Articolo 74 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 73Articolo 75
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15 maggio 1981
Art. 74.

Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1981, a norma dell' articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 , in 9.465 unita'.
Entrata in vigore il 15 maggio 1981