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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14588 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico;
all'esito della camera di consiglio del 21.10.2025 assente il procuratore allontanatosi dall'aula visto l'art. 437 cpc, decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, pronunciando la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 50380/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 21.10.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Guglielmo Guarracino e dell'avv. Antonio Vitolo Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
APPELLATI contumaci
Oggetto: appello avverso sentenza n. 5660/2024 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr verbale udienza 21.10.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto in primo grado il Sig. – premesso che in data 27/06/2023 aveva Pt_1 ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 070 2023 00087803 31 000, relativa a presunte contravvenzioni al codice della strada risalenti all'anno 2019 elevate dalla , ed Controparte_1 aggiunto che egli mai aveva ricevuto la notifica dei predetti vav - ha chiesto di dichiarare la nullità della cartella esattoriale.
1 Costituitasi l' , e rimasta contumace la , il Controparte_2 Controparte_1 giudice di pace, con la sentenza oggetto di gravame, ha dichiarato inammissibile l'opposizione in quanto tardivamente introdotta in data 17.10.2023, a fronte della notifica della cartella del 27.6.2023.
Il sig. ha proposto appello, evidenziando che, ricevuta la notifica della cartella in data Pt_1
27/06/2023, egli aveva agito ex art. 7 D.Lgs. 150/2011 mediante deposito del ricorso avvenuto in data
24/07/2023; tuttavia la busta telematica contenente il ricorso era stata aperta solo in data successiva
(e segnatamente il 17/10/2023), ma tale data era assolutamente irrilevante ai fini della verifica della tempestività dell'azione, da ancorarsi al giorno in cui presso l'ufficio giudiziario perviene la busta telematica e non a quello in cui la cancelleria provvede alla sua apertura. Ha quindi insistito nell'accoglimento della domanda di primo grado.
La e l' sono rimaste contumaci. CP_1 CP_3
2. L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
Al riguardo deve rilevarsi che
- ricevuta, in data 27.6.2023, la notifica della cartella di pagamento 070 2023 00087803 31 000, il signor ha proposto opposizione recuperatoria, ex articolo 7 D. Lgs n. 150/2011 (sul punto, cfr. Pt_1
Cass. Civ. SSUU sent. 22080/2017), deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali emessi per presunta infrazione del codice della strada, con conseguente estinzione delle pretese sanzionatorie ex articolo 201 del codice della strada;
- il ricorso è stato introdotto in data 24/07/2023 (cfr. documentazione relativa alle pec inviate), rimanendo irrilevante che la relativa busta telematica, già pervenuta tempestivamente (nel termine di
30 gg) presso l'ufficio giudiziario, sia stata aperta dalla cancelleria solo in data successiva;
- essendo la rituale e tempestiva notifica del vav fatto costitutivo del diritto, della relativa prova è gravata la PA;
- la , rimasta contumace, non ha documentato la notifica del vav Controparte_1 Parte_2
:126/0003319940 20-11-2019 T, il cui credito è portato nella cartella di pagamento (né la
[...] notifica in parola risulta documentata dall'agente per la riscossione);
- l'appello è pertanto fondato e, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarata l'inefficacia della cartella di pagamento oggetto di opposizione stante l'estinzione dell'obbligazione di pagamento di cui al vav :126/0003319940 20-11-2019; Parte_2
- quanto alla posizione dell'agente per la riscossione, deve richiamarsi la sentenza n. 22080/2017 della Corte di Cassazione la quale, in parte motiva, specifica che “La doglianza di regola va rivolta contro i legittimati passivi individuati, oggi, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 5. Tuttavia, la considerazione che, nell'eventualità dell'accoglimento, venga meno anche l'atto dell'agente della
2 riscossione e che comunque questo sia stato causa immediata dell'opposizione legittima passivamente quest'ultimo, senza peraltro dare luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr.
Cass. S.U. 25 luglio 2007, n. 16412) e ne consente, in caso di soccombenza, anche la condanna alle spese in favore dell'opponente (cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2017, n. 3101)”.
3. Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e la causalità, e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di fase istruttoria in appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di 5660/2024, così provvede: CP_1
1) dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n. pagamento 070 2023 00087803 31 000, stante l'estinzione dell'obbligazione di pagamento di cui al v.a.v. indicato in parte motiva;
2) condanna la e l' , in solido, al rimborso delle Controparte_1 Controparte_1 spese di lite, a favore di , che liquida, per il primo grado, in 250,00 euro per compensi Parte_1
e, per il grado di appello, in 350,00 euro per compensi. Oltre, per entrambi i gradi, spese di iscrizione della causa a ruolo, spese generali, Iva e Cassa. Somme da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, 21.10.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico;
all'esito della camera di consiglio del 21.10.2025 assente il procuratore allontanatosi dall'aula visto l'art. 437 cpc, decide la causa dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, pronunciando la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 50380/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 21.10.2025 e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Guglielmo Guarracino e dell'avv. Antonio Vitolo Parte_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...]
APPELLATI contumaci
Oggetto: appello avverso sentenza n. 5660/2024 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr verbale udienza 21.10.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto in primo grado il Sig. – premesso che in data 27/06/2023 aveva Pt_1 ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 070 2023 00087803 31 000, relativa a presunte contravvenzioni al codice della strada risalenti all'anno 2019 elevate dalla , ed Controparte_1 aggiunto che egli mai aveva ricevuto la notifica dei predetti vav - ha chiesto di dichiarare la nullità della cartella esattoriale.
1 Costituitasi l' , e rimasta contumace la , il Controparte_2 Controparte_1 giudice di pace, con la sentenza oggetto di gravame, ha dichiarato inammissibile l'opposizione in quanto tardivamente introdotta in data 17.10.2023, a fronte della notifica della cartella del 27.6.2023.
Il sig. ha proposto appello, evidenziando che, ricevuta la notifica della cartella in data Pt_1
27/06/2023, egli aveva agito ex art. 7 D.Lgs. 150/2011 mediante deposito del ricorso avvenuto in data
24/07/2023; tuttavia la busta telematica contenente il ricorso era stata aperta solo in data successiva
(e segnatamente il 17/10/2023), ma tale data era assolutamente irrilevante ai fini della verifica della tempestività dell'azione, da ancorarsi al giorno in cui presso l'ufficio giudiziario perviene la busta telematica e non a quello in cui la cancelleria provvede alla sua apertura. Ha quindi insistito nell'accoglimento della domanda di primo grado.
La e l' sono rimaste contumaci. CP_1 CP_3
2. L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
Al riguardo deve rilevarsi che
- ricevuta, in data 27.6.2023, la notifica della cartella di pagamento 070 2023 00087803 31 000, il signor ha proposto opposizione recuperatoria, ex articolo 7 D. Lgs n. 150/2011 (sul punto, cfr. Pt_1
Cass. Civ. SSUU sent. 22080/2017), deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dei verbali emessi per presunta infrazione del codice della strada, con conseguente estinzione delle pretese sanzionatorie ex articolo 201 del codice della strada;
- il ricorso è stato introdotto in data 24/07/2023 (cfr. documentazione relativa alle pec inviate), rimanendo irrilevante che la relativa busta telematica, già pervenuta tempestivamente (nel termine di
30 gg) presso l'ufficio giudiziario, sia stata aperta dalla cancelleria solo in data successiva;
- essendo la rituale e tempestiva notifica del vav fatto costitutivo del diritto, della relativa prova è gravata la PA;
- la , rimasta contumace, non ha documentato la notifica del vav Controparte_1 Parte_2
:126/0003319940 20-11-2019 T, il cui credito è portato nella cartella di pagamento (né la
[...] notifica in parola risulta documentata dall'agente per la riscossione);
- l'appello è pertanto fondato e, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere dichiarata l'inefficacia della cartella di pagamento oggetto di opposizione stante l'estinzione dell'obbligazione di pagamento di cui al vav :126/0003319940 20-11-2019; Parte_2
- quanto alla posizione dell'agente per la riscossione, deve richiamarsi la sentenza n. 22080/2017 della Corte di Cassazione la quale, in parte motiva, specifica che “La doglianza di regola va rivolta contro i legittimati passivi individuati, oggi, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 5. Tuttavia, la considerazione che, nell'eventualità dell'accoglimento, venga meno anche l'atto dell'agente della
2 riscossione e che comunque questo sia stato causa immediata dell'opposizione legittima passivamente quest'ultimo, senza peraltro dare luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr.
Cass. S.U. 25 luglio 2007, n. 16412) e ne consente, in caso di soccombenza, anche la condanna alle spese in favore dell'opponente (cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2017, n. 3101)”.
3. Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e la causalità, e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di fase istruttoria in appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di 5660/2024, così provvede: CP_1
1) dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n. pagamento 070 2023 00087803 31 000, stante l'estinzione dell'obbligazione di pagamento di cui al v.a.v. indicato in parte motiva;
2) condanna la e l' , in solido, al rimborso delle Controparte_1 Controparte_1 spese di lite, a favore di , che liquida, per il primo grado, in 250,00 euro per compensi Parte_1
e, per il grado di appello, in 350,00 euro per compensi. Oltre, per entrambi i gradi, spese di iscrizione della causa a ruolo, spese generali, Iva e Cassa. Somme da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Roma, 21.10.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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