Articolo 6 della Legge 2 marzo 1974, n. 77
Articolo 5Articolo 7
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11 aprile 1974
Art. 6.
Le disposizioni di cui all'articolo 4, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372 , modificato dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2 della presente legge, hanno efficacia dal 1 giugno 1972. Resta fissata al 1 gennaio 1974 la decorrenza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 hanno efficacia dal 1 ottobre 1973.
Entrata in vigore il 11 aprile 1974
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