Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 6475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6475 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3014/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto: lesioni personali, pendente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Curcio e Giuliana Parte_1
Santacroce, Email_1
Attore
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Carmela Greco, Email_2
Convenuta
NONCHÈ
; CP_2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, – premesso che il 5/10/2019, alle Parte_1 ore 4:00 circa, mentre si trovava in Portici sulla via libertà, all'altezza dell'incrocio con via Verdi, si
è verificato un sinistro fra il motociclo Honda tg. EP16903 di , su cui essa esponente CP_2
si trovava quale trasportata, e il veicolo BMW tg. FV322RN, in quanto il veicolo, proveniente da via Verdi, si è immesso sulla strada principale (via libertà), impattando con il motociclo che procedeva ad alata velocità sulla via libertà – ha dedotto che, per effetto dell'urto, è stata disarcionata dal motociclo ed è andata ad impattare prima sul parabrezza della BMW, per poi cadere sul ciglio della strada, riportando lesioni gravi, tanto da essere subito trasportata con l'ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare, dove le è stato diagnosticato un “trauma
2019/2020. Ha anche rappresentato di aver dovuto rinunciare al contratto di lavoro come
“responsabile di sala” che avrebbe dovuto svolgere a Parigi alle dipendenze di , Persona_1
con la previsione di un compenso mensile di euro 1.700.00, oltre vitto e alloggio, lavoro per il quale aveva già acquistato un biglietto aereo per Parigi per il 24/10/2019. Ha convenuto in giudizio, ex art. 141 d.lgs. 209/2005, la e il proprietario del veicolo, , al Controparte_1 CP_2
fine di vedersi risarcire del danno biologico patito in conseguenza del sinistro occorsogli.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità della domanda sia per la sua Controparte_1
genericità e, quindi, nullità, sia per la violazione degli articoli 141, 145 e 148 del Codice delle
Assicurazioni in quanto la richiesta di risarcimento non era completa di tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa speciale vigente in materia. Ha eccepito, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo l'attrice provato la legittimazione del , quale CP_2
proprietario del veicolo che la trasportava. Ha dedotto che il motociclo TG EP16903 risultava assicurato con la - società del gruppo e che, quindi, l'attrice avrebbe dovuto CP_3 CP_4
procedere ad integrare il contraddittorio nei confronti della predetta compagnia assicuratrice. Ha eccepito l'infondatezza della domanda nel merito, non essendo provata la dinamica descritta in citazione. Da ultimo, ha rappresentato di aver, comunque, sottoposto a visita l'attrice e di aver inviato l'importo di euro 6.240,00, la cui ricezione, peraltro, non è stata affatto indicata dall'attrice.
Ha concluso per il rigetto dell'avversa domanda, anche in ragione dell'esistenza di altra compagnia assicuratrice, chiedendo la propria estromissione dal giudizio.
Nel corso del giudizio è stata disposta la rinnovazione della notifica a e CP_2
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Con nota depositata il 29 CP_3 dicembre 2021 la convenuta ha rinunciato all'eccezione di carenza di legittimazione passiva ed alla conseguente richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della ed è CP_3 stata all'uopo autorizzata. La causa è stata istruita con acquisizione documentale, prova testimoniale e con l'esperimento di una CTU medico legale e assunta in decisione il 4/3/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di , cui l'atto introduttivo in CP_2
rinnovazione è stato ritualmente notificato, senza che lo stesso si sia costituito in giudizio.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione, peraltro del tutto generica, di improponibilità/improcedibilità della domanda attorea, in quanto la procedibilità dell'azione appare provata per tabulas dalla produzione attorea, nonché dalla pacifica circostanza dell'attivazione di una fase di composizione stragiudiziale esitata nella sottoposizione a visita da parte medico fiduciario della stessa Compagnia convenuta, dott. . Del resto, con riguardo Persona_2
alla funzione della messa in mora prevista dalla normativa speciale, la Cassazione Civile sez. VI, ordinanza 3 giugno 2021, n. 15445 ha evidenziato che devono evitarsi “interpretazioni che favorirebbero capziosità e cavillosità, tenuto conto della collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, che impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), e del fatto che il nostro intero ordinamento civile è (…) permeato – per dirla con autorevole dottrina – da un assetto teleologico delle forme, in virtù del quale sia in ambito sostanziale, sia in ambito processuale, nessuna nullità od invalidità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo. Sono arcinote espressioni di questo principio, ad esempio, in campo sostanziale gli artt. 1420 e 1424 c.c., ed in campo processuale l'art. 156 c.p.c., comma 3”.
Ne consegue che anche il combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass. va interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, e per quanto detto è sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno. A quest'interpretazione teleologica dell'art. 145 del codice delle assicurazioni ha aderito, da ultimo, anche la Cass. Civ. sez. VI, nella pronuncia del 20/01/2022 n. 1756, la quale ha affermato, rifacendosi al principio espresso dal
Giudice delle leggi (Corte Cost., sent. 3 maggio 2012, n. 111), che tale disposizione “ha un chiaro intento deflattivo”, essendone evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari”, intento il cui raggiungimento, tuttavia, “non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni” per la proposizione della domanda risarcitoria, “ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice assicurazioni private, che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa” (così, in motivazione, Cass. Sez. III, sent. 25 gennaio 2018, n. 1829).
Tanto chiarito, non può revocarsi in dubbio che la messa in mora in atti, a prescindere da una sua eventuale e non dimostrata carenza formale, abbia senz'altro raggiunto lo scopo di compulsare l'assicurazione ad addivenire ad una composizione stragiudiziale della controversia.
Ancora in via preliminare, si è rivelata infondata l'eccezione con la quale Controparte_1 lamenta la nullità dell'atto di citazione in quanto ritenuto generico e carente dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 163 e ss. c.p.c., per avere parte attrice omesso di ricostruire in maniera precisa la dinamica del sinistro. Tale eccezione appare sconfessata dalla semplice lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio laddove viene ricostruita in maniera sufficientemente chiara la dinamica dell'incidente, oltre che la legittimazione passiva della compagnia di assicurazioni convenuta in giudizio, trattandosi di responsabilità attribuita al conducente del veicolo dove l'attrice viaggiava come terzo trasportato, con conseguente azione diretta vero l'assicurazione. Appare chiaro che l'atto di citazione fornisce una compiuta descrizione dell'evento in conseguenza del quale la danneggiata asserisce di aver subito le lesioni per le quali richiede di essere risarcita;
prospettazione che si ritiene idonea a mettere la compagnia nelle condizioni di difendersi, in particolare a fronte del tipo di azione che è stata esercitata espressamente dalla stessa ex art. 141 d.lgs. 209/2005 ove, invero, l'attrice/trasportata non è onerata di provare l'effettiva dinamica del sinistro dal quale evincersi le effettive quote di responsabilità. Invero, "l'azione diretta prevista dall'art. 141 c. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito” (SS.UU. n. 35318/2022).
Ancora, sempre in via preliminare, appare priva di pregio anche l'eccezione di mancanza di prova sulla legittimazione/titolarità attiva e passiva, che risultano provate la prima (quella attiva) attraverso l'allegazione del referto di Pronto Soccorso che appare corroborare totalmente la ricostruzione attorea, confermando la circostanza che l'attrice risulta aver subito le lesioni per le quali richiede il risarcimento a causa di un sinistro stradale, nonché dal rapporto redatto dal
Commissariato di Portici, i cui agenti sono intervenuti sul luogo dell'incidente alle ore 4:10 del
5/10/2019, nell'immediatezza del fatto. La stessa qualità di trasportato appare provata dal rapporto degli agenti di Polizia e dalla testimonianza assunta nel corso del giudizio. La legittimazione passiva di risulta provata dallo stesso comportamento assunto in fase Controparte_1
stragiudiziale dalla compagnia di assicurazione che, a seguito della richiesta di risarcimento danni formulata dall'attrice, ha provveduto ad aprire il sinistro, a sottoporre la stessa a visita medico legale e ad offrire una somma a titolo di risarcimento del danno.
Nel merito, circa la dinamica del sinistro, si può constatare come l'attrice abbia pienamente adempiuto all'allegazione e prova del danno subito attraverso la produzione del verbale di P.S. dell' ospedale del Mare, dove si conferma l'accesso ad orario compatibile con quello prospettato in citazione (ore 4:42), la sussistenza delle lesioni lamentate (“trauma cranico chiuso commotivo, trauma facciale con FLC fronte sinistra, frattura scomposta diafisi femore sinistro, escoriazioni multiple per il corpo”), nonché la circostanza che l'attrice all'accesso al PS ha dichiarato - come causa del trauma subito “collisione del motoveicolo su cui viaggiava come passeggero con autovettura”.
Altro elemento probatorio che depone per la veridicità della prospettazione attorea si può ricavare dalla prova testimoniale assunta all'udienza del 26 febbraio 2024, laddove il teste , Testimone_1
indifferente alle parti di causa e rispetto alla cui attendibilità, in assenza di contestazioni specifiche mosse dalla convenuta, non vi è motivo di dubitare, ha affermato che all'epoca del fatto, poiché era proprietario di un locale che si trovava a Portici al Corso Garibaldi, stava tornando a casa, passando per via libertà, e, mentre era in motocicletta “all'altezza della clinica San Ciro salendo via Libertà, erano circa le 3 e mezza 4 di notte. Ho visto questa moto che mi superava sulla sinistra, era un'Honda credo 750, era nera o grigia. Ho visto l'impatto tra la moto e la BMW che veniva da via
Verdi. La moto non andava piano e la BMW proveniente da via Verdi non si fermava allo stop e impattava con la moto. Quando è avvenuto l'impatto io mi trovato all'altezza della pompa di benzina per cui ho visto l'impatto. La signora era trasportata. ADR preciso che io non Parte_1
ho visto se la e il conducente indossavano il casco, ma preciso si aver visto i caschi a Parte_1 terra. Dopo l'incidente li ho soccorsi e mentre il conducente della moto riusciva a chiamare il cognato, per la signora non riuscendosi a sbloccare il telefono è stata portata Parte_1 direttamente all'ospedale del Mare e ho chiamato il fidanzato dell'epoca che stava nel USA. ADR la signora aveva dolore alle gambe, non riusciva ad alzarsi. Aveva il viso Parte_1 completamente coperto di sangue e sia lei che il conducente urlava di dolore”.
Infine, anche il nesso di causalità tra sinistro e danno appare pienamente provato, stante la concordanza sul punto dell'accertamento peritale sia del fiduciario della compagnia, dott.
[...]
, sia del CTU nominato nel giudizio, dott.ssa , atteso che entrambi Persona_2 Persona_3
hanno riconosciuto, senza avanzare alcun dubbio, la compatibilità eziologica tra le lesioni subite dalla e la dinamica descritta in citazione, da intendersi quale caduta dal motoveicolo, Parte_1
poi meglio specificata dalla dichiarazione testimoniale appena riportata, che dà conto dell'impatto avvenuto fra i vicoli coinvolti, dell'alta velocità del motociclo e della condotta della BMW, che non si è fermata allo stop posto su via Verdi, così come il teste ha confermato lo sbalzo dell'attrice, trasportata sulla moto, sulla strada.
Deve, in definitiva, ritenersi che, stante la concordanza di tutte le prove assunte in giudizio, in particolare delle prove documentali (tra le quali si ricorda che il verbale di PS ha valore fidefacente sull'estrinseco fino a querela di falso;
significativo, inoltre, il rapporto redatto dagli agenti del
Commissariato di Polizia di Portici, intervenuti sul luogo nell'immediatezza del fatto) e della testimonianza, nonché attesa la conferma della sussistenza del nesso causale, tanto da parte del medico nominato dalla stessa Compagnia convenuta, quanto da parte del CTU nominato dal
Tribunale, si può ritenere provato l'an della pretesa.
Provato l'an della domanda si deve passare al calcolo del quantum debeatur, relativamente al quale si ritiene congrua e adeguatamente motivata dal punto di vista tecnico scientifico la relazione del
CTU, dott.ssa , che, ad esito dell'esame obiettivo effettuato in prima persona e Persona_3
dopo aver analizzato i referti medici prodotti ha concluso il proprio elaborato, affermando che
“circa la sussistenza del Nesso di Causa ed Effetto tra il sinistro patito e le lesioni riportate dalla
, va segnalato che i caratteri delle lesioni sono dimostrativi della natura traumatica Parte_1
delle stesse e in concordanza con le riferite modalità di accadimento per meccanismo in parte diretto ed in parte indiretto, ad eccezione della ferita lacero contusa in regione frontale sinistra
…”. Il CTU ha concluso la relazione, affermando che <per quanto attiene al danno biologico temporaneo, tenendo presente la documentazione sanitaria versata in atti, ed il tipo di lesioni seguite all'evento traumatico, il sinistro ha comportato un periodo di Inabilità Temporanea complessiva di giorni 150 (centocinquanta) così ripartita: 25 (venticinque) giorni di ITT (Inabilità
Temporanea Totale) corrispondenti all'accreditabile lasso di tempo durante il quale l'esaminata fu costretta ad una temporanea una assoluta inabilità. 30 (trenta) giorni di ITP (Inabilità Temporanea
Parziale) ad un valore medio del 75%, corrispondenti al periodo in cui fu concesso il carico sfiorante con doppio appoggio. 40 (quaranta) giorni di ITP (Inabilità Temporanea parziale) ad un valore medio del 50%, corrispondenti al periodo necessario per un sufficiente recupero. 55
(cinquantacinque) giorni di ITP (Inabilità temporanea parziale) ad un valore medio del 25%, sintesi di un più lungo periodo documentato, corrispondenti al periodo necessario per la stabilizzazione degli esiti. Per quanto attiene il “danno biologico permanente”, allo stato sussistono esiti di trauma cranio facciale commotivo con f.l.c. regione frontale sinistra, esiti algo disfunzionali all'arto inferiore sinistro da pregressa frattura scomposta alla diafisi femorale trattata cruentemente con m.d.s. in “ situ”, nonché esiti estetici al ginocchio sinistro, che tenuto conto del tempo ormai intercorso dell'epoca dell'evento traumatico possono considerarsi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento. Tali esiti, globalmente valutati con criterio proporzionale secondo i correnti Barèmes della R.C., alla luce dell' elaborazione del concetto di danno da parte della dottrina medico-legale e giurisprudenziale ( Decreto L.3 luglio 2003 “
Tabella delle menomazioni alla integrità psico fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità);
[...]
, La valutazione medico- Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
legale del danno biologico in responsabilità civile, , Milano-2006; Controparte_5 Persona_4
, Guida alla valutazione medico-legale dell'Invalidità Persona_5 Persona_6 permanente, 2015, integrano una valutazione del “danno biologico” o Controparte_6
“menomazione all'integrità psico-fisica” valutabile con criterio riduttivo-proporzionale, nella misura del 13 % (tredici percento) . Il citato tasso di danno biologico non si ritiene che concretamente incida sulle capacità lavorative del soggetto, né sulla sua attività di vita quotidiana ma implichi lievi ripercussioni sull' attività ludica sportiva>>.
Ai fini della quantificazione del quantum va fatta applicazione delle nuove Tabelle per il risarcimento del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano e pubblicate il 5 giugno
2024 con le quali l'Osservatorio ha provveduto alla rivalutazione alla data del primo gennaio 2024 degli importi già previsti dalle tabelle di Milano dell'anno 2021.
Pertanto, facendo riferimento ai criteri appena descritti e tenendo conto, in particolare, dell'età di all'epoca del sinistro (24 anni), il danno biologico può essere liquidato, per i Parte_1
riconosciuti postumi permanenti (13%) residuati all'esito della guarigione, nell'importo complessivo all'attualità, di euro 34.193,00. Appare, però, congruo, in ragione delle conseguenze, anche estetiche delle lesioni e dei postumi riportati, liquidare la maggior somma, a titolo di danno non patrimoniale complessivo, di euro 44.109,00.
In relazione al criterio equitativo applicato, il danno biologico da invalidità temporanea va, invece, liquidato, sempre all'attualità, in complessivi euro 9.343,75, composti da euro 2.875,00 per invalidità temporanea totale, euro 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75%, 2.300,00 euro per invalidità temporanea parziale al 50 % e 1.581,25 per invalidità temporanea parziale al 25%.
Tali importi riferiti al danno biologico, sia temporaneo che permanente, si ritiene debbano essere aumentati del 25%, riconoscendo quindi una personalizzazione in tale misura, attesa la sofferenza psichica e l'incidenza sugli aspetti dinamico-relazioni che si ritiene provata - come incidente in misura superiore al danno dinamico-relazionale normale già liquidato con il riconoscimento dei corrispondenti punti di invalidità del biologico – stante quanto prospettato da parte attrice e confermato anche dalla dichiarazione testimoniale resa il 26/2/2024 dalla madre dell'attrice, TE , che ha confermato che “a seguito dell'incidente ha avuto un intervento con cui le
[...] Pt_1
hanno inserito un chiodo infra femorale. Tali interventi le hanno creato due grosse cicatrici una sul ginocchio sinistro e una più in alto all'altezza dell'anca sinistra. Mia figlia è stata fortemente condizionata da queste cicatrici, in particolare quella sul ginocchio è particolarmente brutta. Mia figlia giocava a pallavolo. Sicuramente sono cicatrici che le hanno portato conseguenze dal punto di vista sociale, aveva difficoltà a mostrarle, sono cicatrici di colore non uniforme rispetto alla carne. Lei oltre a giocare a pallavolo faceva un lavoro nel mondo della ristorazione che la costringeva a stare in piedi e ad avere rapporti con pubblico. L'incidente ha avuto brutte ripercussioni sia fisiche che psichiche. Ha dovuto rinunciare ad un lavoro all'estero per il quale sarebbe partita ad ottobre, precisamente era un lavoro come responsabile di sala a Parigi per il quale aveva già acquistato il biglietto e stava cercando casa. Sul capo l) è vero. In seguito all'incidente ha avuto molte crisi di pianto. Tutt'oggi quando sente l'ambulanza si porta le mani alle orecchie e ha paura di andare sui motorini, da quel momento non vi è mai più salita. ADR non ha potuto più giocare a pallavolo”.
Alla luce di tali argomentazioni il totale di danno biologico, sia permanente che temporaneo, va liquidato nella misura di euro 66.815,94 comprensivi della personalizzazione del 25 % del totale.
Da tale somma deve essere detratta la somma di euro 6.240,00, pacificamente già incassata a titolo di acconto dall'attrice, in seguito all'offerta ricevuta dalla compagnia di assicurazioni. La somma da risarcire a titolo di danno non patrimoniale, quindi, ammonta ad euro 60.575,94.
In punto di danno patrimoniale, invece, all'attrice spetta il ristoro delle spese sanitarie documentate, pari ad euro 2.378,68, oltre ad euro 5.100,00 a titolo di lucro cessante, liquidato equitativamente con riferimento all'ammontare di tre mensilità, circa l'opportunità di lavoro persa presso il ristorante di Parigi, che le aveva proposto un compenso di euro 1.700,00 mensili come responsabile di sala.
La somma sopra riportata a titolo di danno non patrimoniale è stata espressa in valori attuali, ma l'equivalente pecuniario rivalutato ai valori attuali, trattandosi di debito di valore, soddisfa il credito per il bene perduto e non anche il mancato godimento delle utilità che il bene medesimo avrebbe potuto offrire se fosse stato immediatamente risarcito con una somma di danaro equivalente, residuando dunque un ulteriore danno da ritardo. Detto danno deve essere allegato dalla parte che ne chiede la liquidazione, ma può anche essere provato con presunzioni, ovvero equitativamente, ed a tal fine la giurisprudenza fa riferimento al criterio degli interessi legali, cd. compensativi, sulla somma rivalutata. Trattandosi però di un valore aggiuntivo che produrrebbe un ingiustificato arricchimento, questo giudice ritiene (Cass. Sez. Un. 1712/1995) che questa voce di danno (lucro cessante) possa meglio trovare ristoro attraverso il criterio equitativo del calcolo degli interessi sulle somme riportate ai valori degli esborsi, (devalutate) e rivalutate annualmente sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, sulla domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di e , così provvede: Parte_1 Controparte_1 CP_2
a) dichiara la contumacia di;
CP_2
b) accoglie la domanda proposta e, per l'effetto, condanna, in solido fra loro,
[...]
e al pagamento di euro 60.575,94 in favore di Controparte_1 CP_2 Parte_1
a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre rivalutazione e interessi legali
[...]
dalla data del sinistro e fino alla pubblicazione della presente sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma sopra quantificata alla data del sinistro e rivalutazione anno per anno, oltre al pagamento di euro 7.478,68 a titolo di danni patrimoniali, il tutto oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
c) condanna, in solido fra loro, e , al pagamento in Controparte_1 CP_2 favore dell'attrice delle spese di lite, liquidandole in euro 560,00 per spese ed euro 3.860,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso, con attribuzione ai difensori, dichiaratisi anticipatari;
d) pone definitivamente a carico di e , in solido fra loro, Controparte_1 CP_2
le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Napoli il 26/06/2025.
Il giudice dott. Enrico Ardituro