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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/12/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
R.G. n. 126/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. US IN Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. RI AL Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento R.G. n. 126/2025 introdotto da
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
con gli Avv.ti Savarino Fabrizio e Tripoli Amanda, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
non costituito in giudizio;
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 12.11.2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14.08.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Palermo.
Ciò premesso, è stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale domanda va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, avvenuta in data 14.03.2023, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis
vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato dal Tribunale di Palermo in data 21.03.2023. I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Va emessa, dunque, sentenza parziale, con rimessione delle parti dinanzi al Giudice
istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal
Giudice delegato.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo, in data
14.08.1998, da e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile di detto Comune al n. 103 , parte II, serie A, vol. 2163, dell'anno 1998;
DISPONE
la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello
Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
DISPONE la rimessione della causa dinanzi al Giudice istruttore come da separata ordinanza;
RISERVA
alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la regolamentazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, 2/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI AL US IN
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
R.G. n. 126/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. US IN Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. RI AL Giudice (est.)
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento R.G. n. 126/2025 introdotto da
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 C.F._1
con gli Avv.ti Savarino Fabrizio e Tripoli Amanda, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1 C.F._2
non costituito in giudizio;
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: All'udienza del 12.11.2025 parte ricorrente concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14.08.1998, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Palermo.
Ciò premesso, è stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale domanda va senz'altro accolta, essendo trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, avvenuta in data 14.03.2023, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis
vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi risultano, inoltre, essersi separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato dal Tribunale di Palermo in data 21.03.2023. I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Va emessa, dunque, sentenza parziale, con rimessione delle parti dinanzi al Giudice
istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate dal
Giudice delegato.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo, in data
14.08.1998, da e , trascritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile di detto Comune al n. 103 , parte II, serie A, vol. 2163, dell'anno 1998;
DISPONE
la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello
Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
DISPONE la rimessione della causa dinanzi al Giudice istruttore come da separata ordinanza;
RISERVA
alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la regolamentazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, 2/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI AL US IN
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.