Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00539/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00201/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2023, proposto da
Comune di Assisi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Caforio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione IA, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Benci, Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Terni, Comune di Città di Castello, Agenzia Unica IA Tpl e Mobilità S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1295 del 07/12/2022 ,avente ad oggetto “contratti di servizio TPL degli Enti Locali. Programmazione economico-finanziaria per l'anno 2023 ”, notificata al Comune di Assisi in data 13/12/2022;
- del Documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1295 del 07/12/2022, avente ad oggetto “ Contratti di servizio TPL degli Enti Locali. Programmazione economico - finanziaria per l'anno 2023 ” ;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione IA;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Elena Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Assisi ha impugnato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1295 del 07/12/2022 avente ad oggetto “ contratti di servizio TPL degli Enti Locali. Programmazione economico-finanziaria per l’anno 2023 ”, oltre al relativo Documento istruttorio, nella quale:
- premesso che nel NADEF 2022 il Consiglio dei Ministri aveva individuato il Tasso di Inflazione Programmata per il 2022 al 7,1% e per il 2023 al 4,3%;
- considerato che le scelte programmatiche della Regione IA non le consentirebbero di incrementare adeguatamente la quota del Fondo trasporti destinata alla copertura dei contratti di TPL degli Enti Locali rispetto allo stanziamento 2022;
- si stabiliva che gli Enti Locali avrebbero dovuto procedere, con riferimento all’annualità 2023, alla revisione dei propri programmi di esercizio, al fine di addivenire alla sterilizzazione dell’impatto del Tasso di Inflazione Programmata, così da ricondurre il fabbisogno finanziario all’ammontare dei corrispettivi definitivi riferiti all’anno 2022;
- si precisava altresì che tale misura non si sarebbe applicata agli enti locali che avessero trasferito i contratti vigenti all’Agenzia Unica della Mobilità, in quanto l’operazione avrebbe garantito un risparmio fiscale che sostanzialmente avrebbe annullato gli effetti dell’inflazione.
2. La Regione IA si è costituita in giudizio con memoria di mero stile.
3. Il Comune di Assisi, con memoria depositata il 14 marzo 2025, ha segnalato che medio tempore la Regione non ha mai dato attuazione alla delibera impugnata e nell'anno di riferimento, il 2023, il Comune non ha effettuato la revisione dei programmi di esercizio al fine di sterilizzare l'impatto del tasso di inflazione programmata. Inoltre la Regione ha corrisposto al Comune sia il DIP che l'IVA, producendosi quindi benefici anche per il 2024. Da tali circostanze sopravvenute il ricorrente ha dedotto il venir meno dell’interesse alla coltivazione del presente giudizio, chiedendo altresì la compensazione delle spese di lite.
4. La Regione, con note del 4 aprile 2025, si è associata alla richiesta di declaratoria di improcedibilità anche in punto di compensazione delle spese di giudizio.
5. Alla pubblica udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuto meno l’interesse della parte a coltivare il giudizio.
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante l’accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Elena Daniele, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Daniele | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO