Ordinanza cautelare 17 giugno 2024
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 21/04/2026, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01122/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Liborio Paolo Pastorello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Prefettura di Caltanissetta - Questura di Caltanissetta, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del 14.03.2024, emesso dal Prefetto di Caltanissetta, con il quale è stata respinta l’istanza volta ad ottenere la revoca del provvedimento prefettizio contenente il divieto di detenzioni armi e munizioni e materiali esplodenti, nonché di tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e successivi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Caltanissetta - Questura di Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2026 il dott. LU GI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del decreto n. -OMISSIS- del 14 marzo 2024 emesso dal Prefetto di Caltanissetta, con il quale è stata respinta l’istanza volta ad ottenere la revoca del provvedimento prefettizio contenente il divieto di detenzioni armi e munizioni e materiali esplodenti.
In fatto il ricorrente espone di svolgere la professione di guardia particolare giurata alle dipendenze dell’istituto di vigilanza privata -OMISSIS- e che, il 27 aprile 2021, veniva emesso il provvedimento prefettizio n. -OMISSIS- di divieto di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti per i reati contestati in data 24 luglio 2020 e previsti negli artt. 582, 610 e 612-bis c.p.
Nella stessa data gli veniva sequestrata dai Carabinieri di -OMISSIS- la pistola detenuta per motivi di lavoro.
Seguiva ricorso presso questo TAR (RG -OMISSIS-) avverso il provvedimento suddetto con il quale è stata anche disposta la revoca della qualifica di guardia particolare giurata.
Nelle more del giudizio, interveniva la sentenza di assoluzione del G.U.P. del Tribunale Penale di Caltanissetta per i reati ascritti al ricorrente con la formula “perché il fatto non sussiste” in merito al delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) e di “non doversi procedere” per il delitto di cui all’art. 582 c.p. (poi riqualificato in 581 c.p.) per intervenuta remissione di querela da parte del querelato (condannato al pagamento di tutte le spese processuali) e conseguente accettazione da parte dell’odierno ricorrente.
A seguito di tale fatto nuovo, in data 20 luglio 2023, il ricorrente avanzava istanza al Prefetto di Caltanissetta di revoca del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti, che però veniva rigettata con il provvedimento oggi impugnato nel quale si legge:
“Vista la nota della Questura-OMISSIS-di prot. Datato 15.11.2023con cui il Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta, presi in esame tutti gli elementi e i dati di fatto raccolti non ravvisa condizioni favorevoli per l’accoglimento dell’istanza di revoca del provvedimento inibitorio alle armi;
Considerato che anche il TAR per la Sicilia aveva respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento prefettizio emesso il 27.04.2021 da questa Prefettura ritenendo legittima la valutazione che il ricorrente non assicuri garanzie sufficienti di affidabilità sul buon uso del titolo richiesto;
Considerato che il giudizio di “inaffidabilità” è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente ascrivibili alla mancanza di “buona condotta”;
Ravvisata pertanto l’opportunità di mantenere nei confronti dell’interessato il divieto di detenere armi e munizioni, stante l’esigenza di privare delle stesse una persona che non possiede i requisiti previsti dalla legge per detenerle in quanto non offre sufficiente affidamento di non abusarne” decreta il rigetto dell’istanza”.
Ritenendo illegittimo anche questo secondo provvedimento della Prefettura, il ricorrente lo ha impugnato in questa sede per i seguenti motivi:
I. Con un primo mezzo, il ricorrente lamenta l’omessa trasmissione del preavviso di rigetto in fase procedimentale così, a suo dire, subendo la privazione della possibilità di formulare eventuali osservazioni, nonché produrre documenti favorevoli alla propria posizione. Inoltre, viene censurato anche il difetto istruttorio e di motivazione del provvedimento non avendo l’amministrazione adeguatamente valutato i precedenti lavorativi e la personalità dell’interessato, anche in ragione del fatto che – proprio dalle risultanze del processo penale – sarebbe emerso inequivocabilmente che il ricorrente è stato coinvolto illegittimamente nei fatti oggetto del procedimento penale;
II. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche perché, sebbene la valutazione della possibilità di abuso dell’arma poggi su basi probabilistiche, l’Amministrazione aveva il dovere di controllare e verificare l’esistenza di un pericolo attuale sull’affidabilità dell’istante, tale da rispecchiarsi nella motivazione del provvedimento di divieto, mentre il Ministero non avrebbe proceduto in tal senso.
L’amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma per il tramite dell’Avvocatura dello Stato di Palermo.
All’esito della fase cautelare, con ordinanza n.-OMISSIS-del 17 giugno 2024, la Sezione ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento per carenza del prescritto periculum in mora .
All’udienza pubblica del 13 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato si colloca nell’ambito del potere attribuito al Prefetto in materia di pubblica sicurezza, che ha natura cautelare e preventiva, essendo finalizzato a impedire che le armi siano detenute da soggetti che, all’esito di una valutazione complessiva e prognostica della loro condotta, non offrano piena garanzia di affidabilità.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, pienamente pertinente anche al caso di specie, tale potere è connotato da ampia discrezionalità e non ha carattere sanzionatorio, potendo fondarsi su qualunque circostanza idonea a far dubitare dell’equilibrio, della prudenza o del rispetto delle regole da parte dell’interessato, anche indipendentemente dalla sussistenza di condanne penali recenti o direttamente attinenti all’uso delle armi.
In tal senso, la giurisprudenza ha chiarito che il divieto di detenzione ex art. 39 T.U.L.P.S. può legittimamente fondarsi su una valutazione complessiva dell’affidabilità del soggetto e non richiede l’accertamento di un abuso concreto o attuale delle armi (Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2014, n. 3547), essendo sufficiente, ai fini dell’intervento inibitorio, che la condotta complessiva dell’interessato non offra adeguate garanzie di corretto e prudente uso delle armi, secondo una prognosi ex ante rimessa all’Autorità di pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2025, n. 2063).
Il ricorrente sostiene che la Prefettura di Palermo non avrebbe adeguatamente considerato le sopravvenienze positive dedotte nell’istanza di riesame.
Tale prospettazione non può essere condivisa, poiché è stato più volte affermato che per aversi la revoca di una misura cautelare in materia di pubblica sicurezza è necessario che emerga un mutamento sostanziale, concreto e documentato della situazione soggettiva dell’interessato, idoneo a incidere sulla valutazione prognostica di affidabilità (Cons. Stato, sez. III, 21 aprile 2020, n. 2544), circostanza non verificatasi nel caso di specie dove la Prefettura resistente ha fondato il diniego di revoca sulla persistenza del requisito dell’inaffidabilità del soggetto istante, valorizzando fatti che oggettivamente, a prescindere dagli esiti dell’indagine penale, non depongano a sufficienza a garanzia della permanenza della buona condotta. Sotto questo aspetto, è utile rimarcare che una delle imputazioni penali mosse al ricorrente (quella per “percosse”) è venuta meno a seguito del semplice ritiro della querela della parte offesa; ossia, per un elemento meramente procedurale che in nulla incide sulla storicità del fatto. È, altresì, doveroso osservare che la terza imputazione indicata nell’originario provvedimento prefettizio a carico del ricorrente (quella per “violenza privata”) non risulta affatto menzionata e contemplata nell’istanza di revisione; dal che deve desumersi che non sia intervenuto rispetto a questa imputazione alcun sopravvenuto sviluppo favorevole per il ricorrente.
Peraltro, è noto che il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi richiede una valutazione sull'affidabilità del soggetto e sul rischio di abusi, ben distinto e autonomo dall'accertamento penale (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 14/04/2025, n. 3213).
Giova evidenziare che nelle more dell’odierno giudizio è anche intervenuta la sentenza di questo Tribunale, n. 3509 del 16 dicembre 2024, di rigetto del ricorso con il quale il ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Caltanissetta n. -OMISSIS- del 27 aprile 2021 avente ad oggetto anche la revoca della qualifica di guardia giurata. I fatti posti a fondamento del richiamato giudizio sono i medesimi per cui si procede oggi e, anche in questa sede, la Sezione ritiene che il provvedimento prefettizio in esame resista alle censure di difetto istruttorio e motivazione in quanto dal contesto fattuale complessivo “emerge comunque una situazione di forte tensione e conflitto tra il ricorrente e la famiglia del presunto stupratore della figlia, tale da giustificare l’adozione del provvedimento impugnato che, ovviamente, va letto nella logica tipica della prevenzione, costituente l’ubi consistam del corrispondente potere assegnato agli organi di pubblica sicurezza in subiecta materia”.
Si tratta di una valutazione che privilegia il profilo dell’affidabilità complessiva del soggetto rispetto alla verifica di singoli episodi isolati, ed è coerente con l’impostazione secondo cui l’interesse pubblico alla sicurezza prevale quando la condotta globale dell’interessato non consente di formulare una prognosi favorevole (Cons. Stato, sez. III, 13 settembre 2024, n. 7545).
Tale apprezzamento rientra pienamente nel perimetro della discrezionalità prefettizia e non appare manifestamente illogico né arbitrario, considerata la funzione di prevenzione anticipata che caratterizza il potere esercitato.
Neppure può ritenersi fondata la censura relativa al difetto di motivazione.
Infatti, la motivazione del decreto impugnato, pur sintetica, consente di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione, chiarendo che il diniego è stato adottato in applicazione del principio di massima cautela che governa la materia delle autorizzazioni di polizia e in considerazione della valutazione complessiva della condotta dell’interessato, e ciò a prescindere dalle risultanze del giudizio penale.
Si rammenta in proposito che, in materia di armi e pubblica sicurezza, la motivazione del provvedimento prefettizio è sufficiente quando dia conto, anche in forma non analitica, degli elementi fattuali ritenuti rilevanti ai fini della prognosi di affidabilità, non essendo richiesto il puntuale esame di ogni deduzione difensiva, in presenza di un giudizio discrezionale fondato su esigenze di prevenzione (Cons. Stato, sez. III, 13 marzo 2025, n. 2063).
Va inoltre ricordato che il potere di riesame e di revoca delle misure in materia di pubblica sicurezza non ha carattere vincolato, né attribuisce al privato un diritto soggettivo alla rimozione del divieto, configurandosi piuttosto come esercizio di una potestà discrezionale, rispetto alla quale il privato è titolare di un interesse legittimo alla rivalutazione della propria posizione, ma non può pretendere l’accoglimento dell’istanza in assenza di un obbligo giuridico in tal senso (Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2019, n. 6923).
Nel caso in esame, la Prefettura di Palermo ha comunque proceduto ad una completa valutazione della posizione dell’interessato, dando conto delle ragioni per le quali ha ritenuto persistenti i profili di inaffidabilità.
Infine, non sussiste neppure la dedotta violazione dell'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990.
La giurisprudenza ha infatti escluso l'obbligo di invio del preavviso di rigetto in relazione al provvedimento di riesame di una misura inibitoria ex art. 39 T.U.L.P.S.., sia perché l'eventuale diniego non è in grado di “sorprendere” l'interessato, costituendo la conferma, nei contenuti, dell'atto originario, sia in quanto la (ri)valutazione degli elementi già conosciuti dall'Autorità e di quelli eventualmente nel frattempo sopravvenuti avviene proprio sulla scorta delle prospettazioni ed osservazioni del privato che, colpito dagli effetti negativi della prima decisione, ne ha sollecitato la revisione (in argomento cfr. Cons. St., sez. III, 21 giugno 2021, n. 4751; T.A.R. Liguria, Sez. I, 7 febbraio 2022, n. 97; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 25 giugno 2021, n. 4404, cit.; T.A.R. Piemonte, sez. II, 11 agosto 2009, n. 2200; T.A.R. Toscana, sez. I, 5 febbraio 2008, n. 98).
Alla luce delle considerazioni che precedono, non emergono vizi di legittimità del decreto impugnato, che risulta fondato su una valutazione coerente con la natura cautelare del potere esercitato e con i principi affermati dalla giurisprudenza in materia di detenzione di armi.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
Le spese di lite possono essere compensate attesa l’assenza di difese da parte dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza del decreto prefettizio impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC NO, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
LU GI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU GI | NC NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.