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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6642/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to PICCIRILLO Parte_1
GIUSEPPINA;
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il difensore, per parte ricorrente, concludeva all'udienza 14.03.2025 riportandosi agli atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.11.2024, la ricorrente, premesso di essere spostata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mondragone (CE) in data 16.09.1991 con parte resistente, dalla cui unione sono nati figli (il 6.09.1992) e (il 2.07.1996). Per_1 Persona_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 9.11.2016 nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del
18.11.2016 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 14.03.2025, per parte ricorrente presente personalmente, dichiarava di non essersi più riconciliata dopo la separazione;
che i figli avevano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica, pertanto, era interessata alla sola pronuncia di divorzio;
il giudice, vista la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di e rilevata l'assenza di provvedimenti CP_1
temporanei ed urgenti da adottare, rimetteva la decisione al Collegio sulla pronuncia di divorzio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta dal resistente nel corso del giudizio. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare. Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
16.09.1991 in Mondragone (CE) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
Parte ricorrente non formulato domande accessorie, pertanto, null'altro si dispone.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mondragone (CE) il 16/09/1991 da nata in Parte_1
Mondragone (CE) il 13.12.1969 e nato in [...] il [...]; CP_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondragone (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n.95, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1991);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 17/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6642/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to PICCIRILLO Parte_1
GIUSEPPINA;
RICORRENTE contro
; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Il difensore, per parte ricorrente, concludeva all'udienza 14.03.2025 riportandosi agli atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.11.2024, la ricorrente, premesso di essere spostata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mondragone (CE) in data 16.09.1991 con parte resistente, dalla cui unione sono nati figli (il 6.09.1992) e (il 2.07.1996). Per_1 Persona_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 9.11.2016 nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del
18.11.2016 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 14.03.2025, per parte ricorrente presente personalmente, dichiarava di non essersi più riconciliata dopo la separazione;
che i figli avevano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica, pertanto, era interessata alla sola pronuncia di divorzio;
il giudice, vista la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di e rilevata l'assenza di provvedimenti CP_1
temporanei ed urgenti da adottare, rimetteva la decisione al Collegio sulla pronuncia di divorzio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta dal resistente nel corso del giudizio. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare. Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento, integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
16.09.1991 in Mondragone (CE) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
Parte ricorrente non formulato domande accessorie, pertanto, null'altro si dispone.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mondragone (CE) il 16/09/1991 da nata in Parte_1
Mondragone (CE) il 13.12.1969 e nato in [...] il [...]; CP_1
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondragone (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n.95, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1991);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 17/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio