna di esse – dal tribunale medesimo non può essere condivisa.
In quest'ottica, in effetti, non è in alcun modo dato conoscere quali siano i rilievi in forza dei quali le singole motivazioni fornite dal giudice di prime cure in ordine ai vari aspetti della controversia (e con riferimento alle argomentazioni dei sigg.ri dovrebbero essere in questa sede disattese, giungendo alle conclusioni Parte_1
postulate dagli appellanti.
4) Il gravame deve dunque essere dichiarato inammissibile e, in applicazione del principio della soccombenza, le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e
11 successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del
“petitum”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M..
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
NE OR e VA LI avverso la sentenza n. 2793/2021 del Tribunale di
Firenze, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_3
2) dichiara inammissibile l'appello;
3) condanna gli appellanti NE OR e VA LI, in solido tra loro, a rifondere a parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in Controparte_1 complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti NE
OR e VA LI, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
12 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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