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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 27/10/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1179/2021 promossa da:
( C F ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
IT ON
ATTRICE contro
( C F P IVA ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
DE EL RM NA e DE EN SC
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 22.04.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da CA SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all' intestato Tribunale la ( hereinafter Controparte_1
), rappresentando di avere stipulato con il detto istituto bancario un Contr contratto di mutuo ipotecario ( rep.72737 e racc. 17256 ) per l' importo di € 125000 , che prevedeva la restituzione del capitale mutuato attraverso il sistema di ammortamento alla tedesca, articolato a sua volta in tre tipologie contrattuali, ovvero quella del risparmio edilizio, del mutuo immediato e del mutuo di assegnazione e l' applicazione di interessi al tasso variabile EURIBOR a 12 mesi e uno spread del 1,75%, “ con blocco dei tassi così rilevati , di volta in volta, per 12 mesi, fino al momento dell'assegnazione del mutuo che sarebbe dovuta avvenire presumibilmente il 1 Marzo 2017,come da contratto, per il quale si pattuiva l'applicazione del tasso nominale del 4,25% annuo per la durata di 144 rate mensili , fino alla totale estinzione del mutuo stesso”.
Aggiungeva l' attrice di avere pagato 177 rate di risparmio edilizio da € 305,00, per un totale di € 53.985,00 , a partire dal 01/06/2005 fino al 01/03/2020 e di avere corrisposto alla banca mutuante € 57.794,79 a titolo di interessi fino all'assegnazione del mutuo, avvenuta il 01/04/2020, data da cui iniziava l'ammortamento delle rate del mutuo, che, “di fatto, veniva erogato per la somma complessiva pari ad € 81.146,77, presumibilmente, secondo le condizioni contrattuali, pari alla differenza tra la somma mutuata di € 125.000,00 e la somma accantonata a titolo di risparmio edilizio, che, stando ai conteggi ,risulterebbe ,peraltro, maggiore rispetto a quella riconosciuta in ammortamento dalla stessa banca”.
Precisava inoltre la che il contratto di mutuo edilizio è “ finalizzato a Parte_1 condizionare la concessione di un finanziamento per l'acquisto e/o ristrutturazione di un immobile (nella normalità dei casi, quello da destinare ad abitazione) al previo accumulo, da parte dello stesso soggetto aspirante al prestito, di una provvista suscettibile di coprire una parte (più o meno) significativa dell'importo da ricevere a mutuo “ e quindi consta di due fasi : quella del mutuo immediato ( in cui il mutuatario corrisponde solo interessi senza rimborsare il capitale , fino ad una data determinata in cui riceverà la somma mutuata ) e quella del mutuo di assegnazione ( che verrà rimborsato secondo un piano di ammortamento alla francese con la quota di interesse soggetta a progressivo decremento a scapito della quota capitale).
Inoltre l' attrice evidenziava l' indeterminatezza del contratto di risparmio edilizio, conseguente all' impossibilità di conoscere la durata della prima fase contrattuale ed in particolare di conoscere la data di assegnazione del mutuo, evidenziata anche dal dettato contrattuale ( si legga al proposito la clausola B) 3. del contratto di mutuo, secondo cui : “ L'assegnazione del contratto di risparmio edilizio avverrà presumibilmente in data 1° marzo 2017. L'indicazione di tale data si basa su una prognosi che non vincola in nessun modo la e dalla quale non Contr può essere fatta derivare alcuna pretesa.”), rilevando che da tale indeterminatezza conseguiva la nullità del contratto ex art 1418 c.c. per mancanza del requisito di cui all'art. 1346 cc e per violazione dell' art 117 tub .
Aggiungeva poi la ricorrente che l' intera operazione di finanziamento era stata caratterizzata da mancanza di trasparenza, dall' illegittima applicazione del sistema di ammortamento alla francese al mutuo di assegnazione e dalla violazione – per effetto della indeterminatezza delle condizioni contrattuali applicate – delle prescrizioni contenute nell' art 117 tub.
Sulla base delle argomentazioni appena sintetizzate rassegnava Parte_1 le seguenti conclusioni: “ ACCERTARE la mancanza di trasparenza di cui all'art 116 e 120 novies t.u.b. dell'operazione di finanziamento per cui è causa;
2) ACCERTARE la nullità ai sensi dell'art 1418 c.c. del contratto di risparmio edilizio per indeterminatezza dell'oggetto del contratto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 1346 c.c. , nonchè in violazione dell'art. 117 t.u.b. per mancanza della forma scritta della pattuizione per la determinazione dell'assegnazione del mutuo e per gli effetti, 3) In ogni caso CONDANNARE la banca convenuta a percepire soltanto gli interessi calcolati ai sensi dell'art 117 7° comma e, quindi, 4) CP_2 CONDANNARE la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice degli interessi pagati in più fino all'ultima rata corrisposta che si determinano in € 55.000,00 o la maggiore o minore somma accertata a seguito di espletanda c.t.u. contabile. In via gradata 5) ACCERTARE che, a causa della applicazione del piano di ammortamento “alla francese” al contratto di mutuo di cui è causa, il tasso di interesse pattuito contrattualmente (T.A.N.) non è stato rispettato dalla convenuta in conseguenza di un tasso effettivo applicato superiore e diverso, determinando, di fatto, un maggior esborso di interessi da parte dell'attrice e, per l'effetto, 6) DICHIARARE illegittimo, in violazione degli artt.821 e 1283 c.c., il sistema di calcolo così detto “alla francese” del piano di ammortamento di rimborso rateale applicato al contratto di mutuo, in conseguenza della applicazione dell'interesse composto e della conseguente capitalizzazione degli interessi;
7) DICHIARARE nulla, ai sensi degli artt.1418,1346,1419,2°comma,e 1284 c.c., per indeterminatezza, in conseguenza della applicazione del tasso ultra-legale, la clausola relativa alla pattuizione del saggio di interessi del suddetto contratto di mutuo;
8) DICHIARARE che, a causa della indeterminatezza della clausola di previsione degli interessi per effetto della applicazione del tasso ultra-legale, è dovuto alla convenuta il solo tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. 7° comma e, per l'effetto, 9) CONDANNARE la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 4.903,96 fino alla rata n. 19 del mutuo di assegnazione già corrisposta alla banca.In ogni caso 10) CONDANNARE la banca convenuta alla refusione delle spese e competenze di giudizio oltre al rimborso forfettario del 15% iva e cpa come per legge”.
Si costituiva in giudizio la a mezzo di comparsa di costituzione e di risposta Contr in cui rigettava gli addebiti di indeterminatezza del contratto per cui è causa – in quanto smentita dal contenuto dei documenti contrattuali da essa prodotti – e di illegittimità del piano di ammortamento alla francese applicato – siccome ritenuto legittimo dalla giurisprudenza.
Aggiungeva inoltre l' istituto bancario convenuto che la meritevolezza e la liceità del contratto di risparmio edilizio stipulato con l' attrice era stata affermata da numerose pronunce giurisprudenziali , che la data di assegnazione del mutuo è ricavabile dalla formula di cui all' art 4 lett b) delle condizioni generali del contratto di mutuo edilizio, le quali consentono anche di determinare l' importo della rata di ammortamento ed inoltre che la mutuataria era “stata sempre inadempiente durante tutto lo svolgimento del rapporto”.
Ed infine la precisava che le la propria condotta contrattuale era stata Contr costantemente ispirata a criteri di trasparenza , tornava ad evidenziare la legittimità del piano di ammortamento e degli interessi applicati e chiedeva l' accoglimento delle seguenti conclusioni: “ in via preliminare e nel merito rigettare tutte le domande perché inammissibili, stante l'assoluta carenza dei requisiti processuali per legge previsti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. risultando l'azione assolutamente generica frutto di una errata e superficiale interpretazione delle norme di diritto e degli insegnamenti giurisprudenziali dettati in materia, oltre che per mancanza di interesse ad agire per tutti i motivi sopra esposti, condannando la parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; in via principale e nel merito rigettare tutte le domande come formulate dalla parte attrice, anche in via istruttoria, perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto e conseguente condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; in subordine, nella denegata e, non creduta, ipotesi in cui il Giudice adito dovesse autorizzare la richiesta CTU, limitare l'indagine relativamente al calcolo degli interessi applicati, secondo quanto esattamente stabilito nei contratti inter partes, ovvero stabilito nel contratto di mutuo, senza alcun cumulo tra interesse corrispettivo e di mora e/o altre spese o penali, adottando il metodo di calcolo come riportato nelle circolari della Banca d'Italia, e con l'applicazione della clausola di salvaguardia che espressamente prevede che il tasso di mora comunque non possa essere superiore alle vigenti disposizioni di legge” .
Il procedimento veniva istruito attraverso una prima ctu contabile , trattenuto per la decisione all' udienza del 22.07.2024 , quindi rimesso in istruttoria al fine di procedere ad un supplemento di perizia e definitivamente riservato per la decisione all' udienza del 22.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia tra origine da un contratto di risparmio edilizio, che consta di due fasi, le quali generano tre distinti rapporti contrattuali, tra loro collegati: un contratto di deposito di denaro, (art. 1834 cc), un contratto di finanziamento senza ammortamento e un contratto di mutuo fondiario con ammortamento (art. 1813 cc).
Il contratto di risparmio edilizio, regolato dal diritto tedesco, prevede che il risparmiatore versi in favore della banca una rata mensile al fine di accumulare un capitale pari all'importo pattuito, con impegno della banca di versare sul capitale accumulato gli interessi pattuiti.
I versamenti mensili effettuati dal cliente per un periodo di tempo stabilito hanno il fine di costituire la provvista necessaria per l' acquisto di una unità abitativa e gli interessi attivi prodotti da detti versamenti confluiscono su di un conto aperto presso l' istituto di credito , intestato al cliente ,che si obbliga a non utilizzare quanto depositato se non al termine della fase di accumulo, per accedere alla successiva fase di assegnazione, e l' importo accumulato viene portato in compensazione con quello immediatamente mutuato.
Qualora il sottoscrittore del contratto di risparmio necessiti avere l' erogazione anticipata delle somme che avrebbe ricevuto solo con l' assegnazione del mutuo, richiede un finanziamento immediato senza ammortamento, pagando solo gli interessi corrispettivi per tutta la durata necessaria ad ottenere l' assegnazione : con questo tipo di contratto, (di finanziamento immediato senza ammortamento) il cliente, quindi, ottiene immediatamente la somma necessaria per l' acquisto dell' unità abitativa , unitamente al contratto di risparmio edilizio, che non è più puro , ma collegato al finanziamento immediato, la cui estinzione si ha con l' assegnazione del mutuo.
Questo contratto di finanziamento immediato è slegato dal piano di accumulo, di cui al contratto edilizio, ma all' assegnazione del mutuo l' importo accumulato va ad abbattere anticipatamente una quota del debito residuo.
Il finanziamento immediato senza ammortamento ricade nella categoria dei finanziamenti personali e non in quella dei mutui ipotecari, nella quale confluisce solo se, al momento dell' assegnazione del mutuo vi è un importo residuo non coperto dagli accumuli nel frattempo intervenuti.
