Sentenza breve 15 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 15/04/2026, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00704/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2026, proposto da
AN OM, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto OM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
FO GA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Brancaccio, Alberto La Gloria e Antonio Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della delibera dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno n. 116 del 28.1.2026 con la quale sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice e nominato il vincitore dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa - UOC medicina generale e delle fragilità del P.O. DA indetta con deliberazione n. 446 del 25.3.2025;
- di tutti gli atti della procedura di cui alla selezione, ivi compresa la griglia di valutazione, la scheda di valutazione titoli del dott. AN OM con la quale sono stati assegnati al medesimo punti 16,120 e la scheda di valutazione del dott. FO GA con la quale sono stati assegnati al medesimo punti 25,640, la relazione sintetica del 02.12.2025 ed il verbale di pari data della Commissione Esaminatrice di insediamento della commissione, valutazione titoli, prova colloquio e graduatoria di merito con il quale è stato assegnato al dott. AN OM il punteggio complessivo di punti 61,120 ed al dott. FO GA di punti 81,640, atti questi tutti conosciuti a seguito di accesso agli atti riscontrato in data 28.01.2026;
- di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
e per la declaratoria del diritto del ricorrente, previa riedizione della procedura con nuova valutazione ad opera di altra commissione in diversa composizione e formazione di nuova graduatoria, ad essere inserito nella medesima in posizione utile ad essere dichiarato vincitore dell’avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa - UOC medicina generale e delle fragilità del P.O. DA indetta con deliberazione n. 446 del 25.3.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Salerno e di FO GA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. EL LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con avviso pubblicato sul BURC n. 23 del 14.4.2025 (e sulla G.U. n. 37 del 13.5.2025) l’A.S.L. Salerno ha comunicato l’avvio di una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento dell'incarico di Direzione della Struttura Complessa di Medicina Generale e delle Fragilità del P.O. DA.
All’esito dell’espletamento della procedura la commissione ha redatto una graduatoria da trasmettere al Direttore Generale dell’A.S.L. per gli adempimenti di competenza, dalla quale è risultato primo classificato il controinteressato dott. FO GA e secondo classificato il ricorrente, rispettivamente con punteggi pari a 81,64 e 61,12.
Con delibera n. 116 del 28.1.2026 l’A.S.L. ha preso atto degli esiti della procedura e conferito al controinteressato l’incarico di Direttore della Struttura Complessa U.O.C. Medicina Generale e delle Fragilità del P.O. DA.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 2.3.2026 e depositato in data 7.3.2026) il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti suddetti per i motivi come di seguito rubricati:
“ I. Valutazione dei titoli di studio - Violazione e falsa applicazione della Lex Specialis – Eccesso di potere per difetto di motivazione, omessa e/o erronea e/o arbitraria valutazione dei titoli ”;
“ II. Valutazione del Curriculum - Violazione e falsa applicazione della Lex Specialis, dell’art. 3 della legge 241/90 e dell’ art. 15 comma 7 bis lett. b) D.lgs 502 del 1992 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, omessa e/o erronea e/o arbitraria valutazione: Eccesso di potere per illogicità manifesta ”;
“ III. Valutazione del colloquio - Violazione e falsa applicazione della Lex Specialis; Violazione delle norme sulla pubblicità delle prove concorsuali (Art. 7 D.P.R. 483/97) e dei principi di trasparenza e partecipazione; violazione dell'art. 12, comma 1 DPR 487/1994 – Omessa tipizzazione dei criteri di valutazione del colloquio eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione ”;
“ IV. Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione dell’art. 1 L. 241/1990 – Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza – Istruttoria apparente – Eccesso di potere per superficialità, illogicità manifesta e difetto di istruttoria ”.
Il ricorrente ha quindi concluso in via principale per l’annullamento degli atti impugnati, in subordine per ordinare alla commissione la rivalutazione dei titoli e dei curricula dei candidati e, in via ulteriormente gradata, per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere collocato in posizione utile per il conferimento dell’incarico.
3. Si sono costituiti l’A.S.L. ed il controinteressato ed hanno chiesto la reiezione del ricorso.
In particolare, l’A.S.L. ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e nel merito l’infondatezza del ricorso.
4. Nella camera di consiglio del 14.4.2026 sono stati sentiti i difensori presenti come da verbale ed il Collegio ha dato avviso di possibile adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
5. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (in accoglimento della relativa eccezione formulata dall’A.S.L.), perché la controversia rientra nella cognizione del giudice ordinario alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
In particolare, le Sezioni Unite con la sentenza n. 3868 del 20.2.2026 hanno affermato il seguente principio di diritto “ anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dall'art. 20 della legge n. 118 del 2022, l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001 ”.
Tale orientamento in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario è stato ulteriormente ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6970 del 24.3.2026, la quale all’esito di un’articolata motivazione ha osservato che “ la modifica al comma 7-bis dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992, recata dall'art. 10 della legge n. 118/2022, nell'aver eliso la discrezionalità del dirigente generale dell'A.S. nel conferimento dell'incarico di direzione sanitaria di struttura complessa, non determina come effetto l'attrazione della procedura selettiva nell'ambito di quelle del concorso in sento tecnico, avendo la novella legislativa inteso non già mutare la natura privatistica dell'incarico, ma soltanto prevedere un vincolo stringente in funzione di tutela di interessi pubblicistici ai quali non si sottrare il pubblico impiego privatizzato ”.
In ossequio al principio di sinteticità questo Collegio si limita a richiamare e fare propri i passaggi argomentativi analiticamente esposti dalla Suprema Corte nelle suddette pronunce per pervenire all’affermazione del suddetto principio di diritto, i quali si attagliano pienamente al caso di specie e consentono di affermare l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia vertente su procedura relativa proprio al conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa.
In definitiva, alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Pertanto, questo giudizio potrà essere riproposto dalle parti dinanzi al giudice ordinario.
6. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate in ragione della natura in rito della presente decisione e tenuto conto della novità delle pronunce delle Sezioni Unite in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
A) Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione;
B) Assegna alle parti i termini di cui all’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione dinanzi al giudice ordinario;
C) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI RU, Presidente
UR Zoppo, Primo Referendario
EL LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL LI | PI RU |
IL SEGRETARIO