Art. 1. Articolo unico.
Al n. 1 dell'art. 8 della legge 11 aprile 1955, n. 294 , e' aggiunto il seguente comma:
"Alla rivalutazione delle attivita' patrimoniali dell'I.N.A., esistenti al 31 dicembre 1953, da effettuarsi non oltre il secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1952, n. 74 ".
Al n. 1 dell'art. 8 della legge 11 aprile 1955, n. 294 , e' aggiunto il seguente comma:
"Alla rivalutazione delle attivita' patrimoniali dell'I.N.A., esistenti al 31 dicembre 1953, da effettuarsi non oltre il secondo esercizio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1952, n. 74 ".