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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EI ROBERTO, Presidente
AN GA, RE
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1220/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4251/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B062403339-2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 4251/2024, ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 SRL avverso avviso di accertamento per l'anno 2017 emesso per il recupero di IVA, per euro 11.275,00, a causa del mancato riconoscimento di costi afferenti a operazioni qualificate soggettivamente inesistenti.
La Corte di primo grado ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non abbia assolto all'onere della prova per non avere evidenziato alcun elemento che potesse far sospettare, alla società contribuente il ruolo di mera cartiera svolto dalla società fornitrice Società_1. Spese liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
L'Agenzia delle Entrate propone appello eccependo, in primo luogo, che i primi giudici avrebbero invertito l'onere della prova, avendo l'Ufficio assolto all'onere di provare l'esistenza delle transazioni fraudolente mediante fondate presunzioni. A riguardo, l'Ufficio eccepisce che la circostanza che le merci acquistate fossero consegnate da un vettore e non direttamente dal fornitore avrebbe dovuto proprio ingenerare il sospetto della fittizietà della società fornitrice, così come la circostanza per cui le merci consegnate non sarebbero mai transitate nella disponibilità della Società_1. Secondo l'ufficio, poi, la dichiarazione, resa in contraddittorio con l'ufficio, dal responsabile acquisti della società contribuente non sarebbe degna di fede perché priva di elementi circostanziali idonei. L'ufficio domanda, conclusivamente, l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
La società contribuente contro – deduce di avere operato con la dovuta diligenza nei confronti dei propri fornitori e di avere fornito la documentazione richiestale, consistente di corrispondenza relativa alle forniture contestate, registrazioni contabili, quietanze, documenti di trasporto. La società ritiene probante la dichiarazione del proprio responsabile degli acquisiti e insufficiente la verifica campionaria effettuata dall'ufficio. La società contribuente espone che le presunzioni dell'ufficio sarebbero prive di valore legale e domanda, in conclusione, il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, nell'accertamento, motiva la propria presunzione sulla base delle caratteristiche della società fornitrice che, di per sé, avrebbero dovuto indurla a ritrarsi dalla relazione d'affari. A riguardo il Collegio osserva preliminarmente che, pur restando pacifico che il dato psicologico di per sé considerato sia insufficiente a motivare la correttezza della condotta del contribuente che abbia intrattenuto rapporti commerciali con operatori partecipi di un meccanismo fraudolento, per escluderne la buonafede è necessario indicare le circostanze oggettivamente rilevabili dal contribuente di ordinaria diligenza che, ignorandole, prosegua le relazioni d'affari con i soggetti coinvolti nella frode. Nel caso di specie, però, è proprio la dimostrazione dell'intenzionalità della negligenza del contribuente che viene a mancare. Sebbene l'ufficio argomenti, in appello, riguardo alla circostanza che la consegna delle merci avvenisse tramite un vettore e che le merci non pervenissero nella disponibilità del fornitore, deve osservarsi che entrambe le circostanze non sono dirimenti perché componenti di un modello operativo che si riscontra frequentemente nella comune esperienza, laddove le merci di più diverso genere sono consegnate da vettori autonomi o corrieri e essendo plausibile, o comunque non sospetto per il partner in affari, la circostanza che le merci non fossero nella disponibilità del fornitore, che potrebbe avere svolto una mera funzione di mediatore.
Per quanto riguarda, poi, il disallineamento dei prezzi praticati e la mancanza di riscontri della vendita dei prodotti acquistati, occorre osservare che, anche sotto questo profilo, le risultanze riportate dall'ufficio non possono assurgere a indizio idoneo a fondare la presunzione di falsità delle fatture a causa dell'assoluta genericità del rilievo che non è riferito specificamente alle operazioni contestate, limitandosi a riportare gli esiti delle indagini effettuate sul venditore.
La presunzione dell'ufficio è basata unicamente sul carattere fittizio della società, senza che alcun elemento sia stato addotto per dimostrare che la parte privata ne fosse consapevole. Giova a riguardo richiamare l'orientamento giurisprudenziale recentemente ribadito dalla SC con sentenza n. 16092/2022, secondo il quale: << Tanto premesso, quanto all'esame del contenuto della doglianza, va reiterato che, ove l'Amministrazione finanziaria, contesti «che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Ammi nistrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei paga menti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.» (Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 9851 del
20/04/2018; conforme Sez. 5- , Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018)>>.
Segue la soccombenza la decisione sulle spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l' appellante alla rifusione delle spese che liquida in euro 2.500,00 oltre oneri di legge. Milano, 17 dicembre 2025 Il RE Gaetano Fasano il Presidente Roberto Craveia
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EI ROBERTO, Presidente
AN GA, RE
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1220/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4251/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B062403339-2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 4251/2024, ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 SRL avverso avviso di accertamento per l'anno 2017 emesso per il recupero di IVA, per euro 11.275,00, a causa del mancato riconoscimento di costi afferenti a operazioni qualificate soggettivamente inesistenti.
La Corte di primo grado ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non abbia assolto all'onere della prova per non avere evidenziato alcun elemento che potesse far sospettare, alla società contribuente il ruolo di mera cartiera svolto dalla società fornitrice Società_1. Spese liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge.
L'Agenzia delle Entrate propone appello eccependo, in primo luogo, che i primi giudici avrebbero invertito l'onere della prova, avendo l'Ufficio assolto all'onere di provare l'esistenza delle transazioni fraudolente mediante fondate presunzioni. A riguardo, l'Ufficio eccepisce che la circostanza che le merci acquistate fossero consegnate da un vettore e non direttamente dal fornitore avrebbe dovuto proprio ingenerare il sospetto della fittizietà della società fornitrice, così come la circostanza per cui le merci consegnate non sarebbero mai transitate nella disponibilità della Società_1. Secondo l'ufficio, poi, la dichiarazione, resa in contraddittorio con l'ufficio, dal responsabile acquisti della società contribuente non sarebbe degna di fede perché priva di elementi circostanziali idonei. L'ufficio domanda, conclusivamente, l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
La società contribuente contro – deduce di avere operato con la dovuta diligenza nei confronti dei propri fornitori e di avere fornito la documentazione richiestale, consistente di corrispondenza relativa alle forniture contestate, registrazioni contabili, quietanze, documenti di trasporto. La società ritiene probante la dichiarazione del proprio responsabile degli acquisiti e insufficiente la verifica campionaria effettuata dall'ufficio. La società contribuente espone che le presunzioni dell'ufficio sarebbero prive di valore legale e domanda, in conclusione, il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia delle Entrate, nell'accertamento, motiva la propria presunzione sulla base delle caratteristiche della società fornitrice che, di per sé, avrebbero dovuto indurla a ritrarsi dalla relazione d'affari. A riguardo il Collegio osserva preliminarmente che, pur restando pacifico che il dato psicologico di per sé considerato sia insufficiente a motivare la correttezza della condotta del contribuente che abbia intrattenuto rapporti commerciali con operatori partecipi di un meccanismo fraudolento, per escluderne la buonafede è necessario indicare le circostanze oggettivamente rilevabili dal contribuente di ordinaria diligenza che, ignorandole, prosegua le relazioni d'affari con i soggetti coinvolti nella frode. Nel caso di specie, però, è proprio la dimostrazione dell'intenzionalità della negligenza del contribuente che viene a mancare. Sebbene l'ufficio argomenti, in appello, riguardo alla circostanza che la consegna delle merci avvenisse tramite un vettore e che le merci non pervenissero nella disponibilità del fornitore, deve osservarsi che entrambe le circostanze non sono dirimenti perché componenti di un modello operativo che si riscontra frequentemente nella comune esperienza, laddove le merci di più diverso genere sono consegnate da vettori autonomi o corrieri e essendo plausibile, o comunque non sospetto per il partner in affari, la circostanza che le merci non fossero nella disponibilità del fornitore, che potrebbe avere svolto una mera funzione di mediatore.
Per quanto riguarda, poi, il disallineamento dei prezzi praticati e la mancanza di riscontri della vendita dei prodotti acquistati, occorre osservare che, anche sotto questo profilo, le risultanze riportate dall'ufficio non possono assurgere a indizio idoneo a fondare la presunzione di falsità delle fatture a causa dell'assoluta genericità del rilievo che non è riferito specificamente alle operazioni contestate, limitandosi a riportare gli esiti delle indagini effettuate sul venditore.
La presunzione dell'ufficio è basata unicamente sul carattere fittizio della società, senza che alcun elemento sia stato addotto per dimostrare che la parte privata ne fosse consapevole. Giova a riguardo richiamare l'orientamento giurisprudenziale recentemente ribadito dalla SC con sentenza n. 16092/2022, secondo il quale: << Tanto premesso, quanto all'esame del contenuto della doglianza, va reiterato che, ove l'Amministrazione finanziaria, contesti «che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente;
ove l'Ammi nistrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei paga menti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.» (Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 9851 del
20/04/2018; conforme Sez. 5- , Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018)>>.
Segue la soccombenza la decisione sulle spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l' appellante alla rifusione delle spese che liquida in euro 2.500,00 oltre oneri di legge. Milano, 17 dicembre 2025 Il RE Gaetano Fasano il Presidente Roberto Craveia