Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2227 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4684/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/04/2025 da
1) Parte_1
nata San Paolo (Brasile) il 20/06/1984 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: CodiceFiscale_1
residente in [...], Largo Caccia Dominioni Camillo n. 3 con gli avv.ti Antonella Capobianco e Cristiana Sala presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Valentina Rimini presso la quale ha eletto domicilio telematico
(anno 2014, n. 0342, parte II, serie C/1)
Divorziati con sentenza del Tribunale dello Stato di San Paolo, Circoscrizione di San Paolo, Foro
Regionale di Itaquera, Seconda Sezione Famiglia e Successioni, del 17/06/2020 e successivamente modificata con decreto n. 7023/2022 del Tribunale di Milano emesso in data 07/04/2022 e pubblicato in data 20/04/2022.
con i seguenti figli:
nata il [...] Persona_1
AR ED, nato il [...]
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica della sentenza di divorzio del Tribunale dello Stato di San Paolo, Circoscrizione di San Paolo, Foro
Regionale di Itaquera, Seconda Sezione Famiglia e Successioni, del 17/06/2020 e successivamente modificata con decreto n. 7023/2022 del Tribunale di Milano emesso in data 07/04/2022 e pubblicato in data 20/04/2022.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“ OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica del decreto in data 7 aprile 2022 del
Tribunale di Milano (R.G.: 6332/2021 V.G.):
1) I figli minori e resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 Persona_2
genitori e resteranno collocati a settimane alterne presso ciascuno di essi, dal lunedì di una settimana (con accompagnamento a scuola da parte del genitore che termina la settimana) al lunedì della settimana successiva (con prelievo dei figli da scuola da parte del genitore che inizia la settimana).
Per quanto riguarda i periodi di vacanze scolastiche, i genitori concordano che:
- vacanze di Natale: salvo diverso accordo, e trascorreranno ad anni Persona_1 Persona_2
alterni con un genitore il periodo dal giorno in cui terminano le lezioni scolastiche al 30 dicembre e con l'altro genitore il periodo dal 30 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche (Natale 2025 primo periodo con il padre), mantenendo la prassi della cena del 24.12 con un genitore e del pranzo del 25.12 con l'altro genitore ad anni alterni. Il genitore che trascorrerà con i figli il secondo periodo avrà, in ogni caso, facoltà di trascorrere con i medesimi almeno due ore il giorno di Natale
a meno che i figli si dovessero trovare lontani dalla loro residenza con l'altro genitore. Al termine delle vacanze natalizie, il genitore che avrà trascorso con i figli il primo periodo riprenderà
l'alternanza tenendoli presso di sé;
- vacanze pasquali, di carnevale, festività minori e ponti scolastici: ad anni alterni con ciascun genitore;
- vacanze estive: e trascorreranno con i genitori un periodo di due o tre Persona_1 Persona_2
settimane anche non consecutive durante il periodo di vacanza scolastica estiva. I genitori si accorderanno per i periodi di competenza entro la fine del mese di settembre di ciascun anno per l'estate successiva. Per il resto delle vacanze scolastiche estive (ossia per i mesi di giugno e luglio), i genitori proseguiranno con l'ordinaria alternanza, salva la facoltà di ognuno di chiedere all'altro scambi di settimane di spettanza nel caso in cui ci fosse la possibilità di far trascorrere ai figli vacanze fuori città. Al termine del mese di agosto, il genitore che avrà trascorso con i figli il primo periodo riprenderà l'alternanza tenendoli presso di sé la prima settimana di settembre.
2) La OR , che si è già attivata nella ricerca di un appartamento in locazione in cui Pt_1
trasferirsi con i figli, permarrà a vivere con i medesimi nella ex-casa coniugale, di esclusiva proprietà del OR sino al 30 giugno 2025. La OR sarà tenuta a corrispondere Pt_2 Pt_1 al OR una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio della casa familiare Pt_2
oltre il termine del 30 giugno 2025.
Sino a tale data o, comunque, sino a quando permarrà nella ex-casa coniugale, ella si farà carico delle spese per le utenze e delle spese condominiali ordinarie, anche arretrate, in relazione alle quali si è già accordata con l'amministrazione condominiale per il saldo del debito che dovrà avvenire prima del rilascio dell'immobile. Il OR si farà carico delle spese straordinarie e Pt_2
delle rate del mutuo come sinora avvenuto.
3) Nel momento in cui la OR avrà reperito una sua abitazione - entro e non oltre il 30 Pt_1 giugno 2025 - il OR corrisponderà alla medesima l'importo non ripetibile di € 5.000,00, a Pt_2
titolo di contributo per le spese iniziali della locazione e del trasloco, secondo le seguenti modalità: € 3.000,00 a mezzo bonifico istantaneo nel momento in cui la OR Pt_1 sottoscriverà il contratto di locazione, entro e non oltre il 30 giugno 2025 e € 2.000,00 a mezzo bonifico istantaneo nel momento in cui lascerà la ex-casa coniugale.
La OR , entro il termine convenuto, lascerà la ex-casa coniugale libera da cose e Pt_1
persone per farla rientrare nella piena disponibilità del OR in buono stato conservativo, Pt_2 salva l'usura, e cambierà la residenza propria e dei figli minori (nonché della propria madre che attualmente risulta altresì residente in [...]n. 3). A decorrere dal mese successivo a quello del rilascio dell'immobile e del contestuale cambio di residenza, il OR corrisponderà alla OR l'importo mensile di € 350,00 a titolo di contributo Pt_2 Pt_1 indiretto per il mantenimento dei figli (€ 175,00 a figlio) fino all'autosufficienza economica degli stessi. L'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ad un anno dal primo versamento). La OR si impegna a dare al OR comunicazione Pt_1 Pt_2
della data del rilascio della ex-casa coniugale con almeno un mese di anticipo.
4) La residenza anagrafica dei minori resterà presso l'abitazione della madre, che si impegna a non trasferirsi fuori dal comune di Milano e a far loro proseguire gli studi presso l'Istituto Comprensivo di Via Moisè Loria, attualmente frequentato, sino al termine del ciclo delle scuole medie per entrambi. I percorsi di studi successivi saranno concordati tra i genitori, tenuto conto della scelta dell'orientamento scolastico in base alle inclinazioni naturali dei figli.
5) In tema di ripartizione delle spese extra assegno sportive, scolastiche e mediche, i genitori concordano che:
- per le sole spese sportive il OR continuerà a farsi carico al 100% di una sola attività Pt_2 sportiva per ciascun figlio. Nell'eventualità in cui i figli frequentassero una seconda attività sportiva, i genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno i costi della attività sportiva più onerosa tra le due praticate da ciascun figlio, fino al termine del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado per entrambi i figli. A decorrere dal terzo anno della scuola secondaria di secondo grado per ciascun figlio, fermo restando l'onere del OR di farsi Pt_2 carico al 100% del costo di una attività sportiva, nell'ipotesi in cui i figli dovessero praticare una seconda attività sportiva, la OR sosterrà al 100% i costi dell'attività sportiva meno Pt_1
onerosa tra le due frequentate dai figli;
- per le sole spese scolastiche: fino al termine del secondo anno della scuola secondaria di ciascun figlio, il OR continuerà a farsi carico del pagamento del 100% delle spese Pt_2
scolastiche. A decorrere dal terzo anno della scuola secondaria di secondo grado per ciascun figlio e sino all'autosufficienza economica degli stessi, la OR contribuirà alle spese Pt_1
scolastiche dei figli al 20%;
- per le sole spese mediche: a decorrere dalla sottoscrizione del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, il OR terrà a proprio carico il pagamento delle spese mediche per Pt_2
i figli nella misura del 75% e la OR nella misura del 25%. Per quanto non previsto e Pt_1
per le ulteriori spese straordinarie, i genitori faranno riferimento alle Linee Guida del Tribunale di
Milano, sottoscritte in data 14 novembre 2017. 6) I genitori concordano che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente dalla OR
. Pt_1
7) La OR , prima del deposito del presente ricorso che, già sottoscritto dalle parti, sarà Pt_1
fiduciariamente custodito dagli avvocati, si impegna a rimettere tutte le denunce-querele sporte nei confronti del OR (denuncia 06.08.2021 ore 18.16, denuncia 06.08.2021 ore 18.43, Pt_2
denuncia 04.09.2021 ore 19.41, denuncia 06.09.2021 ore 16.45), il quale a sua volta, si impegna ad accettare la remissione di querela secondo le precise istruzioni che sono state date dagli avvocati penalisti delle parti. La remissione delle querele dovrà avvenire entro la fine del mese di aprile 2025.
8) I ORi e si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, Pt_1 Pt_2 carta di identità e documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio per i figli e Persona_1 [...]
e concordano che ogni viaggio all'estero dovrà avere il consenso dell'altro genitore. Per_2
Le parti concordano che le spese relative al rilascio e al rinnovo del passaporto Italiano, carta di identità e documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio di e di saranno Persona_1 Persona_2
divise al 50%
9) I ORi e concordano che il cambio di residenza della madre della OR Pt_1 Pt_2
, OR , la quale attualmente risulta residente in [...]
Caccia Dominioni n. 3, sarà effettuato entro il 30 giugno 2025.
- COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite”.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale dello Stato di San
Paolo, Circoscrizione di San Paolo, Foro Regionale di Itaquera, Seconda Sezione Famiglia e Successioni, del 17/06/2020 e successivamente modificata con decreto n. 7023/2022 del Tribunale di
Milano emesso in data 07/04/2022 e pubblicato in data 20/04/2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
Così deciso in Milano, il 11/06/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai