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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15181/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024019104688 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12333/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 0972024019104688 di euro 570,14 relativa a tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto della Regione Lazio, recante la pretesa tributaria per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha eccepito, in via principale, l'insussistenza del presupposto impositivo per intervenuta perdita di possesso del veicolo tg. Targa_2 a seguito di furto, avvenuto e denunciato nell'anno 2009, come da documentazione allegata (denuncia di furto). Lamenta, altresì, vizi propri della notifica a mezzo PEC e la carenza di motivazione dell'atto.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna delle controparti alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, contestando le avverse deduzioni e sostenendo la legittimità della pretesa in quanto, dalle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), non risultava annotata la perdita di possesso. L'Ente impositore ha ribadito che, in base alla normativa regionale, l'esonero dal pagamento compete solo a seguito della trascrizione della formalità al PRA.
Si è costituita in giudizio, altresì, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, affermando la regolarità della notifica della cartella e il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni riguardanti il merito della pretesa tributaria, di esclusiva pertinenza dell'Ente impositore.
All'udienza del 03/12/2025, la causa veniva trattata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Per quanto riguarda i vizi relativi alla notifica della cartella, gli stessi, ammesso e non concesso che siano fondati, sono comunque stati sanati dall'avvenuta proposizione del ricorso.
Quanto alla presunta omissione della notifica dell'accertamento, la cartella in parola è stata regolarmente notificata in ottemperanza alle disposizioni contenute nella L.R. n. 12/2011, art. 1, comma 85, secondo cui in relazione alla tassa automobilistica, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento.
Non sussiste il difetto di motivazione, in quanto il ricorrente è stato messo in grado di esercitare in pieno il suo diritto di difesa.
Nel merito, la questione centrale della controversia riguarda la debenza della tassa automobilistica in presenza di un furto del veicolo tg. Targa_2, documentato da regolare denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza, ma non annotato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Questo Giudice osserva che la tassa automobilistica, pur essendo ancorata alle risultanze del PRA ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, trova il suo presupposto impositivo nel possesso del veicolo e non nella mera iscrizione formale. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato (cfr. Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 23541 del 02/08/2023; Cass. n. 29060/2024), ha chiarito che le risultanze del PRA pongono una presunzione solo relativa (iuris tantum) di appartenenza del veicolo. Tale presunzione può essere vinta dalla prova contraria, fornita dal contribuente mediante documenti di data certa, che dimostri l'avvenuta perdita del possesso e, conseguentemente, il venire meno della capacità contributiva ex art. 53 Cost.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto la denuncia di furto sporta nel 2009, atto pubblico dotato di fede privilegiata e data certa, idoneo a comprovare che, ben prima dell'anno d'imposta contestato (2022), egli aveva perso la disponibilità materiale e giuridica del bene.
Non può trovare accoglimento l'eccezione della Regione Lazio fondata sulla mancata trascrizione della perdita di possesso.
Come statuito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 122/2019), le leggi regionali non possono alterare il presupposto dell'imposta stabilito dalla legge statale, trasformando la trascrizione al PRA in un elemento costitutivo dell'esenzione. La perdita di possesso per furto estingue l'obbligazione tributaria dal momento dell'evento, indipendentemente dalla regolarizzazione amministrativa presso il PRA, la cui omissione può rilevare ai soli fini di sanzioni amministrative ma non può legittimare la pretesa di un tributo su un bene non più posseduto.
Accertata l'insussistenza dell'obbligazione tributaria per carenza del presupposto impositivo, l'atto impugnato deve essere annullato per quanto riguarda la tassa auto del veicolo tg. Targa_2
Quanto alle spese di lite, considerato che la maggiore parte del debito tributario iscritto a ruolo è relativo proprio al veicolo tg. Targa_2, esse seguono la soccombenza nei confronti della Regione Lazio, ente titolare del credito che ha resistito in giudizio nonostante l'evidenza documentale della perdita di possesso, e vengono liquidate come da dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sussistono, invece, i motivi per compensare le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ha agito sulla base del ruolo formato dall'Ente impositore e non risponde dei vizi sostanziali della pretesa tributaria.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 350,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore del ricorrente Avv. Difensore_1 che si è dichiarata antistataria. Spese compensate con ADER.
Così deciso in Roma, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
RO TE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15181/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024019104688 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12333/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 0972024019104688 di euro 570,14 relativa a tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto della Regione Lazio, recante la pretesa tributaria per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha eccepito, in via principale, l'insussistenza del presupposto impositivo per intervenuta perdita di possesso del veicolo tg. Targa_2 a seguito di furto, avvenuto e denunciato nell'anno 2009, come da documentazione allegata (denuncia di furto). Lamenta, altresì, vizi propri della notifica a mezzo PEC e la carenza di motivazione dell'atto.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna delle controparti alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio, contestando le avverse deduzioni e sostenendo la legittimità della pretesa in quanto, dalle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), non risultava annotata la perdita di possesso. L'Ente impositore ha ribadito che, in base alla normativa regionale, l'esonero dal pagamento compete solo a seguito della trascrizione della formalità al PRA.
Si è costituita in giudizio, altresì, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, affermando la regolarità della notifica della cartella e il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni riguardanti il merito della pretesa tributaria, di esclusiva pertinenza dell'Ente impositore.
All'udienza del 03/12/2025, la causa veniva trattata e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Per quanto riguarda i vizi relativi alla notifica della cartella, gli stessi, ammesso e non concesso che siano fondati, sono comunque stati sanati dall'avvenuta proposizione del ricorso.
Quanto alla presunta omissione della notifica dell'accertamento, la cartella in parola è stata regolarmente notificata in ottemperanza alle disposizioni contenute nella L.R. n. 12/2011, art. 1, comma 85, secondo cui in relazione alla tassa automobilistica, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento.
Non sussiste il difetto di motivazione, in quanto il ricorrente è stato messo in grado di esercitare in pieno il suo diritto di difesa.
Nel merito, la questione centrale della controversia riguarda la debenza della tassa automobilistica in presenza di un furto del veicolo tg. Targa_2, documentato da regolare denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza, ma non annotato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Questo Giudice osserva che la tassa automobilistica, pur essendo ancorata alle risultanze del PRA ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, trova il suo presupposto impositivo nel possesso del veicolo e non nella mera iscrizione formale. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato (cfr. Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 23541 del 02/08/2023; Cass. n. 29060/2024), ha chiarito che le risultanze del PRA pongono una presunzione solo relativa (iuris tantum) di appartenenza del veicolo. Tale presunzione può essere vinta dalla prova contraria, fornita dal contribuente mediante documenti di data certa, che dimostri l'avvenuta perdita del possesso e, conseguentemente, il venire meno della capacità contributiva ex art. 53 Cost.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto la denuncia di furto sporta nel 2009, atto pubblico dotato di fede privilegiata e data certa, idoneo a comprovare che, ben prima dell'anno d'imposta contestato (2022), egli aveva perso la disponibilità materiale e giuridica del bene.
Non può trovare accoglimento l'eccezione della Regione Lazio fondata sulla mancata trascrizione della perdita di possesso.
Come statuito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 122/2019), le leggi regionali non possono alterare il presupposto dell'imposta stabilito dalla legge statale, trasformando la trascrizione al PRA in un elemento costitutivo dell'esenzione. La perdita di possesso per furto estingue l'obbligazione tributaria dal momento dell'evento, indipendentemente dalla regolarizzazione amministrativa presso il PRA, la cui omissione può rilevare ai soli fini di sanzioni amministrative ma non può legittimare la pretesa di un tributo su un bene non più posseduto.
Accertata l'insussistenza dell'obbligazione tributaria per carenza del presupposto impositivo, l'atto impugnato deve essere annullato per quanto riguarda la tassa auto del veicolo tg. Targa_2
Quanto alle spese di lite, considerato che la maggiore parte del debito tributario iscritto a ruolo è relativo proprio al veicolo tg. Targa_2, esse seguono la soccombenza nei confronti della Regione Lazio, ente titolare del credito che ha resistito in giudizio nonostante l'evidenza documentale della perdita di possesso, e vengono liquidate come da dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sussistono, invece, i motivi per compensare le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale ha agito sulla base del ruolo formato dall'Ente impositore e non risponde dei vizi sostanziali della pretesa tributaria.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 350,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore del ricorrente Avv. Difensore_1 che si è dichiarata antistataria. Spese compensate con ADER.
Così deciso in Roma, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
RO TE