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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2442/2023
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Wanda Sciarrino e Luca Vaccaro, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv.to Arturo Barbato, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.02.2023, la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 02.10.2019 al
22.06.2022, con contratto di lavoro a tempo parziale per 24 ore settimanali, inquadrata nel livello V del C.C.N.L. Terziario Confcommercio;
1 - di aver lavorato presso il negozio nel Centro Commerciale La Birreria CP_2 sito in Napoli, alla Piazza Madonna dell'Arco n. 12 dalla data dell'assunzione e per i primi due anni circa, e dal mese di giugno 2020 presso il negozio Controparte_3
sempre nel predetto centro commerciale;
[...]
- di aver lavorato per tutto il periodo per sei giorni alla settimana con un giorno di riposo variabile, secondo turni di 8 ore dalle 09.00 alle 17.00 o dalle 13.00 alle
21.00 oppure secondo un unico turno “spezzato” dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00;
- di aver lavorato anche nei giorni cd. “rossi” da calendario, eccetto il 25 e 26 dicembre, il 1° gennaio e il giorno di Pasqua;
- di aver goduto di soli 7 giorni di ferie all'anno;
- di aver percepito a titolo di retribuzione le somme analiticamente indicate in ricorso;
- di aver diritto alle differenze indicate nei conteggi a titolo di retribuzione per lo straordinario svolto, indennità per ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di preavviso e TFR.
Tanto premesso ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento della somma di € 54.898,76, di € 4.537,08 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, nonché l'accertamento dell'obbligo della stessa società al versamento dei relativi contributi all' . CP_4
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
La si è costituita in giudizio impugnando e contestando tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, esaurita l'istruttoria orale, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo si rileva che è incontestata, oltre che provata per tabulas, la sussistenza di un rapporto di lavoro di lavoro subordinato tra le parti nel periodo dedotto in ricorso
(cfr. lettera di assunzione e successive proroghe, Unilav, CUD e buste paga in atti).
2 Il thema decidendum del giudizio verte, quindi, sullo svolgimento di lavoro a tempo pieno anziché part-time, nonché sullo svolgimento di lavoro straordinario e sulla mancata percezione di emolumenti spettanti ex lege, con conseguente condanna della società datrice al pagamento delle relative somme.
Ciò posto, va in primo luogo ricordato che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
Con riferimento al lavoro straordinario, giova ribadire che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Quanto, infine, alle ferie, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015).
Va, pertanto, valutato il materiale probatorio in atti.
In primo luogo, non può attribuirsi alcun rilievo alle dichiarazioni rese dalla teste escussa all'udienza del 14.03.2024, intimata da parte ricorrente, e Testimone_1 dalla teste escussa all'udienza del 12.09.2024, intimata da parte Testimone_2
3 resistente: entrambe, infatti, hanno reso nel corso dell'istruttoria dichiarazioni spontanee sui fatti oggetto di causa e oggetto dei capitoli di prova senza prima attendere la formulazione della relativa domanda da parte del giudicante.
Nello specifico, la teste ha dichiarato: “ho un giudizio in corso nei confronti Tes_1
della società Santa Fe che gestisce il punto vendita nel centro commerciale CP_3
La Birreria, riconducibile a;
ADR: conosco la ricorrente perchè CP_5
siamo state colleghe di lavoro;
io ho iniziato a lavorare al punto vendita nel CP_3 giugno 2021, ero addetta vendita;
quando sono arrivata la ricorrente già c'era; io sono stata assunta da;
lavoravamo secondo turni,; i turni erano o CP_5
dalle 9.00 alle 13.00e dalle 17.00 alle 21.00 nella stessa giornata, il cosiddetto turno spezzato, oppure dalle 9.00 alle 17.00 o dalle 13.00 alle 21.00, che erano due turni con orario continuativo;
la ricorrente faceva i miei stessi turni;
eravamo 4 addetti alla vendita all'inizio, io, la ricorrente, ed , poi dopo un po' Persona_1 Parte_2
è arrivata un'altra dipendente, ; molto spesso io e la ricorrente Persona_2
avevamo lo stesso turno, più che altro facevamo il turno spezzato e le chiusure;
io e la ricorrente facevamo le stesse mansioni, ci occupavamo del magazzino, ossia dello smistamento della merce, allestivamo le vetrine, stavamo alla cassa, facevamo le pulizie;
alla cassa ci alternavamo, nel senso che potevamo occuparci nello stesso turno sia di servire la clientela che di fare cassa, non stavamo fisse una alla cassa e una alla vendita, facevamo entrambe le cose in base all'esigenza del momento;
tutte noi addette avevamo le chiavi del negozio;
avevamo un pc nel punto vendita perché
c'era il programma delle vendite e arrivavano mail;
il nostro responsabile era
, era lui che ci comunicava i turni di settimana in settimana, sempre Persona_3
con le direttive della;
non abbiamo mai avuto permessi;
abbiamo lavorato CP_5
anche nei festivi, tranne che nei giorni in cui il centro commerciale era chiuso;
abbiamo lavorato il 25 aprile e il 1 maggio, non abbiamo lavorato il 25 e il 26 dicembre;
lavoravamo 6 giorni su 7 con un giorno libero a settimana che ruotava, e che difficilmente capitava la domenica;
lavoravamo quasi tutte le domeniche;
non abbiamo avuto ferie;
io ho smesso di lavorare il 31 maggio 2022 con la scadenza del tempo determinato, poi la settimana dopo il negozio ha chiuso;
La teste dichiara spontaneamente che aspettava che le fosse rivolta la domanda relativa al rapporto della ricorrente alle dipendenze della e dichiara che lo stesso è CP_1
iniziato nel 2019 e che conosceva la ricorrente già da prima in quanto abita nei pressi
4 del centro commerciale;
dichiara altresì che la ricorrente lavorava presso il negozio
e che per tutto il periodo ha lavorato presso entrambi i negozi CP_2
alternandosi, tanto anche nel periodo successivo alla propria assunzione, ossia dopo giugno 2021; ADR: preciso che le mie colleghe erano dipendenti sia di CP_1
sia di Santa Fe;
nello specifico, e erano dipendenti di , Per_2 Per_4 CP_1
mentre le altre di Santa Fe;
solo la ricorrente lavorava in entrambi i negozi, noi altre solo da ”. CP_3
La teste ha dichiarato: “non ho mai lavorato per la società Testimone_2
non conosco la ricorrente. La teste spontaneamente dichiara che si CP_1
recava presso il Centro Commerciale La Birreria e precisamente presso una lavanderia/sartoria sita accanto al negozio e di non aver mai visto la CP_2
signora , né di sapere che aspetto abbia;
ADR: so che il centro Parte_1
commerciale durante il Covid chiudeva massimo alle 18.00; preciso che io mi occupavo di fare sopralluoghi presso questa sartoria due volte alla settimana di media”.
Può assumere rilevanza, pertanto, unicamente la dichiarazione resa dalla teste Per_1
escussa all'udienza del 14.03.2024, attesa l'assenza di rapporti rilevanti con
[...]
le parti e non essendo emerso alcun elemento idoneo a minarne la credibilità.
La stessa ha, in particolare, dichiarato: “conosco la ricorrente perché prima ero cliente del negozio in cui lavorava, poi siamo state colleghe;
abbiamo lavorato insieme da
; io ho iniziato a ottobre 2021, sono stata assunta da , il CP_3 Persona_3
responsabile; la società che mi ha assunto è la Santa Fe alla quale non ho mai fatto causa;
io ero addetta alle vendite ma facevo un po' di tutto, come tutte nel negozio;
ci occupavamo anche di carico e scarico, di fare cassa, seguire le vendite, allestire le vetrine;
io lavoravo 6 giorni su 7 con un giorno di riposo a settimana a rotazione che però non coincideva quasi mai con il sabato o la domenica;
lavoravamo 8 ore al giorno su turni;
il turno poteva essere spezzato e in tal caso lavoravamo sia la mattina sia il pomeriggio, generalmente dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00, oppure di 8 ore continuative e in quel caso gli orari erano dalle 9.00 alle 17.00 o 17.00-
21.00; nel punto vendita eravamo 6, io, , , ma Persona_2 Parte_2 CP_6
non ricordo il cognome, e la ricorrente;
durante i turni eravamo Testimone_1
generalmente 2, a volte coprivamo qualche ora da sole, raramente eravamo in 3; non avevamo un computer nel punto vendita, la cassa poteva fungere da computer, ma la
5 usavamo solo per lo scarico;
lavoravamo spesso nei festivi, ad esempio il 1 maggio, mentre il 25 e il 26 il centro commerciale è proprio chiuso;
io ho smesso di lavorare nel giugno 2022, non ricordo il giorno, ma ho smesso alla scadenza del contratto, poi il negozio ha chiuso nello stesso periodo;
tutte avevamo le chiavi del negozio, ce le scambiavamo a seconda di chi doveva aprire o chiudere;
è capitato di fare i turni insieme alla ricorrente, ma lei non c'era sempre perché copriva due negozi sempre nello stesso centro commerciale;
l'altro negozio si chiamava ma era di CP_2 un'altra società; la ricorrente si muoveva tra i due negozi a seconda delle esigenze, era una specie di jolly, a volte nella stessa giornata faceva la mattina in un negozio e il pomeriggio in un altro;
nell'altro negozio faceva sempre 8 ore al giorno;
gli orari di apertura di questi negozi erano gli stessi, dalle 9 di mattina fino alle 21.00; quando io ho iniziato alla la ricorrente già c'era, so che lei ha iniziato a ottobre CP_3
2019, mi è capitato anche di vederla prima che io iniziassi a lavorare perché ero cliente del centro commerciale e in particolare del negozio;
all'inizio ho CP_2
visto la ricorrente solo nel negozio , poi man mano ho iniziato a vederla da CP_2
; non ho mai avuto ferie nemmeno ad agosto;
i turni ci venivano comunicati CP_3
da ; i turni ci venivano comunicati ogni settimana, lui li decideva e Persona_3
ce li comunicava il sabato;
ADR: prima di iniziare a lavorare lì, andavo al centro commerciale una volta ogni settimana, ogni 10 giorni, anche perché lì c'è anche il supermercato;
il centro commerciale si trova a Miano in Piazza Madonna dell'Arco, io abito in zona ospedaliera alle spalle del non sono stata presentata al Pt_3
datore dalla ricorrente;
la retribuzione non variava a seconda dei turni ma era sempre la stessa, pari a 550 euro al mese;
solo la ricorrente faceva la spola tra i due negozi, noi altre no”.
In primo luogo, si rileva che non può tenersi conto delle dichiarazioni relative al periodo antecedente l'inizio del rapporto di lavoro della e quindi antecedente Per_1
al conseguente rapporto di colleganza con la ricorrente, atteso che le stesse vertono su fatti non sufficientemente circostanziati nel tempo e comunque aventi a oggetto avvenimenti sporadici e occasionali.
Quanto al periodo da ottobre 2021 a giugno 2022, le dichiarazioni appaiono precise e genuine: in particolare, va esclusa ad avviso della scrivente la volontà di rendere dichiarazioni compiacenti, atteso che la teste ha riferito anche di fatti a sfavore della
, ad esempio circa l'assenza di un computer nel punto vendita. Parte_1
6 Nulla di specifico è, poi, emerso con riferimento alle ferie, ai permessi e alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre devono ritenersi insufficienti gli elementi raccolti sul lavoro festivo, avendo la teste indicato solo la giornata del 1° maggio ma senza chiarire se durante la stessa la ricorrente abbia lavorato con lei.
Ad ogni modo, per quanto concerne l'indennità per il lavoro festivo, i permessi e la quattordicesima mensilità, il riconoscimento degli stessi è precluso, non avendo la individuato le norma del CCNL in cui tali istituti – di natura convenzionale Parte_1
– troverebbero fondamento, né avendo precisato i corrispondenti criteri di calcolo.
Va, poi, rigettata la domanda avente a oggetto l'indennità di mancato preavviso: sul punto, oltre a quanto già evidenziato circa le risultanze testimoniali, deve rilevarsi che già le allegazioni offerte in ricorso sulle circostanze relative alle modalità di cessazione del rapporto sono oltremodo generiche, non avendo la lavoratrice neppure individuato il soggetto che avrebbe esercitato il potere di recesso.
Giova, infine, precisare che alcunché può essere riconosciuto a titolo di retribuzione spettante per le mansioni superiori svolte, atteso che alle allegazioni offerte in ricorso non ha fatto seguito alcuna domanda di accertamento e conseguente condanna alle relative differenze.
In definitiva, la domanda può essere accolta limitatamente alle differenze spettanti per il tempo pieno, per il lavoro straordinario, la tredicesima e il TFR, per il periodo da ottobre 2021 a giugno 2022.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, lo stesso è determinato utilizzando quale parametro la retribuzione mensile indicata nei conteggi, corrispondente a quella risultante dalle buste paga in atti.
Parimenti vale a dirsi per il percepito (pari a € 871,82), atteso il tenore contraddittorio del ricorso sul punto.
Quanto allo straordinario - atteso che non vi sono sufficienti allegazioni in ricorso circa le modalità di determinazione e calcolo dello stesso, non essendo stata richiamata la previsione collettiva della relativa maggiorazione – deve trovare applicazione il combinato disposto dell'art. 2108 c.c., dell'art. 5 d.lgs. 66/2003 e dell'art. 5 R.D.
692/1923, con conseguente maggiorazione del 10% della retribuzione oraria tabellare come sopra individuata.
Sulle somme spettanti a titolo retributivo è stato, infine, calcolato il TFR.
7 La società resistente va, pertanto, condannata al pagamento della somma di €
14.388,01, di cui € 5.753,70 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, €
2.804,88 a titolo di straordinario, € 3.086,17 a titolo di tredicesima mensilità ed €
2.743,26 a titolo di TFR.
Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione del credito – coincidente nel caso del TFR con la data di cessazione del rapporto di lavoro – fino al saldo.
Su tali somme sono, inoltre, dovuti dalla società datrice i contributi previdenziali omessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei limiti del parziale accoglimento e tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei Controparte_1 confronti della ricorrente della somma di € 14.388,01, di cui € Parte_1
2.743,26 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo;
b) Dichiara l'obbligo della società resistente al versamento dei contributi omessi sulle somme individuate in parte motiva;
c) Rigetta nel resto;
d) Condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in €
2.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 26.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli, ha pronunciato all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2442/2023
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Wanda Sciarrino e Luca Vaccaro, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv.to Arturo Barbato, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Resistente
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.02.2023, la ricorrente in epigrafe ha dedotto quanto segue:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dal 02.10.2019 al
22.06.2022, con contratto di lavoro a tempo parziale per 24 ore settimanali, inquadrata nel livello V del C.C.N.L. Terziario Confcommercio;
1 - di aver lavorato presso il negozio nel Centro Commerciale La Birreria CP_2 sito in Napoli, alla Piazza Madonna dell'Arco n. 12 dalla data dell'assunzione e per i primi due anni circa, e dal mese di giugno 2020 presso il negozio Controparte_3
sempre nel predetto centro commerciale;
[...]
- di aver lavorato per tutto il periodo per sei giorni alla settimana con un giorno di riposo variabile, secondo turni di 8 ore dalle 09.00 alle 17.00 o dalle 13.00 alle
21.00 oppure secondo un unico turno “spezzato” dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 17.00 alle 21.00;
- di aver lavorato anche nei giorni cd. “rossi” da calendario, eccetto il 25 e 26 dicembre, il 1° gennaio e il giorno di Pasqua;
- di aver goduto di soli 7 giorni di ferie all'anno;
- di aver percepito a titolo di retribuzione le somme analiticamente indicate in ricorso;
- di aver diritto alle differenze indicate nei conteggi a titolo di retribuzione per lo straordinario svolto, indennità per ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di preavviso e TFR.
Tanto premesso ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento della somma di € 54.898,76, di € 4.537,08 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione, nonché l'accertamento dell'obbligo della stessa società al versamento dei relativi contributi all' . CP_4
Il tutto con vittoria di spese e attribuzione.
La si è costituita in giudizio impugnando e contestando tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, esaurita l'istruttoria orale, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 25.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo si rileva che è incontestata, oltre che provata per tabulas, la sussistenza di un rapporto di lavoro di lavoro subordinato tra le parti nel periodo dedotto in ricorso
(cfr. lettera di assunzione e successive proroghe, Unilav, CUD e buste paga in atti).
2 Il thema decidendum del giudizio verte, quindi, sullo svolgimento di lavoro a tempo pieno anziché part-time, nonché sullo svolgimento di lavoro straordinario e sulla mancata percezione di emolumenti spettanti ex lege, con conseguente condanna della società datrice al pagamento delle relative somme.
Ciò posto, va in primo luogo ricordato che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
Con riferimento al lavoro straordinario, giova ribadire che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro in eccedenza rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (Cfr. Cass. 9, febbraio 2009, n. 3194; 25 giugno 2006, n. 12434; 29 gennaio 2003, n. 1389; 17 ottobre 2001, n. 12695).
Quanto, infine, alle ferie, la giurisprudenza ha costantemente affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cass. sez. lav. sent. n. 8521 del 27.4.2015).
Va, pertanto, valutato il materiale probatorio in atti.
In primo luogo, non può attribuirsi alcun rilievo alle dichiarazioni rese dalla teste escussa all'udienza del 14.03.2024, intimata da parte ricorrente, e Testimone_1 dalla teste escussa all'udienza del 12.09.2024, intimata da parte Testimone_2
3 resistente: entrambe, infatti, hanno reso nel corso dell'istruttoria dichiarazioni spontanee sui fatti oggetto di causa e oggetto dei capitoli di prova senza prima attendere la formulazione della relativa domanda da parte del giudicante.
Nello specifico, la teste ha dichiarato: “ho un giudizio in corso nei confronti Tes_1
della società Santa Fe che gestisce il punto vendita nel centro commerciale CP_3
La Birreria, riconducibile a;
ADR: conosco la ricorrente perchè CP_5
siamo state colleghe di lavoro;
io ho iniziato a lavorare al punto vendita nel CP_3 giugno 2021, ero addetta vendita;
quando sono arrivata la ricorrente già c'era; io sono stata assunta da;
lavoravamo secondo turni,; i turni erano o CP_5
dalle 9.00 alle 13.00e dalle 17.00 alle 21.00 nella stessa giornata, il cosiddetto turno spezzato, oppure dalle 9.00 alle 17.00 o dalle 13.00 alle 21.00, che erano due turni con orario continuativo;
la ricorrente faceva i miei stessi turni;
eravamo 4 addetti alla vendita all'inizio, io, la ricorrente, ed , poi dopo un po' Persona_1 Parte_2
è arrivata un'altra dipendente, ; molto spesso io e la ricorrente Persona_2
avevamo lo stesso turno, più che altro facevamo il turno spezzato e le chiusure;
io e la ricorrente facevamo le stesse mansioni, ci occupavamo del magazzino, ossia dello smistamento della merce, allestivamo le vetrine, stavamo alla cassa, facevamo le pulizie;
alla cassa ci alternavamo, nel senso che potevamo occuparci nello stesso turno sia di servire la clientela che di fare cassa, non stavamo fisse una alla cassa e una alla vendita, facevamo entrambe le cose in base all'esigenza del momento;
tutte noi addette avevamo le chiavi del negozio;
avevamo un pc nel punto vendita perché
c'era il programma delle vendite e arrivavano mail;
il nostro responsabile era
, era lui che ci comunicava i turni di settimana in settimana, sempre Persona_3
con le direttive della;
non abbiamo mai avuto permessi;
abbiamo lavorato CP_5
anche nei festivi, tranne che nei giorni in cui il centro commerciale era chiuso;
abbiamo lavorato il 25 aprile e il 1 maggio, non abbiamo lavorato il 25 e il 26 dicembre;
lavoravamo 6 giorni su 7 con un giorno libero a settimana che ruotava, e che difficilmente capitava la domenica;
lavoravamo quasi tutte le domeniche;
non abbiamo avuto ferie;
io ho smesso di lavorare il 31 maggio 2022 con la scadenza del tempo determinato, poi la settimana dopo il negozio ha chiuso;
La teste dichiara spontaneamente che aspettava che le fosse rivolta la domanda relativa al rapporto della ricorrente alle dipendenze della e dichiara che lo stesso è CP_1
iniziato nel 2019 e che conosceva la ricorrente già da prima in quanto abita nei pressi
4 del centro commerciale;
dichiara altresì che la ricorrente lavorava presso il negozio
e che per tutto il periodo ha lavorato presso entrambi i negozi CP_2
alternandosi, tanto anche nel periodo successivo alla propria assunzione, ossia dopo giugno 2021; ADR: preciso che le mie colleghe erano dipendenti sia di CP_1
sia di Santa Fe;
nello specifico, e erano dipendenti di , Per_2 Per_4 CP_1
mentre le altre di Santa Fe;
solo la ricorrente lavorava in entrambi i negozi, noi altre solo da ”. CP_3
La teste ha dichiarato: “non ho mai lavorato per la società Testimone_2
non conosco la ricorrente. La teste spontaneamente dichiara che si CP_1
recava presso il Centro Commerciale La Birreria e precisamente presso una lavanderia/sartoria sita accanto al negozio e di non aver mai visto la CP_2
signora , né di sapere che aspetto abbia;
ADR: so che il centro Parte_1
commerciale durante il Covid chiudeva massimo alle 18.00; preciso che io mi occupavo di fare sopralluoghi presso questa sartoria due volte alla settimana di media”.
Può assumere rilevanza, pertanto, unicamente la dichiarazione resa dalla teste Per_1
escussa all'udienza del 14.03.2024, attesa l'assenza di rapporti rilevanti con
[...]
le parti e non essendo emerso alcun elemento idoneo a minarne la credibilità.
La stessa ha, in particolare, dichiarato: “conosco la ricorrente perché prima ero cliente del negozio in cui lavorava, poi siamo state colleghe;
abbiamo lavorato insieme da
; io ho iniziato a ottobre 2021, sono stata assunta da , il CP_3 Persona_3
responsabile; la società che mi ha assunto è la Santa Fe alla quale non ho mai fatto causa;
io ero addetta alle vendite ma facevo un po' di tutto, come tutte nel negozio;
ci occupavamo anche di carico e scarico, di fare cassa, seguire le vendite, allestire le vetrine;
io lavoravo 6 giorni su 7 con un giorno di riposo a settimana a rotazione che però non coincideva quasi mai con il sabato o la domenica;
lavoravamo 8 ore al giorno su turni;
il turno poteva essere spezzato e in tal caso lavoravamo sia la mattina sia il pomeriggio, generalmente dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 21.00, oppure di 8 ore continuative e in quel caso gli orari erano dalle 9.00 alle 17.00 o 17.00-
21.00; nel punto vendita eravamo 6, io, , , ma Persona_2 Parte_2 CP_6
non ricordo il cognome, e la ricorrente;
durante i turni eravamo Testimone_1
generalmente 2, a volte coprivamo qualche ora da sole, raramente eravamo in 3; non avevamo un computer nel punto vendita, la cassa poteva fungere da computer, ma la
5 usavamo solo per lo scarico;
lavoravamo spesso nei festivi, ad esempio il 1 maggio, mentre il 25 e il 26 il centro commerciale è proprio chiuso;
io ho smesso di lavorare nel giugno 2022, non ricordo il giorno, ma ho smesso alla scadenza del contratto, poi il negozio ha chiuso nello stesso periodo;
tutte avevamo le chiavi del negozio, ce le scambiavamo a seconda di chi doveva aprire o chiudere;
è capitato di fare i turni insieme alla ricorrente, ma lei non c'era sempre perché copriva due negozi sempre nello stesso centro commerciale;
l'altro negozio si chiamava ma era di CP_2 un'altra società; la ricorrente si muoveva tra i due negozi a seconda delle esigenze, era una specie di jolly, a volte nella stessa giornata faceva la mattina in un negozio e il pomeriggio in un altro;
nell'altro negozio faceva sempre 8 ore al giorno;
gli orari di apertura di questi negozi erano gli stessi, dalle 9 di mattina fino alle 21.00; quando io ho iniziato alla la ricorrente già c'era, so che lei ha iniziato a ottobre CP_3
2019, mi è capitato anche di vederla prima che io iniziassi a lavorare perché ero cliente del centro commerciale e in particolare del negozio;
all'inizio ho CP_2
visto la ricorrente solo nel negozio , poi man mano ho iniziato a vederla da CP_2
; non ho mai avuto ferie nemmeno ad agosto;
i turni ci venivano comunicati CP_3
da ; i turni ci venivano comunicati ogni settimana, lui li decideva e Persona_3
ce li comunicava il sabato;
ADR: prima di iniziare a lavorare lì, andavo al centro commerciale una volta ogni settimana, ogni 10 giorni, anche perché lì c'è anche il supermercato;
il centro commerciale si trova a Miano in Piazza Madonna dell'Arco, io abito in zona ospedaliera alle spalle del non sono stata presentata al Pt_3
datore dalla ricorrente;
la retribuzione non variava a seconda dei turni ma era sempre la stessa, pari a 550 euro al mese;
solo la ricorrente faceva la spola tra i due negozi, noi altre no”.
In primo luogo, si rileva che non può tenersi conto delle dichiarazioni relative al periodo antecedente l'inizio del rapporto di lavoro della e quindi antecedente Per_1
al conseguente rapporto di colleganza con la ricorrente, atteso che le stesse vertono su fatti non sufficientemente circostanziati nel tempo e comunque aventi a oggetto avvenimenti sporadici e occasionali.
Quanto al periodo da ottobre 2021 a giugno 2022, le dichiarazioni appaiono precise e genuine: in particolare, va esclusa ad avviso della scrivente la volontà di rendere dichiarazioni compiacenti, atteso che la teste ha riferito anche di fatti a sfavore della
, ad esempio circa l'assenza di un computer nel punto vendita. Parte_1
6 Nulla di specifico è, poi, emerso con riferimento alle ferie, ai permessi e alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre devono ritenersi insufficienti gli elementi raccolti sul lavoro festivo, avendo la teste indicato solo la giornata del 1° maggio ma senza chiarire se durante la stessa la ricorrente abbia lavorato con lei.
Ad ogni modo, per quanto concerne l'indennità per il lavoro festivo, i permessi e la quattordicesima mensilità, il riconoscimento degli stessi è precluso, non avendo la individuato le norma del CCNL in cui tali istituti – di natura convenzionale Parte_1
– troverebbero fondamento, né avendo precisato i corrispondenti criteri di calcolo.
Va, poi, rigettata la domanda avente a oggetto l'indennità di mancato preavviso: sul punto, oltre a quanto già evidenziato circa le risultanze testimoniali, deve rilevarsi che già le allegazioni offerte in ricorso sulle circostanze relative alle modalità di cessazione del rapporto sono oltremodo generiche, non avendo la lavoratrice neppure individuato il soggetto che avrebbe esercitato il potere di recesso.
Giova, infine, precisare che alcunché può essere riconosciuto a titolo di retribuzione spettante per le mansioni superiori svolte, atteso che alle allegazioni offerte in ricorso non ha fatto seguito alcuna domanda di accertamento e conseguente condanna alle relative differenze.
In definitiva, la domanda può essere accolta limitatamente alle differenze spettanti per il tempo pieno, per il lavoro straordinario, la tredicesima e il TFR, per il periodo da ottobre 2021 a giugno 2022.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, lo stesso è determinato utilizzando quale parametro la retribuzione mensile indicata nei conteggi, corrispondente a quella risultante dalle buste paga in atti.
Parimenti vale a dirsi per il percepito (pari a € 871,82), atteso il tenore contraddittorio del ricorso sul punto.
Quanto allo straordinario - atteso che non vi sono sufficienti allegazioni in ricorso circa le modalità di determinazione e calcolo dello stesso, non essendo stata richiamata la previsione collettiva della relativa maggiorazione – deve trovare applicazione il combinato disposto dell'art. 2108 c.c., dell'art. 5 d.lgs. 66/2003 e dell'art. 5 R.D.
692/1923, con conseguente maggiorazione del 10% della retribuzione oraria tabellare come sopra individuata.
Sulle somme spettanti a titolo retributivo è stato, infine, calcolato il TFR.
7 La società resistente va, pertanto, condannata al pagamento della somma di €
14.388,01, di cui € 5.753,70 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, €
2.804,88 a titolo di straordinario, € 3.086,17 a titolo di tredicesima mensilità ed €
2.743,26 a titolo di TFR.
Sulla somma così individuata, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione del credito – coincidente nel caso del TFR con la data di cessazione del rapporto di lavoro – fino al saldo.
Su tali somme sono, inoltre, dovuti dalla società datrice i contributi previdenziali omessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, nei limiti del parziale accoglimento e tenuto conto della bassa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei Controparte_1 confronti della ricorrente della somma di € 14.388,01, di cui € Parte_1
2.743,26 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo;
b) Dichiara l'obbligo della società resistente al versamento dei contributi omessi sulle somme individuate in parte motiva;
c) Rigetta nel resto;
d) Condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in €
2.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 26.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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