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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/10/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Luca Verzeni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 2664/2025, promossa da
Parte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Federico Caliò, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-attrice opponente-
contro
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Federico Paternostro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuta opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 615, I c., c.p.c..
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da atto di citazione, da intendersi integralmente trascritte.
Per la convenuta opposta: come da atto depositato telematicamente il 16.10.2025, da intendersi integralmente trascritte.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
E' documentalmente provato (vd. sub doc. nn. 1, 4, 5 fasc. opposta) che l'opposta ha provveduto a notificare all'opponente non solo il decreto ingiuntivo n. 322/2025, emesso dal Tribunale di
Bergamo il 07.02.2025, ma anche il decreto ingiuntivo n. 3044/2023 emesso dal medesimo
Tribunale di Bergamo in data 10.11.2023. E', altresì, documentalmente provato (vd. sub doc. n. 3 fasc. opposta) che nella relata di notifica del precetto vi è esplicito riferimento all'allegato atto di precetto.
Nell'atto di precetto è indicato expressis verbis “che, in difetto del pagamento nel termine indicato,
si procederà ad esecuzione forzata mobiliare e/o presso terzi davanti al Tribunale di Bergamo, ad esecuzione immobiliare forzata davanti al Tribunale di Gorizia avente ad oggetto l'immobile di proprietà della debitrice, sito in Monfalcone alla Via Alessandro Manzoni n° 2, già ipotecato a garanzia del titolo di cui in premessa e con riserva di ogni altra azione”, con contestuale elezione di domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.to Fedele Paternostro, nel pieno rispetto della previsione di cui all'art. 480, III c., c.p.c., come riformulato dall'art. 3, VII c.,
lett. c), d.lgs. n. 164/2024.
In ogni caso, anche diversamente opinando sul punto, si osserva che la avente Parte_1
sede legale in Bergamo, ha proposto correttamente l'opposizione avanti al giudice del luogo in cui è
stato notificato il precetto, e ciò nel rispetto della previsione di cui all'ultimo periodo del citato articolo.
Inoltre, il computo degli interessi in atto di precetto è stato operato correttamente ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 231/2002, ossia quali interessi moratori riconosciuti dal Tribunale di
Bergamo nell'emissione dei decreti ingiuntivi azionati come da domanda di cui ai rispettivi ricorsi monitori (vd. sub doc. nn. 2 e 2bis fasc. opposta) e non già quali interessi legali siccome allegati e computati dall'opponente (vd. sub doc. nn. 3, 4 fasc. opponente).
Infine, risulta provata documentalmente (vd. sub doc. n. 2 fasc. opponente) la sola dazione di euro
5.000,00 (e non già di euro 10.000,00 siccome dedotto dalla opponente) a favore, peraltro, non della impresa opposta bensì dell'avv.to con bonifico bancario di cui è ordinante non la Persona_1
società opponente ma personalmente, essendo, peraltro, documentalmente provato CP_2
(vd. sub doc. n. 6 fasc. opposta) che tale somma sia riferibile non alle spese legali liquidate dal Tribunale di Bergamo nei decreti ingiuntivi azionati bensì a quelle computate nella scrittura privata di natura transattiva (significativamente non oggetto di precetto), all'evidenza riferentesi all'attività
stragiudiziale esperita all'uopo.
In conclusione, l'opposizione all'esecuzione proposta dalla società di capitali non è meritevole di accoglimento e va reietta.
Segue alla soccombenza la condanna dell'opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite (ivi comprese quelle afferenti la fase “cautelare”), liquidate siccome in dispositivo secondo i valori medi delle tabelle nn. 2 e 10 allegate al D.M. n. 55/2014, siccome da ultimo modificato col
D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria, meramente documentale.
-
P. Q. M.
-
Il Tribunale di Bergamo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
- rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- condanna a rifondere alla opposta le spese di lite, liquidate in € 35.143,00 Parte_1
per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%,
i.v.a. e c.p.a., se dovuti.
Bergamo, lì 29 ottobre 2025.
Il Giudice
dr. Luca VERZENI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Luca Verzeni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 2664/2025, promossa da
Parte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Federico Caliò, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-attrice opponente-
contro
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv.to Federico Paternostro, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-convenuta opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 615, I c., c.p.c..
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da atto di citazione, da intendersi integralmente trascritte.
Per la convenuta opposta: come da atto depositato telematicamente il 16.10.2025, da intendersi integralmente trascritte.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
E' documentalmente provato (vd. sub doc. nn. 1, 4, 5 fasc. opposta) che l'opposta ha provveduto a notificare all'opponente non solo il decreto ingiuntivo n. 322/2025, emesso dal Tribunale di
Bergamo il 07.02.2025, ma anche il decreto ingiuntivo n. 3044/2023 emesso dal medesimo
Tribunale di Bergamo in data 10.11.2023. E', altresì, documentalmente provato (vd. sub doc. n. 3 fasc. opposta) che nella relata di notifica del precetto vi è esplicito riferimento all'allegato atto di precetto.
Nell'atto di precetto è indicato expressis verbis “che, in difetto del pagamento nel termine indicato,
si procederà ad esecuzione forzata mobiliare e/o presso terzi davanti al Tribunale di Bergamo, ad esecuzione immobiliare forzata davanti al Tribunale di Gorizia avente ad oggetto l'immobile di proprietà della debitrice, sito in Monfalcone alla Via Alessandro Manzoni n° 2, già ipotecato a garanzia del titolo di cui in premessa e con riserva di ogni altra azione”, con contestuale elezione di domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.to Fedele Paternostro, nel pieno rispetto della previsione di cui all'art. 480, III c., c.p.c., come riformulato dall'art. 3, VII c.,
lett. c), d.lgs. n. 164/2024.
In ogni caso, anche diversamente opinando sul punto, si osserva che la avente Parte_1
sede legale in Bergamo, ha proposto correttamente l'opposizione avanti al giudice del luogo in cui è
stato notificato il precetto, e ciò nel rispetto della previsione di cui all'ultimo periodo del citato articolo.
Inoltre, il computo degli interessi in atto di precetto è stato operato correttamente ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 231/2002, ossia quali interessi moratori riconosciuti dal Tribunale di
Bergamo nell'emissione dei decreti ingiuntivi azionati come da domanda di cui ai rispettivi ricorsi monitori (vd. sub doc. nn. 2 e 2bis fasc. opposta) e non già quali interessi legali siccome allegati e computati dall'opponente (vd. sub doc. nn. 3, 4 fasc. opponente).
Infine, risulta provata documentalmente (vd. sub doc. n. 2 fasc. opponente) la sola dazione di euro
5.000,00 (e non già di euro 10.000,00 siccome dedotto dalla opponente) a favore, peraltro, non della impresa opposta bensì dell'avv.to con bonifico bancario di cui è ordinante non la Persona_1
società opponente ma personalmente, essendo, peraltro, documentalmente provato CP_2
(vd. sub doc. n. 6 fasc. opposta) che tale somma sia riferibile non alle spese legali liquidate dal Tribunale di Bergamo nei decreti ingiuntivi azionati bensì a quelle computate nella scrittura privata di natura transattiva (significativamente non oggetto di precetto), all'evidenza riferentesi all'attività
stragiudiziale esperita all'uopo.
In conclusione, l'opposizione all'esecuzione proposta dalla società di capitali non è meritevole di accoglimento e va reietta.
Segue alla soccombenza la condanna dell'opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite (ivi comprese quelle afferenti la fase “cautelare”), liquidate siccome in dispositivo secondo i valori medi delle tabelle nn. 2 e 10 allegate al D.M. n. 55/2014, siccome da ultimo modificato col
D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva, decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria, meramente documentale.
-
P. Q. M.
-
Il Tribunale di Bergamo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
- rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- condanna a rifondere alla opposta le spese di lite, liquidate in € 35.143,00 Parte_1
per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%,
i.v.a. e c.p.a., se dovuti.
Bergamo, lì 29 ottobre 2025.
Il Giudice
dr. Luca VERZENI