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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
7862/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7862/2015 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana Danza e dall'Avv. Roberto Parte_1
Danza, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 quali eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pedarra, giusta Persona_1 procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: impugnazione di testamento.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate congiuntamente dalle parti il 29.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti al
1 momento della sua entrata in vigore (4.7.2009) in ossequio al disposto dell'art. 58 c. 2 della predetta legge.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co.
2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
ha agito in giudizio per sentir dichiarare l'annullamento del testamento del Parte_1
27.05.2014, redatto dal de cuius , e dichiarare valido il testamento Persona_2 olografo redatto dallo stesso il 15.05.2013.
Si è costituito , contestando tutti gli avversi assunti e chiedendo il rigetto Persona_1 della domanda.
La causa è stata istruita mediante prove orali e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 8.05.2024, a seguito della morte di , si sono costituiti gli eredi, Persona_1 odierni convenuti.
Nelle more, le parti sono addivenute ad una transazione e, con istanza congiunta in data
25.06.2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo in ordine alla controversia in esame (depositato in atti, sottoscritto dalle parti) e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia della materia del contendere e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Assegnato il fascicolo al presente Giudice in data 25.11.2025, preso atto degli accordi delle parti e tenuto conto della materia trattata, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
***
La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accetta la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire.
Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra
2 le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura “ad hoc”( cfr., ex multis, Cass. Civ., ordinanza 22 aprile 2020, n. 8034).
Orbene, con l'atto di transazione allegato all'istanza congiunta del 25.06.2025, sottoscritto personalmente da tutte le parti e dai loro difensori, è venuto meno ogni contrasto, sia in ordine all'oggetto della controversia, sia in ordine alle spese processuali.
In particolare, le parti hanno posto in essere un atto di disposizione negoziale del diritto in contesa (Cass., 19/02/2019 , n. 4837), irrevocabile in nome del principio della certezza del diritto, costituente esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass., n 1439/2002; Cass., n. 140/2002; Cass., n.
2572/1998).
Con note congiunte del 29.10.2025, le parti hanno ribadito tale volontà, chiedendo che venga emessa sentenza secondo i termini e le indicazioni di cui all'accordo transattivo, con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Alla luce di tali accordi, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Visti gli artt. 2657, 2668 c.c., va inoltre ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale iscritta ai nn. 20716 R.G. e 15939 R.P. presentata il 6.11.2015 al n. 59.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara efficaci le condizioni di cui all'atto di transazione allegato all'istanza congiunta del
25.06.2025, sottoscritto personalmente da tutte le parti e dai loro difensori, quivi da intendersi integralmente riportarte e trascritte;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. di Foggia di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale, iscritta ai nn. 20716 R.G. e 15939 R.P. presentata il 6.11.2015 al n. 59;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
3 Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 9 dicembre
2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7862/2015 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana Danza e dall'Avv. Roberto Parte_1
Danza, giusta procura in atti;
ATTORE contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 quali eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pedarra, giusta Persona_1 procura in atti;
CONVENUTI
OGGETTO: impugnazione di testamento.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate congiuntamente dalle parti il 29.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti al
1 momento della sua entrata in vigore (4.7.2009) in ossequio al disposto dell'art. 58 c. 2 della predetta legge.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co.
2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
ha agito in giudizio per sentir dichiarare l'annullamento del testamento del Parte_1
27.05.2014, redatto dal de cuius , e dichiarare valido il testamento Persona_2 olografo redatto dallo stesso il 15.05.2013.
Si è costituito , contestando tutti gli avversi assunti e chiedendo il rigetto Persona_1 della domanda.
La causa è stata istruita mediante prove orali e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 8.05.2024, a seguito della morte di , si sono costituiti gli eredi, Persona_1 odierni convenuti.
Nelle more, le parti sono addivenute ad una transazione e, con istanza congiunta in data
25.06.2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo in ordine alla controversia in esame (depositato in atti, sottoscritto dalle parti) e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia della materia del contendere e la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Assegnato il fascicolo al presente Giudice in data 25.11.2025, preso atto degli accordi delle parti e tenuto conto della materia trattata, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
***
La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accetta la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire.
Infatti, come è noto, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia.
La loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Orbene, per il venir meno dell'interesse ad agire e perché possa ritenersi cessata la materia del contendere è necessario, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra
2 le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura “ad hoc”( cfr., ex multis, Cass. Civ., ordinanza 22 aprile 2020, n. 8034).
Orbene, con l'atto di transazione allegato all'istanza congiunta del 25.06.2025, sottoscritto personalmente da tutte le parti e dai loro difensori, è venuto meno ogni contrasto, sia in ordine all'oggetto della controversia, sia in ordine alle spese processuali.
In particolare, le parti hanno posto in essere un atto di disposizione negoziale del diritto in contesa (Cass., 19/02/2019 , n. 4837), irrevocabile in nome del principio della certezza del diritto, costituente esercizio di un potere sostanziale spettante come tale alla parte personalmente o al suo procuratore munito di mandato speciale, siccome diretto a determinare la perdita o la riduzione del diritto stesso (Cass., n 1439/2002; Cass., n. 140/2002; Cass., n.
2572/1998).
Con note congiunte del 29.10.2025, le parti hanno ribadito tale volontà, chiedendo che venga emessa sentenza secondo i termini e le indicazioni di cui all'accordo transattivo, con cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Alla luce di tali accordi, va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Visti gli artt. 2657, 2668 c.c., va inoltre ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale iscritta ai nn. 20716 R.G. e 15939 R.P. presentata il 6.11.2015 al n. 59.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara efficaci le condizioni di cui all'atto di transazione allegato all'istanza congiunta del
25.06.2025, sottoscritto personalmente da tutte le parti e dai loro difensori, quivi da intendersi integralmente riportarte e trascritte;
- ordina al competente Conservatore dei RR.II. di Foggia di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale, iscritta ai nn. 20716 R.G. e 15939 R.P. presentata il 6.11.2015 al n. 59;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
3 Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 9 dicembre
2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
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