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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/12/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 865/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di L'Aquila Sezione Civile La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
RA MO Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di reclamo iscritta al n. 865/2025 R.G., vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Tommaso Troilo, (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio dell'avv. Andrea Filippi De Santis sito in L'Aquila alla Via G. Caldora nr. 5, giusta procura in atti;
CP_1
e per essa in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 Controparte_3 con gli avv.ti Antonio Schiavone e Giulia Galati, giusta procura in atti;
reclamata
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del curatore pro Parte_1 tempore, reclamata – non costituita
CONCLUSIONI: per la reclamante: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis,
Voglia: - in via principale, accogliere il reclamo e conseguentemente revocare la sentenza del
Tribunale di Lanciano del 07/08/2025 nell'ambìto del procedimento n. 35-1/2025 P.U., pagina 1 di 15 dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1 per tutti i motivi suesposti ed, in particolare, per carenza di legittimazione attiva della presunta creditrice procedente;
- in via subordinata, adottare ogni opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 52 CCI, sospendendo l'esecuzione della sentenza impugnata nelle more della decisione sul reclamo;
- con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da liquidarsi a carico delle parti resistenti in caso di accoglimento del reclamo. La reclamante chiede, ove occorra, consulenza tecnica contabile per la verifica dell'insussistenza dello stato d'insolvenza alla data del 07/08/2025. Si indica sin da ora quale testimone il dott. , commercialista Testimone_1 della società, sul punto relativo la fattibilità del piano di rateale riguardante il debito erariale. Si chiede l'acquisizione del fascicolo della Liquidazione Giudiziale oggetto di reclamo e quello relativo al precedente Ricorso per la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale ex artt. 40 e ss. CCII […]”.
per la reclamata “l'Ill.ma Corte di appello adita, Voglia: 1) Rigettare il reclamo Controparte_2 proposto confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano del 07/08/2025 nell'ambìto del procedimento n. 35-1/2025 P.U., con il quale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società con ogni conseguente provvedimento del caso e Parte_1 di legge.”.
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 27/2025 del Tribunale di Lanciano, pubblicata in data 19.08.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 27/2025 pubblicata in data 19.08.2025, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società a seguito di istanza Parte_1 promossa da parte di la quale aveva agito sulla base di un credito pari ad Controparte_2
€334.000,00 di cui: (a) € 168.794,74 a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 2700619 acceso dalla Società presso l'allora Banco di Napoli S.p.A., poi rinumerato in n. 1000/75 in forza del relativo contratto, a valere sul quale veniva concessa un'apertura di credito in conto corrente dell'importo di euro 100.000; (b) € 165.365,62 a titolo di fatture portate allo sconto, in forza del rapporto anticipi fatture con cessione del credito tra le parti, e rimaste impagate,; Il Tribunale dava atto della sussistenza della legittimazione ad agire della creditrice istante e dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della del suo Parte_1 stato di indebitamento e della impossibilità di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, atteso che:
- la creditrice istante aveva proposto la domanda in forza di titolo di formazione stragiudiziale con revoca affidamenti risalente al 2018;
pagina 2 di 15 - la debitrice non aveva assolto l'onere di dimostrare la propria non assoggettabilità a liquidazione giudiziale in forza del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I., dal momento che i documenti emergenti dalla istruttoria dimostravano il superamento per attivo ed esposizione debitoria. Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del C.C.I.I., dagli atti emergeva:
- oltre al significativo inadempimento del debito maturato nei confronti della ricorrente, la sussistenza di una non trascurabile esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, per oltre 500.000,00 euro. Gli elementi sopra esposti confermavano che l'impresa debitrice versasse in una situazione di conclamata insolvenza, la cui irreversibilità discendeva dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla. Risultava infine ampiamente superata la soglia di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati di cui all'art. 49, co.5, C.C.I.I.. Avverso tale sentenza, la società odierna reclamante proponeva reclamo ex art. 51 C.C.I.I., articolando le proprie difese sulla base di 6 motivi di gravame. In particolare: Con il primo e secondo motivo, si lamenta l'omesso esame dell'eccezione inerente la carenza di legittimazione attiva in capo alla Società per assenza di procura speciale di Controparte_3 quest'ultima ad agire in rappresentanza della nonché per mancata iscrizione Controparte_2 della medesima all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. Con il terzo motivo si censura l'omesso esame della eccezione relativa alla titolarità del credito in capo alla Controparte_2 Con il quarto motivo viene contestato il difetto di motivazione in relazione all'esistenza vantato dalla creditrice istante. Con il quinto motivo viene dedotta violazione dell'art. 49, ultimo comma, CCII per aver il Tribunale erroneamente ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità relativa al superamento della soglia di euro 30.000,00 di debiti scaduti. Il sesto motivo, infine, è volto a contestare vizio di motivazione in relazione agli artt. 2 e 121 CCIIl. A tal proposito la reclamante sostiene la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale per possesso dei requisiti dimensionali indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del C.C.I.I., dal momento che la documentazione prodotta comproverebbe che l'attivo patrimoniale è sempre rimasto inferiore ad Euro 300.000,00, che i ricavi lordi sono stati comunque inferiori ad Euro 200.000,00 e che i debiti, anche non scaduti, sono comunque inferiori ad Euro 500.000,00. Viene inoltre censurata la ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza in quanto, da un lato, la reclamante ha dedotto e provato di aver ottenuto una dilazione di pagamento in relazione al detto debito erariale fornendo indicazioni delle risorse medicante cui avrebbe fatto fronte ai relativi versamenti;
dall'altro, il credito vantato da non risulterebbe fondato su di un Controparte_2 titolo esecutivo, essendo stato contestato e risultando oggetto di accertamento in sede contenziosa. Chiedeva quindi la revoca della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Lanciano, con ogni conseguente statuizione. Si è costituita in giudizio la reclamata, creditrice istante, la quale ha resistito al Controparte_2 gravame del quale ha chiesto il rigetto in quanto inammissibile, oltre che infondato nel merito. Ha in particolare dedotto la sanabilità del difetto di procura alle liti, a tal proposito avendo proceduto a depositare la procura regolare nella presente sede. Ha inoltre argomentato che la qualifica di risulta affidata a AN Finanziaria Internazionale S.p.A. Parte_2 ritualmente iscritta nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., mentre quella di in capo Parte_3 alla società la quale, nella sua qualità di delegato allo svolgimento di talune delle CP_3 attività legate alla gestione ed alla riscossione (anche giudiziale) del credito, risulta dotata di licenza ex art. 115 T.U.L.P.S
pagina 3 di 15 Quanto alla titolarità del credito, ha altresì argomentato come, con contratto di cessione di crediti individuabili “in blocco”, stipulato il 10 dicembre 2020, la Intesa Sanpaolo S.p.A. aveva ceduto pro soluto a un portafoglio di crediti, pecuniari aventi le caratteristiche indicate Controparte_2 nell'atto di cessione, tra i quali rientra quello vantato nei confronti della società
[...]
di cui aveva ritualmente dato notizia dell'avvenuta cessione a Parte_1 Controparte_2 mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 145 del 12 dicembre 2020. Quanto ai requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, la mera ricognizione dei dati esposti negli ultimi bilanci pubblicati relativi agli esercizi sociali 2021, 2022 e 2023 evidenzierebbe il superamento di tutti i relativi parametri. In relazione alla soglia di cui all'art. 49, co.5, C.C.I.I.., ha infine evidenziato la non necessità per il creditore produrre il titolo esecutivo, essendo sufficiente che questi provi il suo credito producendo il titolo e allegando l'inadempimento, in ossequio alle regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova. In ogni caso, pure a non voler considerare le cartelle per le quali era stata richiesta una rateizzazione, il debito nei confronti dell'erario ammontava ad euro 572.553,05.
Il reclamo è manifestamente infondato e tale assunto induce la Corte a soprassedere sulla verifica della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti legittimate passivamente e non costituite (Cass. nrr. 11171/15 e 800/2020).
2. Contesta la reclamante la legittimazione processuale della (P.I.: Controparte_2
), società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale a Conegliano (TV) P.IVA_1 alla Via V. Alfieri n. 1, rappresentata dalla società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, (C.F.: Controparte_3
) con sede a Milano alla Via Bastioni di Porta Nuova n. 19. P.IVA_2 La difesa della reclamante eccepiva l'assenza di procura speciale della Controparte_3 la quale dichiarava di agire quale rappresentante della “in forza di procura del Controparte_2 14 dicembre 2020 autenticata dal Dott.ssa al n. 30.310/13.001 di rep., registrata Persona_1 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale, Atti Pubblici di Milano DP I in data 16 dicembre 2020 al n. 90604, serie 1T (All. A)”. Detto atto non sarebbe rinvenibile tra quelli prodotti dall'allora parte ricorrente. A fronte della eccezione sollevata sul punto dalla debitrice, il creditore istante nelle note in data 4.8.2025 così verbalizzava “per mero errore materiale non veniva allegata all'atto introduttivo la procura ritualmente conferita da a , per atto a rogito Dott.ssa CP_2 Controparte_3
al n. 30.310/13.001 di rep., registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Persona_1 Territoriale, Atti Pubblici di Milano DP I in data 16 dicembre 2020 al n. 90604, serie 1T (All. A)” e dichiarava di provvedere a tale deposito unitamente al deposito delle note stesse. Alla successiva udienza del 7.8.2025 le parti sul punto così verbalizzavano “ L'avv. Memmo rappresenta che la procura speciale è stata depositata in uno con la memoria difensiva riportandosi ad essa anche per la legittimazione della munita di licenza ex art 115 TULPS. Quanto alla CP_2 prova della titolarità del credito risulta agli atti dichiarazione di cessione del credito da INTESA SANPAOLO a L'avv. Troilo rappresenta che la dichiarazione di cessione depositata è tra CP_2
e Anche la produzione della procura speciale successiva al ricorso non CP_4 CP_2 sana il difetto originario”. La stessa difesa della parte oggi reclamante allora ammetteva la circostanza dell'avvenuto deposito della procura e pertanto la questione – evidentemente superata nella parte relativa alla sopravvenuta produzione da tale ammissione – non veniva affrontata dal Collegio. Quanto invece alla asserita tardività di quel deposito (unica questione che allora può utilmente riproporre in questa sede la debitrice), non tiene conto il relativo motivo del disposto di cui pagina 4 di 15 all'art. 182 cpc, che attribuisce efficacia sanante ex tunc alla regolarizzazione del difetto di rappresentanza.
3.Eccepisce ancora la reclamante che in tema di attività di riscossione del presunto credito ceduto ad opera della società mandataria (“servicer”) in forza dell'art. 106 TUB il mandato a svolgere detta attività avrebbe dovuto essere conferito solo a società iscritte al relativo albo. In mancanza di prova di detta iscrizione conseguirebbe il venir meno della legittimazione della mandataria ad agire per la cessionaria, così come si determinerebbe anche la nullità e/o inesistenza del mandato conferito dalla cessionaria alla mandataria per attivarsi per la riscossione del credito ceduto Il motivo è infondato. In proposito bisogna tener conto: 1) del dato legislativo di cui all'art. 2, commi 3, 6, e 6 bis¸l. 130/1999, che riguarda, nell'ambito della operazione di cartolarizzazione, il prospetto informativo redatto dalla cessionaria (o dalla società emittente i titoli se diversa dalla cessionaria) e ne indica il contenuto;
in particolare alla lett. c) comma 3, stabilisce che quel prospetto deve indicare i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
al comma 6 stabilisce che i servizi indicati nel comma 3, lett. c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB;
al comma 6 bis aggiunge che i soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo;
si consideri che il prospetto informativo contiene tutte le caratteristiche dell'operazione. Il dato legislativo è ripreso da AN d'AL nella Circolare 288/2015, in cui al paragrafo 5
“Rischi connessi all'attività di servicing” si legge: Il servicer in operazioni di cartolarizzazione (di seguito anche servicer) è il soggetto al quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) della legge 30 aprile 1999, n. 130, la società veicolo di Cont cartolarizzazione di cui all'art. 3 della medesima legge (di seguito ) affida la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento. Il servicer è inoltre incaricato, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis della citata legge, di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo. Al servicer fanno pertanto capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di “garanzia” nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato. Detti compiti vanno considerati in modo unitario. La legge n. 130/1999 definisce in via generale le caratteristiche degli attivi cartolarizzati e le modalità per la relativa cessione;
il ruolo di alcuni dei soggetti coinvolti nell'operazione, i limiti operativi della società cessionaria, nonché il contenuto minimo del prospetto informativo. In base a tali disposizioni, è possibile enucleare il contenuto di alcuni compiti affidati al servicer. In particolare, il servicer: -verifica che le caratteristiche delle attività oggetto di cartolarizzazione siano coerenti con quelle indicate nel prospetto informativo e rispettino i requisiti previsti dalla legge n. 130/1999; nel caso di operazioni “revolving ” o “master trust”, tale verifica è effettuata anche sugli attivi oggetto di cessioni successive, al fine di assicurare l'omogeneità del portafoglio (“eligibility criteria”); -accerta che la società cessionaria dei crediti (SPV) abbia per oggetto sociale esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione e che sia assicurata Cont la separazione tra i crediti relativi a ciascuna operazione e il patrimonio dell' e quello relativo ad altre operazioni;
-acquisisce informazioni sulle modalità di acquisto dei crediti da Cont parte dell' , ossia se quest'ultimo finanzia l'acquisto delle attività cartolarizzate direttamente mediante l'emissione dei titoli (cd. asset-backed securities, ABS) oppure tramite l'assunzione di finanziamenti “ponte”; in tale ultimo caso, il servicer acquisisce le informazioni necessarie a verificare che il finanziamento “ponte” abbia durata limitata e sia destinato ad essere estinto pagina 5 di 15 contestualmente all'emissione dei titoli, utilizzandone i relativi proventi;
-verifica il rispetto delle forme di pubblicità della cessione previste dall'art. 4 della legge n. 130/1999; nel caso di operazioni aventi caratteristiche “revolving” o “master trust”, le verifiche riguardano anche le cessioni successive;
-nel caso in cui i titoli siano offerti ad investitori non professionali, verifica che l'operazione sia sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi. Rientra, inoltre, nelle attività affidate al servicer la gestione del portafoglio di attivi cartolarizzati secondo i criteri eventualmente stabiliti dal contratto o dal prospetto informativo, tenendo conto dell'interesse dei portatori delle ABS;
a tal fine, il servicer: -monitora le scadenze degli attivi cartolarizzati;
cura la tempestiva messa in mora dei debitori;
avvia e segue lo svolgimento delle procedure esecutive;
dispone, ove consentito, il riscadenzamento dei prestiti e cura la cessione di crediti inclusi nel portafoglio, singolarmente o in blocco;
-controlla il complessivo andamento degli incassi, anche al fine di verificare l'eventuale raggiungimento dei “trigger event” definiti dal prospetto dell'operazione e monitora il rispetto del business plan dell'operazione; -monitora le scadenze dei pagamenti sulle ABS, assicurandone l'adempimento secondo l'ordine di priorità stabilito nel prospetto informativo (c.d. “cascata dei pagamenti”), utilizzando, ove necessario e nel rispetto delle relative condizioni, le linee di liquidità di cui la cartolarizzazione eventualmente beneficia. Il contratto può peraltro affidare al servicer anche altri compiti quali, ad esempio, l'impiego delle somme incassate sugli attivi cartolarizzati e non ancora utilizzate per i pagamenti nell'ambito della cartolarizzazione nel rispetto di quanto previsto dal prospetto informativo (art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 130/1999) ovvero l'acquisto di nuovi crediti con conformità dell'art. 2, comma 3, lett. e) della legge 130, nel rispetto degli “elegibility criteria” stabili. Va altresì considerato che, nella prassi di mercato, la concreta realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione è un procedimento complesso che può richiedere il coinvolgimento di numero elevato soggetti, anche diversi da quelli esplicitamente contemplati dalla legge n. 130/1999. Pertanto, per assicurare la corretta gestione dei rischi rientranti nelle attività di servicing, è essenziale che i servicer identifichino, anche sulla base del prospetto informativo, i compiti e le funzioni spettanti ai diversi soggetti coinvolti nell'operazione e valutino gli impatti che la ripartizione delle competenze da esso risultante sia compatibile con i compiti spettanti al servicer stesso in base alla legge e non ne ostacoli il corretto espletamento. Ove le informazioni necessarie non siano disponibili prima dell'assunzione dell'incarico, il servicer concorda con l'SPV i criteri sulla base dei quali tali soggetti saranno identificati e le competenze ripartite. Gli intermediari finanziari non assumono il ruolo di servicer se nel contratto con il quale viene conferito l'incarico non sia esplicitamente assicurata la possibilità di accedere alle informazioni rilevanti per il corretto espletamento delle proprie funzioni, anche se in possesso di soggetti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione diversi dal contraente del contratto. Per assicurare continuità ed efficacia nell'espletamento delle funzioni svolte, essi si dotano di strutture tecniche e organizzative idonee a monitorare le diverse fasi in cui si articola il processo Cont di cartolarizzazione. Qualora in base al contratto o al prospetto informativo, l' abbia conferito, in tutto o in parte, alcune delle attività sopra richiamate a soggetti diversi dal servicer, quest'ultimo si assicura che gli incaricati siano tenuti a fornire tempestivamente le informazioni e la documentazione necessarie per l'espletamento dei compiti di verifica ad esso affidati. Con particolare riferimento alle attività di gestione e monitoraggio dell'andamento del patrimonio cartolarizzato, la funzione di controllo dei rischi esamina periodicamente con cadenza almeno semestrale l'andamento dell'attività di riscossione e dei servizi di cassa e pagamento, redigendo apposita relazione. In caso di scostamenti rilevanti rispetto al business plan, nonché in caso di valori prossimi alle soglie rilevanti previste dal prospetto informativo (ad es., trigger event), la relazione è sottoposta all'organo con funzione di supervisione strategica, motivando le carenze riscontrate e le iniziative correttive eventualmente previste. La relazione e pagina 6 di 15 le eventuali determinazioni assunte dall'organo con funzione di supervisione strategica sono opportunamente documentate. La AN d'AL può richiederne la trasmissione. La funzione di revisione interna verifica con cadenza almeno annuale l'adeguatezza e la funzionalità del processo di gestione e monitoraggio dell'andamento del patrimonio cartolarizzato, nonché di controllo sulla conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo. Gli esiti degli accertamenti sono trasmessi integralmente, tempestivamente e direttamente agli organi aziendali.
5.1 Esternalizzazione Per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse. In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati.”; 2) dei chiarimenti alla Circolare da parte di AN d'AL (Nota di chiarimenti del 14.9.2015), in cui si precisa che l'attività di servicing (stando allo stesso tenore della legge, sopra richiamata, che disciplina, come visto, all'art. 2, attraverso il prospetto informativo, tutte le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione tra cedente e cessionaria) opera limitatamente alle attività di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, e si richiama la possibilità che i servicers affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e di pagamento a soggetti terzi;
questi ultimi -fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante- possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB;
3) della Comunicazione di BI del 11.11.2021, nella quale si stigmatizza, nell'ambito della possibilità delle banche di “esternalizzare” la riscossione dei crediti ceduti con i servizi di cassa e di pagamento, sulla base di accordi rimessi all'autonomia contrattuale delle parti coinvolte nelle operazioni di cartolarizzazione, la prassi di distinguere tra cd master servicer, soggetto vigilato ex art. 106 TUB, responsabile dei compiti di garanzia non delegabili previsti dalla l. 130/1999 (art. 2, comma 6 bis: si tratta di compiti che attengono alla operazione di cartolarizzazione e non alla fase esterna), e lo special services [o sub servicer], operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS (che fa riferimento al recupero stragiudiziale), ma non vigilato da BI perché non iscritto all'albo 106 TUB. AN AL raccomanda, nella Comunicazione del 11.11.2021, ai servicers vigilati di “porre la massima attenzione alla valutazione delle conseguenze operative che tali schemi determinano sui propri profili di responsabilità e di rischio e, in generale, sulla trasparenza e l'affidabilità del mercato delle cartolarizzazioni”. Dunque, si può concludere: la esternalizzazione a terzi non vigilati non è vietata dalla legge ed è espressione dell'autonomia contrattuale degli operatori, ferma restando la responsabilità dei (master) servicers vigilati, per come evidenziato da ultimo da . CP_5 pagina 7 di 15
Prende atto la Corte che la stessa difesa della reclamante si mostra a conoscenza dell'intervenuta Corte di Cassazione n. 7243 del 18.03.2024, la quale, in orientamento opposto all'indirizzo di merito invocato, ha affermato che l'eventuale mancata iscrizione all'albo 106 T.U.B. del mandatario, procuratore del creditore procedente e/o comunque rappresentante della società veicolo cessionaria di credito bancario cartolarizzato, non ha rilevanza civilistica.
4. Eccepisce ancora la reclamante il difetto di legittimazione della cessionaria, sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva/titolarita' del credito in capo alla societa' Controparte_2 La reclamante ha quindi contestato la titolarità in capo alla ricorrente del credito azionato.Una tale eccezione è specifica e chiaramente orientata ad affermare che il mero fatto della cessione di crediti in blocco – incontroverso – non è sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione.L'onere della prova incombe alla (asserita) creditrice-cessionaria e ha un oggetto ben diverso dal mero fatto (preliminare ma non decisivo) dell'effettività della cessione in blocco.
La parte allora che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116- 16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito (Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798. Pres. Scaldaferri. Est. Terrusi) Nell'atto di citazione per accertamento negativo del credito su cui infra la società qui attrice conveniva in giudizio la cessionaria, qui istante, “posto che la stessa, in forza di un contratto di cessione dei crediti concluso con la cedente Intesa Sanpaolo S.p.a., con ricorso del 23.06.2025, depositato il 30.06.2025 innanzi codesto On.le Tribunale (doc. 7), ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della ”. Parte_1 In quella sede non veniva minimamente contestata l'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria ed anzi si faceva riferimento, quale presupposto per l' evocazione in giudizio di cedente e cessionaria, a “un contratto di cessione dei crediti concluso con la cedente”, che quindi si assumeva essere effettivamente intercorso tra cedente e cessionaria. Il debitore dunque ha in altra sede esplicitamente riconosciuto (v. Cass. n. 4116-16) la legittimazione del cessionario. Peraltro sul punto occorre ulteriormente evidenziare quanto segue. La cessione del credito è negozio consensuale a forma non vincolata (Trib Verona 29.11.2021) e la relativa prova può essere resa anche tramite ricorso a mere presunzioni (da ultimo Cass. nrr. 21821/23, 17944/23 e nr. 5478/24); mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713). La stessa Cass. nr. 3405/24 2024 è vero che inizialmente afferma che “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB” e tuttavia subito dopo si affetta a precisare ulteriormente che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante pagina 8 di 15 avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della partecedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116)”; la stessa decisione in commento conferma pertanto come la “produzione del contratto” o meglio la prova del contratto di cessione possa essere data con ogni mezzo, dovendo il Giudice desumerla dall' “accertamento complessivo delle risultanze di fatto”. Nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico ANrio (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.. Le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e su Registro Imprese e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Non può esservi un ostacolo allora a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto. A fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente, spetta a questo giudice verificare se, alla luce di tutto l'incarto processuale, risulti prova: i) della cessione e;
ii) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta In tale descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf. e 10200/2021). I vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, allora in particolare ne:
a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente e) l'eventuale possesso della documentazione contrattuale;
f) la condotta complessiva del cedente L' elenco è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo ed evidentemente contempla i vari elementi che devono essere di volta in volta valutati dal giudice del merito, in un'ottica anche di ricerca della prova della inclusione del credito de quo nella vicenda traslativa in blocco da meri elementi presuntivi inequivoci. pagina 9 di 15 Nello specifico, la cessionaria:
-ha prodotto dichiarazione proveniente dalla cedente sulla inclusione dello specifico credito de quo nella vicenda successoria in blocco del 10.12.2020 e nell'ambito di quella stessa dichiarazione si dà atto che della cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna in data 12.12.2020 al n. 145 parte II;
il confuso disconoscimento operato dalla reclamante di tale documento non può essere neanche scrutinato, provenendo con certezza quello da funzionario, il cui nominativo e la cui sottoscrizione sono pienamente leggibili, presumibilmente – salvo prova contraria quindi – riconducibili a società Controparte_6 per conto della quale dichiara evidentemente di operare;
-ha prodotto l'estratto di Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna in data 12.12.2020 al n. 145 parte II da cui risulta appunto che in data 10.12. era intercorso contratto di cessione dei crediti ivi indicati appunto “in blocco” e neanche contesta la reclamante che il proprio debito non possedesse quelle caratteristiche e l'elenco dei crediti ceduti contenesse il medesimo NDG riferito al credito in questione (doc. 1);
-ha dimostrato di essere in possesso di tutta la documentazione relativa ai due rapporti (gli estratti conto e l'estratto contabile del cc 1000/75 (doc. 3,4,5,6) e andamento del rapporto anticipi fatture con cessione del credito tra le parti, e rimaste impagate (docc. 7,8,9,10,11,12);
-è in possesso delle diffide di pagamento, debitamente ricevute dai debitori, inviate dalla cedente prima della cessione, senza alcun riscontro da parte di questi, mentre la reclamante neanche allega che successivamente alla data della cessione la cedente abbia più adottato alcun provvedimento e sotto tale profilo la reclamante neanche allega una possibile alternativa a quel possesso che non sia per l'effetto della cessione del credito;
La valutazione di tutte le emergenze sin qui evidenziate induce a ritenere come la cessionaria abbia ampiamente comprovato la titolarità del preteso credito e dunque la legittimazione a instare per la declaratoria qui invocata.
5. Sulla legittimazione creditore a chiedere liquidazione giudiziale.
L'iniziativa del creditore per la dichiarazione di fallimento (o di liquidazione giudiziale) deve qualificarsi come un'azione di parte, sicchè la sussistenza del credito in capo all'istante e, quindi, la qualità di creditore, costituisce una condizione della azione, e come tale il presupposto imprescindibile per potere attivare il procedimento teso alla pronuncia sul merito della domanda (costituito dall'accertamento dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge fallimentare per la dichiarazione di fallimento).
La legittimazione del creditore a promuovere la dichiarazione di fallimento va distinta dall'insolvenza, che può essere desunta da autonomi elementi.
L'esistenza di debiti verso soggetti diversi dall'istante va valutata distintamente rispetto al requisito dell'esistenza del credito dell'istante, nel senso che i primi rilevano ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, mentre il secondo attiene alla legittimazione del ricorrente, di guisa che, se il ricorrente non è legittimato, viene a mancare il presupposto per la dichiarazione di fallimento (salva l'iniziativa del PM)
pagina 10 di 15 Nel caso di specie, la pretesa creditoria, si fonda su (a) € 168.794,74 a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 2700619 acceso dalla Società presso l'allora Banco di Napoli S.p.A., poi rinumerato in n. 1000/75 in forza del relativo contratto, a valere sul quale veniva concessa un'apertura di credito in conto corrente dell'importo di euro 100.000, come da andamento irregolare del rapporto di conto corrente, per cui a riprova di tanto si producevano gli estratti conto e l'estratto contabile del cc 1000/75 (doc. 3,4,5,6); (b) € 165.365,62 a titolo di fatture portate allo sconto, in forza del rapporto anticipi fatture con cessione del credito tra le parti, e rimaste impagate, come analiticamente rappresentato dalla distinta di presentazione, fattura portata all'incasso, nonché dalle evidenze di contabilizzazione dei relativi accrediti, oltre che dalla prova delle erogazioni regolate sul riferito rapporto di conto corrente n. 1000/75 e dall'estratto 50 tub messo a disposizione dalla cedente (docc. 7,8,9,10,11,12).
Secondo la reclamante il credito della società reclamata è oggetto di accertamento e manca un titolo giudiziale definitivo. E' noto che la verifica della qualità di creditore atta a consentire la valida proposizione di un ricorso “fallimentare” non presuppone necessariamente che si tratti di credito accertato in sede giudiziale, né tanto meno l'esecutività del titolo. Al riguardo, la Corte di Cassazione è costante nell'affermare, infatti, che la qualità di creditore vada estesa a tutti coloro che vantano un credito non necessariamente certo, liquido ed esigibile ed anche, come ha evidenziato la dottrina, non ancora scaduto o condizionale (Cassazione 3472/11); credito che costituisce allora oggetto di un accertamento incidentale da parte del giudice ai soli fini tuttavia fini della legittimazione alla richiesta di fallimento (Cass. 3 novembre 2005, n. 21327; Cass. 23 gennaio 2013, n. 1521)
La Suprema Corte ha altresì recentemente precisato come l'ammissibilità della domanda volta alla declaratoria di fallimento non venga inficiata dalla circostanza che il credito vantato dall'istante sia, al momento dell'instaurazione del giudizio di fallimento, oggetto di contestazione (Ordinanza Cassazione civile, sezione sesta 16-04-2014 n.12657). Il Giudice dovrà, quindi, comunque esprimere, pur nella sommarietà di cognizione della procedura prefallimentare, un giudizio di rilevanza e valutare la fondatezza della contestazione per stabilire se la legittimazione del creditore possa o meno essere affermata (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., sent. n.1521 del 23/1/13; Cass. civ., Sez. I, ord. n.30827 del 28/11/18). Tale accertamento incidentale non può tuttavia, a giudizio di questa Corte, spingersi a formulare un giudizio prognostico sull'esito dell'eventuale giudizio ove il credito è stato contestato, anche mediante attuazione di vera e propria attività istruttoria, quale quella in sostanza invocata dal reclamante mediante richiesta di acquisizione di CTU oppure mediante valutazione comparativa con l'esito di altro procedimento attinente ad una asserita “vicenda analoga”, relativa tuttavia a tutt'altro rapporto bancario con altro soggetto (vicenda analoga, ove la società
[...] si opponeva al decreto ingiuntivo n. 191/22 del Tribunale di Lanciano col quale Parte_1 le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 338.190,01 a titolo di saldo negativo di un conto corrente acceso presso la banca Carichieti poi Ubi banca, conclusosi con CTU del 22.04.2025). Nell'ambito allora del doveroso accertamento operato dal giudice incidenter tantum all'interno dello stesso giudizio di fallimento al solo fine di verificare la legittimazione dell'istante, può dunque assumere rilievo la circostanza per la quale le contestazioni della pretesa creditoria mosse dalla parte resistente, appaiano ictu oculi non dotate di apprezzabile solidità. Con riferimento allora all'importo di cui alla lettera a) appare evidente come nella decisione qui gravata, facendosi riferimento quale causale a “in forza di titolo di formazione stragiudiziale con revoca affidamenti risalente al 2018”, quel Giudice abbia voluto far riferimento ad un mero titolo pagina 11 di 15 contrattuale e non a un titolo esecutivo, la verifica della qualità di creditore atta a consentire la valida proposizione di un ricorso “fallimentare” non presupponendo necessariamente che si tratti di credito accertato in sede giudiziale, né tanto meno l'esecutività del titolo. La lamentata violazione dell'art. 474 c.p.c. è pertanto del tutto inconferente. L'esponente poi contesta il presunto credito (v. pag. 20 e ss. della memoria di costituzione) eccependo, sulla base documentazione allegata da controparte (docc. da 3 a 12 c.p. fasc. I° grado), la presunta violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. per avere la AN capitalizzato interessi in violazione dell'art. 120 T.U.B., nonché altre violazioni in tema di Commissioni Massimo Scoperto e commissioni varie, producendo, all'uopo, una perizia di parte del dott. (ns. doc. 10 fasc. I° grado) ove risulterebbe un saldo in favore della Persona_2 [...] pari ad € 258.480,65, in luogo di quello richiesto dalla banca, pari ad € Parte_1 334.160,36, nonché il relativo atto di citazione in giudizio (ns. doc. 14 fasc. I° grado). La documentazione addotta a sostegno della propria posizione creditoria da parte della cessionaria consisteva nell'attestato ex art. 50 TUB, nei contratti e negli estratti conto completi. Si trattava di documentazione che certamente avrebbe legittimato la parte a richiedere ed ottenere la concessione di un decreto ingiuntivo. Gli estratti indicati dall'art. 1832 cc e dall'art. 119 l.b. sono assistiti, quando non siano tempestivamente contestati o impugnati, da una presunzione di veridicità circa le risultanze del conto e circa l'avvenuta approvazione da parte del correntista;
ne consegue che, in caso di mancata tempestiva e specifica (non potendo il correntista riferirsi genericamente all'insieme della movimentazione del conto) contestazione è spostato sul correntista l'onere di provare che le operazioni stesse siano invalide per difetto di forma o addirittura illegittime per mancanza di un ordine e salva tuttavia, come nella fattispecie al vaglio, la contestabilità dell'operazione perché fondata su negozio nullo, annullabile, inefficace o comunque su situazione illecita (Cass. I^ nrr. 23807/08, 11749/06 e III^ nr. 12372/06; Trib. Bari IV^ nr. 1548/09). E' noto allora che la banca ha in particolare nei confronti del cliente obblighi di comunicazione stringenti consistenti nel caso del contratto di apertura di credito in conto corrente nell'invio periodico, tra l'altro, degli estratti conto;
per giunta essa è, ciò nondimeno, tenuta a rimettere al cliente copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni eventualmente richiestale ex art. 119 T.U.B. Il correntista, dunque, non soltanto riceve tutta la documentazione inerente il proprio rapporto nel mentre questo si svolge ma può, nell'ipotesi in cui abbia smarrito o contesti di avere ricevuto la detta documentazione, ottenerne copia dall'istituto di credito. Tanto premesso, non resta poi che rilevare come la parte-cliente non abbia invece mai proceduto: 1) ad allegare e comprovare che l' non CP_7 abbia adempiuto a quegli stringenti impegni contrattuali relativi all'invio periodico degli estratti conto;
2) ad allegare e comprovare che l' abbia eventualmente persistito in tale CP_7 sua condotta omissiva nonostante esso cliente abbia fatto ricorso agli istituti espressamente riservatigli dal contratto al fine di ottenere l'adempimento di quell'obbligo di invio;
3) ad allegare e comprovare che, a fronte di quegli invii (da ritenersi allora comprovati secondo le ragioni di cui ai punti precedenti) esso cliente abbia formalmente contestato specifiche annotazioni di partite debitorie;
4) ad allegare e comprovare che gli estratti da ultimo prodotti dall' in giudizio non corrispondano a quelli inviati dall' in costanza di rapporto;
CP_7 CP_7 5) ad allegare e comprovare comunque l'illegittimità di specifiche annotazioni debitorie relative agli estratti prodotti in giudizio, non potendo il correntista riferirsi genericamente all'insieme della movimentazione del conto. Tanto evidenziato in ordine alla rilevanza probatoria di quella produzione da parte della cessionaria, va ulteriormente affermato che, come anticipato, è vero che, come nella fattispecie al vaglio, resta ferma, a prescindere dalla mancata contestazione contabile, la contestabilità
pagina 12 di 15 dell'operazione perché fondata su negozio nullo, annullabile, inefficace o comunque su situazione illecita (Cass. I^ nrr. 23807/08, 11749/06 e III^ nr. 12372/06; Trib. Bari IV^ nr. 1548/09). Sul punto occorre tuttavia evidenziare quanto segue. Al doc. nr. 14 risulta allora effettivamente depositato un atto di citazione datato 21.7.2025 per l'udienza del 9.1.2026 avente ad oggetto domanda di accertamento negativo relativo al rapporto instaurato in data 28.11.1978 dalla società poi divenuta Controparte_8 [...]
acceso presso il Banco di Napoli – Filiale di Casoli, poi Intesa Sanpaolo S.p.a., Parte_1 rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 2700619, poi rinumerato 1000/75, e tuttavia non risulta ad oggi neanche provata l'avvenuta notificazione, la successiva iscrizione a ruolo e dunque la pendenza del relativo procedimento. Trattasi peraltro di procedimento soggetto al cd rito Cartabia, per cui allo stato dovrebbero essere state depositate addirittura quasi tutte le memorie ex art. 171 ter cpc, mentre ancora all'esito dell'udienza del 10.12.2025 dinanzi a questo Collegio non e' dato di conoscere l'andamento di quel giudizio. Come già evidenziato, il credito vantato dalla cessionaria è costituito solo in parte titolo dal saldo negativo del conto corrente n. 2700619 acceso dalla Società presso l'allora Banco di Napoli S.p.A., poi rinumerato in n. 1000/75 e solo su tale credito potrebbe eventualmente incidere l'iniziativa recuperatoria azionata dalla reclamante e oltretutto notevolmente “a rischio prescrizione”. L'altra parte del credito è invece afferente a fatture portate allo sconto, in forza del rapporto anticipi fatture con cessione del credito tra le parti, e rimaste impagate, come analiticamente rappresentato dalla già esaminata documentazione. Tale parte del credito in questa sede, così come in quell'atto di citazione, non è neanche contestato dalla debitrice e non è inciso dai rilievi tecnici opposti avverso l'importo formatosi quale saldo negativo del rapporto di conto corrente.
6. Lo sato di insolvenza. Ai fini della valutazione della solidità dell'impresa, occorre certo procedere ad una comparazione tra gli elementi attivi e passivi risultanti dai bilanci. E tuttavia solo quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. Alteris verbis, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui alle disposizioni de quibus deve essere basato sulla nozione di insolvenza cosiddetta patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo. Tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (Cassazione civile sez. I, 28/08/2024, n.23290). Lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va invece desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (da ult. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087), pagina 13 di 15 Lo stato di insolvenza va ricavato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare sul mercato con profitto, facendo fronte con mezzi ordinari alle obbligazioni, in modo che i beni e i crediti che costituiscono il patrimonio sociale vadano considerati non soltanto per il loro valore contabile e di mercato, bensì anche in relazione all'attitudine ad essere impiegati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione
– di regola – dell'operatività dell'impresa. Lo stato di insolvenza quindi sussiste quando si accerta una complessiva ed irreversibile impotenza funzionale, che non consente l'adempimento regolare delle obbligazioni e che non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo, a fronte di un'incapacità di adempimento regolare e con mezzi normali, per il venire meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessari. Restando irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale (da ult. Cass. 22 febbraio 2022, n. 58569), con la precisazione che lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad Euro trentamila In tale prospettiva, assumono valenza di elementi sintomatici: la inattività dichiarata, la inaccessibilità al credito bancario, la rateizzazione dei debiti tributari, la non esigibilità dei crediti iscritti in bilancio ed ancora sub iudice, il mancato regolare deposito dei bilanci degli ultimi anni. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere d'altra parte non transitorio, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2 comma 1 let. b)., è però da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza - cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali - che, ex se non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Delineata la distinzione tra transitorietà e reversibilità dello stato di insolvenza occorre evidenziare che solo nella definizione della finestra temporale di medio termine - entro la quale si deve verificare se l'insolvenza abbia carattere meramente transitorio - possono venire in rilievo i parametri elaborati dalla scienza aziendalistica, non altrimenti rilevanti nella definizione del concetto di insolvenza. Tanto premesso, e venendo al caso di specie, lo stato di insolvenza come sopra delineato risulta dall'esistenza di: debiti verso il creditore istante, secondo quanto sopra ampiamente scrutinato, per saldo negativo di cc;
rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'Erario per Euro 522.939 e degli Enti Previdenziali per Euro 98.022 , per come risultante dall'esame dell'ultimo bilancio disponibile;
mancata copertura delle fatture già scontate e rimaste impagate (secondo quanto visto) per importi superiori ai 150.000,00 euro Con la recente decisione nr. n. 12463 depositata l' 8 maggio 2024 , la stessa Corte di Cassazione ha peraltro affermato, contrariamente a quanto assume sul punto la reclamante, che l'autorità giudiziaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente, a fronte di un ingente debito tributario del tutto legittimamente provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e, ancor meno, nella possibilità di rateazione del debito tributario. (Cass. SU n. 115 del 2001; conf., più di recente, Cass. n. 5856 del 2022).
pagina 14 di 15 D'altra parte già solo la rilevante esposizione debitoria maturata nei confronti degli enti previdenziali giustificherebbe l'assunzione della declaratoria di insolvenza. Dati allora, quelli sopra esposti, che restituiscono un quadro di impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (da ult. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087). Il reclamo deve essere pertanto respinto. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore dichiarato, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge il reclamo;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della reclamata costituita che per compensi professionali liquida in euro 12.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge, in favore di ciascuno degli stessi.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si provveda agli adempimenti ex art. 51 comma 12. Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025.
IL CONSIGLIERE EST. Federico Ria
IL PRESIDENTE
RA S. MO
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di L'Aquila Sezione Civile La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
RA MO Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di reclamo iscritta al n. 865/2025 R.G., vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Tommaso Troilo, (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio dell'avv. Andrea Filippi De Santis sito in L'Aquila alla Via G. Caldora nr. 5, giusta procura in atti;
CP_1
e per essa in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 Controparte_3 con gli avv.ti Antonio Schiavone e Giulia Galati, giusta procura in atti;
reclamata
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE in persona del curatore pro Parte_1 tempore, reclamata – non costituita
CONCLUSIONI: per la reclamante: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis,
Voglia: - in via principale, accogliere il reclamo e conseguentemente revocare la sentenza del
Tribunale di Lanciano del 07/08/2025 nell'ambìto del procedimento n. 35-1/2025 P.U., pagina 1 di 15 dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_1 per tutti i motivi suesposti ed, in particolare, per carenza di legittimazione attiva della presunta creditrice procedente;
- in via subordinata, adottare ogni opportuno provvedimento ai sensi dell'art. 52 CCI, sospendendo l'esecuzione della sentenza impugnata nelle more della decisione sul reclamo;
- con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da liquidarsi a carico delle parti resistenti in caso di accoglimento del reclamo. La reclamante chiede, ove occorra, consulenza tecnica contabile per la verifica dell'insussistenza dello stato d'insolvenza alla data del 07/08/2025. Si indica sin da ora quale testimone il dott. , commercialista Testimone_1 della società, sul punto relativo la fattibilità del piano di rateale riguardante il debito erariale. Si chiede l'acquisizione del fascicolo della Liquidazione Giudiziale oggetto di reclamo e quello relativo al precedente Ricorso per la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale ex artt. 40 e ss. CCII […]”.
per la reclamata “l'Ill.ma Corte di appello adita, Voglia: 1) Rigettare il reclamo Controparte_2 proposto confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Lanciano del 07/08/2025 nell'ambìto del procedimento n. 35-1/2025 P.U., con il quale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società con ogni conseguente provvedimento del caso e Parte_1 di legge.”.
OGGETTO: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza n. 27/2025 del Tribunale di Lanciano, pubblicata in data 19.08.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 27/2025 pubblicata in data 19.08.2025, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società a seguito di istanza Parte_1 promossa da parte di la quale aveva agito sulla base di un credito pari ad Controparte_2
€334.000,00 di cui: (a) € 168.794,74 a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 2700619 acceso dalla Società presso l'allora Banco di Napoli S.p.A., poi rinumerato in n. 1000/75 in forza del relativo contratto, a valere sul quale veniva concessa un'apertura di credito in conto corrente dell'importo di euro 100.000; (b) € 165.365,62 a titolo di fatture portate allo sconto, in forza del rapporto anticipi fatture con cessione del credito tra le parti, e rimaste impagate,; Il Tribunale dava atto della sussistenza della legittimazione ad agire della creditrice istante e dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della del suo Parte_1 stato di indebitamento e della impossibilità di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, atteso che:
- la creditrice istante aveva proposto la domanda in forza di titolo di formazione stragiudiziale con revoca affidamenti risalente al 2018;
pagina 2 di 15 - la debitrice non aveva assolto l'onere di dimostrare la propria non assoggettabilità a liquidazione giudiziale in forza del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I., dal momento che i documenti emergenti dalla istruttoria dimostravano il superamento per attivo ed esposizione debitoria. Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) del C.C.I.I., dagli atti emergeva:
- oltre al significativo inadempimento del debito maturato nei confronti della ricorrente, la sussistenza di una non trascurabile esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, per oltre 500.000,00 euro. Gli elementi sopra esposti confermavano che l'impresa debitrice versasse in una situazione di conclamata insolvenza, la cui irreversibilità discendeva dalla mancanza di risorse finanziarie per fronteggiarla. Risultava infine ampiamente superata la soglia di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati di cui all'art. 49, co.5, C.C.I.I.. Avverso tale sentenza, la società odierna reclamante proponeva reclamo ex art. 51 C.C.I.I., articolando le proprie difese sulla base di 6 motivi di gravame. In particolare: Con il primo e secondo motivo, si lamenta l'omesso esame dell'eccezione inerente la carenza di legittimazione attiva in capo alla Società per assenza di procura speciale di Controparte_3 quest'ultima ad agire in rappresentanza della nonché per mancata iscrizione Controparte_2 della medesima all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. Con il terzo motivo si censura l'omesso esame della eccezione relativa alla titolarità del credito in capo alla Controparte_2 Con il quarto motivo viene contestato il difetto di motivazione in relazione all'esistenza vantato dalla creditrice istante. Con il quinto motivo viene dedotta violazione dell'art. 49, ultimo comma, CCII per aver il Tribunale erroneamente ritenuto soddisfatta la condizione di procedibilità relativa al superamento della soglia di euro 30.000,00 di debiti scaduti. Il sesto motivo, infine, è volto a contestare vizio di motivazione in relazione agli artt. 2 e 121 CCIIl. A tal proposito la reclamante sostiene la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale per possesso dei requisiti dimensionali indicati dall'art. 2 comma 1° lett. d) del C.C.I.I., dal momento che la documentazione prodotta comproverebbe che l'attivo patrimoniale è sempre rimasto inferiore ad Euro 300.000,00, che i ricavi lordi sono stati comunque inferiori ad Euro 200.000,00 e che i debiti, anche non scaduti, sono comunque inferiori ad Euro 500.000,00. Viene inoltre censurata la ritenuta sussistenza dello stato di insolvenza in quanto, da un lato, la reclamante ha dedotto e provato di aver ottenuto una dilazione di pagamento in relazione al detto debito erariale fornendo indicazioni delle risorse medicante cui avrebbe fatto fronte ai relativi versamenti;
dall'altro, il credito vantato da non risulterebbe fondato su di un Controparte_2 titolo esecutivo, essendo stato contestato e risultando oggetto di accertamento in sede contenziosa. Chiedeva quindi la revoca della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Lanciano, con ogni conseguente statuizione. Si è costituita in giudizio la reclamata, creditrice istante, la quale ha resistito al Controparte_2 gravame del quale ha chiesto il rigetto in quanto inammissibile, oltre che infondato nel merito. Ha in particolare dedotto la sanabilità del difetto di procura alle liti, a tal proposito avendo proceduto a depositare la procura regolare nella presente sede. Ha inoltre argomentato che la qualifica di risulta affidata a AN Finanziaria Internazionale S.p.A. Parte_2 ritualmente iscritta nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B., mentre quella di in capo Parte_3 alla società la quale, nella sua qualità di delegato allo svolgimento di talune delle CP_3 attività legate alla gestione ed alla riscossione (anche giudiziale) del credito, risulta dotata di licenza ex art. 115 T.U.L.P.S
pagina 3 di 15 Quanto alla titolarità del credito, ha altresì argomentato come, con contratto di cessione di crediti individuabili “in blocco”, stipulato il 10 dicembre 2020, la Intesa Sanpaolo S.p.A. aveva ceduto pro soluto a un portafoglio di crediti, pecuniari aventi le caratteristiche indicate Controparte_2 nell'atto di cessione, tra i quali rientra quello vantato nei confronti della società
[...]
di cui aveva ritualmente dato notizia dell'avvenuta cessione a Parte_1 Controparte_2 mezzo pubblicazione sulla G.U. Parte Seconda n. 145 del 12 dicembre 2020. Quanto ai requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, la mera ricognizione dei dati esposti negli ultimi bilanci pubblicati relativi agli esercizi sociali 2021, 2022 e 2023 evidenzierebbe il superamento di tutti i relativi parametri. In relazione alla soglia di cui all'art. 49, co.5, C.C.I.I.., ha infine evidenziato la non necessità per il creditore produrre il titolo esecutivo, essendo sufficiente che questi provi il suo credito producendo il titolo e allegando l'inadempimento, in ossequio alle regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova. In ogni caso, pure a non voler considerare le cartelle per le quali era stata richiesta una rateizzazione, il debito nei confronti dell'erario ammontava ad euro 572.553,05.
Il reclamo è manifestamente infondato e tale assunto induce la Corte a soprassedere sulla verifica della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti legittimate passivamente e non costituite (Cass. nrr. 11171/15 e 800/2020).
2. Contesta la reclamante la legittimazione processuale della (P.I.: Controparte_2
), società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale a Conegliano (TV) P.IVA_1 alla Via V. Alfieri n. 1, rappresentata dalla società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, (C.F.: Controparte_3
) con sede a Milano alla Via Bastioni di Porta Nuova n. 19. P.IVA_2 La difesa della reclamante eccepiva l'assenza di procura speciale della Controparte_3 la quale dichiarava di agire quale rappresentante della “in forza di procura del Controparte_2 14 dicembre 2020 autenticata dal Dott.ssa al n. 30.310/13.001 di rep., registrata Persona_1 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale, Atti Pubblici di Milano DP I in data 16 dicembre 2020 al n. 90604, serie 1T (All. A)”. Detto atto non sarebbe rinvenibile tra quelli prodotti dall'allora parte ricorrente. A fronte della eccezione sollevata sul punto dalla debitrice, il creditore istante nelle note in data 4.8.2025 così verbalizzava “per mero errore materiale non veniva allegata all'atto introduttivo la procura ritualmente conferita da a , per atto a rogito Dott.ssa CP_2 Controparte_3
al n. 30.310/13.001 di rep., registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Persona_1 Territoriale, Atti Pubblici di Milano DP I in data 16 dicembre 2020 al n. 90604, serie 1T (All. A)” e dichiarava di provvedere a tale deposito unitamente al deposito delle note stesse. Alla successiva udienza del 7.8.2025 le parti sul punto così verbalizzavano “ L'avv. Memmo rappresenta che la procura speciale è stata depositata in uno con la memoria difensiva riportandosi ad essa anche per la legittimazione della munita di licenza ex art 115 TULPS. Quanto alla CP_2 prova della titolarità del credito risulta agli atti dichiarazione di cessione del credito da INTESA SANPAOLO a L'avv. Troilo rappresenta che la dichiarazione di cessione depositata è tra CP_2
e Anche la produzione della procura speciale successiva al ricorso non CP_4 CP_2 sana il difetto originario”. La stessa difesa della parte oggi reclamante allora ammetteva la circostanza dell'avvenuto deposito della procura e pertanto la questione – evidentemente superata nella parte relativa alla sopravvenuta produzione da tale ammissione – non veniva affrontata dal Collegio. Quanto invece alla asserita tardività di quel deposito (unica questione che allora può utilmente riproporre in questa sede la debitrice), non tiene conto il relativo motivo del disposto di cui pagina 4 di 15 all'art. 182 cpc, che attribuisce efficacia sanante ex tunc alla regolarizzazione del difetto di rappresentanza.
3.Eccepisce ancora la reclamante che in tema di attività di riscossione del presunto credito ceduto ad opera della società mandataria (“servicer”) in forza dell'art. 106 TUB il mandato a svolgere detta attività avrebbe dovuto essere conferito solo a società iscritte al relativo albo. In mancanza di prova di detta iscrizione conseguirebbe il venir meno della legittimazione della mandataria ad agire per la cessionaria, così come si determinerebbe anche la nullità e/o inesistenza del mandato conferito dalla cessionaria alla mandataria per attivarsi per la riscossione del credito ceduto Il motivo è infondato. In proposito bisogna tener conto: 1) del dato legislativo di cui all'art. 2, commi 3, 6, e 6 bis¸l. 130/1999, che riguarda, nell'ambito della operazione di cartolarizzazione, il prospetto informativo redatto dalla cessionaria (o dalla società emittente i titoli se diversa dalla cessionaria) e ne indica il contenuto;
in particolare alla lett. c) comma 3, stabilisce che quel prospetto deve indicare i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento;
al comma 6 stabilisce che i servizi indicati nel comma 3, lett. c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 TUB;
al comma 6 bis aggiunge che i soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo;
si consideri che il prospetto informativo contiene tutte le caratteristiche dell'operazione. Il dato legislativo è ripreso da AN d'AL nella Circolare 288/2015, in cui al paragrafo 5
“Rischi connessi all'attività di servicing” si legge: Il servicer in operazioni di cartolarizzazione (di seguito anche servicer) è il soggetto al quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) della legge 30 aprile 1999, n. 130, la società veicolo di Cont cartolarizzazione di cui all'art. 3 della medesima legge (di seguito ) affida la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento. Il servicer è inoltre incaricato, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis della citata legge, di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo. Al servicer fanno pertanto capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di “garanzia” nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato. Detti compiti vanno considerati in modo unitario. La legge n. 130/1999 definisce in via generale le caratteristiche degli attivi cartolarizzati e le modalità per la relativa cessione;
il ruolo di alcuni dei soggetti coinvolti nell'operazione, i limiti operativi della società cessionaria, nonché il contenuto minimo del prospetto informativo. In base a tali disposizioni, è possibile enucleare il contenuto di alcuni compiti affidati al servicer. In particolare, il servicer: -verifica che le caratteristiche delle attività oggetto di cartolarizzazione siano coerenti con quelle indicate nel prospetto informativo e rispettino i requisiti previsti dalla legge n. 130/1999; nel caso di operazioni “revolving ” o “master trust”, tale verifica è effettuata anche sugli attivi oggetto di cessioni successive, al fine di assicurare l'omogeneità del portafoglio (“eligibility criteria”); -accerta che la società cessionaria dei crediti (SPV) abbia per oggetto sociale esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione e che sia assicurata Cont la separazione tra i crediti relativi a ciascuna operazione e il patrimonio dell' e quello relativo ad altre operazioni;
-acquisisce informazioni sulle modalità di acquisto dei crediti da Cont parte dell' , ossia se quest'ultimo finanzia l'acquisto delle attività cartolarizzate direttamente mediante l'emissione dei titoli (cd. asset-backed securities, ABS) oppure tramite l'assunzione di finanziamenti “ponte”; in tale ultimo caso, il servicer acquisisce le informazioni necessarie a verificare che il finanziamento “ponte” abbia durata limitata e sia destinato ad essere estinto pagina 5 di 15 contestualmente all'emissione dei titoli, utilizzandone i relativi proventi;
-verifica il rispetto delle forme di pubblicità della cessione previste dall'art. 4 della legge n. 130/1999; nel caso di operazioni aventi caratteristiche “revolving” o “master trust”, le verifiche riguardano anche le cessioni successive;
-nel caso in cui i titoli siano offerti ad investitori non professionali, verifica che l'operazione sia sottoposta alla valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi. Rientra, inoltre, nelle attività affidate al servicer la gestione del portafoglio di attivi cartolarizzati secondo i criteri eventualmente stabiliti dal contratto o dal prospetto informativo, tenendo conto dell'interesse dei portatori delle ABS;
a tal fine, il servicer: -monitora le scadenze degli attivi cartolarizzati;
cura la tempestiva messa in mora dei debitori;
avvia e segue lo svolgimento delle procedure esecutive;
dispone, ove consentito, il riscadenzamento dei prestiti e cura la cessione di crediti inclusi nel portafoglio, singolarmente o in blocco;
-controlla il complessivo andamento degli incassi, anche al fine di verificare l'eventuale raggiungimento dei “trigger event” definiti dal prospetto dell'operazione e monitora il rispetto del business plan dell'operazione; -monitora le scadenze dei pagamenti sulle ABS, assicurandone l'adempimento secondo l'ordine di priorità stabilito nel prospetto informativo (c.d. “cascata dei pagamenti”), utilizzando, ove necessario e nel rispetto delle relative condizioni, le linee di liquidità di cui la cartolarizzazione eventualmente beneficia. Il contratto può peraltro affidare al servicer anche altri compiti quali, ad esempio, l'impiego delle somme incassate sugli attivi cartolarizzati e non ancora utilizzate per i pagamenti nell'ambito della cartolarizzazione nel rispetto di quanto previsto dal prospetto informativo (art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 130/1999) ovvero l'acquisto di nuovi crediti con conformità dell'art. 2, comma 3, lett. e) della legge 130, nel rispetto degli “elegibility criteria” stabili. Va altresì considerato che, nella prassi di mercato, la concreta realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione è un procedimento complesso che può richiedere il coinvolgimento di numero elevato soggetti, anche diversi da quelli esplicitamente contemplati dalla legge n. 130/1999. Pertanto, per assicurare la corretta gestione dei rischi rientranti nelle attività di servicing, è essenziale che i servicer identifichino, anche sulla base del prospetto informativo, i compiti e le funzioni spettanti ai diversi soggetti coinvolti nell'operazione e valutino gli impatti che la ripartizione delle competenze da esso risultante sia compatibile con i compiti spettanti al servicer stesso in base alla legge e non ne ostacoli il corretto espletamento. Ove le informazioni necessarie non siano disponibili prima dell'assunzione dell'incarico, il servicer concorda con l'SPV i criteri sulla base dei quali tali soggetti saranno identificati e le competenze ripartite. Gli intermediari finanziari non assumono il ruolo di servicer se nel contratto con il quale viene conferito l'incarico non sia esplicitamente assicurata la possibilità di accedere alle informazioni rilevanti per il corretto espletamento delle proprie funzioni, anche se in possesso di soggetti coinvolti nell'operazione di cartolarizzazione diversi dal contraente del contratto. Per assicurare continuità ed efficacia nell'espletamento delle funzioni svolte, essi si dotano di strutture tecniche e organizzative idonee a monitorare le diverse fasi in cui si articola il processo Cont di cartolarizzazione. Qualora in base al contratto o al prospetto informativo, l' abbia conferito, in tutto o in parte, alcune delle attività sopra richiamate a soggetti diversi dal servicer, quest'ultimo si assicura che gli incaricati siano tenuti a fornire tempestivamente le informazioni e la documentazione necessarie per l'espletamento dei compiti di verifica ad esso affidati. Con particolare riferimento alle attività di gestione e monitoraggio dell'andamento del patrimonio cartolarizzato, la funzione di controllo dei rischi esamina periodicamente con cadenza almeno semestrale l'andamento dell'attività di riscossione e dei servizi di cassa e pagamento, redigendo apposita relazione. In caso di scostamenti rilevanti rispetto al business plan, nonché in caso di valori prossimi alle soglie rilevanti previste dal prospetto informativo (ad es., trigger event), la relazione è sottoposta all'organo con funzione di supervisione strategica, motivando le carenze riscontrate e le iniziative correttive eventualmente previste. La relazione e pagina 6 di 15 le eventuali determinazioni assunte dall'organo con funzione di supervisione strategica sono opportunamente documentate. La AN d'AL può richiederne la trasmissione. La funzione di revisione interna verifica con cadenza almeno annuale l'adeguatezza e la funzionalità del processo di gestione e monitoraggio dell'andamento del patrimonio cartolarizzato, nonché di controllo sulla conformità dell'operazione alla legge e al prospetto informativo. Gli esiti degli accertamenti sono trasmessi integralmente, tempestivamente e direttamente agli organi aziendali.
5.1 Esternalizzazione Per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. Non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse. In caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, si richiama in particolare la necessità che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati.”; 2) dei chiarimenti alla Circolare da parte di AN d'AL (Nota di chiarimenti del 14.9.2015), in cui si precisa che l'attività di servicing (stando allo stesso tenore della legge, sopra richiamata, che disciplina, come visto, all'art. 2, attraverso il prospetto informativo, tutte le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione tra cedente e cessionaria) opera limitatamente alle attività di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, e si richiama la possibilità che i servicers affidino, mediante contratti di esternalizzazione, lo svolgimento di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e di pagamento a soggetti terzi;
questi ultimi -fermo restando il rispetto del regime delle riserve di attività previsto dal nostro ordinamento e della disciplina di settore eventualmente rilevante- possono anche essere soggetti diversi da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ex art. 106 TUB;
3) della Comunicazione di BI del 11.11.2021, nella quale si stigmatizza, nell'ambito della possibilità delle banche di “esternalizzare” la riscossione dei crediti ceduti con i servizi di cassa e di pagamento, sulla base di accordi rimessi all'autonomia contrattuale delle parti coinvolte nelle operazioni di cartolarizzazione, la prassi di distinguere tra cd master servicer, soggetto vigilato ex art. 106 TUB, responsabile dei compiti di garanzia non delegabili previsti dalla l. 130/1999 (art. 2, comma 6 bis: si tratta di compiti che attengono alla operazione di cartolarizzazione e non alla fase esterna), e lo special services [o sub servicer], operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS (che fa riferimento al recupero stragiudiziale), ma non vigilato da BI perché non iscritto all'albo 106 TUB. AN AL raccomanda, nella Comunicazione del 11.11.2021, ai servicers vigilati di “porre la massima attenzione alla valutazione delle conseguenze operative che tali schemi determinano sui propri profili di responsabilità e di rischio e, in generale, sulla trasparenza e l'affidabilità del mercato delle cartolarizzazioni”. Dunque, si può concludere: la esternalizzazione a terzi non vigilati non è vietata dalla legge ed è espressione dell'autonomia contrattuale degli operatori, ferma restando la responsabilità dei (master) servicers vigilati, per come evidenziato da ultimo da . CP_5 pagina 7 di 15
Prende atto la Corte che la stessa difesa della reclamante si mostra a conoscenza dell'intervenuta Corte di Cassazione n. 7243 del 18.03.2024, la quale, in orientamento opposto all'indirizzo di merito invocato, ha affermato che l'eventuale mancata iscrizione all'albo 106 T.U.B. del mandatario, procuratore del creditore procedente e/o comunque rappresentante della società veicolo cessionaria di credito bancario cartolarizzato, non ha rilevanza civilistica.
4. Eccepisce ancora la reclamante il difetto di legittimazione della cessionaria, sotto il profilo della carenza di legittimazione attiva/titolarita' del credito in capo alla societa' Controparte_2 La reclamante ha quindi contestato la titolarità in capo alla ricorrente del credito azionato.Una tale eccezione è specifica e chiaramente orientata ad affermare che il mero fatto della cessione di crediti in blocco – incontroverso – non è sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa fosse compreso tra quelli che erano stati oggetto di cessione.L'onere della prova incombe alla (asserita) creditrice-cessionaria e ha un oggetto ben diverso dal mero fatto (preliminare ma non decisivo) dell'effettività della cessione in blocco.
La parte allora che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116- 16); ciò è stato detto con riferimento alla proposizione del ricorso per cassazione in luogo della parte originaria (e v. pure Cass. Sez. U n. 11650-06, e poi in termini generali, per le ipotesi di successione derivante da altro titolo, Cass. n. 9250-17 e Cass. n. 15414-17), e a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito (Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24798. Pres. Scaldaferri. Est. Terrusi) Nell'atto di citazione per accertamento negativo del credito su cui infra la società qui attrice conveniva in giudizio la cessionaria, qui istante, “posto che la stessa, in forza di un contratto di cessione dei crediti concluso con la cedente Intesa Sanpaolo S.p.a., con ricorso del 23.06.2025, depositato il 30.06.2025 innanzi codesto On.le Tribunale (doc. 7), ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della ”. Parte_1 In quella sede non veniva minimamente contestata l'effettiva titolarità del credito in capo alla cessionaria ed anzi si faceva riferimento, quale presupposto per l' evocazione in giudizio di cedente e cessionaria, a “un contratto di cessione dei crediti concluso con la cedente”, che quindi si assumeva essere effettivamente intercorso tra cedente e cessionaria. Il debitore dunque ha in altra sede esplicitamente riconosciuto (v. Cass. n. 4116-16) la legittimazione del cessionario. Peraltro sul punto occorre ulteriormente evidenziare quanto segue. La cessione del credito è negozio consensuale a forma non vincolata (Trib Verona 29.11.2021) e la relativa prova può essere resa anche tramite ricorso a mere presunzioni (da ultimo Cass. nrr. 21821/23, 17944/23 e nr. 5478/24); mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713). La stessa Cass. nr. 3405/24 2024 è vero che inizialmente afferma che “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB” e tuttavia subito dopo si affetta a precisare ulteriormente che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante pagina 8 di 15 avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della partecedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116)”; la stessa decisione in commento conferma pertanto come la “produzione del contratto” o meglio la prova del contratto di cessione possa essere data con ogni mezzo, dovendo il Giudice desumerla dall' “accertamento complessivo delle risultanze di fatto”. Nel caso di cessioni in blocco L. n. 130 del 1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico ANrio (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.. Le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e su Registro Imprese e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Non può esservi un ostacolo allora a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Sono così individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto. A fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente, spetta a questo giudice verificare se, alla luce di tutto l'incarto processuale, risulti prova: i) della cessione e;
ii) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta In tale descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf. e 10200/2021). I vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, si distinguono, allora in particolare ne:
a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
b) la produzione del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) le dichiarazioni confessorie della cedente e) l'eventuale possesso della documentazione contrattuale;
f) la condotta complessiva del cedente L' elenco è meramente esemplificativo e non necessariamente esaustivo ed evidentemente contempla i vari elementi che devono essere di volta in volta valutati dal giudice del merito, in un'ottica anche di ricerca della prova della inclusione del credito de quo nella vicenda traslativa in blocco da meri elementi presuntivi inequivoci. pagina 9 di 15 Nello specifico, la cessionaria:
-ha prodotto dichiarazione proveniente dalla cedente sulla inclusione dello specifico credito de quo nella vicenda successoria in blocco del 10.12.2020 e nell'ambito di quella stessa dichiarazione si dà atto che della cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna in data 12.12.2020 al n. 145 parte II;
il confuso disconoscimento operato dalla reclamante di tale documento non può essere neanche scrutinato, provenendo con certezza quello da funzionario, il cui nominativo e la cui sottoscrizione sono pienamente leggibili, presumibilmente – salvo prova contraria quindi – riconducibili a società Controparte_6 per conto della quale dichiara evidentemente di operare;
-ha prodotto l'estratto di Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna in data 12.12.2020 al n. 145 parte II da cui risulta appunto che in data 10.12. era intercorso contratto di cessione dei crediti ivi indicati appunto “in blocco” e neanche contesta la reclamante che il proprio debito non possedesse quelle caratteristiche e l'elenco dei crediti ceduti contenesse il medesimo NDG riferito al credito in questione (doc. 1);
-ha dimostrato di essere in possesso di tutta la documentazione relativa ai due rapporti (gli estratti conto e l'estratto contabile del cc 1000/75 (doc. 3,4,5,6) e andamento del rapporto anticipi fatture con cessione del credito tra le parti, e rimaste impagate (docc. 7,8,9,10,11,12);
-è in possesso delle diffide di pagamento, debitamente ricevute dai debitori, inviate dalla cedente prima della cessione, senza alcun riscontro da parte di questi, mentre la reclamante neanche allega che successivamente alla data della cessione la cedente abbia più adottato alcun provvedimento e sotto tale profilo la reclamante neanche allega una possibile alternativa a quel possesso che non sia per l'effetto della cessione del credito;
La valutazione di tutte le emergenze sin qui evidenziate induce a ritenere come la cessionaria abbia ampiamente comprovato la titolarità del preteso credito e dunque la legittimazione a instare per la declaratoria qui invocata.
5. Sulla legittimazione creditore a chiedere liquidazione giudiziale.
L'iniziativa del creditore per la dichiarazione di fallimento (o di liquidazione giudiziale) deve qualificarsi come un'azione di parte, sicchè la sussistenza del credito in capo all'istante e, quindi, la qualità di creditore, costituisce una condizione della azione, e come tale il presupposto imprescindibile per potere attivare il procedimento teso alla pronuncia sul merito della domanda (costituito dall'accertamento dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge fallimentare per la dichiarazione di fallimento).
La legittimazione del creditore a promuovere la dichiarazione di fallimento va distinta dall'insolvenza, che può essere desunta da autonomi elementi.
L'esistenza di debiti verso soggetti diversi dall'istante va valutata distintamente rispetto al requisito dell'esistenza del credito dell'istante, nel senso che i primi rilevano ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, mentre il secondo attiene alla legittimazione del ricorrente, di guisa che, se il ricorrente non è legittimato, viene a mancare il presupposto per la dichiarazione di fallimento (salva l'iniziativa del PM)
pagina 10 di 15 Nel caso di specie, la pretesa creditoria, si fonda su (a) € 168.794,74 a titolo di saldo negativo del conto corrente n. 2700619 acceso dalla Società presso l'allora Banco di Napoli S.p.A., poi rinumerato in n. 1000/75 in forza del relativo contratto, a valere sul quale veniva concessa un'apertura di credito in conto corrente dell'importo di euro 100.000, come da andamento irregolare del rapporto di conto corrente, per cui a riprova di tanto si producevano gli estratti conto e l'estratto contabile del cc 1000/75 (doc. 3,4,5,6); (b) € 165.365,62 a titolo di fatture portate allo sconto, in forza del rapporto anticipi fatture con cessione del credito tra le parti, e rimaste impagate, come analiticamente rappresentato dalla distinta di presentazione, fattura portata all'incasso, nonché dalle evidenze di contabilizzazione dei relativi accrediti, oltre che dalla prova delle erogazioni regolate sul riferito rapporto di conto corrente n. 1000/75 e dall'estratto 50 tub messo a disposizione dalla cedente (docc. 7,8,9,10,11,12).
Secondo la reclamante il credito della società reclamata è oggetto di accertamento e manca un titolo giudiziale definitivo. E' noto che la verifica della qualità di creditore atta a consentire la valida proposizione di un ricorso “fallimentare” non presuppone necessariamente che si tratti di credito accertato in sede giudiziale, né tanto meno l'esecutività del titolo. Al riguardo, la Corte di Cassazione è costante nell'affermare, infatti, che la qualità di creditore vada estesa a tutti coloro che vantano un credito non necessariamente certo, liquido ed esigibile ed anche, come ha evidenziato la dottrina, non ancora scaduto o condizionale (Cassazione 3472/11); credito che costituisce allora oggetto di un accertamento incidentale da parte del giudice ai soli fini tuttavia fini della legittimazione alla richiesta di fallimento (Cass. 3 novembre 2005, n. 21327; Cass. 23 gennaio 2013, n. 1521)
La Suprema Corte ha altresì recentemente precisato come l'ammissibilità della domanda volta alla declaratoria di fallimento non venga inficiata dalla circostanza che il credito vantato dall'istante sia, al momento dell'instaurazione del giudizio di fallimento, oggetto di contestazione (Ordinanza Cassazione civile, sezione sesta 16-04-2014 n.12657). Il Giudice dovrà, quindi, comunque esprimere, pur nella sommarietà di cognizione della procedura prefallimentare, un giudizio di rilevanza e valutare la fondatezza della contestazione per stabilire se la legittimazione del creditore possa o meno essere affermata (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., sent. n.1521 del 23/1/13; Cass. civ., Sez. I, ord. n.30827 del 28/11/18). Tale accertamento incidentale non può tuttavia, a giudizio di questa Corte, spingersi a formulare un giudizio prognostico sull'esito dell'eventuale giudizio ove il credito è stato contestato, anche mediante attuazione di vera e propria attività istruttoria, quale quella in sostanza invocata dal reclamante mediante richiesta di acquisizione di CTU oppure mediante valutazione comparativa con l'esito di altro procedimento attinente ad una asserita “vicenda analoga”, relativa tuttavia a tutt'altro rapporto bancario con altro soggetto (vicenda analoga, ove la società
[...] si opponeva al decreto ingiuntivo n. 191/22 del Tribunale di Lanciano col quale Parte_1 le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 338.190,01 a titolo di saldo negativo di un conto corrente acceso presso la banca Carichieti poi Ubi banca, conclusosi con CTU del 22.04.2025). Nell'ambito allora del doveroso accertamento operato dal giudice incidenter tantum all'interno dello stesso giudizio di fallimento al solo fine di verificare la legittimazione dell'istante, può dunque assumere rilievo la circostanza per la quale le contestazioni della pretesa creditoria mosse dalla parte resistente, appaiano ictu oculi non dotate di apprezzabile solidità. Con riferimento allora all'importo di cui alla lettera a) appare evidente come nella decisione qui gravata, facendosi riferimento quale causale a “in forza di titolo di formazione stragiudiziale con revoca affidamenti risalente al 2018”, quel Giudice abbia voluto far riferimento ad un mero titolo pagina 11 di 15 contrattuale e non a un titolo esecutivo, la verifica della qualità di creditore atta a consentire la valida proposizione di un ricorso “fallimentare” non presupponendo necessariamente che si tratti di credito accertato in sede giudiziale, né tanto meno l'esecutività del titolo. La lamentata violazione dell'art. 474 c.p.c. è pertanto del tutto inconferente. L'esponente poi contesta il presunto credito (v. pag. 20 e ss. della memoria di costituzione) eccependo, sulla base documentazione allegata da controparte (docc. da 3 a 12 c.p. fasc. I° grado), la presunta violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. per avere la AN capitalizzato interessi in violazione dell'art. 120 T.U.B., nonché altre violazioni in tema di Commissioni Massimo Scoperto e commissioni varie, producendo, all'uopo, una perizia di parte del dott. (ns. doc. 10 fasc. I° grado) ove risulterebbe un saldo in favore della Persona_2 [...] pari ad € 258.480,65, in luogo di quello richiesto dalla banca, pari ad € Parte_1 334.160,36, nonché il relativo atto di citazione in giudizio (ns. doc. 14 fasc. I° grado). La documentazione addotta a sostegno della propria posizione creditoria da parte della cessionaria consisteva nell'attestato ex art. 50 TUB, nei contratti e negli estratti conto completi. Si trattava di documentazione che certamente avrebbe legittimato la parte a richiedere ed ottenere la concessione di un decreto ingiuntivo. Gli estratti indicati dall'art. 1832 cc e dall'art. 119 l.b. sono assistiti, quando non siano tempestivamente contestati o impugnati, da una presunzione di veridicità circa le risultanze del conto e circa l'avvenuta approvazione da parte del correntista;
ne consegue che, in caso di mancata tempestiva e specifica (non potendo il correntista riferirsi genericamente all'insieme della movimentazione del conto) contestazione è spostato sul correntista l'onere di provare che le operazioni stesse siano invalide per difetto di forma o addirittura illegittime per mancanza di un ordine e salva tuttavia, come nella fattispecie al vaglio, la contestabilità dell'operazione perché fondata su negozio nullo, annullabile, inefficace o comunque su situazione illecita (Cass. I^ nrr. 23807/08, 11749/06 e III^ nr. 12372/06; Trib. Bari IV^ nr. 1548/09). E' noto allora che la banca ha in particolare nei confronti del cliente obblighi di comunicazione stringenti consistenti nel caso del contratto di apertura di credito in conto corrente nell'invio periodico, tra l'altro, degli estratti conto;
per giunta essa è, ciò nondimeno, tenuta a rimettere al cliente copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni eventualmente richiestale ex art. 119 T.U.B. Il correntista, dunque, non soltanto riceve tutta la documentazione inerente il proprio rapporto nel mentre questo si svolge ma può, nell'ipotesi in cui abbia smarrito o contesti di avere ricevuto la detta documentazione, ottenerne copia dall'istituto di credito. Tanto premesso, non resta poi che rilevare come la parte-cliente non abbia invece mai proceduto: 1) ad allegare e comprovare che l' non CP_7 abbia adempiuto a quegli stringenti impegni contrattuali relativi all'invio periodico degli estratti conto;
2) ad allegare e comprovare che l' abbia eventualmente persistito in tale CP_7 sua condotta omissiva nonostante esso cliente abbia fatto ricorso agli istituti espressamente riservatigli dal contratto al fine di ottenere l'adempimento di quell'obbligo di invio;
3) ad allegare e comprovare che, a fronte di quegli invii (da ritenersi allora comprovati secondo le ragioni di cui ai punti precedenti) esso cliente abbia formalmente contestato specifiche annotazioni di partite debitorie;
4) ad allegare e comprovare che gli estratti da ultimo prodotti dall' in giudizio non corrispondano a quelli inviati dall' in costanza di rapporto;
CP_7 CP_7 5) ad allegare e comprovare comunque l'illegittimità di specifiche annotazioni debitorie relative agli estratti prodotti in giudizio, non potendo il correntista riferirsi genericamente all'insieme della movimentazione del conto. Tanto evidenziato in ordine alla rilevanza probatoria di quella produzione da parte della cessionaria, va ulteriormente affermato che, come anticipato, è vero che, come nella fattispecie al vaglio, resta ferma, a prescindere dalla mancata contestazione contabile, la contestabilità
pagina 12 di 15 dell'operazione perché fondata su negozio nullo, annullabile, inefficace o comunque su situazione illecita (Cass. I^ nrr. 23807/08, 11749/06 e III^ nr. 12372/06; Trib. Bari IV^ nr. 1548/09). Sul punto occorre tuttavia evidenziare quanto segue. Al doc. nr. 14 risulta allora effettivamente depositato un atto di citazione datato 21.7.2025 per l'udienza del 9.1.2026 avente ad oggetto domanda di accertamento negativo relativo al rapporto instaurato in data 28.11.1978 dalla società poi divenuta Controparte_8 [...]
acceso presso il Banco di Napoli – Filiale di Casoli, poi Intesa Sanpaolo S.p.a., Parte_1 rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 2700619, poi rinumerato 1000/75, e tuttavia non risulta ad oggi neanche provata l'avvenuta notificazione, la successiva iscrizione a ruolo e dunque la pendenza del relativo procedimento. Trattasi peraltro di procedimento soggetto al cd rito Cartabia, per cui allo stato dovrebbero essere state depositate addirittura quasi tutte le memorie ex art. 171 ter cpc, mentre ancora all'esito dell'udienza del 10.12.2025 dinanzi a questo Collegio non e' dato di conoscere l'andamento di quel giudizio. Come già evidenziato, il credito vantato dalla cessionaria è costituito solo in parte titolo dal saldo negativo del conto corrente n. 2700619 acceso dalla Società presso l'allora Banco di Napoli S.p.A., poi rinumerato in n. 1000/75 e solo su tale credito potrebbe eventualmente incidere l'iniziativa recuperatoria azionata dalla reclamante e oltretutto notevolmente “a rischio prescrizione”. L'altra parte del credito è invece afferente a fatture portate allo sconto, in forza del rapporto anticipi fatture con cessione del credito tra le parti, e rimaste impagate, come analiticamente rappresentato dalla già esaminata documentazione. Tale parte del credito in questa sede, così come in quell'atto di citazione, non è neanche contestato dalla debitrice e non è inciso dai rilievi tecnici opposti avverso l'importo formatosi quale saldo negativo del rapporto di conto corrente.
6. Lo sato di insolvenza. Ai fini della valutazione della solidità dell'impresa, occorre certo procedere ad una comparazione tra gli elementi attivi e passivi risultanti dai bilanci. E tuttavia solo quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. Alteris verbis, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui alle disposizioni de quibus deve essere basato sulla nozione di insolvenza cosiddetta patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo. Tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo (Cassazione civile sez. I, 28/08/2024, n.23290). Lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va invece desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (da ult. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087), pagina 13 di 15 Lo stato di insolvenza va ricavato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare sul mercato con profitto, facendo fronte con mezzi ordinari alle obbligazioni, in modo che i beni e i crediti che costituiscono il patrimonio sociale vadano considerati non soltanto per il loro valore contabile e di mercato, bensì anche in relazione all'attitudine ad essere impiegati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione
– di regola – dell'operatività dell'impresa. Lo stato di insolvenza quindi sussiste quando si accerta una complessiva ed irreversibile impotenza funzionale, che non consente l'adempimento regolare delle obbligazioni e che non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo, a fronte di un'incapacità di adempimento regolare e con mezzi normali, per il venire meno delle condizioni di liquidità e di credito a tal fine necessari. Restando irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale (da ult. Cass. 22 febbraio 2022, n. 58569), con la precisazione che lo stato di insolvenza ben può essere ricavato in via induttiva anche dal mancato pagamento di un solo credito di importo non inferiore ad Euro trentamila In tale prospettiva, assumono valenza di elementi sintomatici: la inattività dichiarata, la inaccessibilità al credito bancario, la rateizzazione dei debiti tributari, la non esigibilità dei crediti iscritti in bilancio ed ancora sub iudice, il mancato regolare deposito dei bilanci degli ultimi anni. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere d'altra parte non transitorio, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2 comma 1 let. b)., è però da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza - cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali - che, ex se non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Delineata la distinzione tra transitorietà e reversibilità dello stato di insolvenza occorre evidenziare che solo nella definizione della finestra temporale di medio termine - entro la quale si deve verificare se l'insolvenza abbia carattere meramente transitorio - possono venire in rilievo i parametri elaborati dalla scienza aziendalistica, non altrimenti rilevanti nella definizione del concetto di insolvenza. Tanto premesso, e venendo al caso di specie, lo stato di insolvenza come sopra delineato risulta dall'esistenza di: debiti verso il creditore istante, secondo quanto sopra ampiamente scrutinato, per saldo negativo di cc;
rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'Erario per Euro 522.939 e degli Enti Previdenziali per Euro 98.022 , per come risultante dall'esame dell'ultimo bilancio disponibile;
mancata copertura delle fatture già scontate e rimaste impagate (secondo quanto visto) per importi superiori ai 150.000,00 euro Con la recente decisione nr. n. 12463 depositata l' 8 maggio 2024 , la stessa Corte di Cassazione ha peraltro affermato, contrariamente a quanto assume sul punto la reclamante, che l'autorità giudiziaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente, a fronte di un ingente debito tributario del tutto legittimamente provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e, ancor meno, nella possibilità di rateazione del debito tributario. (Cass. SU n. 115 del 2001; conf., più di recente, Cass. n. 5856 del 2022).
pagina 14 di 15 D'altra parte già solo la rilevante esposizione debitoria maturata nei confronti degli enti previdenziali giustificherebbe l'assunzione della declaratoria di insolvenza. Dati allora, quelli sopra esposti, che restituiscono un quadro di impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (da ult. Cass. 3 marzo 2022, n. 7087). Il reclamo deve essere pertanto respinto. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore dichiarato, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi. L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge il reclamo;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della reclamata costituita che per compensi professionali liquida in euro 12.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge, in favore di ciascuno degli stessi.
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si provveda agli adempimenti ex art. 51 comma 12. Così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2025.
IL CONSIGLIERE EST. Federico Ria
IL PRESIDENTE
RA S. MO
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