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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2023 promossa da:
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. COLOMBO MARINELLA ATTRICE OPPONENTE contro
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
MAZZONI MAURIZIO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, voler così giudicare NEL MERITO
Dichiarare nullo, o illegittimo, o inefficace, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto giacchè nessuna somma risulta dovuta da in ragione di quanto esposto negli atti di causa e Parte_1 confermato dalle risultanze istruttorie;
IN VIA ISTRUTTORIA si richiede di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che in data 18/04/2019 procedeva alla voltura dei contratti in corso relativi al gestionale CP_1 ed alla fatturazione elettronica a seguito di cessione aziendale tra Nuova Gastronomia e Gastronomia MG;
2. Vero che a tal fine il personale di si recava nei locali di siti in Cinisello CP_1 Parte_1
Balsamo via Oliviero Limonta;
3. Vero che in loco eseguiva operazioni informatiche necessarie per volturare i programmi sulle CP_1 apparecchiature di proprietà ; Parte_1
4. Vero che gli applicativi (gestionale e programma di fatturazione elettronica) prima del 18/04/2019 erano regolarmente funzionanti;
5. Vero che a seguito degli interventi effettuati in data 18/04/2019 riscontrava Parte_1 problematiche nel corretto funzionamento degli applicativi oggetto dell'intervento da parte del personale di
Controparte_2
6. Vero che precisamente venivano riscontrati i seguenti errori sul computer principale GESTIONE ORDINI:
1° - stampa di controllo in ordine di codice cliente invece di stampa in ordine alfabetico
2° - stampa di controllo, non effettua il corretto salto pagina
7. Vero che precisamente venivano riscontrati i seguenti errori sul computer 2° postazione impiegata "E":
pagina 1 di 6 1° elenco DDT: non è possibile aprire un singolo DDT per messaggio di errore "componente da cui ha origine l'errore: ESAMenu.frmMenu.CreaFormUser" lo stesso problema si riscontra per l'elenco delle fatture.
2° fatture elettroniche "generazione invio documenti messaggio di errore run-time error "32797"application- defined error object-defined error
8. Vero che precisamente venivano riscontrati i seguenti errori sul computer 2° postazione impiegata
"GESTIONE ORDINI:
1° - stampa di controllo in ordine di codice cliente invece di stampa in ordine alfabetico
2° - stampa elenco ordine non effettua il corretto salto pagina
3° - non esporta gli ordini nel programma "E" quindi non è possibile evadere gli impegni ed emettere i DDT di accompagnamento
9. Vero che precisamente venivano riscontrati i seguenti errori sul computer 3° postazione Per_1
"GESTIONE ORDINI: non esporta gli ordini nel programma "E" quindi non è possibile evadere gli impegni ed emettere i DDT di accompagnamento
10. Vero che precisamente i DDT e le fatture generate sugli applicativi in parola restituivano errori di numerazione;
11. Vero che precisamente i dati fiscali della vecchia azienda Nuova Gastronomia S.r.l. (cedente) venivano riportati nella documentazione contabile e fiscale della cessionaria (cessionaria); Parte_1
12. Vero che denunciava immediatamente a gli errori riscontrati (come da Parte_1 CP_1 comunicazione sub doc. 2 che si rammostra al teste);
13. Vero che richiedeva intervento al fine di rimediare alle problematiche insorte (come da Parte_1 comunicazione sub doc. 2 che si rammostra al teste);
14. Vero che detti errori tutt'ora permangono;
15. Vero che richiedeva incontro presso la sede con la massima urgenza (come da Parte_1 comunicazione sub doc. 2 che si rammostra al teste);
16. Vero che si rendeva disponibile ad incontro in sede (capitolo formulato in positivo atteso il CP_1 divieto di formulazione negativa);
Si indica a teste il Signor dipendente di presso la sede sociale in Testimone_1 Parte_1 via Oliviero Limonta, Cinisello Balsamo
Con vittoria di spese e compensi di causa e di consulenza tecnica.
Per parte convenuta
“Voglia l'On. Le Tribunale adìto, contrariis reiectis, così provvedere e statuire: In via preliminare,
- Accertare e dichiarare che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione nonché accertare e dichiarare che il creditore opposto ha fornito prova dei fatti costitutivi del credito risultando la probabile infondatezza delle eccezioni dell'opponente e, per l'effetto, munire totalmente o parzialmente per Euro 2.208,93, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 296/2023 – R.G. 576/2023 emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 13/02/2023, di efficacia esecutiva;
Nel merito:
- Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'opponente perché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 296/2023 – R.G. 576/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 13/02/2023;
- Rigettare tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito, in subordine:
- Accertare e dichiarare che la società è debitrice nei confronti di Parte_1 Controparte_1 della somma di Euro 10.040,61 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 per il mancato pagamento di fatture per licenze software e servizi informatici nonché accertare e dichiarare che la società Parte_1 ha comunque usufruito / beneficiato delle licenze, dei servizi e delle prestazioni fornite da
[...]
pagina 2 di 6 e, per l'effetto, condannare la società al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 10.040,61 ovvero quella maggiore o minore che risulterà in corso Controparte_1 di causa oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 oppure legali dalla scadenza di ogni fattura al saldo;
In ogni caso: Con vittoria di spese, spese generali e compensi professionali, oltre CPA e IVA come per legge”.
Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 296/2023, emesso su ricorso della società questo Tribunale Controparte_1 ingiungeva a il pagamento della somma di € 10.040,61 a titolo di corrispettivo Parte_1 per servizi informatici, oltre interessi e spese.
Avverso detto decreto proponeva tempestiva opposizione la società ingiunta la quale eccepiva l'inadempimento della ricorrente alle proprie obbligazioni contrattuali, essendo emersi difetti di funzionalità del software fornito e avendo la stessa ricorrente bloccato i servizi oggetto del contratto intercorso tra le parti.
L'opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti.
La convenuta opposta, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
La convenuta, in particolare, deduceva che le fatture azionate in via monitoria afferivano esclusivamente al contratto di concessione di licenze d'uso del software installato e manutenuto da altra società, sicchè l'eventuale carenza di formazione del personale e i difetti di funzionalità del software non potevano che essere imputati a quest'ultima, in quanto prestazioni estranee al contratto intercorso tra le parti del presente giudizio.
Inoltre, la convenuta eccepiva che, in base alle condizioni generali di contratto, l'attrice opponente era tenuta all'adempimento senza potere opporre eccezioni alla convenuta opposta.
Con ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 22.9.2023 il giudice istruttore rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto rilevando che eventuali difetti di funzionalità del software non potevano ritenersi estranei all'obbligazione della convenuta opposta di concedere l'utilizzo del software stesso, evidentemente esente da difetti, con la conseguenza che l'eccezione di inadempimento svolta dall'opponente onerava l'opposta di provare l'esatto adempimento della prestazione dovuta.
La causa veniva istruita con l'espletamento di c.t.u. sul seguente quesito: accerti il c.t.u., previo esame funzionale del software oggetto del contratto intercorso tra le parti, l'esistenza dei difetti denunciati nell'atto di citazione e negli altri atti di causa di parte attrice, descrivendone l'origine causale, la portata e gravità nonché l'emendabilità con precisazione dei costi di eliminazione dei difetti medesimi.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 13.9.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice istruttore assegnava i termini per note conclusionali e repliche.
***
La pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla ha ad oggetto il corrispettivo Controparte_1 dovuto in forza dei contratti del 5.4.2019 e del 3.4.2019.
In sede monitoria, infatti, la esponeva di essere creditrice dei corrispettivi delle Controparte_1 prestazioni di fornitura licenze software e servizi informatici come meglio descritti nelle fatture: n. 4814 del 30/04/2019, n. 4815 del 30/04/2019, n. 5889 del 18/06/2019, n. 1845 del 20/01/2020, n. 391 del 21/01/2021,
n. 6370 del 26/03/2021, n. 6527 del 30/03/2021, n. 7963 del 21/01/2022, per un ammontare di € 10.040,61, pagina 3 di 6 oltre interessi. Nelle predette fatture l'opposta esponeva il proprio corrispettivo relativo ai canoni di concessione delle licenze d'uso del software gestionale meglio descritto in atti, al canone per l'assistenza e alla gestione della fatturazione elettronica. E' certo che il software suddetto sia stato installato nei dispositivi informatici della cliente, Parte_1
ad opera della società come si evince dalla e-mail allegata quale doc. 2
[...] Parte_2 dall'opponente. Il contratto del 5.4.2019, che l'opposta adduce quale fonte dei rapporti obbligatori oggetto di causa, aveva ad oggetto la concessione in uso del software gestionale nonché la prestazione di servizi di assistenza, aggiornamento e manutenzione del software medesimo.
Tra i servizi espressamente esclusi dall'oggetto del contratto, vi era proprio l'installazione e l'aggiornamento del software, alle cui carenze l'espletata c.t.u. ha imputato i difetti di funzionalità manifestati dal software medesimo. Tuttavia, detta esclusione deve essere riferita unicamente alle operazioni materiali e tecniche necessarie perché il software potesse operare sui dispositivi informatici in uso alla cliente (operazioni che venivano infatti eseguite dalla diversa impresa , non potendo invece riferirsi alla fornitura Parte_2 del software medesimo, ovvero alla messa a disposizione del prodotto informatico in grado di gestire i diversi profili dell'attività amministrativa dell'azienda (ordini, fatturazione, etc.), oggetto della licenza d'uso, pena il sostanziale svuotamento dell'oggetto del contratto del 5.4.2019 in esame. Di ciò si trova conferma nelle condizioni generali di contratto, le quali prevedevano espresse esclusioni di responsabilità della concedente per eventuali malfunzionamenti o mancati funzionamenti del software nelle sole ipotesi in cui la cliente si fosse avvalsa, per l'installazione, di tecnici diversi da quelli della stessa concedente (o licenziante) o di altre imprese del medesimo gruppo, sussistendo la stessa responsabilità, invece, in assenza di espressa esclusione, negli altri casi. In assenza della prova di interventi di tecnici diversi (ed anzi pacifica essendo l'installazione ad opera di tecnici del gruppo o di gradimento di questa) e tantomeno emergendo una scorretta CP_1 installazione, mai dedotta da alcuna delle parti, dunque, non può che considerarsi come la concessione in uso del software presupponesse l'idoneità tecnica e funzionale del medesimo prodotto, ovvero la sua idoneità a soddisfare le esigenze gestionali della cliente, che il prodotto e annessi servizi informatici erano diretti a soddisfare. Ciò in quanto le indicazioni afferenti all'oggetto del contratto, contenute nel testo dell'offerta commerciale, denotano con chiarezza che il contratto aveva ad oggetto, in primo luogo, la fornitura del prodotto informatico alla società cliente. L'espletata c.t.u. ha evidenziato l'effettiva sussistenza di carenze nella funzionalità del software, descrivendone la natura ed evidenziandone l'origine, da individuarsi nella mancata verifica, con la dovuta puntualità, dell'architettura del sistema informatico di , adeguando la configurazione delle Parte_1 risorse e dei rispettivi diritti di accesso e utilizzo nonché nel mancato aggiornamento del programma
“Gestione Ordini Rapidi”, costituito da un modulo software sviluppato ad hoc in linguaggio “Visual Basic”, esterno ai moduli standard di E\Impresa, che avrebbe richiesto alcuni interventi di modifica rispetto alla versione precedentemente in uso a Nuova Gastronomia.
In assenza di tali attività, che devono ritenersi dovute dalla in base al contratto del 5.4.2019, Controparte_2 la cliente era costretta a svolgere talune funzioni in via manuale, senza potersi giovare dei controlli automatici che il software avrebbe dovuto offrire e gestire e con maggiore dispendio di tempi e costi.
Invero, anche gli ulteriori problemi di funzionalità del software evidenziati dal c.t.u. (necessità di emettere
“etichette prodotto” complete di tutti gli ingredienti costitutivi del prodotto stesso e di aggiornare quindi il programma in linguaggio “Visual Basic” di personalizzazione software “Gestione Ordini Rapidi” e necessità di adeguare il software di E\Impresa alla versione 02.18.17 o superiore, in modo tale da aggiornare i moduli di “Agyio Fatturazione” (FE), alle nuove normative di sicurezza introdotte per la gestione della fatturazione elettronica) devono ritenersi frutto dell'inadempienza della all'obbligo di mettere a disposizione CP_1 della cliente un software funzionante.
pagina 4 di 6 E' vero che si tratta di specifiche problematiche emerse solo in corso di c.t.u. e non oggetto di corrispondenti e precedenti deduzioni difensive dell'attrice opponente. E' pur vero, tuttavia, che detti difetti costituiscono ulteriori conseguenze dell'inadempimento eccepito dall'opponente con riguardo al non corretto funzionamento del software, derivanti dalla mancata messa a punto e aggiornamento del prodotto informatico fornito. Si consideri, in proposito, che l'idoneità del sistema a gestire la fatturazione elettronica era essenziale per l'esecuzione del diverso e distinto contratto stipulato dalle stesse parti in data 3.4.2019, avente ad oggetto proprio il servizio informatico inerente alla fatturazione elettronica, alla cui prestazione la Controparte_1 si impegnava direttamente.
Non rileva, pertanto, la mancata puntuale descrizione di tutti i difetti di funzionalità del software, essendo invece bastevole che la cliente abbia, nell'atto di citazione in opposizione, denunciato le carenze funzionali del software fornito indicando in via esemplificativa, al fine di circostanziare l'eccezione di inadempimento svolta, alcune delle problematiche emerse. Accertato l'inadempimento della concedente, odierna opposta, va rilevato che, come eccepito dalla convenuta opposta, le condizioni generali di contratto, specificamente sottoscritte ex art. 1341, 2° comma c.c. dalla stabilivano che (art. 10.1 – Esclusione della garanzia) “Il Cliente prende Parte_1 atto e accetta che il Software, compresi gli Aggiornamenti e Sviluppi e la documentazione relativa, è fornito “così come è” e che Licenziante e gli altri soggetti appartenenti alla non rilasciano dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto Parte_3 che il Software sia adatto a soddisfare le esigenze del Cliente, che lo stesso sia esente da errori o che abbia funzionalità non previste nelle specifiche tecniche e nella documentazione relativa”.
Tale clausola risulta obiettivamente ambigua nel suo testo letterale, il quale non esplicita una rinuncia della cliente alla garanzia contrattuale relativa alla fornitura di un prodotto esente da difetti e idoneo alla funzione cui era destinato. Tale mancanza di una chiara ed esplicita esclusione della garanzia, nella clausola in esame, rende insufficiente allo scopo il solo testo della rubrica della disposizione pattizia
(esclusione della garanzia) anche in considerazione del fatto che non risulta una preventiva prova del software da parte della cliente che potesse giustificare una preventiva rinuncia alla garanzia per difetti che si fossero manifestati successivamente, sicchè interpretare la clausola stessa in termini di radicale esclusione di ogni impegno in ordine alle qualità del prodotto fornito equivarrebbe a lasciare ad una sola delle parti, la concedente, il potere di determinare i limiti e la portata del proprio impegno contrattuale, consentendole di fornire un prodotto del tutto inidoneo allo scopo cui era destinato senza risponderne alla controparte. Anche alla stregua del criterio interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., dunque, deve escludersi che il significato della clausola in questione possa essere quello invocato dalla concedente, secondo cui nessuna garanzia era prestata in relazione alla conformità e idoneità del prodotto informatico ed affermarsi, invece, la responsabilità della per le carenze accertate. Controparte_1 Va, a questo punto, esaminata la questione nascente dall'invocazione dell'ulteriore clausola contrattuale che consentiva alla concedente, odierna opposta, di pretendere l'adempimento senza che la cliente potesse sollevare alcuna eccezione, in deroga al disposto di cui all'art. 1460 c.c. (art. 6.8: “In deroga a quanto previsto dall'art. 1460 c.c., il Cliente rinuncia a proporre eventuali contestazioni o eccezioni senza aver preventivamente adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del presente art. 6.”). Invero detta clausola, anch'essa specificamente approvata dalla cliente ex art. 1341, 2° comma, c.c., deve ritenersi operante nel caso di specie, nel quale l'opponente eccepisce un inesatto adempimento e non la totale o parziale mancata esecuzione del contratto (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6697 del 16/07/1994), con la conseguenza di precludere l'efficacia dell'eccezione di inesatto adempimento sollevata dalla cliente opponente per paralizzare la pretesa creditoria azionata dalla controparte. In assenza di preventivo pagamento delle somme pretese dalla dunque, il rifiuto di Controparte_1 pagare della cliente risulta illegittimo e ingiustificato a termini di contratto, nonostante l'accertamento dell'inesattezza della controprestazione eseguita, potendosi dare rilievo a tale accertamento solo dopo l'avvenuto pagamento. Nel contestare l'epoca di redazione delle condizioni generali di contratto l'opponente non ha infatti svolto alcuna deduzione circa le diverse condizioni generali che, allora, avrebbe specificamente approvato per iscritto all'epoca di stipula del contratto, muovendo dunque una contestazione generica e inidonea a far pagina 5 di 6 ritenere non provato che il testo delle condizioni fosse proprio quello riportato nei documenti prodotti in giudizio.
Del resto, la relazione del c.t.u. dà atto che, nonostante le surriferite carenze funzionali, il software era in uso presso l'azienda dell'opponente all'epoca delle operazioni peritali, salva ogni questione ulteriore da svolgere solo dopo l'avvenuto pagamento del dovuto.
Con riguardo alla fatturazione delle prestazioni di assistenza, deve tuttavia considerarsi che, con la lettera del
7.2.2020, presumibilmente comunicata in pari data alla cliente, la comunicava la Controparte_1 sospensione dei servizi informatici prestati alla con la conseguenza che, a decorrere Parte_1 da tale momento, nessuna prestazione di assistenza e aggiornamento, dovuta in forza dei contratti in essere tra le parti, veniva eseguita.
Da tale legittima sospensione, giustificata dal mancato pagamento – da parte della cliente – delle fatture fino a quel momento emesse, deriva però l'insussistenza del diritto di credito avente ad oggetto il correlativo corrispettivo, la cui causa sta proprio nello scambio tra prestazioni sinallagmatiche, nella specie mancato.
Il rimedio della sospensione dell'adempimento posto a tutela della parte non inadempiente, mira ad evitare a questa di esporsi ulteriormente apprestando l'adempimento della propria prestazione in presenza di una fase critica dell'attuazione del rapporto contrattuale, caratterizzata dall'inadempimento della controparte, ma non consente di locupletare il corrispettivo senza eseguire la correlativa prestazione, salvo il diverso rimedio, non esperito in questa sede, del risarcimento del danno.
Deve ritenersi, conseguentemente, non dovuto alcun corrispettivo per le prestazioni di assistenza e aggiornamento e assistenza fatturate dopo il 7.2.2020, per un ammontare di € 2.769,26 (fatture 391/2021 e
7963/2022).
Residua come dovuto l'importo di € 7.271,35, considerando come eseguite – invece – le prestazioni afferenti alla gestione della fatturazione elettronica.
L'opposizione, conclusivamente, va quindi parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 7.271,35.
Le spese devono essere compensate per un quarto e, per il resto, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico dell'opponente, soccombente con riguardo al tema dei difetti del prodotto fornito, inidonei (pur se accertati) a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 7.271,35 oltre interessi moratori commerciali dal dovuto al saldo;
compensa per un quarto le spese di lite;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della restante quota delle spese di lite, quota liquidata in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u., già liquidate.
Busto Arsizio, 5 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1723/2023 promossa da:
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. COLOMBO MARINELLA ATTRICE OPPONENTE contro
(CF ), in persona del suo legale rappresentante, difesa dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
MAZZONI MAURIZIO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, voler così giudicare NEL MERITO
Dichiarare nullo, o illegittimo, o inefficace, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto giacchè nessuna somma risulta dovuta da in ragione di quanto esposto negli atti di causa e Parte_1 confermato dalle risultanze istruttorie;
IN VIA ISTRUTTORIA si richiede di essere ammessi a prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che in data 18/04/2019 procedeva alla voltura dei contratti in corso relativi al gestionale CP_1 ed alla fatturazione elettronica a seguito di cessione aziendale tra Nuova Gastronomia e Gastronomia MG;
2. Vero che a tal fine il personale di si recava nei locali di siti in Cinisello CP_1 Parte_1
Balsamo via Oliviero Limonta;
3. Vero che in loco eseguiva operazioni informatiche necessarie per volturare i programmi sulle CP_1 apparecchiature di proprietà ; Parte_1
4. Vero che gli applicativi (gestionale e programma di fatturazione elettronica) prima del 18/04/2019 erano regolarmente funzionanti;
5. Vero che a seguito degli interventi effettuati in data 18/04/2019 riscontrava Parte_1 problematiche nel corretto funzionamento degli applicativi oggetto dell'intervento da parte del personale di
Controparte_2
6. Vero che precisamente venivano riscontrati i seguenti errori sul computer principale GESTIONE ORDINI:
1° - stampa di controllo in ordine di codice cliente invece di stampa in ordine alfabetico
2° - stampa di controllo, non effettua il corretto salto pagina
7. Vero che precisamente venivano riscontrati i seguenti errori sul computer 2° postazione impiegata "E":
pagina 1 di 6 1° elenco DDT: non è possibile aprire un singolo DDT per messaggio di errore "componente da cui ha origine l'errore: ESAMenu.frmMenu.CreaFormUser" lo stesso problema si riscontra per l'elenco delle fatture.
2° fatture elettroniche "generazione invio documenti messaggio di errore run-time error "32797"application- defined error object-defined error
8. Vero che precisamente venivano riscontrati i seguenti errori sul computer 2° postazione impiegata
"GESTIONE ORDINI:
1° - stampa di controllo in ordine di codice cliente invece di stampa in ordine alfabetico
2° - stampa elenco ordine non effettua il corretto salto pagina
3° - non esporta gli ordini nel programma "E" quindi non è possibile evadere gli impegni ed emettere i DDT di accompagnamento
9. Vero che precisamente venivano riscontrati i seguenti errori sul computer 3° postazione Per_1
"GESTIONE ORDINI: non esporta gli ordini nel programma "E" quindi non è possibile evadere gli impegni ed emettere i DDT di accompagnamento
10. Vero che precisamente i DDT e le fatture generate sugli applicativi in parola restituivano errori di numerazione;
11. Vero che precisamente i dati fiscali della vecchia azienda Nuova Gastronomia S.r.l. (cedente) venivano riportati nella documentazione contabile e fiscale della cessionaria (cessionaria); Parte_1
12. Vero che denunciava immediatamente a gli errori riscontrati (come da Parte_1 CP_1 comunicazione sub doc. 2 che si rammostra al teste);
13. Vero che richiedeva intervento al fine di rimediare alle problematiche insorte (come da Parte_1 comunicazione sub doc. 2 che si rammostra al teste);
14. Vero che detti errori tutt'ora permangono;
15. Vero che richiedeva incontro presso la sede con la massima urgenza (come da Parte_1 comunicazione sub doc. 2 che si rammostra al teste);
16. Vero che si rendeva disponibile ad incontro in sede (capitolo formulato in positivo atteso il CP_1 divieto di formulazione negativa);
Si indica a teste il Signor dipendente di presso la sede sociale in Testimone_1 Parte_1 via Oliviero Limonta, Cinisello Balsamo
Con vittoria di spese e compensi di causa e di consulenza tecnica.
Per parte convenuta
“Voglia l'On. Le Tribunale adìto, contrariis reiectis, così provvedere e statuire: In via preliminare,
- Accertare e dichiarare che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione nonché accertare e dichiarare che il creditore opposto ha fornito prova dei fatti costitutivi del credito risultando la probabile infondatezza delle eccezioni dell'opponente e, per l'effetto, munire totalmente o parzialmente per Euro 2.208,93, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo n. 296/2023 – R.G. 576/2023 emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 13/02/2023, di efficacia esecutiva;
Nel merito:
- Rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'opponente perché infondata in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 296/2023 – R.G. 576/2023 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 13/02/2023;
- Rigettare tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito, in subordine:
- Accertare e dichiarare che la società è debitrice nei confronti di Parte_1 Controparte_1 della somma di Euro 10.040,61 oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 per il mancato pagamento di fatture per licenze software e servizi informatici nonché accertare e dichiarare che la società Parte_1 ha comunque usufruito / beneficiato delle licenze, dei servizi e delle prestazioni fornite da
[...]
pagina 2 di 6 e, per l'effetto, condannare la società al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 10.040,61 ovvero quella maggiore o minore che risulterà in corso Controparte_1 di causa oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 oppure legali dalla scadenza di ogni fattura al saldo;
In ogni caso: Con vittoria di spese, spese generali e compensi professionali, oltre CPA e IVA come per legge”.
Motivi della decisione
Con decreto ingiuntivo n. 296/2023, emesso su ricorso della società questo Tribunale Controparte_1 ingiungeva a il pagamento della somma di € 10.040,61 a titolo di corrispettivo Parte_1 per servizi informatici, oltre interessi e spese.
Avverso detto decreto proponeva tempestiva opposizione la società ingiunta la quale eccepiva l'inadempimento della ricorrente alle proprie obbligazioni contrattuali, essendo emersi difetti di funzionalità del software fornito e avendo la stessa ricorrente bloccato i servizi oggetto del contratto intercorso tra le parti.
L'opponente concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti.
La convenuta opposta, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto.
La convenuta, in particolare, deduceva che le fatture azionate in via monitoria afferivano esclusivamente al contratto di concessione di licenze d'uso del software installato e manutenuto da altra società, sicchè l'eventuale carenza di formazione del personale e i difetti di funzionalità del software non potevano che essere imputati a quest'ultima, in quanto prestazioni estranee al contratto intercorso tra le parti del presente giudizio.
Inoltre, la convenuta eccepiva che, in base alle condizioni generali di contratto, l'attrice opponente era tenuta all'adempimento senza potere opporre eccezioni alla convenuta opposta.
Con ordinanza ex art. 648 c.p.c. del 22.9.2023 il giudice istruttore rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto rilevando che eventuali difetti di funzionalità del software non potevano ritenersi estranei all'obbligazione della convenuta opposta di concedere l'utilizzo del software stesso, evidentemente esente da difetti, con la conseguenza che l'eccezione di inadempimento svolta dall'opponente onerava l'opposta di provare l'esatto adempimento della prestazione dovuta.
La causa veniva istruita con l'espletamento di c.t.u. sul seguente quesito: accerti il c.t.u., previo esame funzionale del software oggetto del contratto intercorso tra le parti, l'esistenza dei difetti denunciati nell'atto di citazione e negli altri atti di causa di parte attrice, descrivendone l'origine causale, la portata e gravità nonché l'emendabilità con precisazione dei costi di eliminazione dei difetti medesimi.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 13.9.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice istruttore assegnava i termini per note conclusionali e repliche.
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La pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla ha ad oggetto il corrispettivo Controparte_1 dovuto in forza dei contratti del 5.4.2019 e del 3.4.2019.
In sede monitoria, infatti, la esponeva di essere creditrice dei corrispettivi delle Controparte_1 prestazioni di fornitura licenze software e servizi informatici come meglio descritti nelle fatture: n. 4814 del 30/04/2019, n. 4815 del 30/04/2019, n. 5889 del 18/06/2019, n. 1845 del 20/01/2020, n. 391 del 21/01/2021,
n. 6370 del 26/03/2021, n. 6527 del 30/03/2021, n. 7963 del 21/01/2022, per un ammontare di € 10.040,61, pagina 3 di 6 oltre interessi. Nelle predette fatture l'opposta esponeva il proprio corrispettivo relativo ai canoni di concessione delle licenze d'uso del software gestionale meglio descritto in atti, al canone per l'assistenza e alla gestione della fatturazione elettronica. E' certo che il software suddetto sia stato installato nei dispositivi informatici della cliente, Parte_1
ad opera della società come si evince dalla e-mail allegata quale doc. 2
[...] Parte_2 dall'opponente. Il contratto del 5.4.2019, che l'opposta adduce quale fonte dei rapporti obbligatori oggetto di causa, aveva ad oggetto la concessione in uso del software gestionale nonché la prestazione di servizi di assistenza, aggiornamento e manutenzione del software medesimo.
Tra i servizi espressamente esclusi dall'oggetto del contratto, vi era proprio l'installazione e l'aggiornamento del software, alle cui carenze l'espletata c.t.u. ha imputato i difetti di funzionalità manifestati dal software medesimo. Tuttavia, detta esclusione deve essere riferita unicamente alle operazioni materiali e tecniche necessarie perché il software potesse operare sui dispositivi informatici in uso alla cliente (operazioni che venivano infatti eseguite dalla diversa impresa , non potendo invece riferirsi alla fornitura Parte_2 del software medesimo, ovvero alla messa a disposizione del prodotto informatico in grado di gestire i diversi profili dell'attività amministrativa dell'azienda (ordini, fatturazione, etc.), oggetto della licenza d'uso, pena il sostanziale svuotamento dell'oggetto del contratto del 5.4.2019 in esame. Di ciò si trova conferma nelle condizioni generali di contratto, le quali prevedevano espresse esclusioni di responsabilità della concedente per eventuali malfunzionamenti o mancati funzionamenti del software nelle sole ipotesi in cui la cliente si fosse avvalsa, per l'installazione, di tecnici diversi da quelli della stessa concedente (o licenziante) o di altre imprese del medesimo gruppo, sussistendo la stessa responsabilità, invece, in assenza di espressa esclusione, negli altri casi. In assenza della prova di interventi di tecnici diversi (ed anzi pacifica essendo l'installazione ad opera di tecnici del gruppo o di gradimento di questa) e tantomeno emergendo una scorretta CP_1 installazione, mai dedotta da alcuna delle parti, dunque, non può che considerarsi come la concessione in uso del software presupponesse l'idoneità tecnica e funzionale del medesimo prodotto, ovvero la sua idoneità a soddisfare le esigenze gestionali della cliente, che il prodotto e annessi servizi informatici erano diretti a soddisfare. Ciò in quanto le indicazioni afferenti all'oggetto del contratto, contenute nel testo dell'offerta commerciale, denotano con chiarezza che il contratto aveva ad oggetto, in primo luogo, la fornitura del prodotto informatico alla società cliente. L'espletata c.t.u. ha evidenziato l'effettiva sussistenza di carenze nella funzionalità del software, descrivendone la natura ed evidenziandone l'origine, da individuarsi nella mancata verifica, con la dovuta puntualità, dell'architettura del sistema informatico di , adeguando la configurazione delle Parte_1 risorse e dei rispettivi diritti di accesso e utilizzo nonché nel mancato aggiornamento del programma
“Gestione Ordini Rapidi”, costituito da un modulo software sviluppato ad hoc in linguaggio “Visual Basic”, esterno ai moduli standard di E\Impresa, che avrebbe richiesto alcuni interventi di modifica rispetto alla versione precedentemente in uso a Nuova Gastronomia.
In assenza di tali attività, che devono ritenersi dovute dalla in base al contratto del 5.4.2019, Controparte_2 la cliente era costretta a svolgere talune funzioni in via manuale, senza potersi giovare dei controlli automatici che il software avrebbe dovuto offrire e gestire e con maggiore dispendio di tempi e costi.
Invero, anche gli ulteriori problemi di funzionalità del software evidenziati dal c.t.u. (necessità di emettere
“etichette prodotto” complete di tutti gli ingredienti costitutivi del prodotto stesso e di aggiornare quindi il programma in linguaggio “Visual Basic” di personalizzazione software “Gestione Ordini Rapidi” e necessità di adeguare il software di E\Impresa alla versione 02.18.17 o superiore, in modo tale da aggiornare i moduli di “Agyio Fatturazione” (FE), alle nuove normative di sicurezza introdotte per la gestione della fatturazione elettronica) devono ritenersi frutto dell'inadempienza della all'obbligo di mettere a disposizione CP_1 della cliente un software funzionante.
pagina 4 di 6 E' vero che si tratta di specifiche problematiche emerse solo in corso di c.t.u. e non oggetto di corrispondenti e precedenti deduzioni difensive dell'attrice opponente. E' pur vero, tuttavia, che detti difetti costituiscono ulteriori conseguenze dell'inadempimento eccepito dall'opponente con riguardo al non corretto funzionamento del software, derivanti dalla mancata messa a punto e aggiornamento del prodotto informatico fornito. Si consideri, in proposito, che l'idoneità del sistema a gestire la fatturazione elettronica era essenziale per l'esecuzione del diverso e distinto contratto stipulato dalle stesse parti in data 3.4.2019, avente ad oggetto proprio il servizio informatico inerente alla fatturazione elettronica, alla cui prestazione la Controparte_1 si impegnava direttamente.
Non rileva, pertanto, la mancata puntuale descrizione di tutti i difetti di funzionalità del software, essendo invece bastevole che la cliente abbia, nell'atto di citazione in opposizione, denunciato le carenze funzionali del software fornito indicando in via esemplificativa, al fine di circostanziare l'eccezione di inadempimento svolta, alcune delle problematiche emerse. Accertato l'inadempimento della concedente, odierna opposta, va rilevato che, come eccepito dalla convenuta opposta, le condizioni generali di contratto, specificamente sottoscritte ex art. 1341, 2° comma c.c. dalla stabilivano che (art. 10.1 – Esclusione della garanzia) “Il Cliente prende Parte_1 atto e accetta che il Software, compresi gli Aggiornamenti e Sviluppi e la documentazione relativa, è fornito “così come è” e che Licenziante e gli altri soggetti appartenenti alla non rilasciano dichiarazioni e garanzie espresse o implicite sul fatto Parte_3 che il Software sia adatto a soddisfare le esigenze del Cliente, che lo stesso sia esente da errori o che abbia funzionalità non previste nelle specifiche tecniche e nella documentazione relativa”.
Tale clausola risulta obiettivamente ambigua nel suo testo letterale, il quale non esplicita una rinuncia della cliente alla garanzia contrattuale relativa alla fornitura di un prodotto esente da difetti e idoneo alla funzione cui era destinato. Tale mancanza di una chiara ed esplicita esclusione della garanzia, nella clausola in esame, rende insufficiente allo scopo il solo testo della rubrica della disposizione pattizia
(esclusione della garanzia) anche in considerazione del fatto che non risulta una preventiva prova del software da parte della cliente che potesse giustificare una preventiva rinuncia alla garanzia per difetti che si fossero manifestati successivamente, sicchè interpretare la clausola stessa in termini di radicale esclusione di ogni impegno in ordine alle qualità del prodotto fornito equivarrebbe a lasciare ad una sola delle parti, la concedente, il potere di determinare i limiti e la portata del proprio impegno contrattuale, consentendole di fornire un prodotto del tutto inidoneo allo scopo cui era destinato senza risponderne alla controparte. Anche alla stregua del criterio interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., dunque, deve escludersi che il significato della clausola in questione possa essere quello invocato dalla concedente, secondo cui nessuna garanzia era prestata in relazione alla conformità e idoneità del prodotto informatico ed affermarsi, invece, la responsabilità della per le carenze accertate. Controparte_1 Va, a questo punto, esaminata la questione nascente dall'invocazione dell'ulteriore clausola contrattuale che consentiva alla concedente, odierna opposta, di pretendere l'adempimento senza che la cliente potesse sollevare alcuna eccezione, in deroga al disposto di cui all'art. 1460 c.c. (art. 6.8: “In deroga a quanto previsto dall'art. 1460 c.c., il Cliente rinuncia a proporre eventuali contestazioni o eccezioni senza aver preventivamente adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del presente art. 6.”). Invero detta clausola, anch'essa specificamente approvata dalla cliente ex art. 1341, 2° comma, c.c., deve ritenersi operante nel caso di specie, nel quale l'opponente eccepisce un inesatto adempimento e non la totale o parziale mancata esecuzione del contratto (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6697 del 16/07/1994), con la conseguenza di precludere l'efficacia dell'eccezione di inesatto adempimento sollevata dalla cliente opponente per paralizzare la pretesa creditoria azionata dalla controparte. In assenza di preventivo pagamento delle somme pretese dalla dunque, il rifiuto di Controparte_1 pagare della cliente risulta illegittimo e ingiustificato a termini di contratto, nonostante l'accertamento dell'inesattezza della controprestazione eseguita, potendosi dare rilievo a tale accertamento solo dopo l'avvenuto pagamento. Nel contestare l'epoca di redazione delle condizioni generali di contratto l'opponente non ha infatti svolto alcuna deduzione circa le diverse condizioni generali che, allora, avrebbe specificamente approvato per iscritto all'epoca di stipula del contratto, muovendo dunque una contestazione generica e inidonea a far pagina 5 di 6 ritenere non provato che il testo delle condizioni fosse proprio quello riportato nei documenti prodotti in giudizio.
Del resto, la relazione del c.t.u. dà atto che, nonostante le surriferite carenze funzionali, il software era in uso presso l'azienda dell'opponente all'epoca delle operazioni peritali, salva ogni questione ulteriore da svolgere solo dopo l'avvenuto pagamento del dovuto.
Con riguardo alla fatturazione delle prestazioni di assistenza, deve tuttavia considerarsi che, con la lettera del
7.2.2020, presumibilmente comunicata in pari data alla cliente, la comunicava la Controparte_1 sospensione dei servizi informatici prestati alla con la conseguenza che, a decorrere Parte_1 da tale momento, nessuna prestazione di assistenza e aggiornamento, dovuta in forza dei contratti in essere tra le parti, veniva eseguita.
Da tale legittima sospensione, giustificata dal mancato pagamento – da parte della cliente – delle fatture fino a quel momento emesse, deriva però l'insussistenza del diritto di credito avente ad oggetto il correlativo corrispettivo, la cui causa sta proprio nello scambio tra prestazioni sinallagmatiche, nella specie mancato.
Il rimedio della sospensione dell'adempimento posto a tutela della parte non inadempiente, mira ad evitare a questa di esporsi ulteriormente apprestando l'adempimento della propria prestazione in presenza di una fase critica dell'attuazione del rapporto contrattuale, caratterizzata dall'inadempimento della controparte, ma non consente di locupletare il corrispettivo senza eseguire la correlativa prestazione, salvo il diverso rimedio, non esperito in questa sede, del risarcimento del danno.
Deve ritenersi, conseguentemente, non dovuto alcun corrispettivo per le prestazioni di assistenza e aggiornamento e assistenza fatturate dopo il 7.2.2020, per un ammontare di € 2.769,26 (fatture 391/2021 e
7963/2022).
Residua come dovuto l'importo di € 7.271,35, considerando come eseguite – invece – le prestazioni afferenti alla gestione della fatturazione elettronica.
L'opposizione, conclusivamente, va quindi parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 7.271,35.
Le spese devono essere compensate per un quarto e, per il resto, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico dell'opponente, soccombente con riguardo al tema dei difetti del prodotto fornito, inidonei (pur se accertati) a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 7.271,35 oltre interessi moratori commerciali dal dovuto al saldo;
compensa per un quarto le spese di lite;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della restante quota delle spese di lite, quota liquidata in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente a carico della parte opponente le spese di c.t.u., già liquidate.
Busto Arsizio, 5 gennaio 2025
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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