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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 28/07/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N.124 / 2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 124 degli affari civili dell'anno 2025 e vertente
TRA nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
AN (PU) loc.tà Villa Furlo
E
VEDOVI ORNELLA, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Serenella Ruggeri del foro di Urbino presso il cui studio, sito in Fossombrone (PU) via Solleciti 15 int.3/b, hanno eletto domicilio come da procura in atti
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 6 marzo 2025 veniva esposto in relazione ai predetti coniugi quanto segue:
“ -che i suddetti hanno contratto matrimonio concordatario celebrato in
Fossombrone il 28.07.1962, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Fossombrone anno 1962 n.42 parte II^ serie A - ufficio 1 ( doc. n.1);
-che dal matrimonio, in data 28.11.1965 è nata la figlia ormai sessantenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
-che i coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Urbino in data
04.04.1996 (doc. n.2 );
-che in data 24.07.1992, a rogito del notaio , i sig.ri e Persona_2 Pt_1
VI hanno scelto il regime della separazione dei beni;
-che dal giorno della separazione non vi è stato alcun segno di riconciliazione talchè
i coniugi hanno continuato a vivere separati;
-che attualmente , il sig. risiede in AN loc.tà Villa Furlo e la sig.ra Pt_1
VI in Fossombrone via Umberto I° n.44 ;
-che in data 24.01.2025, il inviava, tramite il proprio legale, una Pt_1
raccomandata alla ex moglie al fine di invitarla a predisporre un ricorso congiunto che però non conseguiva l'effetto sperato;
-che inoltre, la sig.ra VI è stata più volte contattata da parte del sottoscritto difensore al fine di sottoscrivere un ricorso congiunto ottenendo come risposta un impegno a presentarsi presso lo studio legale che però ogni volta rimaneva disatteso;
-che avendo i coniugi sufficiente capacità economica, nulla hanno chiesto a titolo di mantenimento per loro medesimi, sin dalla separazione anzidetta;
-che le parti non ha più nulla a pretendere reciprocamente fra loro;
-che ricorrendo gli estremi di legge per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 3 L. 898/70 e successive modifiche , il sig. depositava avanti all' intestato Tribunale, Parte_1 singolarmente il ricorso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
-che nelle more della notifica per la comparizione dei coniugi, la sig.ra VI si rivolgeva a questo studio manifestando la volontà di aderire alla dichiarazione di divorzio;
-che pertanto si rende necessario trasformare il divorzio giudiziale in congiunto;
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con il deposito di note scritte, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito indicate: “dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n.2 lett.B della legge 01.12.1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sig.ri e VI LL in Parte_1
Fossombrone il 28.07.1962, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del
Comune di Fossombrone anno 1962 n. 42 parte II^ - serie A Ufficio 1, ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alla relativa annotazione e trascrizione ”.
All'esito del deposito, in data 9.05.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, i la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù della sentenza del Tribunale di Urbino n.46 del 04.04.1996 ;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
- le condizioni stabilite dai coniugi, non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- il PM ha espresso parere favorevole, - sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Fossombrone il 28.07.1962, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Fossombrone anno 1962 n.42 parte II^ serie A - ufficio 1 da Parte_1
VI LL .
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fossombrone (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il
24.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 124 degli affari civili dell'anno 2025 e vertente
TRA nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
AN (PU) loc.tà Villa Furlo
E
VEDOVI ORNELLA, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Serenella Ruggeri del foro di Urbino presso il cui studio, sito in Fossombrone (PU) via Solleciti 15 int.3/b, hanno eletto domicilio come da procura in atti
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 6 marzo 2025 veniva esposto in relazione ai predetti coniugi quanto segue:
“ -che i suddetti hanno contratto matrimonio concordatario celebrato in
Fossombrone il 28.07.1962, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Fossombrone anno 1962 n.42 parte II^ serie A - ufficio 1 ( doc. n.1);
-che dal matrimonio, in data 28.11.1965 è nata la figlia ormai sessantenne ed Per_1
economicamente autosufficiente;
-che i coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Urbino in data
04.04.1996 (doc. n.2 );
-che in data 24.07.1992, a rogito del notaio , i sig.ri e Persona_2 Pt_1
VI hanno scelto il regime della separazione dei beni;
-che dal giorno della separazione non vi è stato alcun segno di riconciliazione talchè
i coniugi hanno continuato a vivere separati;
-che attualmente , il sig. risiede in AN loc.tà Villa Furlo e la sig.ra Pt_1
VI in Fossombrone via Umberto I° n.44 ;
-che in data 24.01.2025, il inviava, tramite il proprio legale, una Pt_1
raccomandata alla ex moglie al fine di invitarla a predisporre un ricorso congiunto che però non conseguiva l'effetto sperato;
-che inoltre, la sig.ra VI è stata più volte contattata da parte del sottoscritto difensore al fine di sottoscrivere un ricorso congiunto ottenendo come risposta un impegno a presentarsi presso lo studio legale che però ogni volta rimaneva disatteso;
-che avendo i coniugi sufficiente capacità economica, nulla hanno chiesto a titolo di mantenimento per loro medesimi, sin dalla separazione anzidetta;
-che le parti non ha più nulla a pretendere reciprocamente fra loro;
-che ricorrendo gli estremi di legge per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ai sensi dell'art. 3 L. 898/70 e successive modifiche , il sig. depositava avanti all' intestato Tribunale, Parte_1 singolarmente il ricorso per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
-che nelle more della notifica per la comparizione dei coniugi, la sig.ra VI si rivolgeva a questo studio manifestando la volontà di aderire alla dichiarazione di divorzio;
-che pertanto si rende necessario trasformare il divorzio giudiziale in congiunto;
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con il deposito di note scritte, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di seguito indicate: “dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n.2 lett.B della legge 01.12.1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i sig.ri e VI LL in Parte_1
Fossombrone il 28.07.1962, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del
Comune di Fossombrone anno 1962 n. 42 parte II^ - serie A Ufficio 1, ordinando all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alla relativa annotazione e trascrizione ”.
All'esito del deposito, in data 9.05.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti insistevano per l'accoglimento delle istanze e le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, i la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù della sentenza del Tribunale di Urbino n.46 del 04.04.1996 ;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi;
- le condizioni stabilite dai coniugi, non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- il PM ha espresso parere favorevole, - sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Fossombrone il 28.07.1962, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Fossombrone anno 1962 n.42 parte II^ serie A - ufficio 1 da Parte_1
VI LL .
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Fossombrone (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il
24.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone