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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/12/2025, n. 5493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5493 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3461/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NN NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 3461/2024 promossa da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GILBERTI ELENA Parte_1 P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente contro ( , Controparte_1 CodiceFiscale_1 resistente Conclusioni La ricorrente ha concluso come da note depositate per l'udienza di discussione in trattazione scritta del giorno 11.12.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294).
1 2. Con ricorso ex art. 447 bis cpc in data 19.03.2024, ha evocato in Parte_1 giudizi premettendo che: Controparte_1
- la società (doc. 1) è proprietaria esclusiva, tra l'altro, dell'immobile Parte_1 ad uso abitazione sito in RO d'IS (Bs) alla Via Caduto Bonetti n. 41, fraz. Fantecolo, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: Foglio 28, Sezione NCT, Mappale 70 sub. 2, cat. A/2, classe 3, vani 7, Rendita Euro 560,36 (doc.ti 2 e 3);
- l'odierno resistente è socio della predetta società, con la quota azionaria del 3%;
- la società ha permesso, per un breve periodo di tempo, al sig. di Controparte_1 abitare nel suddetto bene immobile, in forma gratuita, finché avesse trovato un suo immobile di proprietà;
- il sig. perento il contratto di comodato orale nel gennaio 2022, è stato CP_1 più volte sollecitato dalla proprietà a sottoscrivere un regolare contratto di locazione, in quanto questa aveva ed ha necessità di mettere a reddito l'immobile de quo;
- non avendo la ricorrente avuto riscontro da parte del suddetto occupante, in data 2 dicembre 2022, tramite il proprio legale, ha invitato il sig. a CP_1
“contattare l'intestato studio legale, entro e non oltre il 28 dicembre 2022, per sottoscrivere un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, andando così a sanare l'attuale occupazione dell'immobile sine titulo”, in difetto la società avrebbe proceduto per le vie legali (doc. 6);
- a fronte dell'inerzia del la ricorrente ha quindi adito l'Organismo di CP_1 mediazione della Camera di Commercio di Brescia depositando apposita istanza (n. 250/2023 RAM) al fine di ottenere la liberazione dell'immobile, occupato abusivamente;
- all'incontro del giorno 23 maggio 2023, il resistente seppur notiziato dell'incontro, non ha partecipato alla seduta e quindi, la mediazione ha avuto esito negativo (doc. 7). Tanto premesso, ritenuto che a seguito della cessazione del contratto di comodato orale in essere tra le parti, il occupa da alcuni anni abusivamente CP_1
l'immobile di proprietà della società quest'ultima ha chiesto la Parte_1 condanna dello stesso al rilascio del bene e al risarcimento dei danni da perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene. Nella contumacia del resistente, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza dell'11.12.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale sulle conclusioni del difensore della ricorrente, è stata decisa come da presente sentenza con contestuale motivazione.
2 3. La documentazione allegata al ricorso, sopra richiamata, comprova in fatto il contesto d'insorgenza della presente causa. I testimoni e hanno confermato le allegazioni Testimone_1 Testimone_2 attoree in punto di detenzione dell'immobile in proprietà della società (casa di abitazione con pertinenze) da parte del socio previa concessione Controparte_1 dello stesso in godimento a titolo gratuito da parte ella società perché lo abitasse provvisoriamente in attesa di acquistare uno proprio. I Testi, inoltre, hanno dato atto della volontà ripetutamente manifestata nell'ultimo biennio dal rappresentante legale di rientrare nel possesso del bene per venderlo e dell'intimazione al perché lo rilasciasse, senza tuttavia ottenere CP_1 un positivo riscontro. Può ritenersi provato, dunque, che tra le parti sia intercorso un rapporto di comodato gratuito giusto contratto orale, venuto a cessare per volontà del comodante e che, ciò nonostante il abbia continuato a detenere l'immobile CP_1 senza giusto titolo. Trattasi di condotta che integra gli estremi dell'occupazione sine titulo, che, come tale, legittima l'accoglimento dell'azione di restituzione intrapresa della società proprietaria, con conseguente oridne al resistente di rilasciare l'immobile. Va accolta, quindi, la domanda risarcitoria altresì avanzata dalla ricorrente, avendo costei subìto un danno ingiusto di tipo patrimoniale in virtù dell'occupazione senza titolo del suo bene. Valga rilevare sul punto come, in materia di occupazione senza titolo di bene immobile, anche a non voler ritenere che si sia in presenza di un danno in re ipsa, tale locuzione va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Ricorre, in altri termini, una presunzione iuris tantum circa l'esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità (Cass. civ. sez. I, 20/11/2018, n. 29990). Lo specifico pregiudizio subìto, quale allegato dalla ricorrente consiste nel fatto che, in mancanza dell'occupazione abusiva del bene da parte del resistente, ella avrebbe potuto concederlo in godimento a terzi a titolo oneroso. La liquidazione del danno da occupazione illegittima, inoltre, può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene, o meglio ancora, con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. S.U.33645/2022). Ciò premesso, in assenza di prova circa il valore locativo, tenuto conto della durata della occupazione a far data dal 9.12.2022 (allorché il resistente veniva
3 invitato a regolarizzare la sua pozione mediante la sottoscrizione dei un contratto di locazione), della tipologia di immobile e delle caratteristiche catastali in atti documentate, Il credito maturato dalla ricorrente si stima in via equitativa pari a euro 10.000,00
4. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico del resistente nella misura, calcolata, applicando i parametri vigenti attestati sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione della mancanza di questioni di rilievo- in euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1680,00 per fase istruttoria, euro 1701,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'occupazione sine titulo, condanna a rilasciare alla società l'unità immobiliare sita in Controparte_1 Parte_1
RO d'IS (Bs) alla Via Caduto Bonetti n. 41, fraz. Fantecolo, identificata al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 28, Sezione NCT, Mappale 70 sub. 2, libero e sgombero da persone e cose entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- condanna al pagamento della indennità di occupazione, nella Controparte_1 misura di euro 10.000,00 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
-condanna, infine, a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella Controparte_1 misura di euro 5.077,00, oltre contributo unificato, spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Brescia, lì 11 dicembre 2025
Il Giudice
NN NE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NN NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 3461/2024 promossa da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. GILBERTI ELENA Parte_1 P.IVA_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliata ricorrente contro ( , Controparte_1 CodiceFiscale_1 resistente Conclusioni La ricorrente ha concluso come da note depositate per l'udienza di discussione in trattazione scritta del giorno 11.12.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294).
1 2. Con ricorso ex art. 447 bis cpc in data 19.03.2024, ha evocato in Parte_1 giudizi premettendo che: Controparte_1
- la società (doc. 1) è proprietaria esclusiva, tra l'altro, dell'immobile Parte_1 ad uso abitazione sito in RO d'IS (Bs) alla Via Caduto Bonetti n. 41, fraz. Fantecolo, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune come segue: Foglio 28, Sezione NCT, Mappale 70 sub. 2, cat. A/2, classe 3, vani 7, Rendita Euro 560,36 (doc.ti 2 e 3);
- l'odierno resistente è socio della predetta società, con la quota azionaria del 3%;
- la società ha permesso, per un breve periodo di tempo, al sig. di Controparte_1 abitare nel suddetto bene immobile, in forma gratuita, finché avesse trovato un suo immobile di proprietà;
- il sig. perento il contratto di comodato orale nel gennaio 2022, è stato CP_1 più volte sollecitato dalla proprietà a sottoscrivere un regolare contratto di locazione, in quanto questa aveva ed ha necessità di mettere a reddito l'immobile de quo;
- non avendo la ricorrente avuto riscontro da parte del suddetto occupante, in data 2 dicembre 2022, tramite il proprio legale, ha invitato il sig. a CP_1
“contattare l'intestato studio legale, entro e non oltre il 28 dicembre 2022, per sottoscrivere un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, andando così a sanare l'attuale occupazione dell'immobile sine titulo”, in difetto la società avrebbe proceduto per le vie legali (doc. 6);
- a fronte dell'inerzia del la ricorrente ha quindi adito l'Organismo di CP_1 mediazione della Camera di Commercio di Brescia depositando apposita istanza (n. 250/2023 RAM) al fine di ottenere la liberazione dell'immobile, occupato abusivamente;
- all'incontro del giorno 23 maggio 2023, il resistente seppur notiziato dell'incontro, non ha partecipato alla seduta e quindi, la mediazione ha avuto esito negativo (doc. 7). Tanto premesso, ritenuto che a seguito della cessazione del contratto di comodato orale in essere tra le parti, il occupa da alcuni anni abusivamente CP_1
l'immobile di proprietà della società quest'ultima ha chiesto la Parte_1 condanna dello stesso al rilascio del bene e al risarcimento dei danni da perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene. Nella contumacia del resistente, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza dell'11.12.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale sulle conclusioni del difensore della ricorrente, è stata decisa come da presente sentenza con contestuale motivazione.
2 3. La documentazione allegata al ricorso, sopra richiamata, comprova in fatto il contesto d'insorgenza della presente causa. I testimoni e hanno confermato le allegazioni Testimone_1 Testimone_2 attoree in punto di detenzione dell'immobile in proprietà della società (casa di abitazione con pertinenze) da parte del socio previa concessione Controparte_1 dello stesso in godimento a titolo gratuito da parte ella società perché lo abitasse provvisoriamente in attesa di acquistare uno proprio. I Testi, inoltre, hanno dato atto della volontà ripetutamente manifestata nell'ultimo biennio dal rappresentante legale di rientrare nel possesso del bene per venderlo e dell'intimazione al perché lo rilasciasse, senza tuttavia ottenere CP_1 un positivo riscontro. Può ritenersi provato, dunque, che tra le parti sia intercorso un rapporto di comodato gratuito giusto contratto orale, venuto a cessare per volontà del comodante e che, ciò nonostante il abbia continuato a detenere l'immobile CP_1 senza giusto titolo. Trattasi di condotta che integra gli estremi dell'occupazione sine titulo, che, come tale, legittima l'accoglimento dell'azione di restituzione intrapresa della società proprietaria, con conseguente oridne al resistente di rilasciare l'immobile. Va accolta, quindi, la domanda risarcitoria altresì avanzata dalla ricorrente, avendo costei subìto un danno ingiusto di tipo patrimoniale in virtù dell'occupazione senza titolo del suo bene. Valga rilevare sul punto come, in materia di occupazione senza titolo di bene immobile, anche a non voler ritenere che si sia in presenza di un danno in re ipsa, tale locuzione va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Ricorre, in altri termini, una presunzione iuris tantum circa l'esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all'impossibilità di conseguirne la relativa utilità (Cass. civ. sez. I, 20/11/2018, n. 29990). Lo specifico pregiudizio subìto, quale allegato dalla ricorrente consiste nel fatto che, in mancanza dell'occupazione abusiva del bene da parte del resistente, ella avrebbe potuto concederlo in godimento a terzi a titolo oneroso. La liquidazione del danno da occupazione illegittima, inoltre, può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene, o meglio ancora, con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. S.U.33645/2022). Ciò premesso, in assenza di prova circa il valore locativo, tenuto conto della durata della occupazione a far data dal 9.12.2022 (allorché il resistente veniva
3 invitato a regolarizzare la sua pozione mediante la sottoscrizione dei un contratto di locazione), della tipologia di immobile e delle caratteristiche catastali in atti documentate, Il credito maturato dalla ricorrente si stima in via equitativa pari a euro 10.000,00
4. Le spese di lite, seguendo la soccombenza, si pongono a carico del resistente nella misura, calcolata, applicando i parametri vigenti attestati sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) in ragione della mancanza di questioni di rilievo- in euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1680,00 per fase istruttoria, euro 1701,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione così decide: accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata l'occupazione sine titulo, condanna a rilasciare alla società l'unità immobiliare sita in Controparte_1 Parte_1
RO d'IS (Bs) alla Via Caduto Bonetti n. 41, fraz. Fantecolo, identificata al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 28, Sezione NCT, Mappale 70 sub. 2, libero e sgombero da persone e cose entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- condanna al pagamento della indennità di occupazione, nella Controparte_1 misura di euro 10.000,00 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
-condanna, infine, a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella Controparte_1 misura di euro 5.077,00, oltre contributo unificato, spese generali, iva e c.p.a. come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Brescia, lì 11 dicembre 2025
Il Giudice
NN NE
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