Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 1886/2024
UDIENZA del 10/04/2025 tenuta dal giudice dr. Lucia Leoncini
La causa è chiamata alle ore 12:00.
Compaiono:
- l'avv. EZIO MENICHI per CP_1
- l'avv. SIMONA MEOZZI per Controparte_2
Si procede all'assunzione della testimonianza ammessa sull'unico teste, identificato a mezzo C.I.E. n. rilasciata da Comune di Quarrata Numero_1 in data 13.1.2023 il quale, resa la formula di rito, dichiara: sono e mi chiamo n. Pistoia il 22.1.1971, residente a [...]: Tes_1 sono titolare di una ditta individuale e direttore vendita della società attrice.
Cap. 4 ricorso: confermo, preciso infatti che essendo il direttore delle vendite in quel periodo mi sono trovato senza la modulistica per fare i contratti e ho Contr dovuto delega un dipendente della a stare lì a fotocopiare i moduli, io stesso ho comprato un numeratore per poter numerare in progressivo questi moduli fotocopiati e ancora oggi stiamo lavorando in questo modo, in media ci occorrono circa 2.000,00 moduli l'anno. Per ora continuiamo a fare noi i moduli contrattuali con questo sistema, delegando un dipendente CP_1
A domanda avv. Meozzi: il modulo originario che abbiamo usato per fare le fotocopie erano uno di quelle forniti a suo tempo dalla . Controparte_2
Del presente verbale, redatto in modalità telematica, è data lettura al teste che lo conferma senza sottoscriverlo ai sensi della normativa sugli atti telematici.
L'avv. Menichi discute la causa sottolineando come l'inadempimento di controparte emerga per tabulas, non essendo contestato l'avvenuto pagamento della merce ordinata: conclude come in ricorso, ritenendo provato anche il danno per il quale chiede la liquidazione in via equitativa. Contr Probabilmente la ha atteso a effettuare il nuovo ordine di merce sperando che la precedente fosse consegnata, è vero che ci sono stati contatti dopo il deposito del ricorso con l'auspicio che potesse servire per ottenere Contr l'adempimento ma così non è stato, per cui ha dovuto decidere di rivolgersi ad altro fornitore e nel frattempo ha ovviato alla problematica nella modalità riferita dal teste.
chiede la parziale revoca del provvedimento 10.2.2025 insistendo nella prova ivi capitolata, interrogatorio formale del l.r. di controparte per far emergere che il contratto non è risolto ma che la convenuta stava aspettando il nuovo ordine per poter completare l'intera fornitura.
L'avv. Menichi rileva che sulla circostanza di cui alla prova per interpello parte ricorrente ha preso espressa posizione in atti, talché l'interrogatorio formale sotto questo profilo è anche superfluo.
Il giudice respinge la prova per interpello siccome genericamente formulata e comunque superflua, avendo controparte preso già espressa posizione sulle circostanze fattuali di causa e si ritira in camera di consiglio;
quindi, tornato in aula, pronuncia sentenza provvedendo al relativo deposito.
Il giudice dott.ssa Lucia Leoncini Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano all'udienza del 10/04/2025 il giudice dr. Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1886/2024 tra le parti:
Attrice: con l'avv. MENICHI EZIO CP_1 C.F._1
Convenuta: , con l'avv. MEOZZI SIMONA Controparte_2
( C.F._2
Ritenuto in fatto ed in diritto
I.1. ricorre ex art. 281decies c.p.c. nei confronti di CP_1 [...] al fine di sentir Controparte_2
“previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: a) accertata l'inadempienza grave di in ordine al Parte_1 contratto di cui alla narrativa del presente atto, dichiararne la risoluzione in ragione di siffatta inadempienza;
b) condannare la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla Soc.
[...]
€7.792,75, salvo la maggiore o minore somma di Giustizia, oltre CP_1 interessi al saggio legale dal dì del dovuto al saldo effettivo;
c) condannare la
in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 Controparte_2
a risarcire il danno cagionato alla Soc. determinato in via equitativa CP_1 in €3.500,00, salvo la maggiore o minore somma di Giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo. Vittoria di spese ed onorari di causa”.
Assume parte attrice di aver acquistato merce dalla convenuta (nella specie, moduli d'ordine, cartelline, etichette occorrenti nell'attività di commercializzazione di prodotti svolti dall'attrice) corrispondendo interamente il prezzo tramite due bonifici da € 4.258,35 ciascuno ma di aver ricevuto da controparte solo un'esigua parte della merce pagata, pari al valore complessivo di € 722,85 IVA compresa: di essersi pertanto trovata costretta, stante il mancato riscontro di controparte ai solleciti e diffide ad adempiere, a impiegare propria forza lavoro onde procurarsi il materiale mancante. Per tali motivi avanza domanda di risoluzione contrattuale per altrui grave inadempimento, con conseguente domanda restitutoria degli importi già pagati e domanda risarcitoria per il danno cagionato dall'avverso inadempimento, quantificato nell'importo di € 3.500,00 ovvero da liquidarsi in via equitativa.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, argomentando in ordine alla necessità di mutamento del rito ex adverso prescelto in giudizio ordinario di cognizione ovvero avanzando istanza di assegnazione dei termini ex art. 281duodecies co. 4 c.p.c. e, nel merito, affidando la propria difesa alla deduzione per cui la parte essenziale del contratto (fornitura della realizzazione grafica) sarebbe stata correttamente adempiuta e la restante sarebbe stata consegnata alla richiesta di stampa in quanto, a detta di controparte, non sarebbe stata urgente tanto che le istruzioni per procedere con la fornitura sarebbe state inviate dall'attrice in data 24.12.2024 ossia addirittura dopo l'introduzione del presente giudizio.
Conclude quindi:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via preliminare, disporre la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie fissando all'uopo l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorreranno i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e, nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla società Controparte_2 alla società stante la validità ed efficacia del rapporto
[...] CP_1 contrattuale inter partes e, per l'effetto, rigettare la domanda spiegata dalla società attrice nei confronti della società convenuta, perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre oneri fiscali”.
I.3. Respinte le istanze di mutamento di rito e assegnazione dei termini
281duodecies co. 4 c.p.c., la causa viene istruita a mezzo prova per testi su un unico capitolo (cap. 4 attoreo) e con un solo teste con successiva discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. nel contesto della medesima udienza.
******
II. Reputa questo Tribunale la fondatezza della domanda attorea per le ragioni che seguono.
II.1. Preliminarmente, si conferma integralmente l'ordinanza di questo g.i.
10.2.2025 nella parte in cui ha respinto la richiesta di parte convenuta di mutamento di rito ai sensi dell'art. 281duodecies co. 1 c.p.c. ovvero di assegnazione dei termini di cui all'art. 281duodecies co. 4 c.p.c. per le motivazioni ivi rassegnate, occorrendo solo in questa sede precisarsi che le valutazioni non mutano pur riconoscendo che in effetti la convenuta aveva, in comparsa, formulato una (unica) istanza istruttoria, consistente nella prova per interpello del legale rappresentante della società attrice, trattandosi di una prova – come rilevato all'odierna udienza – non solo superflua avendo controparte già preso espressa posizioni su tutte le circostanze fattuali all'origine del presente contenzioso, ma altresì del tutto genericamente formulata, non essendo neppure stati articolati specifici capitoli di interrogatorio formale.
II.2. Tanto premesso e precisato, quanto al merito della contesa si osserva:
- (i) parte attrice ha agito per ottenere risoluzione contrattuale per altrui inadempimento, con conseguenti richieste restitutoria e risarcitoria: torna pertanto applicabile il granitico indirizzo esegetico – consacrato dalle notissime
Sez. Un. n. 13533/2001 ad oggi insuperate – per cui la parte che agisce al fine di far valere l'altrui inadempimento è onerata esclusivamente di fornire la prova del titolo negoziale fondante la propria pretesa, potendo per il resto limitarsi ad allegare l'inadempienza della propria controparte contrattuale laddove è la controparte, denunciata come inadempiente, a dover dimostrare il proprio esatto adempimento o l'impossibilità oggettiva di esso.
Nella presente vicenda giudiziale, l'attrice ha adempiuto al proprio onere probatorio avendo prodotto in giudizio la fattura emessa da controparte a fronte della fornitura ordinata (doc. 5 fasc. attoreo) senza che la convenuta abbia contestato la sussistenza del rapporto negoziale, il quale pertanto è da ritenersi dimostrato anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: parte attrice ha altresì, andando oltre all'onere probatorio a costei richiesto, dato prova del proprio esatto e puntuale adempimento, depositando in giudizio copia dei bonifici effettuati a integrale pagamento della fattura de qua (doc. 6 fasc. attoreo). Per contro, la convenuta non ha dimostrato il proprio esatto adempimento - ovvero la ricorrenza di una impossibilità oggettiva ad adempiere derivante da causa a sé non imputabile - condensando la propria difesa nell'asserzione per cui la parte sostanziale del contratto ovvero la fornitura della realizzazione grafica era stata adempiuta e per la consegna della merce rimanente la convenuta era in attesa di ricevere istruzione a opera di controparte.
Tali argomentazioni non hanno pregio in quanto, non solo non provate (né la convenuta ha formulato alcun capitolo di prova testimoniale sul punto) ed ex adverso contestate (dal che, si ripete, la superfluità della prova per interpello), ma anche contrastanti con le evidenze documentali emergenti dalla fattura emessa dalla stessa parte convenuta, ove le varie “voci” fatturate si riferiscono sempre a “realizzazione grafica e stampa”, con riguardo a n.
3.000 contratti,
1.000 cartelline portadocumenti, 3.000 cartelline portacontratti, 500 etichette adesive (oltre a 50 penne parker), pertanto non ha pregio l'assunto per cui la prestazione essenziale consistesse nella mera realizzazione grafica.
La tesi della convenuta circa il fatto che controparte avesse indicato come non urgente la restante fornitura cade di fronte alla diffida ad adempiere inviata dall'attrice alla convenuta in data 5.9.2024 come provato in via documentale
(docc. 7 e 8 fasc. attoreo) senza che la convenuta abbia mai contestato o disconosciuto l'avvenuta ricezione: pertanto, integrando sicuramente la diffida de qua una chiara e inequivoca richiesta di adempimento, non si comprende perché parte convenuta non abbia provveduto all'adempimento una volta ricevuta la diffida ovvero, in ipotesi, anche nelle more del presente giudizio.
In questo senso, risulta irricevibile la difesa della convenuta laddove sostiene che solo con messaggistica whatsapp 24.12.2024 controparte avrebbe dato l'ordine di procedere alla stampa: al di là del fatto che i messaggi in questione sono stati depositati in giudizio tardivamente e inammissibilmente (in uno alle note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive della prima udienza piuttosto che nella comparsa costitutiva e senza che la convenuta abbia motivato alcunché al riguardo né formulato motivata istanza di rimessione in termini), ad ogni modo gli stessi non valgono a superare l'inequivocabile contegno attoreo significato dalla diffida ad adempiere 5.9.2024 nonché dall'introduzione del presente giudizio, avendo peraltro il procuratore attoreo dato spiegazione del comportamento della propria assistita come un estremo tentativo di ottenere l'adempimento della controparte. Per quanto detto, è senz'altro accoglibile la domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della convenuta, non potendosi mettere in dubbio che la mancata consegna della merce ordinata assuma i caratteri di inadempimento di grave importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. consistendo nella prestazione principale contrattualmente assunta dalla convenuta e integrante il proprium del contratto di vendita/fornitura;
- (ii) fondata è anche la domanda restitutoria spiegata da parte attrice, afferente agli effetti ex lege connessi alla pronuncia di risoluzione contrattuale
(art. 1458 c.c.) e, relativamente al quantum, non avendo la convenuta specificamente contestato la deduzione attorea per cui il valore della merce non consegnata è pari all'importo di euro 7.792,75;
- (iii) quanto alla domanda risarcitoria inerente il danno causato dall'acclarato Contr inadempimento e consistente nell'utilizzo di forza lavoro interna alla per sopperire alle mancanze di fornitura di controparte, la prova testimoniale assunta all'odierna udienza ha confermato l'an della pretesa avendo il teste riferito che, stante la mancata consegna a opera della convenuta della Contr modulistica ordinata da e necessaria per concludere i contratti commerciali con i clienti di questa, l'attrice ha dovuto impiegare propria forza lavoro - “distraendola” da altre mansioni - per procurarsi i moduli tramite fotocopiatura di modelli precedenti. Contr In ordine al quantum, considerato che ha dovuto ovviamente fornire la carta per effettuare le copie e dotarsi di altra strumentazione - ad es.,
l'acquisito di un numeratore come riferito dal teste oggi escusso - , a fronte di una consegna inadempiuta per quasi euro 8.000,00 pare senz'altro congruo un importo di euro 3.500,00 inferiore di oltre il 50% al valore della merce non consegnata, come ammissibile risulta il ricorso alla valutazione equitativa giudiziale stante l'oggettiva difficoltà di quantificare monetariamente la forza lavoro impiegata per l'effettuazione del lavoro di copiatura e numerazione di cui trattasi.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa
(scaglione da euro 5.001,00 a euro 26.000,00) e tenuto conto, in riduzione rispetto ai parametri medi, dell'esiguità della fase istruttoria - limitata all'assunzione di prova per testi su un unico capitolo e con un unico teste - e della semplificazione della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, dichiara la risoluzione del contratto di fornitura intercorso fra le parti per grave inadempimento di parte convenuta;
2) per l'effetto, condanna parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice dell'importo di euro 7.792,75 oltre interessi dalla domanda, corrispondente alla prestazione di fornitura rimasta inadempiuta dalla convenuta;
3) condanna altresì parte convenuta a risarcire a parte attrice il danno derivante dall'inadempimento contrattuale di cui al punto 1) del presente dispositivo, che liquida equitativamente nell'importo di euro 3.500,00 oltre interessi di legge dalla domanda;
4) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi
(marca, c.u., spese di notifica e di intimazione a teste).
Pistoia, 10.4.2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini