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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 589/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
NN, 18 marzo 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra nato a [...] il [...], ivi residente in [...], s.n.c., (cod. Parte_1
fisc. n. ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale alla lite che si allega, CodiceFiscale_1
dall'avv. Giovanni Vetri del Foro di NN (cod. fisc. n. ) ed elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato, per gli effetti del procedimento, presso e nello Studio Legale, sito in Caltanissetta, in Via
Rochester, n. 2
ricorrente
contro
Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. , con sede
[...] Controparte_2
legale in NN, Piazza Garibaldi n. 2 (P.I. rappresentata e difesa, in virtù di procura P.IVA_1
speciale in calce al presente atto, dall'avv. Francesca Palermo (c.f. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in NN, Corso Sicilia n. 117
resistente
Avente ad oggetto: illegittimità licenziamento e diritto all'assunzione
All'udienza odierna i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti depositati telematicamente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato il 05.05.2022 parte ricorrente di cui in epigrafe premesso di aver prestato servizio presso le società di gestione territoriale dei rifiuti dal febbraio 2007 fino alla data di licenziamento avvenuta da parte della Curatela Fallimentare del Parte_2
ovvero il 25 febbraio 2020, preceduta dalla comunicazione da parte della medesima curatela di avvio della procedura di licenziamento collettivo, adiva l'intestato Tribunale formulando le seguenti conclusioni:
Voglia per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. accertare la illegittimità del licenziamento del ricorrente e per l'effetto riconoscere il diritto al
transito alla Provincia di NN conservando i diritti di cui alla Legge Regionale 9/2010; CP_1
2. accertato il diritto al transito presso la Provincia di NN, ordinare assunzione presso CP_1
la stessa Società al fine di essere collocato presso l'ARO di competenza in ottemperanza al principio
di territorialità previsto dall'art. 19 della Legge 9/2010 sia ai sensi del comma a) che del comma c);
3. Condannare per l'effetto la parte resistente, al pagamento sia dei danni subiti che delle spese
Legali;
Cont Si costituiva la che resisteva alle domande chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Cont Il ricorrente rivendica il diritto all'assunzione alle dipendenze della resistente .
Lamenta infatti che la predetta società sarebbe rimasta inadempiente agli obblighi scaturenti dapprima dalla legge n.9/2010, di poi dall'Accordo Quadro siglato dalla parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali di categoria in data 06.08.2013. Invoca, a supporto della pretesa azionata, il disposto dell'art 19 commi 6 e 7 della legge regionale n.9/2010 che, rispettivamente, recitano:
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato
regionale con la partecipazione delle organizzazioni associative de comuni e delle province,
individua il personale addetto tra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e
provenienti dai comuni, dalle province o dalla regione “:
7. Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di
rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di
cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre
2009 presso: a) le società d'ambito; b) i consorzi d'ambito; c) le società utilizzate per la gestione
del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per
una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già inquadrati nei profili
operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R.,
previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed
economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso
divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione
del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili
operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non
sia inferiore al novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione
che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o
realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge
regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in
forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di
conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.
Comma 8: Il personale di cui ai commi 6 e 7 e assunto all'esito delle procedure volte a garantire il
definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilita gestionale,
operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni".
Dalla lettura delle norme in commento, si evince chiaramente come dal legislatore regionale fosse stato posto a carico delle SS.RR.RR. (Società per la Regolamentazione del servizio di Gestione
Rifiuti) un preciso obbligo di attivarsi, di concerto con l'Assessorato competente, al fine di garantire il transito del personale alle dipendenze dei consorzi, società d'ambito, ecc, ivi individuato, da utilizzarsi poi dai soggetti destinatari ed affidatari dell'appalto.
E' poi a dirsi come, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, non sia rimasto inerte, avendo siglato con le organizzazioni sindacali, in data 6 agosto 2013 un Accordo
Quadro nel quale si manifesta expressi verbis il chiaro “intendimento .. di salvaguardare gli attuali
livelli occupazionali nella fase di passaggio dall'attuale sistema al nuovo sistema organizzativo
gestionale delineato dalla normativa regionale di riferimento”.
Dall'esame del quadro normativo, sembrerebbe dedursi che il ricorrente possieda i requisiti che conferiscono il diritto al transito.
Ed invero la resistente contesta che la data di assunzione del ricorrente da parte di fosse Pt_2
quella indicata in ricorso e soprattutto contesta che il ricorrente fosse in servizio alle date previste dalla normativa invocata.
Soccorrono però a tale fine le buste paga in atti da cui si desume quale data di assunzione 01.02.2007.
I prospetti paga testimoniano dunque che il ricorrente fosse alle dipendenze di e dunque CP_3
della società d'ambito al momento della entrata in vigore della legge. Né può dubitarsi del fatto che non via sia stata soluzione di continuità giacchè ad esempio nella busta paga di luglio 2026 viene indicata come anzianità di servizio 8/10 anni, compatibile cioè con la data di assunzione risultante dai predetti prospetti. D'altra parte il ricorrente, nelle sue conclusioni, individua nel riconoscimento del diritto al transito
l'effetto della preliminare ed anzi pregiudiziale richiesta avente ad oggetto la declaratoria della illegittimità del licenziamento comminato da in liquidazione. Pt_2
Ora in disparte la considerazione che la legge individua nella previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro la condicio sine qua non dell'assunzione, e che non si rinvengono in seno al ricorso motivi di impugnativa del licenziamento si osserva come la domanda sì come formulata non sia suscettibile di accoglimento e prima ancora di essere vagliata. Sul punto appaiono pertinenti i rilievi
Cont della resistente circa il proprio denunciato difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda avente ad oggetto appunto la declaratoria di illegittimità del licenziamento. Ed invero il lavoratore avrebbe dovuto evocare in giudizio in parte qua, la società d'ambito con la quale intratteneva il rapporto di lavoro e che ha appunto disposto il licenziamento avversato e non certo
Cont la estranea a quella vicenda.
La domanda avanzata in ricorso sì come formulata non è pertanto suscettibile di accoglimento.
Cont La prospettata fondatezza della pretesa avanzata nei confronti della induce tuttavia a compensare le spese di lite.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
NN, 18 marzo 2025.