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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. 2433/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dr.ssa Valentina Pierri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2433/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione e divorzio a domanda congiunta", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Alfonso Petito, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Alfonso Petito, dom.ta come in atti;
Controparte_1
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 19.12.2024; in data 17.10.2024 è pervenuto il visto del p.m. in sede MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.10.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in
Montella (Av) in data 06.09.2008 e che dalla loro unione sono nati due figli: n. in Avellino Per_1
il 18.02.2010 e n. in Avellino il 18.02.2010, oggi minorenni ed economicamente non Per_2
autosufficienti, deducevano che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi riportato nel ricorso introduttivo del presente giudizio va ritenuto conforme alla legge e agli interessi dei minori, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 08.10.2024, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio congiunto.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dr.ssa Valentina Pierri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2433/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione e divorzio a domanda congiunta", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Alfonso Petito, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Alfonso Petito, dom.ta come in atti;
Controparte_1
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 19.12.2024; in data 17.10.2024 è pervenuto il visto del p.m. in sede MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.10.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in
Montella (Av) in data 06.09.2008 e che dalla loro unione sono nati due figli: n. in Avellino Per_1
il 18.02.2010 e n. in Avellino il 18.02.2010, oggi minorenni ed economicamente non Per_2
autosufficienti, deducevano che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi riportato nel ricorso introduttivo del presente giudizio va ritenuto conforme alla legge e agli interessi dei minori, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 08.10.2024, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio congiunto.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano