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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 2149/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 2149 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato in [...], il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Napoletano Carmen, come da procura in atti;
ricorrente CONTRO
, nata in [...] il [...]; Controparte_1 convenuto contumace NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni omologate con la separazione personale dei coniugi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 05/04/2022, nato in [...], il Parte_1 24/02/1986, premesso di aver contratto matrimonio con nata in Controparte_1 Avellino (AV) il 24/09/1987, il giorno 28/09/2009, in RA (NA) (atto n.24, parte II, serie A, anno 2009), dalla cui unione nasceva una a Nola Persona_1 (Na) il 07/02/2010- chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, a conferma di quanto disposto in sede di separazione:
-disporsi l'affidamento condiviso della FI minore, con collocazione presso la madre;
-regolamentarsi il regime di frequentazione genitore non collocatario-FI minore;
- determinarsi in euro 300,00 l'assegno di mantenimento della prole da porsi a suo carico, oltre la contribuzione in misura del 50% alle spese extra assegno. All'esito della fase presidenziale il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 10/02/2023, disponeva la conferma della condizione di cui alla separazione.
1 Instaurato correttamente il contradditorio tra le parti, la parte convenuta si rendeva contumace. Il Giudice istruttore assegnava alle parti termini ex art.127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni. Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio reiterando le istanze di cui al ricorso introduttivo. Il Giudice previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, innanzitutto, sul regime di affidamento della prole. A tale riguardo occorre richiamare il principio generale sancito dall'ordinamento ai sensi dell'art.337 ter c.p.c., secondo il quale “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Il Giudice nell'effettuare la valutazione richiesta è tenuto ad osservare un dato imprescindibile, ossia il superiore interesse morale e materiale della prole. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di confermare quanto già disposto in sede di separazione, ossia il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori della FI , Per_2 atteso che non sono emersi in giudizio elementi sfavorevoli in tal senso. Quanto al regime di frequentazione padre-FI, si dispone che il padre potrà vedere la FI, previo accordo con il genitore collocatario, tutti i giorni che vorrà, compatibilmente con gli impegni della medesima. Mentre i week-end (da intendersi i giorni di sabato e di domenica), con relativo pernottamento, saranno alternati tra i genitori, così anche le festività ed i periodi di vacanze, i quali previo accordo tra i genitori, saranno tra essi alternati.
*** 4. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento della prole, l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Pertanto, atteso che in ordine alla quantificazione del contributo, , parte ricorrente, la quale svolge attività lavorativa con qualifica di barbiere, chiede confermarsi quanto già omologato in sede di separazione consensuale, il Tribunale ritiene congruo determinare l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole da porsi a carico di in euro 300,00, somma soggetta alla rivalutazione monetaria Parte_1 obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da
2 individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N. 556/2021).
*** 5. Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, tenuto conto della natura della causa, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2149/2022, così provvede: 1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra Parte_1 e contratto il giorno 28/09/2009 in RA (NA)
[...] Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di RA (NA) (atto di matrimonio n.24, parte II, serie A, anno 2009);
2) dispone l'affido condiviso della FI minore , con collocazione prevalente Per_2 presso la madre;
3) regolamenta il regime di frequentazione padre-FI, disponendo che il padre potrà vedere la FI, previo accordo con il genitore collocatario, tutti i giorni che vorrà, compatibilmente con gli impegni della medesima. Mentre i week-end (da intendersi i giorni di sabato e di domenica), con relativo pernottamento, saranno alternati tra i genitori, così anche le festività ed i periodi di vacanze, i quali previo accordo tra i genitori, saranno tra essi alternati;
4) dispone che versi a la somma di € 300,00, a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento della FI , entro il giorno 5 di ogni mese, Per_2 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla FI (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_2
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
6) dichiara irripetibili le spese di lite per la parte ricorrente;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 29/01/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 2149 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nato in [...], il [...], parte difesa e Parte_1 rappresentata dall'Avv. Napoletano Carmen, come da procura in atti;
ricorrente CONTRO
, nata in [...] il [...]; Controparte_1 convenuto contumace NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni omologate con la separazione personale dei coniugi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 05/04/2022, nato in [...], il Parte_1 24/02/1986, premesso di aver contratto matrimonio con nata in Controparte_1 Avellino (AV) il 24/09/1987, il giorno 28/09/2009, in RA (NA) (atto n.24, parte II, serie A, anno 2009), dalla cui unione nasceva una a Nola Persona_1 (Na) il 07/02/2010- chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, inoltre, a conferma di quanto disposto in sede di separazione:
-disporsi l'affidamento condiviso della FI minore, con collocazione presso la madre;
-regolamentarsi il regime di frequentazione genitore non collocatario-FI minore;
- determinarsi in euro 300,00 l'assegno di mantenimento della prole da porsi a suo carico, oltre la contribuzione in misura del 50% alle spese extra assegno. All'esito della fase presidenziale il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 10/02/2023, disponeva la conferma della condizione di cui alla separazione.
1 Instaurato correttamente il contradditorio tra le parti, la parte convenuta si rendeva contumace. Il Giudice istruttore assegnava alle parti termini ex art.127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni. Parte ricorrente ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio reiterando le istanze di cui al ricorso introduttivo. Il Giudice previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. rimetteva la causa innanzi al Collegio per la decisione.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, innanzitutto, sul regime di affidamento della prole. A tale riguardo occorre richiamare il principio generale sancito dall'ordinamento ai sensi dell'art.337 ter c.p.c., secondo il quale “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Il Giudice nell'effettuare la valutazione richiesta è tenuto ad osservare un dato imprescindibile, ossia il superiore interesse morale e materiale della prole. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di confermare quanto già disposto in sede di separazione, ossia il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori della FI , Per_2 atteso che non sono emersi in giudizio elementi sfavorevoli in tal senso. Quanto al regime di frequentazione padre-FI, si dispone che il padre potrà vedere la FI, previo accordo con il genitore collocatario, tutti i giorni che vorrà, compatibilmente con gli impegni della medesima. Mentre i week-end (da intendersi i giorni di sabato e di domenica), con relativo pernottamento, saranno alternati tra i genitori, così anche le festività ed i periodi di vacanze, i quali previo accordo tra i genitori, saranno tra essi alternati.
*** 4. Quanto al diritto all'assegno di mantenimento della prole, l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Pertanto, atteso che in ordine alla quantificazione del contributo, , parte ricorrente, la quale svolge attività lavorativa con qualifica di barbiere, chiede confermarsi quanto già omologato in sede di separazione consensuale, il Tribunale ritiene congruo determinare l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole da porsi a carico di in euro 300,00, somma soggetta alla rivalutazione monetaria Parte_1 obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da
2 individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. N. 556/2021).
*** 5. Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, tenuto conto della natura della causa, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 2149/2022, così provvede: 1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra Parte_1 e contratto il giorno 28/09/2009 in RA (NA)
[...] Controparte_1 regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di RA (NA) (atto di matrimonio n.24, parte II, serie A, anno 2009);
2) dispone l'affido condiviso della FI minore , con collocazione prevalente Per_2 presso la madre;
3) regolamenta il regime di frequentazione padre-FI, disponendo che il padre potrà vedere la FI, previo accordo con il genitore collocatario, tutti i giorni che vorrà, compatibilmente con gli impegni della medesima. Mentre i week-end (da intendersi i giorni di sabato e di domenica), con relativo pernottamento, saranno alternati tra i genitori, così anche le festività ed i periodi di vacanze, i quali previo accordo tra i genitori, saranno tra essi alternati;
4) dispone che versi a la somma di € 300,00, a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento della FI , entro il giorno 5 di ogni mese, Per_2 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5)dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla FI (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e dal Per_2
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
6) dichiara irripetibili le spese di lite per la parte ricorrente;
7) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di RA (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 29/01/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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