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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3665 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati:
GI RD Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliera
RO TA Consigliera rel.
nella causa civile in grado di appello recante n.1281/2024
TRA
con gli Avv.ti Marini Alessandro e Stella Emanuela Parte_1 appellante
E con l'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo CP_1 appellato all'udienza del 06 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 248/2023 del Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, emessa il 14/11/2023.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , previo infruttuoso esperimento della Parte_1 procedura amministrativa, ha convenuto in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Rieti al fine di CP_1 ottenere la condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo in capitale per danno biologico CP_2 nella misura del 12% o del grado di invalidità da accertarsi per la malattia professionale denunciata
(dorso -lombosciatalgia cronica con frequenti riacutizzazioni, limitazione funzionale del rachide lombare, parestesie e deficit motori AAII, contrattura muscolare paravertebrale del rachide, deficit della stazione eretta e della deambulazione (spondilodiscoartrosi diffusa con protrusioni discali multiple cervico-dorso lombari e reticolopatie) derivante dell'attività lavorativa svolta, in qualità di autista di mezzi pesanti dal 1990 ad oggi.
Si costituiva in giudizio l' eccependo che la malattia professionale denunciata dal CP_1 lavoratore non è tra quelle previste dalle tabelle allegate al T.U. n.1124/1965, con conseguente onere della prova a carico del lavoratore circa le caratteristiche morbigene della lavorazione, nonché delle particolari condizioni dell'attività e dell'organizzazione del lavoro, che avrebbero eventualmente favorito l'insorgere della malattia;
pertanto e conclusivamente, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale, sulla base della prova orale e della CTU medico legale espletata, riteneva non dimostrata l'origine professionale della patologia denunciata, respingendo il ricorso.
Avverso detta sentenza interponeva appello davanti a questa Corte il per sentir Pt_1 accogliere l'originaria domanda, con riferimento al riconoscimento della genesi professionale della malattia denunciata.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
Disposto il rinnovamento della CTU medico-legale, all'udienza del 06/11/2025 la causa veniva decisa.
§§§
L'appello è fondato nei termini che seguono.
Il consulente incaricato dall'Ufficio nel giudizio di appello, sulla base della documentazione esaminata e dell'esame obiettivo, svolte articolate argomentazioni, alle quali espressamente ci si riporta, anche con riferimento al rapporto causale delle patologie diagnosticate, ha così concluso: “la malattia professionale è una patologia contratta dal lavoratore a causa dell'attività lavorativa e dell'esposizione a fattori di rischio presenti nell'ambiente e nel lavoro. Si differenzia dall'infortunio perché la sua origine è lenta e progressiva. Per il riconoscimento della malattia professionale, il D.
L. 81/08 parla di patologie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. Appare chiaro che, secondo la normativa vigente, per accertare la malattia professionale deve esistere un rapporto causale o concausale, diretto tra rischio professionale e malattia. Gli elementi costitutivi del rapporto causale, con oneri probatori diversamente distribuiti a seconda che si tratti di malattia tabellata e non, sono: l'esistenza della malattia;
l'adibizione ad attività lavorative usuranti di cui agli articoli 1, 206, 207, 208; l'esposizione al rischio mediante riconoscimento delle relative modalità (intensità e durata) e mansioni svolte e condizioni di lavoro. Il periziando dal 1990 ha lavorato come autista di mezzi pesanti autoarticolati per trasporto di merci, mezzi stradali da cava, motopale ed escavatori cingolati, carrelli elevatori frontali e laterali, autocarri, furgoni, autotreni, autogru. Ha lavorato inoltre come trasportatore e magazziniere. Orbene, a mio avviso per il sig.
risultano pienamente riconosciuti i predetti elementi costitutivi. Alla luce di questa Parte_1 situazione anamnestica, dopo aver visualizzato i certificati clinico-strumentali, e alla luce dell'obiettività, ritengo che il danno biologico sia valutabile nella misura del 10% (dieci per cento)”.
Sulla base di tali risultanze, condivisibili in quanto immuni da vizi logici, l'appello deve trovare accoglimento, con conseguente riconoscimento della malattia professionale, pari al 10% di inabilità, con decorrenza dalla domanda amministrativa e condanna dell' alla corrispondente CP_1 erogazione, ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 38/2000, dell'indennizzo in capitale, oltre accessori, nella misura e con decorrenza di legge.
Il consulente nominato ha dunque accertato la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia professionale secondo il criterio del “più probabile che non”, in omaggio al quale è sufficiente che sia più probabile che la malattia sia stata causata dall'attività lavorativa piuttosto che da altri fattori, eventualmente concomitanti. È infatti principio consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. civ. ord. n. 25805/2024) quello della “possibilità qualificata” dell'esistenza del nesso causale, in luogo della certezza, peraltro irraggiungibile, in questioni come la presente, attinente all'accertamento della sussistenza della malattia professionale.
Il percorso logico tracciato dalla Cassazione per l'accertamento del nesso di causalità tra la malattia professionale e l'attività lavorativa contempla alcuni elementi fondamentali, che nel caso di specie sono stati pedissequamente osservati dal nominato consulente, e che possono essere schematicamente indicati in:
• Elemento cronologico: durata e modalità dell'esposizione.
• Efficienza causale: probabilità che l'agente patogeno abbia causato la malattia, secondo le leggi scientifiche.
• Esclusione di altre cause: assenza di fattori extralavorativi alternativi che possano spiegare la patologia (per una disamina dei principi in tema di nesso di causalità cfr. la nota Cass. Sez.
Un. 10 luglio 2002, n. 30328).
Orbene, nel caso di specie risultano perfettamente rispettati i canoni elaborati dalla giurisprudenza;
si richiama, peraltro, in tema, la recentissima Cass. sez. L. n. 88/2025, che, annullando con rinvio la sentenza della Corte distrettuale, ha enunciato, tra l'altro, il principio di diritto secondo cui “il lavoratore che chiede la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subìto […] ha l'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra l'uso di tali sostanze e
l'insorgere della malattia;
tale onere deve essere assolto – non in termini di certezza assoluta o quasi assoluta, bensì – secondo il canone del “più probabile che non”, da applicare anche tenendo conto della presenza o dell'assenza di eventuali altri fattori di rischio, estranei all'attività lavorativa[…].
Ne deriva che l'appello del deve essere accolto. Pt_1
L'Istituto appellato deve essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate con separato CP_1 decreto.
P. Q. M.
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il diritto di all'indennizzo in capitale in relazione alla misura percentuale di inabilità del 10% e Parte_1 condanna l' alla erogazione della relativa prestazione, oltre accessori come per legge;
CP_1 condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano quanto al primo CP_1 grado in € 2.700,00, e quanto al presente grado in € 3.000,00, oltre le spese generali IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
La Cons. RO TA La Presidente
RO TA GI RD
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
composta dai seguenti magistrati:
GI RD Presidente
Alessandra Trementozzi Consigliera
RO TA Consigliera rel.
nella causa civile in grado di appello recante n.1281/2024
TRA
con gli Avv.ti Marini Alessandro e Stella Emanuela Parte_1 appellante
E con l'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo CP_1 appellato all'udienza del 06 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 248/2023 del Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, emessa il 14/11/2023.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , previo infruttuoso esperimento della Parte_1 procedura amministrativa, ha convenuto in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Rieti al fine di CP_1 ottenere la condanna dell' alla corresponsione dell'indennizzo in capitale per danno biologico CP_2 nella misura del 12% o del grado di invalidità da accertarsi per la malattia professionale denunciata
(dorso -lombosciatalgia cronica con frequenti riacutizzazioni, limitazione funzionale del rachide lombare, parestesie e deficit motori AAII, contrattura muscolare paravertebrale del rachide, deficit della stazione eretta e della deambulazione (spondilodiscoartrosi diffusa con protrusioni discali multiple cervico-dorso lombari e reticolopatie) derivante dell'attività lavorativa svolta, in qualità di autista di mezzi pesanti dal 1990 ad oggi.
Si costituiva in giudizio l' eccependo che la malattia professionale denunciata dal CP_1 lavoratore non è tra quelle previste dalle tabelle allegate al T.U. n.1124/1965, con conseguente onere della prova a carico del lavoratore circa le caratteristiche morbigene della lavorazione, nonché delle particolari condizioni dell'attività e dell'organizzazione del lavoro, che avrebbero eventualmente favorito l'insorgere della malattia;
pertanto e conclusivamente, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Il Tribunale, sulla base della prova orale e della CTU medico legale espletata, riteneva non dimostrata l'origine professionale della patologia denunciata, respingendo il ricorso.
Avverso detta sentenza interponeva appello davanti a questa Corte il per sentir Pt_1 accogliere l'originaria domanda, con riferimento al riconoscimento della genesi professionale della malattia denunciata.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
Disposto il rinnovamento della CTU medico-legale, all'udienza del 06/11/2025 la causa veniva decisa.
§§§
L'appello è fondato nei termini che seguono.
Il consulente incaricato dall'Ufficio nel giudizio di appello, sulla base della documentazione esaminata e dell'esame obiettivo, svolte articolate argomentazioni, alle quali espressamente ci si riporta, anche con riferimento al rapporto causale delle patologie diagnosticate, ha così concluso: “la malattia professionale è una patologia contratta dal lavoratore a causa dell'attività lavorativa e dell'esposizione a fattori di rischio presenti nell'ambiente e nel lavoro. Si differenzia dall'infortunio perché la sua origine è lenta e progressiva. Per il riconoscimento della malattia professionale, il D.
L. 81/08 parla di patologie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. Appare chiaro che, secondo la normativa vigente, per accertare la malattia professionale deve esistere un rapporto causale o concausale, diretto tra rischio professionale e malattia. Gli elementi costitutivi del rapporto causale, con oneri probatori diversamente distribuiti a seconda che si tratti di malattia tabellata e non, sono: l'esistenza della malattia;
l'adibizione ad attività lavorative usuranti di cui agli articoli 1, 206, 207, 208; l'esposizione al rischio mediante riconoscimento delle relative modalità (intensità e durata) e mansioni svolte e condizioni di lavoro. Il periziando dal 1990 ha lavorato come autista di mezzi pesanti autoarticolati per trasporto di merci, mezzi stradali da cava, motopale ed escavatori cingolati, carrelli elevatori frontali e laterali, autocarri, furgoni, autotreni, autogru. Ha lavorato inoltre come trasportatore e magazziniere. Orbene, a mio avviso per il sig.
risultano pienamente riconosciuti i predetti elementi costitutivi. Alla luce di questa Parte_1 situazione anamnestica, dopo aver visualizzato i certificati clinico-strumentali, e alla luce dell'obiettività, ritengo che il danno biologico sia valutabile nella misura del 10% (dieci per cento)”.
Sulla base di tali risultanze, condivisibili in quanto immuni da vizi logici, l'appello deve trovare accoglimento, con conseguente riconoscimento della malattia professionale, pari al 10% di inabilità, con decorrenza dalla domanda amministrativa e condanna dell' alla corrispondente CP_1 erogazione, ai sensi dell'art.13 D. Lgs. 38/2000, dell'indennizzo in capitale, oltre accessori, nella misura e con decorrenza di legge.
Il consulente nominato ha dunque accertato la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia professionale secondo il criterio del “più probabile che non”, in omaggio al quale è sufficiente che sia più probabile che la malattia sia stata causata dall'attività lavorativa piuttosto che da altri fattori, eventualmente concomitanti. È infatti principio consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. civ. ord. n. 25805/2024) quello della “possibilità qualificata” dell'esistenza del nesso causale, in luogo della certezza, peraltro irraggiungibile, in questioni come la presente, attinente all'accertamento della sussistenza della malattia professionale.
Il percorso logico tracciato dalla Cassazione per l'accertamento del nesso di causalità tra la malattia professionale e l'attività lavorativa contempla alcuni elementi fondamentali, che nel caso di specie sono stati pedissequamente osservati dal nominato consulente, e che possono essere schematicamente indicati in:
• Elemento cronologico: durata e modalità dell'esposizione.
• Efficienza causale: probabilità che l'agente patogeno abbia causato la malattia, secondo le leggi scientifiche.
• Esclusione di altre cause: assenza di fattori extralavorativi alternativi che possano spiegare la patologia (per una disamina dei principi in tema di nesso di causalità cfr. la nota Cass. Sez.
Un. 10 luglio 2002, n. 30328).
Orbene, nel caso di specie risultano perfettamente rispettati i canoni elaborati dalla giurisprudenza;
si richiama, peraltro, in tema, la recentissima Cass. sez. L. n. 88/2025, che, annullando con rinvio la sentenza della Corte distrettuale, ha enunciato, tra l'altro, il principio di diritto secondo cui “il lavoratore che chiede la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subìto […] ha l'onere di provare la sussistenza del nesso causale tra l'uso di tali sostanze e
l'insorgere della malattia;
tale onere deve essere assolto – non in termini di certezza assoluta o quasi assoluta, bensì – secondo il canone del “più probabile che non”, da applicare anche tenendo conto della presenza o dell'assenza di eventuali altri fattori di rischio, estranei all'attività lavorativa[…].
Ne deriva che l'appello del deve essere accolto. Pt_1
L'Istituto appellato deve essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, secondo il principio della soccombenza, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' e liquidate con separato CP_1 decreto.
P. Q. M.
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza dichiara il diritto di all'indennizzo in capitale in relazione alla misura percentuale di inabilità del 10% e Parte_1 condanna l' alla erogazione della relativa prestazione, oltre accessori come per legge;
CP_1 condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano quanto al primo CP_1 grado in € 2.700,00, e quanto al presente grado in € 3.000,00, oltre le spese generali IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
La Cons. RO TA La Presidente
RO TA GI RD