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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3431/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Giuseppe Itri e Loredana Gombia Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Roberto De Martino CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 979/2024 del Tribunale del lavoro di Tivoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 23 febbraio 2021 ha convenuto l' Parte_1 CP_1 davanti al giudice del lavoro presso il Tribunale di Tivoli esponendo di avere presentato all'istituto nella data del 10 novembre 2016 domanda per il riconoscimento dell'origine professionale della patologia di “Spondilodiscopatia lombo sacrale con protrusione discale in sede L4-L5, ernie intraspongiose di e deformazione del corpo di L1, CP_2 con danno radicolare”, riferita come contratta nello svolgimento della propria attività di collaboratrice domestica e pulitrice, svolta “da oltre venti anni”; che l'istituto aveva
Pag. 1 di 5 cionondimeno respinto la domanda escludendo l'esistenza di qualsivoglia nesso causale tra il rischio lavorativo cui era stata esposta e la patologia denunciata.
Ritenuta ingiusta una tale pronuncia, ha quindi concluso richiedendo di accertare l'origine professionale della malattia in questione e di dichiarare residuata un'inabilità permanente in misura non inferiore al 12%, da accertarsi mediante c.t.u. medica, con la condanna dell' alla liquidazione della relativa prestazione e al pagamento delle spese CP_1 processuali, da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito la prescrizione della pretesa e dedotto CP_1
l'infondatezza del ricorso ritenendo la malattia riportata dalla ricorrente come patologia comune e non professionale.
Istruita a mezzo dell'esame di due testimoni ed espressamente respinta l'eccezione di prescrizione proposta dall'istituto in ragione della sospensione dei relativi termini a seguito della pandemia da Covid-19, la causa è stata decisa con sentenza n. 979/2024, depositata l'11 giugno 2024, di rigetto del ricorso. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che la prova orale espletata non avesse permesso di evidenziare la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta e il rischio professionale addotto, trattandosi nel caso di specie di malattia ad eziologia multifattoriale, con onere della prova incombente sull'assicurata; ha inoltre dichiarato irripetibili le spese processuali.
Con atto depositato presso questa Corte l'11 dicembre 2024 la ha quindi Pt_1 interposto tempestivo appello dolendosi, con un unico motivo, della qualificazione della patologia lamentata come di origine comune e non tabellata. A tale proposito, ha richiamato la voce n. 193 del d.m. del 12 luglio 2000 e la voce n. 77 del d.m. del 9 aprile
2008 nel punto in cui prevedevano rispettivamente “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi polidistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare” (con percentuale di danno biologico fino al 25%) il primo ed “Ernia discale lombare” il secondo, patologie ambedue direttamente riconducibili a “Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero” e “Lavorazioni di movimentazione manuale di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”. Ha inoltre censurato la sentenza per avere confuso le tabelle di cui al d.P.R. n. 1124/1965 con
Pag. 2 di 5 gli elenchi per i quali sussiste l'obbligo di denuncia da parte del medico sottolineando che le lavorazioni svolte ricomprendevano anche la movimentazione di carichi e l'esposizione a vibrazioni, come richiesto dalle tabelle e come confermato dai testimoni esaminati.
Ha dunque sollecitato la riforma della sentenza concludendo per l'accoglimento delle domande proposte in ricorso, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' deducendo CP_1
l'infondatezza del gravame e concludendo per il suo rigetto.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si illustrano a seguire.
Con l'unico motivo di gravame la censura la sentenza impugnata sostanzialmente Pt_1 sostenendo che nel caso di specie si tratterebbe di una malattia tabellata, con conseguente presunzione di origine professionale, richiamando all'uopo la voce n. 193 del d.m. del 12 luglio 2000 e la voce n. 77 del d.m. del 9 aprile 2008 nel punto in cui prevedevano rispettivamente “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti
e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi polidistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare” (con percentuale di danno biologico fino al 25%) il primo ed “Ernia discale lombare” il secondo, patologie ambedue direttamente riconducibili a
“Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero” e “Lavorazioni di movimentazione manuale di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”. Rileva inoltre che l'istruttoria celebrata avrebbe comunque dimostrato lo svolgimento di attività che comportavano sollevamento di carichi ed esposizione a vibrazioni con intensa sollecitazione della colonna vertebrale, tale da cagionare la patologia lamentata.
La censura non ha pregio in quanto risulta assorbente il rilievo secondo il quale le deposizioni dei testi esaminati hanno restituito un quadro assai generico di sollevamento di pesi di caratteristiche indeterminate, atteso che il teste ha riferito di trasporto Tes_1
Pag. 3 di 5 di “grandi sacchi” di rifiuti e di secchi della mensa, senza tuttavia fornire elementi sufficienti né in ordine alla frequenza di tali attività, né in ordine all'entità del peso sollevato. Ugualmente, il teste ha raccontato di attività di pulizia “intense” con Tes_2 eliminazione di polvere nelle scaffalature o in altri luoghi, con assai vaga indicazione del trasporto di sacchi di spazzatura, degli apparecchi aspirapolvere e dei secchi di acqua per le pulizie.
Dunque, manca la prova dello svolgimento di quelle lavorazioni di movimentazione manuale di carichi, svolte in modo abituale e sistematico, in assenza di ausili efficaci, che sola può essere considerata come foriera di malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, né tantomeno si è dato conto di esposizione a vibrazioni di alcun genere, certamente non producibili dall'uso di comuni apparecchi di aspirazione della polvere per come ugualmente riferito dai testi e allegato dall'appellante.
In maniera condivisibile, in difetto della prova dello svolgimento di mansioni tali da poter ipotizzare la sussistenza di una tecnopatia, ciò che supera la questione se la patologia in esame sia o meno tabellata, il primo giudice ha quindi ritenuto di non dare corso alla richiesta consulenza tecnica medico-legale, mancando a monte gli estremi per poter ipotizzare la configurabilità nel caso in oggetto di una malattia professionale.
Per le ragioni esposte l'appello va, pertanto, rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Per quanto concerne le spese del presente grado, vista la dichiarazione contenuta in atti, la parte appellante non è tenuta alla loro rifusione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si deve dare tuttavia atto della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato l'11 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Tivoli n.
979/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio;
Pag. 4 di 5 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3431/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Giuseppe Itri e Loredana Gombia Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Roberto De Martino CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 979/2024 del Tribunale del lavoro di Tivoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 23 febbraio 2021 ha convenuto l' Parte_1 CP_1 davanti al giudice del lavoro presso il Tribunale di Tivoli esponendo di avere presentato all'istituto nella data del 10 novembre 2016 domanda per il riconoscimento dell'origine professionale della patologia di “Spondilodiscopatia lombo sacrale con protrusione discale in sede L4-L5, ernie intraspongiose di e deformazione del corpo di L1, CP_2 con danno radicolare”, riferita come contratta nello svolgimento della propria attività di collaboratrice domestica e pulitrice, svolta “da oltre venti anni”; che l'istituto aveva
Pag. 1 di 5 cionondimeno respinto la domanda escludendo l'esistenza di qualsivoglia nesso causale tra il rischio lavorativo cui era stata esposta e la patologia denunciata.
Ritenuta ingiusta una tale pronuncia, ha quindi concluso richiedendo di accertare l'origine professionale della malattia in questione e di dichiarare residuata un'inabilità permanente in misura non inferiore al 12%, da accertarsi mediante c.t.u. medica, con la condanna dell' alla liquidazione della relativa prestazione e al pagamento delle spese CP_1 processuali, da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito la prescrizione della pretesa e dedotto CP_1
l'infondatezza del ricorso ritenendo la malattia riportata dalla ricorrente come patologia comune e non professionale.
Istruita a mezzo dell'esame di due testimoni ed espressamente respinta l'eccezione di prescrizione proposta dall'istituto in ragione della sospensione dei relativi termini a seguito della pandemia da Covid-19, la causa è stata decisa con sentenza n. 979/2024, depositata l'11 giugno 2024, di rigetto del ricorso. Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che la prova orale espletata non avesse permesso di evidenziare la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta e il rischio professionale addotto, trattandosi nel caso di specie di malattia ad eziologia multifattoriale, con onere della prova incombente sull'assicurata; ha inoltre dichiarato irripetibili le spese processuali.
Con atto depositato presso questa Corte l'11 dicembre 2024 la ha quindi Pt_1 interposto tempestivo appello dolendosi, con un unico motivo, della qualificazione della patologia lamentata come di origine comune e non tabellata. A tale proposito, ha richiamato la voce n. 193 del d.m. del 12 luglio 2000 e la voce n. 77 del d.m. del 9 aprile
2008 nel punto in cui prevedevano rispettivamente “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi polidistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare” (con percentuale di danno biologico fino al 25%) il primo ed “Ernia discale lombare” il secondo, patologie ambedue direttamente riconducibili a “Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero” e “Lavorazioni di movimentazione manuale di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”. Ha inoltre censurato la sentenza per avere confuso le tabelle di cui al d.P.R. n. 1124/1965 con
Pag. 2 di 5 gli elenchi per i quali sussiste l'obbligo di denuncia da parte del medico sottolineando che le lavorazioni svolte ricomprendevano anche la movimentazione di carichi e l'esposizione a vibrazioni, come richiesto dalle tabelle e come confermato dai testimoni esaminati.
Ha dunque sollecitato la riforma della sentenza concludendo per l'accoglimento delle domande proposte in ricorso, vinte le spese del doppio grado di giudizio, con loro distrazione.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' deducendo CP_1
l'infondatezza del gravame e concludendo per il suo rigetto.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si illustrano a seguire.
Con l'unico motivo di gravame la censura la sentenza impugnata sostanzialmente Pt_1 sostenendo che nel caso di specie si tratterebbe di una malattia tabellata, con conseguente presunzione di origine professionale, richiamando all'uopo la voce n. 193 del d.m. del 12 luglio 2000 e la voce n. 77 del d.m. del 9 aprile 2008 nel punto in cui prevedevano rispettivamente “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti
e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico strumentale di discoartrosi polidistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare” (con percentuale di danno biologico fino al 25%) il primo ed “Ernia discale lombare” il secondo, patologie ambedue direttamente riconducibili a
“Lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero” e “Lavorazioni di movimentazione manuale di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”. Rileva inoltre che l'istruttoria celebrata avrebbe comunque dimostrato lo svolgimento di attività che comportavano sollevamento di carichi ed esposizione a vibrazioni con intensa sollecitazione della colonna vertebrale, tale da cagionare la patologia lamentata.
La censura non ha pregio in quanto risulta assorbente il rilievo secondo il quale le deposizioni dei testi esaminati hanno restituito un quadro assai generico di sollevamento di pesi di caratteristiche indeterminate, atteso che il teste ha riferito di trasporto Tes_1
Pag. 3 di 5 di “grandi sacchi” di rifiuti e di secchi della mensa, senza tuttavia fornire elementi sufficienti né in ordine alla frequenza di tali attività, né in ordine all'entità del peso sollevato. Ugualmente, il teste ha raccontato di attività di pulizia “intense” con Tes_2 eliminazione di polvere nelle scaffalature o in altri luoghi, con assai vaga indicazione del trasporto di sacchi di spazzatura, degli apparecchi aspirapolvere e dei secchi di acqua per le pulizie.
Dunque, manca la prova dello svolgimento di quelle lavorazioni di movimentazione manuale di carichi, svolte in modo abituale e sistematico, in assenza di ausili efficaci, che sola può essere considerata come foriera di malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, né tantomeno si è dato conto di esposizione a vibrazioni di alcun genere, certamente non producibili dall'uso di comuni apparecchi di aspirazione della polvere per come ugualmente riferito dai testi e allegato dall'appellante.
In maniera condivisibile, in difetto della prova dello svolgimento di mansioni tali da poter ipotizzare la sussistenza di una tecnopatia, ciò che supera la questione se la patologia in esame sia o meno tabellata, il primo giudice ha quindi ritenuto di non dare corso alla richiesta consulenza tecnica medico-legale, mancando a monte gli estremi per poter ipotizzare la configurabilità nel caso in oggetto di una malattia professionale.
Per le ragioni esposte l'appello va, pertanto, rigettato con conferma dell'impugnata sentenza.
Per quanto concerne le spese del presente grado, vista la dichiarazione contenuta in atti, la parte appellante non è tenuta alla loro rifusione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si deve dare tuttavia atto della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato l'11 dicembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Tivoli n.
979/2024, così provvede:
- respinge l'appello;
- dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio;
Pag. 4 di 5 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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