Quando le somme stabilite sono state tutte accumulate il cliente ottiene l' erogazione del mutuo di assegnazione;
nel caso di contratto di risparmio puro (senza finanziamento immediato) le somme erogate andranno utilizzate per l' acquisto dell' unità abitativa;
nell' ipotesi di contratto di risparmio collegato al finanziamento immediato , l' erogazione andrà ad estinguere il finanziamento: in entrambi i casi la differenza tra quanto erogato e quanto accumulato (con il contratto di risparmio edilizio) sarà restituita con il pagamento dei ratei, formati da quota capitale e interessi, secondo il piano di ammortamento, durante lo svolgimento della seconda fase.
E' pacifico ed incontestato – nonché risultante per tabulas – che tra l' attrice e l' istituto convenuto sia stato concluso un contratto le cui caratteristiche ripetono quelle appena evidenziate .
Passando all' esame delle ragioni poste dalla a fondamento della Parte_1 domanda , si osserva in primis che non appare condivisibile la tesi secondo cui il rapporto contrattuale per cui è causa sarebbe affetto da “mancanza di convenienza dell' operazione di finanziamento “ (pagg 6 e ss dell' atto di citazione).
Ed infatti appare evidente che lo scopo del contratto in esame è quello di consentire ai privati di accumulare un capitale utile per accedere a un successivo mutuo finalizzato all'acquisto di un immobile a condizioni più favorevoli in ragione della disponibilità del capitale di risparmio accumulato.
E dunque l' operazione contrattuale di cui si discute mira a stimolare il risparmio privato, valore costituzionalmente rilevante (art. 47 Cost.), in vista dell'acquisto di un immobile, consentendo al risparmiatore di accedere a un successivo mutuo a tasso più favorevole, proprio in ragione del capitale accumulato, su cui vengono peraltro maturati interessi attivi dal cliente.
E non conduce ad una diversa valutazione il fatto che il cliente, in caso di mutuo immediato, deve pagare interessi passivi, senza alcun ammortamento del capitale mutuato.
Invero, gli interessi passivi costituiscono il corrispettivo del capitale anticipato dalla banca e il rinvio dell'ammortamento alla fase di assegnazione del risparmio edilizio è frutto di una scelta negoziale delle parti che mira a valorizzare il capitale risparmiato in vista della definizione del capitale residuo dovuto e del relativo piano di ammortamento.
L' ulteriore censura di indeterminatezza dell' oggetto del contratto trova fondamento nella asserita incertezza della data di assegnazione del contratto di risparmio edilizio , indicata solo in modo presuntivo nel testo negoziale ( si legga la clausola b ) 3 del contratto di mutuo, che afferma “ l' assegnazione del contratto di risparmio edilizio avverrà presumibilmente in data 1° marzo 2017. L' indicazione di tale data si basa su una prognosi che non vincola in nessun modo la e dalla quale non può essere fatta derivare alcuna pretesa “). Contr
A confutazione di tale tesi la parte convenuta ha richiamato al riguardo una
“numerosa e costante giurisprudenza che ha sempre confermato la determinatezza, liceità e trasparenza delle condizioni contrattuali poste dalla
” ( pag 5 della comparsa di costituzione e di risposta ) Contr
Si deve tuttavia rilevare che la grande maggioranza delle 120 sentenze prodotte per esteso dalla nel presente giudizio si è occupata – dichiarandone l' Contr infondatezza – di eccezioni di indeterminatezza dell' oggetto del contratto di risparmio edilizio nettamente diverse rispetto a quella sollevata dalla Parte_1 nel presente giudizio, con cui è stata evidenziata – si ripete – l' incertezza della data di assegnazione del contratto in questione.
Si deve in ogni caso richiamare – sul punto – quella costante giurisprudenza secondo cui l' incertezza della data di assegnazione non concretizza una ipotesi di indeterminatezza del contratto e tanto in ragione del fatto che tale data è collegata all' ammontare del risparmio accumulato nel corso del tempo e quindi dipende dalla regolarità dei versamenti dei ratei da parte del mutuatario, costituendo – in definitiva – un carattere fisiologico della fattispecie contrattuale che ci impegna ( cfr ex aliis Trib Bolzano n. 1035 / 2022 , C App Campobasso n. 154 / 2022 , C App Venezia n. 1289 /2022: “ pur riconoscendo che la data di assegnazione del mutuo e l'ammontare esatto della rata potevano non essere indicati in modo preciso nel contratto, a causa della natura variabile del tasso di interesse e della dipendenza della data di assegnazione dall'ammontare del risparmio accumulato, si deve tuttavia affermare che tali elementi erano comunque determinabili in base alle formule matematiche e alle condizioni generali del contratto”).
Scendendo ad un esame più approfondito dei precedenti giurisprudenziali esistenti in materia si rileva che gli stessi ritengono la mancata indicazione della data di assegnazione del contratto di risparmio edilizio idonea a determinare l' indeterminatezza dell' intero rapporto negoziale solo ove questo non contenga elementi – in special modo formule matematiche – da cui quella data possa essere in qualche modo desunta.
Ed in effetti i rari precedenti – tra i numerosi citati dalla parte convenuta – attinenti alla questione specifica che ci occupa, confermano il concetto appena esplicitato: si vedano Trib. Como n. 918/2023 (“la data di assegnazione , seppur non determinata , risulta essere univocamente determinabile richiamando la formula di cui all' art 4 n 2 lett b delle condizioni generali per contratti di risparmio di mutuo edilizio”), Trib. Velletri n. 1856 / 2020 ( “ L' assegnazione , facendo applicazione di una formula matematica espressa dal coefficiente di valutazione, parimenti indicato nelle condizioni generali del contratto di mutuo edilizio, avverrà presumibilmente in data 1.3.21”), Corte Appello Milano n. 675 / 2022 (“la data di assegnazione del contratto è indicata all' art. 5.3… richiamando la formula di cui all' art 5.3 “), Trib. Roma n. 1548 / 2023 (“il passaggio dalla prima fase (mutuo immediato, preammortamento, accumulazione del risparmio) alla seconda fase (assegnazione del contratto di risparmio edilizio, compensazione del risparmio con il maggiore debito per mutuo, ammortamento del debito residuo) è determinato dalla formula matematica riportata nelle condizioni generali (art. 4) del contratto”).
Dalla trasposizione del principio appena evidenziato al caso che ci intrattiene discende la necessità di accertare in primo luogo se il contratto ripassato tra le parti contenga la formula matematica de qua.
E si deve in effetti rilevare che tale formula è riportata all' art 4 comma 2 lettera b delle condizioni generali di contratto e tale circostanza documentale smentisce l' assunto di parte attrice secondo cui ( si legga la pag 4 dell' atto di citazione ) :
“nel contratto di mutuo per cui è causa, sottoscritto dalle parti, non viene indicata quale sia la formula matematica, ovvero quale altra modalità idonea a permettere alla mutuataria di comprendere quale sia effettivamente la data di assegnazione del mutuo “.
Si deve inoltre evidenziare che la formula matematica in parola non viene in alcun modo contestata – quanto alle modalità in essa contenute per determinare la data di assegnazione – dalla parte attrice e che – anche a volere ritenere che presenti dei profili di incertezza – la data di assegnazione risulta in ogni caso determinabile attraverso la modalità alternativa di assegnazione prevista dal contratto alla pag . 18 , e cioè la c d “assegnazione scelta“ , attivata dal mutuatario , basata anch' essa su di una formula matematica che non è stata oggetto di censure da parte della consulente dell' Ufficio e della convenuta e la cui eventuale difficoltà di calcolo – in ogni caso non eccepita – non rileva al fine di escluderne l' applicazione ( cfr CA n 25205/2014).
Va peraltro evidenziato che l' aspetto di indeterminatezza del contratto evidenziato dalla dott ssa nella relazione tecnica con riferimento all' Per_1 importo della c d cifra di valutazione non può condurre a ritenere che la data di assegnazione sia indeterminata e tanto per la decisiva considerazione per cui – come si è premesso – la suddetta indeterminatezza si verifica solo in assenza di formula matematica o quando l' applicazione di questa non consente di individuare il momento di assegnazione e tali criticità non sono state dimostrate nel caso di specie , essendo invece risultato che la formula è stata inserita nel contratto e non essendone stata in alcun modo contestata la correttezza ( si legga la pag. 18 della perizia , laddove si afferma che “ la formula matematica inserita nelle condizioni generali di contratto consente di calcolare la data di assegnazione“). Sulla base dei rilievi che precedono, in definitiva, si deve escludere che la data di assegnazione – e conseguentemente l' oggetto del contratto – possa essere ritenuta indeterminata.
Una simile convinzione, peraltro si pone in sintonia con il noto principio ( cfr CA. n. 1253/2024) secondo cui un contratto ambiguo nelle pattuizioni non è di per sé un contratto nullo “ dovendo il giudice ricorrere agli strumenti legali di ermeneutica (artt. 1362-1371 cc) e non ad un giudizio di nullità od immeritevolezza” ) ed “una clausola oscura andrà dunque interpretata, in mancanza di altri criteri, almeno in modo che le si possa dare un senso, ai sensi dell' art 1371 cc” ( CA SS UU n. 5657/2023).
Passando all' ulteriore censura mossa dalla alla condotta contrattuale Parte_1 della – quella avente ad oggetto l' applicazione del c d sistema Contr ammortamento alla francese – si richiama la recente sentenza resa a sezioni unite dalla Suprema Corte ( n. 15130/2024 ) che ha impresso l' imprimatur all' orientamento giurisprudenziale dominante ed ha quindi confermato la legittimità dell' applicazione degli interessi secondo il sistema de quo, affermando che
“deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario , a tasso fisso , della modalità di ammortamento c d alla francese e del regime di capitalizzazione “ composto “ degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e di determinabilità dell' oggetto del contratto, causandone la nullità parziale” o comunque “ sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti “.
Risulta infine fondata l' ulteriore censura mossa dall' attrice alla condotta tenuta dall' istituto bancario nell' esecuzione del contratto , e precisamente quella con cui ha eccepito l' applicazione di interessi maggiori rispetto a quelli pattuiti.
Infatti la dott ssa – attraverso un ragionamento condivisibile in quanto in Per_1 linea con i principi guida della materia ed immune da vizi logici – ha accertato l' indeterminatezza del tasso di interesse (pag 17: “il contratto di mutuo reca l' indicazione del 4,25% del periodo di ammortamento ma non fornisce indicazioni sul regime finanziario che sarà applicato” ; “ la previsione contrattuale del solo regime in ragione d' anno è in realtà un valore contrattuale parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi “) ; ed ha conseguentemente applicato – come da insegnamento giurisprudenziale indiscusso – il tasso sostitutivo ex art 117 tub. Da tale calcolo è emerso che l' attrice ha pagato un importo superiore di euro 5188,63 a quello dovuto, calcolato alla data dell' 01.11.2021, pertanto deve essere accolta la domanda subordinata con cui è stata richiesta la condanna della alla restituzione del detto importo, che – per effetto della applicazione Contr di interessi nella misura legale fino alla data del deposito della presente sentenza
– ascende ad euro 5723,54.
Le spese di lite seguono la soccombenza , ma vengono liquidate – per effetto dell' accoglimento della sola subordinata – nei limiti del decisum .
Spese di ctu definitivamente a carico della convenuta.
P. Q. M.
IL Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, così decide, ogni diversa istanza disattesa: in parziale accoglimento della domanda, condanna la convenuta alla restituzione in favore dell' attrice dell' importo di euro 5723,54, maggiorato di interessi nella misura legale a far data dal deposito della presente sentenza e fino al saldo;
spese di ctu definitivamente a carico della convenuta, salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti della consulente.
Larino, 10 ottobre 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1179/2021 promossa da:
( C F ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1
IT ON
ATTRICE contro
( C F P IVA ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
DE EL RM NA e DE EN SC
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All' udienza del 22.04.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da CA SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all' intestato Tribunale la ( hereinafter Controparte_1
), rappresentando di avere stipulato con il detto istituto bancario un Contr contratto di mutuo ipotecario ( rep.72737 e racc. 17256 ) per l' importo di € 125000 , che prevedeva la restituzione del capitale mutuato attraverso il sistema di ammortamento alla tedesca, articolato a sua volta in tre tipologie contrattuali, ovvero quella del risparmio edilizio, del mutuo immediato e del mutuo di assegnazione e l' applicazione di interessi al tasso variabile EURIBOR a 12 mesi e uno spread del 1,75%, “ con blocco dei tassi così rilevati , di volta in volta, per 12 mesi, fino al momento dell'assegnazione del mutuo che sarebbe dovuta avvenire presumibilmente il 1 Marzo 2017,come da contratto, per il quale si pattuiva l'applicazione del tasso nominale del 4,25% annuo per la durata di 144 rate mensili , fino alla totale estinzione del mutuo stesso”.
Aggiungeva l' attrice di avere pagato 177 rate di risparmio edilizio da € 305,00, per un totale di € 53.985,00 , a partire dal 01/06/2005 fino al 01/03/2020 e di avere corrisposto alla banca mutuante € 57.794,79 a titolo di interessi fino all'assegnazione del mutuo, avvenuta il 01/04/2020, data da cui iniziava l'ammortamento delle rate del mutuo, che, “di fatto, veniva erogato per la somma complessiva pari ad € 81.146,77, presumibilmente, secondo le condizioni contrattuali, pari alla differenza tra la somma mutuata di € 125.000,00 e la somma accantonata a titolo di risparmio edilizio, che, stando ai conteggi ,risulterebbe ,peraltro, maggiore rispetto a quella riconosciuta in ammortamento dalla stessa banca”.
Precisava inoltre la che il contratto di mutuo edilizio è “ finalizzato a Parte_1 condizionare la concessione di un finanziamento per l'acquisto e/o ristrutturazione di un immobile (nella normalità dei casi, quello da destinare ad abitazione) al previo accumulo, da parte dello stesso soggetto aspirante al prestito, di una provvista suscettibile di coprire una parte (più o meno) significativa dell'importo da ricevere a mutuo “ e quindi consta di due fasi : quella del mutuo immediato ( in cui il mutuatario corrisponde solo interessi senza rimborsare il capitale , fino ad una data determinata in cui riceverà la somma mutuata ) e quella del mutuo di assegnazione ( che verrà rimborsato secondo un piano di ammortamento alla francese con la quota di interesse soggetta a progressivo decremento a scapito della quota capitale).
Inoltre l' attrice evidenziava l' indeterminatezza del contratto di risparmio edilizio, conseguente all' impossibilità di conoscere la durata della prima fase contrattuale ed in particolare di conoscere la data di assegnazione del mutuo, evidenziata anche dal dettato contrattuale ( si legga al proposito la clausola B) 3. del contratto di mutuo, secondo cui : “ L'assegnazione del contratto di risparmio edilizio avverrà presumibilmente in data 1° marzo 2017. L'indicazione di tale data si basa su una prognosi che non vincola in nessun modo la e dalla quale non Contr può essere fatta derivare alcuna pretesa.”), rilevando che da tale indeterminatezza conseguiva la nullità del contratto ex art 1418 c.c. per mancanza del requisito di cui all'art. 1346 cc e per violazione dell' art 117 tub .
Aggiungeva poi la ricorrente che l' intera operazione di finanziamento era stata caratterizzata da mancanza di trasparenza, dall' illegittima applicazione del sistema di ammortamento alla francese al mutuo di assegnazione e dalla violazione – per effetto della indeterminatezza delle condizioni contrattuali applicate – delle prescrizioni contenute nell' art 117 tub.
Sulla base delle argomentazioni appena sintetizzate rassegnava Parte_1 le seguenti conclusioni: “ ACCERTARE la mancanza di trasparenza di cui all'art 116 e 120 novies t.u.b. dell'operazione di finanziamento per cui è causa;
2) ACCERTARE la nullità ai sensi dell'art 1418 c.c. del contratto di risparmio edilizio per indeterminatezza dell'oggetto del contratto per mancanza dei requisiti di cui all'art. 1346 c.c. , nonchè in violazione dell'art. 117 t.u.b. per mancanza della forma scritta della pattuizione per la determinazione dell'assegnazione del mutuo e per gli effetti, 3) In ogni caso CONDANNARE la banca convenuta a percepire soltanto gli interessi calcolati ai sensi dell'art 117 7° comma e, quindi, 4) CP_2 CONDANNARE la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice degli interessi pagati in più fino all'ultima rata corrisposta che si determinano in € 55.000,00 o la maggiore o minore somma accertata a seguito di espletanda c.t.u. contabile. In via gradata 5) ACCERTARE che, a causa della applicazione del piano di ammortamento “alla francese” al contratto di mutuo di cui è causa, il tasso di interesse pattuito contrattualmente (T.A.N.) non è stato rispettato dalla convenuta in conseguenza di un tasso effettivo applicato superiore e diverso, determinando, di fatto, un maggior esborso di interessi da parte dell'attrice e, per l'effetto, 6) DICHIARARE illegittimo, in violazione degli artt.821 e 1283 c.c., il sistema di calcolo così detto “alla francese” del piano di ammortamento di rimborso rateale applicato al contratto di mutuo, in conseguenza della applicazione dell'interesse composto e della conseguente capitalizzazione degli interessi;
7) DICHIARARE nulla, ai sensi degli artt.1418,1346,1419,2°comma,e 1284 c.c., per indeterminatezza, in conseguenza della applicazione del tasso ultra-legale, la clausola relativa alla pattuizione del saggio di interessi del suddetto contratto di mutuo;
8) DICHIARARE che, a causa della indeterminatezza della clausola di previsione degli interessi per effetto della applicazione del tasso ultra-legale, è dovuto alla convenuta il solo tasso sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. 7° comma e, per l'effetto, 9) CONDANNARE la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di € 4.903,96 fino alla rata n. 19 del mutuo di assegnazione già corrisposta alla banca.In ogni caso 10) CONDANNARE la banca convenuta alla refusione delle spese e competenze di giudizio oltre al rimborso forfettario del 15% iva e cpa come per legge”.
Si costituiva in giudizio la a mezzo di comparsa di costituzione e di risposta Contr in cui rigettava gli addebiti di indeterminatezza del contratto per cui è causa – in quanto smentita dal contenuto dei documenti contrattuali da essa prodotti – e di illegittimità del piano di ammortamento alla francese applicato – siccome ritenuto legittimo dalla giurisprudenza.
Aggiungeva inoltre l' istituto bancario convenuto che la meritevolezza e la liceità del contratto di risparmio edilizio stipulato con l' attrice era stata affermata da numerose pronunce giurisprudenziali , che la data di assegnazione del mutuo è ricavabile dalla formula di cui all' art 4 lett b) delle condizioni generali del contratto di mutuo edilizio, le quali consentono anche di determinare l' importo della rata di ammortamento ed inoltre che la mutuataria era “stata sempre inadempiente durante tutto lo svolgimento del rapporto”.
Ed infine la precisava che le la propria condotta contrattuale era stata Contr costantemente ispirata a criteri di trasparenza , tornava ad evidenziare la legittimità del piano di ammortamento e degli interessi applicati e chiedeva l' accoglimento delle seguenti conclusioni: “ in via preliminare e nel merito rigettare tutte le domande perché inammissibili, stante l'assoluta carenza dei requisiti processuali per legge previsti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. risultando l'azione assolutamente generica frutto di una errata e superficiale interpretazione delle norme di diritto e degli insegnamenti giurisprudenziali dettati in materia, oltre che per mancanza di interesse ad agire per tutti i motivi sopra esposti, condannando la parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; in via principale e nel merito rigettare tutte le domande come formulate dalla parte attrice, anche in via istruttoria, perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto e conseguente condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; in subordine, nella denegata e, non creduta, ipotesi in cui il Giudice adito dovesse autorizzare la richiesta CTU, limitare l'indagine relativamente al calcolo degli interessi applicati, secondo quanto esattamente stabilito nei contratti inter partes, ovvero stabilito nel contratto di mutuo, senza alcun cumulo tra interesse corrispettivo e di mora e/o altre spese o penali, adottando il metodo di calcolo come riportato nelle circolari della Banca d'Italia, e con l'applicazione della clausola di salvaguardia che espressamente prevede che il tasso di mora comunque non possa essere superiore alle vigenti disposizioni di legge” .
Il procedimento veniva istruito attraverso una prima ctu contabile , trattenuto per la decisione all' udienza del 22.07.2024 , quindi rimesso in istruttoria al fine di procedere ad un supplemento di perizia e definitivamente riservato per la decisione all' udienza del 22.04.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia tra origine da un contratto di risparmio edilizio, che consta di due fasi, le quali generano tre distinti rapporti contrattuali, tra loro collegati: un contratto di deposito di denaro, (art. 1834 cc), un contratto di finanziamento senza ammortamento e un contratto di mutuo fondiario con ammortamento (art. 1813 cc).
Il contratto di risparmio edilizio, regolato dal diritto tedesco, prevede che il risparmiatore versi in favore della banca una rata mensile al fine di accumulare un capitale pari all'importo pattuito, con impegno della banca di versare sul capitale accumulato gli interessi pattuiti.
I versamenti mensili effettuati dal cliente per un periodo di tempo stabilito hanno il fine di costituire la provvista necessaria per l' acquisto di una unità abitativa e gli interessi attivi prodotti da detti versamenti confluiscono su di un conto aperto presso l' istituto di credito , intestato al cliente ,che si obbliga a non utilizzare quanto depositato se non al termine della fase di accumulo, per accedere alla successiva fase di assegnazione, e l' importo accumulato viene portato in compensazione con quello immediatamente mutuato.
Qualora il sottoscrittore del contratto di risparmio necessiti avere l' erogazione anticipata delle somme che avrebbe ricevuto solo con l' assegnazione del mutuo, richiede un finanziamento immediato senza ammortamento, pagando solo gli interessi corrispettivi per tutta la durata necessaria ad ottenere l' assegnazione : con questo tipo di contratto, (di finanziamento immediato senza ammortamento) il cliente, quindi, ottiene immediatamente la somma necessaria per l' acquisto dell' unità abitativa , unitamente al contratto di risparmio edilizio, che non è più puro , ma collegato al finanziamento immediato, la cui estinzione si ha con l' assegnazione del mutuo.
Questo contratto di finanziamento immediato è slegato dal piano di accumulo, di cui al contratto edilizio, ma all' assegnazione del mutuo l' importo accumulato va ad abbattere anticipatamente una quota del debito residuo.
Il finanziamento immediato senza ammortamento ricade nella categoria dei finanziamenti personali e non in quella dei mutui ipotecari, nella quale confluisce solo se, al momento dell' assegnazione del mutuo vi è un importo residuo non coperto dagli accumuli nel frattempo intervenuti.
Quando le somme stabilite sono state tutte accumulate il cliente ottiene l' erogazione del mutuo di assegnazione;
nel caso di contratto di risparmio puro (senza finanziamento immediato) le somme erogate andranno utilizzate per l' acquisto dell' unità abitativa;
nell' ipotesi di contratto di risparmio collegato al finanziamento immediato , l' erogazione andrà ad estinguere il finanziamento: in entrambi i casi la differenza tra quanto erogato e quanto accumulato (con il contratto di risparmio edilizio) sarà restituita con il pagamento dei ratei, formati da quota capitale e interessi, secondo il piano di ammortamento, durante lo svolgimento della seconda fase.
E' pacifico ed incontestato – nonché risultante per tabulas – che tra l' attrice e l' istituto convenuto sia stato concluso un contratto le cui caratteristiche ripetono quelle appena evidenziate .
Passando all' esame delle ragioni poste dalla a fondamento della Parte_1 domanda , si osserva in primis che non appare condivisibile la tesi secondo cui il rapporto contrattuale per cui è causa sarebbe affetto da “mancanza di convenienza dell' operazione di finanziamento “ (pagg 6 e ss dell' atto di citazione).
Ed infatti appare evidente che lo scopo del contratto in esame è quello di consentire ai privati di accumulare un capitale utile per accedere a un successivo mutuo finalizzato all'acquisto di un immobile a condizioni più favorevoli in ragione della disponibilità del capitale di risparmio accumulato.
E dunque l' operazione contrattuale di cui si discute mira a stimolare il risparmio privato, valore costituzionalmente rilevante (art. 47 Cost.), in vista dell'acquisto di un immobile, consentendo al risparmiatore di accedere a un successivo mutuo a tasso più favorevole, proprio in ragione del capitale accumulato, su cui vengono peraltro maturati interessi attivi dal cliente.
E non conduce ad una diversa valutazione il fatto che il cliente, in caso di mutuo immediato, deve pagare interessi passivi, senza alcun ammortamento del capitale mutuato.
Invero, gli interessi passivi costituiscono il corrispettivo del capitale anticipato dalla banca e il rinvio dell'ammortamento alla fase di assegnazione del risparmio edilizio è frutto di una scelta negoziale delle parti che mira a valorizzare il capitale risparmiato in vista della definizione del capitale residuo dovuto e del relativo piano di ammortamento.
L' ulteriore censura di indeterminatezza dell' oggetto del contratto trova fondamento nella asserita incertezza della data di assegnazione del contratto di risparmio edilizio , indicata solo in modo presuntivo nel testo negoziale ( si legga la clausola b ) 3 del contratto di mutuo, che afferma “ l' assegnazione del contratto di risparmio edilizio avverrà presumibilmente in data 1° marzo 2017. L' indicazione di tale data si basa su una prognosi che non vincola in nessun modo la e dalla quale non può essere fatta derivare alcuna pretesa “). Contr
A confutazione di tale tesi la parte convenuta ha richiamato al riguardo una
“numerosa e costante giurisprudenza che ha sempre confermato la determinatezza, liceità e trasparenza delle condizioni contrattuali poste dalla
” ( pag 5 della comparsa di costituzione e di risposta ) Contr
Si deve tuttavia rilevare che la grande maggioranza delle 120 sentenze prodotte per esteso dalla nel presente giudizio si è occupata – dichiarandone l' Contr infondatezza – di eccezioni di indeterminatezza dell' oggetto del contratto di risparmio edilizio nettamente diverse rispetto a quella sollevata dalla Parte_1 nel presente giudizio, con cui è stata evidenziata – si ripete – l' incertezza della data di assegnazione del contratto in questione.
Si deve in ogni caso richiamare – sul punto – quella costante giurisprudenza secondo cui l' incertezza della data di assegnazione non concretizza una ipotesi di indeterminatezza del contratto e tanto in ragione del fatto che tale data è collegata all' ammontare del risparmio accumulato nel corso del tempo e quindi dipende dalla regolarità dei versamenti dei ratei da parte del mutuatario, costituendo – in definitiva – un carattere fisiologico della fattispecie contrattuale che ci impegna ( cfr ex aliis Trib Bolzano n. 1035 / 2022 , C App Campobasso n. 154 / 2022 , C App Venezia n. 1289 /2022: “ pur riconoscendo che la data di assegnazione del mutuo e l'ammontare esatto della rata potevano non essere indicati in modo preciso nel contratto, a causa della natura variabile del tasso di interesse e della dipendenza della data di assegnazione dall'ammontare del risparmio accumulato, si deve tuttavia affermare che tali elementi erano comunque determinabili in base alle formule matematiche e alle condizioni generali del contratto”).
Scendendo ad un esame più approfondito dei precedenti giurisprudenziali esistenti in materia si rileva che gli stessi ritengono la mancata indicazione della data di assegnazione del contratto di risparmio edilizio idonea a determinare l' indeterminatezza dell' intero rapporto negoziale solo ove questo non contenga elementi – in special modo formule matematiche – da cui quella data possa essere in qualche modo desunta.
Ed in effetti i rari precedenti – tra i numerosi citati dalla parte convenuta – attinenti alla questione specifica che ci occupa, confermano il concetto appena esplicitato: si vedano Trib. Como n. 918/2023 (“la data di assegnazione , seppur non determinata , risulta essere univocamente determinabile richiamando la formula di cui all' art 4 n 2 lett b delle condizioni generali per contratti di risparmio di mutuo edilizio”), Trib. Velletri n. 1856 / 2020 ( “ L' assegnazione , facendo applicazione di una formula matematica espressa dal coefficiente di valutazione, parimenti indicato nelle condizioni generali del contratto di mutuo edilizio, avverrà presumibilmente in data 1.3.21”), Corte Appello Milano n. 675 / 2022 (“la data di assegnazione del contratto è indicata all' art. 5.3… richiamando la formula di cui all' art 5.3 “), Trib. Roma n. 1548 / 2023 (“il passaggio dalla prima fase (mutuo immediato, preammortamento, accumulazione del risparmio) alla seconda fase (assegnazione del contratto di risparmio edilizio, compensazione del risparmio con il maggiore debito per mutuo, ammortamento del debito residuo) è determinato dalla formula matematica riportata nelle condizioni generali (art. 4) del contratto”).
Dalla trasposizione del principio appena evidenziato al caso che ci intrattiene discende la necessità di accertare in primo luogo se il contratto ripassato tra le parti contenga la formula matematica de qua.
E si deve in effetti rilevare che tale formula è riportata all' art 4 comma 2 lettera b delle condizioni generali di contratto e tale circostanza documentale smentisce l' assunto di parte attrice secondo cui ( si legga la pag 4 dell' atto di citazione ) :
“nel contratto di mutuo per cui è causa, sottoscritto dalle parti, non viene indicata quale sia la formula matematica, ovvero quale altra modalità idonea a permettere alla mutuataria di comprendere quale sia effettivamente la data di assegnazione del mutuo “.
Si deve inoltre evidenziare che la formula matematica in parola non viene in alcun modo contestata – quanto alle modalità in essa contenute per determinare la data di assegnazione – dalla parte attrice e che – anche a volere ritenere che presenti dei profili di incertezza – la data di assegnazione risulta in ogni caso determinabile attraverso la modalità alternativa di assegnazione prevista dal contratto alla pag . 18 , e cioè la c d “assegnazione scelta“ , attivata dal mutuatario , basata anch' essa su di una formula matematica che non è stata oggetto di censure da parte della consulente dell' Ufficio e della convenuta e la cui eventuale difficoltà di calcolo – in ogni caso non eccepita – non rileva al fine di escluderne l' applicazione ( cfr CA n 25205/2014).
Va peraltro evidenziato che l' aspetto di indeterminatezza del contratto evidenziato dalla dott ssa nella relazione tecnica con riferimento all' Per_1 importo della c d cifra di valutazione non può condurre a ritenere che la data di assegnazione sia indeterminata e tanto per la decisiva considerazione per cui – come si è premesso – la suddetta indeterminatezza si verifica solo in assenza di formula matematica o quando l' applicazione di questa non consente di individuare il momento di assegnazione e tali criticità non sono state dimostrate nel caso di specie , essendo invece risultato che la formula è stata inserita nel contratto e non essendone stata in alcun modo contestata la correttezza ( si legga la pag. 18 della perizia , laddove si afferma che “ la formula matematica inserita nelle condizioni generali di contratto consente di calcolare la data di assegnazione“). Sulla base dei rilievi che precedono, in definitiva, si deve escludere che la data di assegnazione – e conseguentemente l' oggetto del contratto – possa essere ritenuta indeterminata.
Una simile convinzione, peraltro si pone in sintonia con il noto principio ( cfr CA. n. 1253/2024) secondo cui un contratto ambiguo nelle pattuizioni non è di per sé un contratto nullo “ dovendo il giudice ricorrere agli strumenti legali di ermeneutica (artt. 1362-1371 cc) e non ad un giudizio di nullità od immeritevolezza” ) ed “una clausola oscura andrà dunque interpretata, in mancanza di altri criteri, almeno in modo che le si possa dare un senso, ai sensi dell' art 1371 cc” ( CA SS UU n. 5657/2023).
Passando all' ulteriore censura mossa dalla alla condotta contrattuale Parte_1 della – quella avente ad oggetto l' applicazione del c d sistema Contr ammortamento alla francese – si richiama la recente sentenza resa a sezioni unite dalla Suprema Corte ( n. 15130/2024 ) che ha impresso l' imprimatur all' orientamento giurisprudenziale dominante ed ha quindi confermato la legittimità dell' applicazione degli interessi secondo il sistema de quo, affermando che
“deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario , a tasso fisso , della modalità di ammortamento c d alla francese e del regime di capitalizzazione “ composto “ degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e di determinabilità dell' oggetto del contratto, causandone la nullità parziale” o comunque “ sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti “.
Risulta infine fondata l' ulteriore censura mossa dall' attrice alla condotta tenuta dall' istituto bancario nell' esecuzione del contratto , e precisamente quella con cui ha eccepito l' applicazione di interessi maggiori rispetto a quelli pattuiti.
Infatti la dott ssa – attraverso un ragionamento condivisibile in quanto in Per_1 linea con i principi guida della materia ed immune da vizi logici – ha accertato l' indeterminatezza del tasso di interesse (pag 17: “il contratto di mutuo reca l' indicazione del 4,25% del periodo di ammortamento ma non fornisce indicazioni sul regime finanziario che sarà applicato” ; “ la previsione contrattuale del solo regime in ragione d' anno è in realtà un valore contrattuale parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi “) ; ed ha conseguentemente applicato – come da insegnamento giurisprudenziale indiscusso – il tasso sostitutivo ex art 117 tub. Da tale calcolo è emerso che l' attrice ha pagato un importo superiore di euro 5188,63 a quello dovuto, calcolato alla data dell' 01.11.2021, pertanto deve essere accolta la domanda subordinata con cui è stata richiesta la condanna della alla restituzione del detto importo, che – per effetto della applicazione Contr di interessi nella misura legale fino alla data del deposito della presente sentenza
– ascende ad euro 5723,54.
Le spese di lite seguono la soccombenza , ma vengono liquidate – per effetto dell' accoglimento della sola subordinata – nei limiti del decisum .
Spese di ctu definitivamente a carico della convenuta.
P. Q. M.
IL Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, così decide, ogni diversa istanza disattesa: in parziale accoglimento della domanda, condanna la convenuta alla restituzione in favore dell' attrice dell' importo di euro 5723,54, maggiorato di interessi nella misura legale a far data dal deposito della presente sentenza e fino al saldo;
spese di ctu definitivamente a carico della convenuta, salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti della consulente.
Larino, 10 ottobre 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis