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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/06/2024, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2110/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriella Anna Leonardi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2110/2017 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), (C.F: Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
), (C.F.: tutti elettivamente C.F._2 Parte_1 C.F._3
domiciliati presso lo studio dell'avv. DRAGO GIULIO che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante p. t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LA ROCCA IGINO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con citazione del Marzo 2017 , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Pt_1
, premesso il rapporto di conto corrente ordinario n. 11402.80 (ex n. 11402 S – ex n. 15792.24)
[...]
e di conto anticipi n. 14921.85 (estinto in data 6/11/2015 a seguito dell'azzeramento del saldo debitore con giroconto sul conto corrente n. 11402.80) intrattenuto con Controparte_4
convenivano in giudizio l'istituto di credito lamentando l'illegittima applicazione di tassi di interesse al di sopra della soglia massima consentita dalla legge, non convenuti per iscritto e dei giorni di valuta diversi dalla data dell'operazione (c.d. valuta fittizia). Inoltre, parte attrice si doleva del fatto che lo stesso istituto avesse applicato l'anatocismo nonchè spese di gestione, costi di operazione, costi di scritturazione, di invio estratto conto, assicurazione, commissioni di massimo scoperto e simili, non determinati o facilmente determinabili ovvero ancora mai convenuti. Lamentava parte attrice che tale comportamento, contrario alla buona fede ed alla correttezza contrattuale, avrebbe determinato un notevole danno alla società attrice, la quale avrebbe potuto impiegare i capitali in attività
imprenditoriali o finanziarie che avrebbero prodotto il relativo reddito ed ha subito illegittime segnalazioni alla centrale rischi, vedendo drasticamente ridotto e compromesso l'accesso al credito.
Parte attrice eccepiva, inoltre, la nullità, inesistenza ed inefficacia della fideiussione rilasciata da
, e in quanto questi ultimi non sono in Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
possesso, né lo sono mai stati, della documentazione contrattuale relativa alle fideiussioni. Parte attrice chiedeva quindi rideterminarsi il saldo dei rapporti intrattenuti con la Controparte_4
condannando la convenuta alla ripetizione e/o compensazione di tutte le eventuali somme che pagina 2 di 10 risulteranno in tal modo dovute all'odierna attrice, oltre alla condanna della convenuta al risarcimento del danno indicativamente determinato in almeno € 50.000,00 per lucro cessante e danno emergente oltre al danno morale da determinarsi anche in via equitativa. Parte attrice chiedeva, infine, di ritenere e dichiarare nulle, prive di efficacia e comunque non escutibili le fideiussioni prestate dagli odierni attori a garanzia dell'adempimento delle operazioni svolte dalla società attrice ed in favore dell'odierna convenuta.
Si costituiva controparte contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
La causa è stata istruita mediante CTU contabile e, all'udienza dell'8.4.2022, la prima tenuta da questo decidente, è stata posta in decisione.
Con ordinanza depositata in data 12.10.2022 la causa è stata rimessa sul ruolo essendo stato ritenuto necessario disporsi il richiamo del CTU alla luce della eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta.
Depositata la relazione integrativa la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 19.12.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.12.2023 trattata con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., posta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Con le proprie memorie conclusive parte attrice ha concluso chiedendo “In riferimento a tutti i rapporti di c/c dedotti in giudizio accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole relative alla capitalizzazione periodica degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa, costo, interesse,
commissione, rimborso e simili in assenza di valida pattuizione scritta ovvero per mancanza di causa;
accertare e dichiarare comunque la nullità delle dette clausole per insufficiente determinatezza secondo pagina 3 di 10 quanto accertato in CTU;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive e con effetto posticipato per le operazioni attive con conseguente ricalcolo secondo quanto indicato in narrativa;
accertare e dichiarare che la banca convenuta ha applicato l'anatocismo, capitalizzando trimestralmente e/o annualmente gli interessi passivi, come meglio descritto in narrativa e per l'effetto dichiarare nulla detta capitalizzazione trimestralmente e/o annualmente e che i tassi in tal modo applicati sono illegittimi quindi rideterminare i saldi applicando il solo tasso legale di interesse e pertanto ritenere non dovuti detti interessi secondo quanto determinato in CTU;
accertare e dichiarare, in assenza dei relativi contratti di conto corrente, non dovuti gli interessi superiori al tasso legale con l'applicazione del solo tasso di interesse legale nel periodo di riferimento secondo quanto accertato in CTU e per l'effetto accertare e quindi rideterminare, accertandolo, l'effettivo saldo dei conti correnti summenzionati,
depurandoli di tutti gli interessi non dovuti a vario titolo, delle spese, commissioni, costi ed accessori la cui pattuizione risulti comunque nulla e quindi ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme risultanti dall'applicazione di tassi di interesse a vario titolo illeciti, da pratiche di contabilizzazione e capitalizzazione di interessi illecite ed a costi indebiti, così come chiarito in narrativa e comunque indicato nella CTU;
ritenere e dichiarare comunque che ogni spesa, costo, interesse e quant'altro indebitamente inserito nei rapporti di conto corrente oggetto del presente giudizio sia ivi debitamente annotato con relativo storno delle somme illegittimamente addebitate all'odierna attrice;
condannare l'odierna convenuta al risarcimento del danno cagionato all'odierna società attrice ed agli attori nelle rispettive qualità in virtù delle pratiche illecite summenzionate, danno indicativamente determinato in almeno € 50.000,00 per lucro cessante e danno emergente o altra somma da determinarsi a mezzo CTU
o con criteri equitativi ex art. 1226 c.c. oltre al danno morale da determinarsi anche in via equitativa;
pagina 4 di 10 ritenere e dichiarare nulle, prive di efficacia e comunque non escutibili le fidejussioni prestate dagli odierni attori a garanzia dell'adempimento delle operazioni svolte dalla società attrice ed in favore dell'odierna convenuta. Condannare in ogni caso la odierna convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata.
Occorre preliminarmente pronunciarsi sulla natura della lettera del 29/10/2015. Sul punto la banca convenuta assume che le doglianze di parte attrice sarebbero precluse alla luce de riconoscimento del debito intervenuto con lettera del 29/10/2015. Ebbene con tale scrittura la si è limitata a Controparte_1
richiedere una dilazione di pagamento, concessa da controparte, come si evince dal fatto che è previsto un pagamento rateale con l'espressa previsione che, “in caso di mancato integrale pagamento, da parte nostra anche di una sola delle predette rate, comprensiva degli interessi il presente accordo si intenderà
automaticamente risolto”. Tale documento, quindi, non può rappresentare un riconoscimento di debito.
Superata la prima eccezione proposta da parte convenuta è possibile vagliare le doglianze di parte attrice.
Sul punto si condividono le conclusioni cui giunge il CTU nella relazione depositata in data 30.04.2019
così come integrata in data 11.04.2023.
In particolare, nella prima relazione il CTU conclude determinando il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 11402.80 a debito per l'importo di € 248.464,75. Occorre premettere che la rideterminazione del saldo è stata operata dal CTU alla data dell'1.7.2016 in quanto parte attrice ha prodotto gli estratti conto fino alla data del 30.06.2016 e, nelle comparse conclusionali, ha richiamato le determinazioni del CTU.
pagina 5 di 10 In relazione al conto corrente di corrispondenza n. 11402.80, il CTU, sulla base delle condizioni economiche pattuite nel tempo e di quelle in concreto applicate dalla banca, ha verificato che l'addebito delle spese, commissioni e tassi di interesse è avvenuto in conformità delle previsioni contrattuali e della normativa pro tempore vigenti.
É emersa l'applicazione, nel primo trimestre 2014, di tassi di interesse extra fido in misura superiore rispetto a quella definita contrattualmente nella misura del 13,50 %. Per quanto riguarda l'accertamento della legittimità delle spese e le commissioni addebitate, il CTU ha riscontrato l'addebito di commissioni e spese in misura superiore alla soglia definita contrattualmente e, segnatamente, “- la commissione di massimo scoperto nel primo trimestre 2009; - le spese per operazioni nel primo,
secondo trimestre 2005, nel periodo compreso tra il terzo trimestre 2011 fino al quarto trimestre 2015; -
il corrispettivo su accordato nel secondo trimestre 2014 è stato addebitato in misura pari a 750,00 €,
ossia lo 0,50% di 150.000,00 €. Considerato che la relativa pattuizione contrattuale è avvenuta in data
15/05/2014, la banca avrebbe dovuto calcolare la commissione sulla durata effettiva dell'affidamento,
ossia 46 giorni in luogo dell'intero trimestre, in misura pari a 379,12 €. E' stato altresì riscontrato l'addebito di spese e commissioni non riconducibili ad una espressa previsione contrattuale: - il corrispettivo su accordato nel periodo compreso tra il terzo trimestre 2009 e il primo trimestre 2014; -
la commissione di istruttoria veloce nel periodo compreso tra il quarto trimestre 2012 e il secondo trimestre 2013; - le spese di tenuta conto, le spese int. deb/penale non aff., la commissione istruttoria urgente, il rimborso forfettario e le spese per produzione estratto conto.”.
Con riferimento al conto POS n. 1492185, attesa la mancanza del contratto e la produzione del solo contratto di credito del 15.05.2014, si deve concludere nel senso che i tassi di interesse a debito, le spese e le commissioni corrispettivo su accordato, spese di liquidazione, spese per operazioni e per pagina 6 di 10 comunicazioni, ecc…) sono stati addebitati illegittimamente. “Per il periodo successivo al 15.05.2014:
- le spese di liquidazione e le spese per operazioni sono state addebitate in mancanza di una espressa previsione contrattuale;
- il corrispettivo su accordato nel secondo trimestre 2014 è stato addebitato in misura pari a 250,00 €, ossia lo 0,50% di € 50.000,00;
considerato che
la relativa pattuizione contrattuale è avvenuta in data 15.05.2014, la banca avrebbe dovuto calcolare la commissione sulla durata effettiva dell'affidamento, ossia 46 giorni in luogo dell'intero trimestre, in misura pari a €
126,37”.
Per quanto attiene alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, il CTU ha escluso il superamento dei tassi soglia pro tempore vigenti sia in relazione al conto POS n. 1492185 che al conto corrente di corrispondenza n. 11402.80.
Alla luce di tali risultanze il CTU, in relazione al conto corrente n. 11402.80, ha espunto dal ricalcolo del rapporto di dare-avere le seguenti commissioni e spese: - spese di tenuta conto, spese di liquidazione int. deb/penale non aff., commissione di istruttoria urgente;
- spese di produzione estratto conto;
- rimborso forfettario;
- commissione di massimo scoperto “extra fido” nel primo trimestre 2009;
- corrispettivo su accordato nel periodo dal terzo trimestre 2009 al primo trimestre 2014; - commissione di istruttoria veloce nel periodo dal quarto trimestre 2012 al secondo trimestre 2013.Inoltre nel periodo successivo, ad eccezione del primo trimestre 2015, il CTU conclude affermando che “gli addebiti effettuati a titolo di CIV non possono più essere considerati legittimi perchè dopo la rielaborazione dei saldi per valuta non si è mai verificato lo sconfinamento oltre il fido concesso;
”. Per il periodo fino al
15.05.2014, essendo stata riscontrata la mancanza agli atti del contratto di conto originario POS n.
14921.85, gli interessi passivi sono stati calcolati con applicazione dei tassi ex art. 117 TUB - tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. Inoltre
pagina 7 di 10 tutte le spese e le commissioni, in mancanza di pattuizione contrattuale, sono state espunte dal calcolo.
Per il periodo successivo alla stipula del contratto di anticipazione dei flussi POS del 15.05.2014, il
CTU ha applicato i tassi di interesse e le altre condizioni economiche validamente pattuite, espungendo le spese e le commissioni prive di pattuizione contrattuale (spese per operazioni, spese di liquidazione e amministrazione conto), riconducendo alla misura convenuta contrattualmente le condizioni economiche applicate in misura superiore a tali soglie (corrispettivo su accordato nel secondo trimestre
2014). Non sono state considerate le eventuali variazioni contrattuali disposte unilateralmente dall'istituto bancario, senza previa comunicazione al cliente, laddove sfavorevoli per il cliente. Così
giungendo alla conclusione che il conto corrente di corrispondenza n. 11402.80 presenta alla data del
01/07/2016 un saldo a debito pari a € 248.464,75. Infine, per quanto riguarda il conto POS n. 14921.85,
il relativo saldo a debito alla data del 06.11.2015 pari a 43.592,03 € è stato azzerato e girocontato sul conto corrente di corrispondenza n. 11402.80.
Partendo dalla rideterminazione del saldo del conto corrente effettuata con la perizia depositata in data
30.04.2019 il CTU ha effettuato, a seguito di mandato integrativo, un ulteriore calcolo tenendo conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta.
In punto di diritto giova premettere che, posto che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo. Quindi, come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità
pagina 8 di 10 di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, (ud.
21/02/2024, dep. 11/04/2024), n.9756).
Il ricalcolo sviluppato tenendo conto dell'eccezione di prescrizione conduce ad un saldo finale pari a €
- 249.393,70 secondo il calcolo di cui all'allegato A bis) operato tenendo conto delle osservazioni di parte convenuta e ritenuto più coerente ai principi stabiliti dalla sentenza della Cassazione SS.UU. n.
24418/20l0.
Alla luce di quanto detto va accertato che il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 11402.80 alla data del 01/07/2016 è pari a € 249.393,70 a debito per il correntista.
Va invece disattesa la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni rilasciate da P_
, e per indeterminatezza dell'oggetto posto che le
[...] Controparte_3 Parte_1
suddette fideiussioni contengono l'espressa indicazione dell'importo massimo garantito. In particolare,
nell'atto di fideiussione del 20.03.2008 è espressamente indicato che la garanzia è prestata "sino alla concorrenza dell'importo di €.525.000,00" e, nel precedente atto del 15.01.2003, la garanzia è
espressamente limitata fino all'importo di €.271.000,00.
Non merita accoglimento, inoltre, la domanda di risarcimento del danno. La stessa, infatti, risulta priva di specifica allegazione in ordine ai danni che sarebbero derivati dalla condotta della banca nonché
infondata. In particolare parta attrice deduce che “le risorse finanziare sottratte illecitamente dall'istituto di Credito alla non sono state da questa impiegate per l'esercizio Controparte_1
dell'attività imprenditoriale cui è dedita” ebbene, nel caso di specie, oltre a non essere provato né
l'utilizzo alternativo delle risorse finanziarie né il mancato guadagno, non è neanche provata la pagina 9 di 10 “sottrazione” di risorse da parte della banca posto che il saldo rideterminato è comunque a debito per il correntista.
Stante l'esito del presente giudizio per cui le domande di parte attrice sono risultate solo parzialmente fondate, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio. Vanno invece poste a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate, stante l'accoglimento della domanda di CP_4
accertamento di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda di accertamento e per l'effetto dichiara che il conto corrente n. 11402.80 alla data dell'1.7.2016 presenta un saldo a debito di € 249.393,70;
- RIGETTA le ulteriori domande proposte:
- COMPENSA le spese di lite;
- PONE le spese di CTU a carico della convenuta.
Così deciso in Siracusa, il 12 giugno 2024
Il GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriella Anna Leonardi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2110/2017 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante p. t., Controparte_1 P.IVA_1
(C.F.: ), (C.F: Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
), (C.F.: tutti elettivamente C.F._2 Parte_1 C.F._3
domiciliati presso lo studio dell'avv. DRAGO GIULIO che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
ATTORI
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante p. t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LA ROCCA IGINO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
pagina 1 di 10 CONVENUTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con citazione del Marzo 2017 , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Pt_1
, premesso il rapporto di conto corrente ordinario n. 11402.80 (ex n. 11402 S – ex n. 15792.24)
[...]
e di conto anticipi n. 14921.85 (estinto in data 6/11/2015 a seguito dell'azzeramento del saldo debitore con giroconto sul conto corrente n. 11402.80) intrattenuto con Controparte_4
convenivano in giudizio l'istituto di credito lamentando l'illegittima applicazione di tassi di interesse al di sopra della soglia massima consentita dalla legge, non convenuti per iscritto e dei giorni di valuta diversi dalla data dell'operazione (c.d. valuta fittizia). Inoltre, parte attrice si doleva del fatto che lo stesso istituto avesse applicato l'anatocismo nonchè spese di gestione, costi di operazione, costi di scritturazione, di invio estratto conto, assicurazione, commissioni di massimo scoperto e simili, non determinati o facilmente determinabili ovvero ancora mai convenuti. Lamentava parte attrice che tale comportamento, contrario alla buona fede ed alla correttezza contrattuale, avrebbe determinato un notevole danno alla società attrice, la quale avrebbe potuto impiegare i capitali in attività
imprenditoriali o finanziarie che avrebbero prodotto il relativo reddito ed ha subito illegittime segnalazioni alla centrale rischi, vedendo drasticamente ridotto e compromesso l'accesso al credito.
Parte attrice eccepiva, inoltre, la nullità, inesistenza ed inefficacia della fideiussione rilasciata da
, e in quanto questi ultimi non sono in Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
possesso, né lo sono mai stati, della documentazione contrattuale relativa alle fideiussioni. Parte attrice chiedeva quindi rideterminarsi il saldo dei rapporti intrattenuti con la Controparte_4
condannando la convenuta alla ripetizione e/o compensazione di tutte le eventuali somme che pagina 2 di 10 risulteranno in tal modo dovute all'odierna attrice, oltre alla condanna della convenuta al risarcimento del danno indicativamente determinato in almeno € 50.000,00 per lucro cessante e danno emergente oltre al danno morale da determinarsi anche in via equitativa. Parte attrice chiedeva, infine, di ritenere e dichiarare nulle, prive di efficacia e comunque non escutibili le fideiussioni prestate dagli odierni attori a garanzia dell'adempimento delle operazioni svolte dalla società attrice ed in favore dell'odierna convenuta.
Si costituiva controparte contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
La causa è stata istruita mediante CTU contabile e, all'udienza dell'8.4.2022, la prima tenuta da questo decidente, è stata posta in decisione.
Con ordinanza depositata in data 12.10.2022 la causa è stata rimessa sul ruolo essendo stato ritenuto necessario disporsi il richiamo del CTU alla luce della eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta.
Depositata la relazione integrativa la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e con ordinanza del 19.12.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.12.2023 trattata con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., posta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Con le proprie memorie conclusive parte attrice ha concluso chiedendo “In riferimento a tutti i rapporti di c/c dedotti in giudizio accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole relative alla capitalizzazione periodica degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa, costo, interesse,
commissione, rimborso e simili in assenza di valida pattuizione scritta ovvero per mancanza di causa;
accertare e dichiarare comunque la nullità delle dette clausole per insufficiente determinatezza secondo pagina 3 di 10 quanto accertato in CTU;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive e con effetto posticipato per le operazioni attive con conseguente ricalcolo secondo quanto indicato in narrativa;
accertare e dichiarare che la banca convenuta ha applicato l'anatocismo, capitalizzando trimestralmente e/o annualmente gli interessi passivi, come meglio descritto in narrativa e per l'effetto dichiarare nulla detta capitalizzazione trimestralmente e/o annualmente e che i tassi in tal modo applicati sono illegittimi quindi rideterminare i saldi applicando il solo tasso legale di interesse e pertanto ritenere non dovuti detti interessi secondo quanto determinato in CTU;
accertare e dichiarare, in assenza dei relativi contratti di conto corrente, non dovuti gli interessi superiori al tasso legale con l'applicazione del solo tasso di interesse legale nel periodo di riferimento secondo quanto accertato in CTU e per l'effetto accertare e quindi rideterminare, accertandolo, l'effettivo saldo dei conti correnti summenzionati,
depurandoli di tutti gli interessi non dovuti a vario titolo, delle spese, commissioni, costi ed accessori la cui pattuizione risulti comunque nulla e quindi ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme risultanti dall'applicazione di tassi di interesse a vario titolo illeciti, da pratiche di contabilizzazione e capitalizzazione di interessi illecite ed a costi indebiti, così come chiarito in narrativa e comunque indicato nella CTU;
ritenere e dichiarare comunque che ogni spesa, costo, interesse e quant'altro indebitamente inserito nei rapporti di conto corrente oggetto del presente giudizio sia ivi debitamente annotato con relativo storno delle somme illegittimamente addebitate all'odierna attrice;
condannare l'odierna convenuta al risarcimento del danno cagionato all'odierna società attrice ed agli attori nelle rispettive qualità in virtù delle pratiche illecite summenzionate, danno indicativamente determinato in almeno € 50.000,00 per lucro cessante e danno emergente o altra somma da determinarsi a mezzo CTU
o con criteri equitativi ex art. 1226 c.c. oltre al danno morale da determinarsi anche in via equitativa;
pagina 4 di 10 ritenere e dichiarare nulle, prive di efficacia e comunque non escutibili le fidejussioni prestate dagli odierni attori a garanzia dell'adempimento delle operazioni svolte dalla società attrice ed in favore dell'odierna convenuta. Condannare in ogni caso la odierna convenuta al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata.
Occorre preliminarmente pronunciarsi sulla natura della lettera del 29/10/2015. Sul punto la banca convenuta assume che le doglianze di parte attrice sarebbero precluse alla luce de riconoscimento del debito intervenuto con lettera del 29/10/2015. Ebbene con tale scrittura la si è limitata a Controparte_1
richiedere una dilazione di pagamento, concessa da controparte, come si evince dal fatto che è previsto un pagamento rateale con l'espressa previsione che, “in caso di mancato integrale pagamento, da parte nostra anche di una sola delle predette rate, comprensiva degli interessi il presente accordo si intenderà
automaticamente risolto”. Tale documento, quindi, non può rappresentare un riconoscimento di debito.
Superata la prima eccezione proposta da parte convenuta è possibile vagliare le doglianze di parte attrice.
Sul punto si condividono le conclusioni cui giunge il CTU nella relazione depositata in data 30.04.2019
così come integrata in data 11.04.2023.
In particolare, nella prima relazione il CTU conclude determinando il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 11402.80 a debito per l'importo di € 248.464,75. Occorre premettere che la rideterminazione del saldo è stata operata dal CTU alla data dell'1.7.2016 in quanto parte attrice ha prodotto gli estratti conto fino alla data del 30.06.2016 e, nelle comparse conclusionali, ha richiamato le determinazioni del CTU.
pagina 5 di 10 In relazione al conto corrente di corrispondenza n. 11402.80, il CTU, sulla base delle condizioni economiche pattuite nel tempo e di quelle in concreto applicate dalla banca, ha verificato che l'addebito delle spese, commissioni e tassi di interesse è avvenuto in conformità delle previsioni contrattuali e della normativa pro tempore vigenti.
É emersa l'applicazione, nel primo trimestre 2014, di tassi di interesse extra fido in misura superiore rispetto a quella definita contrattualmente nella misura del 13,50 %. Per quanto riguarda l'accertamento della legittimità delle spese e le commissioni addebitate, il CTU ha riscontrato l'addebito di commissioni e spese in misura superiore alla soglia definita contrattualmente e, segnatamente, “- la commissione di massimo scoperto nel primo trimestre 2009; - le spese per operazioni nel primo,
secondo trimestre 2005, nel periodo compreso tra il terzo trimestre 2011 fino al quarto trimestre 2015; -
il corrispettivo su accordato nel secondo trimestre 2014 è stato addebitato in misura pari a 750,00 €,
ossia lo 0,50% di 150.000,00 €. Considerato che la relativa pattuizione contrattuale è avvenuta in data
15/05/2014, la banca avrebbe dovuto calcolare la commissione sulla durata effettiva dell'affidamento,
ossia 46 giorni in luogo dell'intero trimestre, in misura pari a 379,12 €. E' stato altresì riscontrato l'addebito di spese e commissioni non riconducibili ad una espressa previsione contrattuale: - il corrispettivo su accordato nel periodo compreso tra il terzo trimestre 2009 e il primo trimestre 2014; -
la commissione di istruttoria veloce nel periodo compreso tra il quarto trimestre 2012 e il secondo trimestre 2013; - le spese di tenuta conto, le spese int. deb/penale non aff., la commissione istruttoria urgente, il rimborso forfettario e le spese per produzione estratto conto.”.
Con riferimento al conto POS n. 1492185, attesa la mancanza del contratto e la produzione del solo contratto di credito del 15.05.2014, si deve concludere nel senso che i tassi di interesse a debito, le spese e le commissioni corrispettivo su accordato, spese di liquidazione, spese per operazioni e per pagina 6 di 10 comunicazioni, ecc…) sono stati addebitati illegittimamente. “Per il periodo successivo al 15.05.2014:
- le spese di liquidazione e le spese per operazioni sono state addebitate in mancanza di una espressa previsione contrattuale;
- il corrispettivo su accordato nel secondo trimestre 2014 è stato addebitato in misura pari a 250,00 €, ossia lo 0,50% di € 50.000,00;
considerato che
la relativa pattuizione contrattuale è avvenuta in data 15.05.2014, la banca avrebbe dovuto calcolare la commissione sulla durata effettiva dell'affidamento, ossia 46 giorni in luogo dell'intero trimestre, in misura pari a €
126,37”.
Per quanto attiene alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, il CTU ha escluso il superamento dei tassi soglia pro tempore vigenti sia in relazione al conto POS n. 1492185 che al conto corrente di corrispondenza n. 11402.80.
Alla luce di tali risultanze il CTU, in relazione al conto corrente n. 11402.80, ha espunto dal ricalcolo del rapporto di dare-avere le seguenti commissioni e spese: - spese di tenuta conto, spese di liquidazione int. deb/penale non aff., commissione di istruttoria urgente;
- spese di produzione estratto conto;
- rimborso forfettario;
- commissione di massimo scoperto “extra fido” nel primo trimestre 2009;
- corrispettivo su accordato nel periodo dal terzo trimestre 2009 al primo trimestre 2014; - commissione di istruttoria veloce nel periodo dal quarto trimestre 2012 al secondo trimestre 2013.Inoltre nel periodo successivo, ad eccezione del primo trimestre 2015, il CTU conclude affermando che “gli addebiti effettuati a titolo di CIV non possono più essere considerati legittimi perchè dopo la rielaborazione dei saldi per valuta non si è mai verificato lo sconfinamento oltre il fido concesso;
”. Per il periodo fino al
15.05.2014, essendo stata riscontrata la mancanza agli atti del contratto di conto originario POS n.
14921.85, gli interessi passivi sono stati calcolati con applicazione dei tassi ex art. 117 TUB - tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. Inoltre
pagina 7 di 10 tutte le spese e le commissioni, in mancanza di pattuizione contrattuale, sono state espunte dal calcolo.
Per il periodo successivo alla stipula del contratto di anticipazione dei flussi POS del 15.05.2014, il
CTU ha applicato i tassi di interesse e le altre condizioni economiche validamente pattuite, espungendo le spese e le commissioni prive di pattuizione contrattuale (spese per operazioni, spese di liquidazione e amministrazione conto), riconducendo alla misura convenuta contrattualmente le condizioni economiche applicate in misura superiore a tali soglie (corrispettivo su accordato nel secondo trimestre
2014). Non sono state considerate le eventuali variazioni contrattuali disposte unilateralmente dall'istituto bancario, senza previa comunicazione al cliente, laddove sfavorevoli per il cliente. Così
giungendo alla conclusione che il conto corrente di corrispondenza n. 11402.80 presenta alla data del
01/07/2016 un saldo a debito pari a € 248.464,75. Infine, per quanto riguarda il conto POS n. 14921.85,
il relativo saldo a debito alla data del 06.11.2015 pari a 43.592,03 € è stato azzerato e girocontato sul conto corrente di corrispondenza n. 11402.80.
Partendo dalla rideterminazione del saldo del conto corrente effettuata con la perizia depositata in data
30.04.2019 il CTU ha effettuato, a seguito di mandato integrativo, un ulteriore calcolo tenendo conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta.
In punto di diritto giova premettere che, posto che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo. Quindi, come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità
pagina 8 di 10 di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione (Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, (ud.
21/02/2024, dep. 11/04/2024), n.9756).
Il ricalcolo sviluppato tenendo conto dell'eccezione di prescrizione conduce ad un saldo finale pari a €
- 249.393,70 secondo il calcolo di cui all'allegato A bis) operato tenendo conto delle osservazioni di parte convenuta e ritenuto più coerente ai principi stabiliti dalla sentenza della Cassazione SS.UU. n.
24418/20l0.
Alla luce di quanto detto va accertato che il saldo del conto corrente di corrispondenza n. 11402.80 alla data del 01/07/2016 è pari a € 249.393,70 a debito per il correntista.
Va invece disattesa la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni rilasciate da P_
, e per indeterminatezza dell'oggetto posto che le
[...] Controparte_3 Parte_1
suddette fideiussioni contengono l'espressa indicazione dell'importo massimo garantito. In particolare,
nell'atto di fideiussione del 20.03.2008 è espressamente indicato che la garanzia è prestata "sino alla concorrenza dell'importo di €.525.000,00" e, nel precedente atto del 15.01.2003, la garanzia è
espressamente limitata fino all'importo di €.271.000,00.
Non merita accoglimento, inoltre, la domanda di risarcimento del danno. La stessa, infatti, risulta priva di specifica allegazione in ordine ai danni che sarebbero derivati dalla condotta della banca nonché
infondata. In particolare parta attrice deduce che “le risorse finanziare sottratte illecitamente dall'istituto di Credito alla non sono state da questa impiegate per l'esercizio Controparte_1
dell'attività imprenditoriale cui è dedita” ebbene, nel caso di specie, oltre a non essere provato né
l'utilizzo alternativo delle risorse finanziarie né il mancato guadagno, non è neanche provata la pagina 9 di 10 “sottrazione” di risorse da parte della banca posto che il saldo rideterminato è comunque a debito per il correntista.
Stante l'esito del presente giudizio per cui le domande di parte attrice sono risultate solo parzialmente fondate, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio. Vanno invece poste a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate, stante l'accoglimento della domanda di CP_4
accertamento di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- ACCOGLIE la domanda di accertamento e per l'effetto dichiara che il conto corrente n. 11402.80 alla data dell'1.7.2016 presenta un saldo a debito di € 249.393,70;
- RIGETTA le ulteriori domande proposte:
- COMPENSA le spese di lite;
- PONE le spese di CTU a carico della convenuta.
Così deciso in Siracusa, il 12 giugno 2024
Il GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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