TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/11/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5342/2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, decisa all'udienza del 4.11.2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, vertente
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di procura a margine Parte_1 dell'atto di citazione, dall'avv. Cesarina Gandolfi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Priverno (LT), via Montanino n.1;
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in Controparte_1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
DE LL, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cori (LT), via San Nicola n. 86/G;
OPPOSTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 3163/2021, la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., chiedeva al Tribunale di Controparte_1
Latina di ingiungere a il pagamento della somma Parte_1 complessiva di euro 14.660,00 oltre interessi e spese, quale credito rimasto insoluto per opere di ristrutturazione edilizia. Con d.i. n. 1552/2021, depositato in data 27.08.2021, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione. Deduceva l'infondatezza del credito vantato da parte opposta per mancata ultimazione delle opere commissionate e per la sussistenza di vizi. Deduceva di non aver mai commissionato lavorazioni aggiuntive e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 20.000,00 o nella maggiore o minor somma da accertare in corso di causa.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva la Controparte_1 fondatezza del credito vantato in virtù dell'esatta esecuzione delle lavorazioni di cui al contratto di appalto nonché dell'esecuzione delle opere extra capitolato eseguite su commissione dell'opponente.
Prodotta documentazione, raccolto l'interrogatorio formale dell'opponente, espletata prova testimoniale, all'udienza del 4.11.2025, la causa, svoltasi la discussione nelle forme di cui all'art. 127 ter-128 c.p.c., era decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
L'opposizione è parzialmente fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione ex d.lgs. 28/2010, atteso che l'oggetto del presente giudizio non rientra tra le materie soggette alla mediazione obbligatoria di cui suddetto decreto e s.m.i.
Nel merito, risulta incontestata la sussistenza di un contrato di appalto concluso tra le parti per l'esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia. Le parti pattuivano una serie di lavorazioni di cui al capitolato allegato al contratto di appalto prodotto in atti (cfr. doc. all. n. 1 di parte opposta), per il prezzo
- 2 - complessivo di € 35.000,00. Parte opponente ha corrisposto la minor somma di
€ 24.500,00 residuando un credito di € 10.500,00 per il quale l'opposto ha agito con il giudizio monitorio.
Parte opponente ha tuttavia eccepito la non debenza delle somme azionate ex art. 1460 c.c. per mancata ultimazione dei lavori commissionati e sussistenza di vizi nelle opere eseguite.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, in materia di riparto degli oneri probatori ex art. 2697 c.c., ha costantemente affermato che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è invertito l'ordine degli oneri probatori delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, come nel caso di specie, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (sin da Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
Come successivamente ribadito con riguardo a contratto con prestazioni corrispettive, nel caso in cui il convenuto resista alla domanda di condanna all'adempimento della prestazione da lui dovuta, eccependo che l'attore non ha adempiuto la propria obbligazione, spetta a quest'ultimo provare il proprio
- 3 - adempimento (Cass., sez. I, 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
826 del 20/01/2015).
Parte opponente ha dedotto l'esistenza di vizi nelle lavorazioni relative al capitolato originario, per il quale residuava ancora da versare l'importo di euro 10.500,00 oltre iva.
Sul punto ha versato in atti missiva del 23.4.2021 di denuncia e contestazione di vizi, nonché perizia di parte del 12.10.2021.
Deve pertanto ritenersi che i vizi siano stati dedotti nei termini decorrenti dalla loro effettiva scoperta e consapevolezza.
In ordine alla loro esistenza, il teste, geom. direttore dei Tes_1 lavori, escusso all'udienza del 09.05.2023, dichiarava: “Mi sono accorto dei problemi dopo qualche tempo che erano iniziati i lavori. Andavo sul cantiere circa settimanalmente. Controllavo e all'occorrenza quando ero chiamato dalle parti…nel bagno al paino terra le mattonelle non erano state posate allineate ma facevano “dente”. Invece l'intonaco del bagno al piano di sopra presentava dei rigonfiamenti…non c'e legno sulle scale, ma gres porcellanato effetto legno. Confermo che le scale sono ritratte nelle foto che mi si mostrano.
In particolare i tagli delle mattonelle non sono netti ma presentano sfrangiature e c'è spazio tra gli spigoli…Ad esempio la scala fu contestata subito ma ormai era già montata male e per recupere sarebbe stato necessario smontare tutto con aggravio di costi anche di materiale”.
Ed ancora, la teste moglie dell'opponente, all'udienza Testimone_2 del 08.02.2024, dichiarava: “Andavamo tutti i giorni a verificare lo stato dei lavori visto che mio marito era in cassa integrazione per il covid… Constatai che la rasatura non venne fatta per tutti i piani ... Il bagno del primo piano dopo la posa delle mattonelle apparivano non posate in piano ma sembravano
“bombate”. Preciso che la superficie della singola mattonella era liscia e regolare. Per quanto riguarda le scale avevamo scelto un gres porcellanato effetto legno per il quale il mi rassicurò dicendo che sarebbe venuto un Pt_2 operaio specializzato per il taglio. Invece le scale furono montate da uno degli
- 4 - operai che si occupava anche degli altri. L'impianto del gas è stato montato fuori misura. Anche le mascherine delle luci e degli interruttori sono posti in maniera dislivellata. L'intonaco nelle camere da letto si è sgretolato ed è caduto. La tinteggiatura dei muri ha fatto crepe sia all'ingresso che nelle camere da letto. Preciso che la cosa che mi è più rimasta impressa è la scala che sono tagliate. I termosifoni smontati si sono arrugginiti. Sono stati rotti i cassonetti delle persiane. Il piatto doccia è stato graffiato ed il soffione è ammaccato”. La teste corroborava la prova sulla sussistenza Testimone_2 dei vizi affermando di aver eseguito le fotografie prodotte in atti dall'opponente che rappresentano i vizi contestati: “riconosco che le foto che mi si mostrano in atti sono state scattate da me e mio marito dopo ottobre 2020. Tanto posso dire perché ad ottobre la scala non era stata ancora rivestita. Credo che fosse dicembre” (cfr. documentazione fotografica prodotta in atti dall'opponente unitamente alla memoria n. 2, art. 183, comma 6, c.p.c.).
Dalle deposizioni dei testi precise e concordanti è possibile, pertanto, desumere, l'esistenza di opere non effettuate a regola d'arte ma che, già dopo breve tempo dalla loro esecuzione, hanno presentato vizi e difformità.
Non sono idonee ad inficiare le dichiarazioni dei testi suddetti sul punto i testi di parte opposta, i quali riferivano genericamente che non c'erano state contestazioni durante lo svolgimento dei lavori.
In particolare, il dichiarava: “è vero, prima della perizia non Pt_2
Tes_ avevamo mai ricevuto contestazioni dal né dal … le prime Parte_1 contestazioni ci sono state a dicembre 2020”. Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste “mentre ero sul cantiere il in mia Tes_3 Parte_1 presenza non si è mai lamentato di vizi delle lavorazioni…non mi risulta che abbia sollevato lamentale con altre persone della ditta. Posso dire che il corvo non mi ha mai chiesto di rifare una lavorazione già eseguita”.
In ragione della provata esistenza di vizi nella lavorazione delle opere, deve, pertanto, ritenersi non dovuto il residuo prezzo richiesto di euro
- 5 - 10.500,00 oltre iva., importo individuato quale somma equitativamente determinata in ragione della natura e della gravità dei vizi per come provati.
Quanto alle opere ulteriori, di cui alla fattura n. 9/2021 per euro
4.160,00 oltre iva, deve ritenersi raggiunta la prova del loro svolgimento.
Invero con riferimento alle opera extra capitolato la giurisprudenza distingue tra opere extracontrattuali e varianti in corso d'opera, per cui “In tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d'opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l'esecuzione migliore ovvero a regola d'arte dell'appalto o, comunque, rientrino nel piano dell'opera stessa e, invece, sono lavori extracontrattuali se siano in possesso di una individualità distinta da quella dell'opera originaria, pur se ad essa connessi, ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di , sicché, nel primo caso, l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto” (Cass. Civ., sez. II, 8.6.2023, n. 16222).
Dunque, in caso di esecuzione di opere ulteriori non costituenti modifiche di quelle originariamente pattuite, non viene in rilievo la disciplina codicistica delle varianti in corso d'opera, trattandosi in effetti di un appalto nuovo ed autonomo, idoneo a vincolare le parti e a fondare il diritto dell'appaltatore a percepire il compenso per i lavori eseguiti.
Ed invero i testi escussi hanno precisato effettivamente il tipo e la natura delle ulteriori lavorazioni.
Il teste sul punto ha riferito: “la riquadratura porta Testimone_4 di ingresso non era prevista nel computo metrico ma fu richiesta dopo dal
Sull'apertura nuovo vano porta per l'apertura di un cunicolo per Parte_1
l'ispezione di pozzetti, fu richiesto dal Il veniva sul Parte_1 Parte_1 cantiere e chiedeva le cose da aggiungere. …La posa pavimenti a testa avanti
è stata chiesta successivamente. La posa in tale modo è più onerosa e richiede più tempo di esecuzione. quanto al mobile lavabo è stato richiesto successivamente e montato da un idraulico esterno alla ditta da noi chiamato
- 6 - che ha richiesto il pagamento. La predisposizione cappa e spostamento attacchi non erano previsti inizialmente e furono aggiunti dopo. Quando abbiamo demolito il rivestimento è venuto giù anche l'intonaco e abbiamo dovuto rifarlo. Non sempre capita che viene via anche l'intonaco però è successo e l'abbiamo dovuto rifare. Porta piano terra era ammalorata per cui non teneva alla parete per cui fu rifatta. … La scala è stata aggiustata su richiesta del per adeguarla alle sue necessità. Preciso che non c'era Parte_1 un disegno e quindi di volta in volta il indirizzava le lavorazioni. Parte_1
L'allaccio boiler termosanitario ed elettrico non era previsto nel contratto, sono stati fatte le predisposizioni dal balcone al seminterrato per riallacciare
l'impianto al fotovoltaico che doveva installare. Così è stato anche per la videosorveglianza, venne il mentre facevamo le demolizioni nel Parte_1 soggiorno e chiese di aggiungere la predisposizione del sistema di videosorveglianza che non era previsto. Inizialmente i cassonetti dovevano essere cambiati, poi chiede in corso d'opera di verniciarli e sistemarli.
Abbiamo smontato le tende perché erano rotte e le voleva sostituire. Parte_1
La scala era preesistente ed era in travertino. Doveva prendere i gradini in gres già formati ma disse che erano molto costosi e perciò abbiamo dovuto portare le mattonelle più grandi dal marmista per far tagliare e poi posare. Nel computo era previsto il rivestimento della scala ma con pavimento di misura idonea, per la posa non era previsto che dovessimo tagliare le mattonelle dal marmista per adeguarle nella dimensione. … Mentre stavamo lavorando i frontalini hanno ceduto ed erano rovinati per cui abbiamo dovuto rispristinarli daccapo. Sono stati aggiunte prese e punti luce all'esterno, nel seminterrato, nel giardino. …. Per la predisposizione impianto fotovoltaico abbiamo portato nel vano sottoscala gli impianti per la ricarica delle batterie. Abbiamo preparato solo l'impianto con le tracce, non montato.”.
Il teste precisava “ho montato io la scala di finto Testimone_5 legno. Ho posato io il rivestimento delle mattonelle.”
- 7 - Risultato, pertanto, provato lo svolgimento delle ulteriori opere,
l'opponente è pertanto debitore nei confronti dell'opposta della somma per le ulteriori lavorazioni pari ad euro 4.160,00 oltre iva.
Parte opponente ha avanzato, in via riconvenzionale, domanda risarcitoria riguardante i danni conseguenti al ritardo nell'esecuzione dei lavori e ai costi necessari per l'eliminazione dei vizi, quantificati nella somma di €
20.000,00 o nella maggiore o minor somma da accertarsi in corso di causa.
Orbene deve ritenersi che il riconoscimento della non debenza del residuo richiesto di euro 10.500,00 oltre iva, sia satisfattiva ai sensi dell'art. 1668 c.c.
Nell'appalto tra privati, la tutela apprestata al committente ai sensi della norma di cui all'art. 1668 c.c. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento, cosicché qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, ovvero ridurre il prezzo nella misura corrispondente a quanto necessari per eliminarli a proprie spese.
Essendo già stata riconosciuta tale voce, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria sarebbe stata necessaria la prova di un ulteriore danno subito, oltre a quello derivante dalla non perfetta esecuzione delle opere.
Nel caso di specie, accertata la presenza di vizi nell'esecuzione dei lavori, parte opponente non ha adeguatamente dimostrato i danni conseguenza subiti, ulteriori.
La Corte di Cassazione ha precisato che "In tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di
- 8 - lucro cessante, e la sua entità. (Cassazione civile sez. III 03 dicembre 2015 n.
24632).
Nel caso che ci occupa, da una parte, non è stata fornita la prova inequivoca del ritardo, atteso che non è emerso l'effettivo momento di consegna delle opere e, dall'altro, l'opponente non ha provato, neanche in via presuntiva, le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'asserito ritardo, limitandosi ad allegare esclusivamente la sussistenza dello stesso.
In virtù di quanto suddetto, la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente deve ritenersi infondata.
L'opposizione, pertanto va parzialmente accolta ed il d.i. opposto revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di euro 4.160,00 oltre iva.
Le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
1552/2021, depositato in data 27.08.2021 dal Tribunale di Latina;
b) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della minor somma di euro 4.160,00 oltre iva ed interessi successivi;
c) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente;
d) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Latina il 5.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
- 9 -