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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/02/2024, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott. ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1932 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto "cessazione degli effetti civili del matrimonio", vertente
TRA
(c.f.: , nata ad [...] il [...], rapp. e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Francesco de Giovanni;
ricorrente
E
(c.f.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rapp. e difeso dall'avv. Ornella Favorito;
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'11.1.2024; in data 16.1.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 7.6.2023, proponeva domanda di cessazione Parte_2
degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
-aveva contratto matrimonio concordatario in data 5.8.1999 in Montoro Superiore (AV), atto n.23, p.II, s.A, registro atti di matrimonio anno 1999, con;
Controparte_1
-dall'unione erano nate due figlie: il 2.6.2000 e il 16.1.2007; Persona_1 Per_2
- con decreto del 26.1.2018, n. 281, il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione alle condizioni da loro stessi concordate (affidamento condiviso delle due figlie, minori di età all'epoca della separazione, con collocazione prevalente presso la madre;
diritto di visita come da accordi;
assegno di mantenimento a favore della madre per il mantenimento delle figlie di complessivi € 400,00 mensili, annualmente rivalutabili;
spese extra assegno al 50%; rinuncia dei coniugi al mantenimento reciproco);
-i coniugi avevano vissuto separatamente dalla data della loro comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale (udienza del 19.1.2018) per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
-le condizioni patrimoniali erano mutate ed aumentate erano le esigenze delle figlie, la prima iscritta alla università, la seconda, alla terza classe del liceo;
essa istante era disoccupata e il convenuto non versava con regolarità l'assegno di mantenimento;
-il convenuto aveva migliorato la propria condizione reddituale/patrimoniale (titolare di una ditta di commercializzazione di pellame;
proprietario di un'automobile di lusso).
Ha chiesto, dunque, la ricorrente di dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio;
di affidare la IA minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_3
presso la madre;
di determinare le modalità di visita;
di porre a carico del convenuto un assegno mensile di mantenimento per la IA minore e la IA maggiore non economicamente autosufficiente di € 1.000,00 (spese extra assegno al 50%) ed un assegno divorzile in suo favore di € 500,00, vinte le spese di lite.
Si è costituito il resistente che aderiva alla domanda di divorzio, precisando che: negli accordi di separazione le parti avevano rinunciato al reciproco mantenimento;
la ricorrente non sosteneva spese di alloggio, che era in proprietà dei genitori, ed aveva un tenore di vita che dimostrava la capacità di attendere a sé stessa;
la propria condizione reddituale di contro non era affatto migliorata (contratto part-time, € 400,00 mensili;
ditta individuale, reddito annuo €
12.000,00); sopportava spese di locazione di un alloggio;
quanto alla IA minore,
2 concordava sull'affidamento condiviso e si riportava, quanto al diritto di visita, al piano genitoriale depositato.
Chiedeva, dunque, di dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, di confermare l'assegno per le due figlie già concordato in € 400,00 in fase di separazione, di rigettare la domanda di assegno divorzile, vinte le spese.
Alla udienza delegata del 7.12.2023 fissata per la comparizione delle parti, il giudice, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, procedeva al loro ascolto;
all'esito il giudice proponeva ipotesi conciliativa, meglio indicata a verbale;
le parti chiedevano breve termine per verificare la possibilità di raggiungere un accordo.
All'udienza dell'11.1.2024 il giudice, preso atto dell'intervenuto accordo, rimetteva la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.21 ultimo comma.
In data 16.1.2024 è pervenuto visto del p.m. che nulla ha opposto.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata con decreto n.
281 del 26.1.2018) e sussistono i presupposti di legge (artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70
n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare,
è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (19.1.2018), nel procedimento di separazione definito con il decreto sopra richiamato, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente all'udienza camerale.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Va, dunque, dichiaratala la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nell'accordo depositato in atti e sottoscritto dai coniugi: affido condiviso della IA minore
, con collocazione prevalente presso la madre;
diritto di visita del padre come da piano Per_2
genitoriale in atti;
assegno a carico del in favore della per il mantenimento CP_1 Pt_1
della IA minore e della IA maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di complessivi € 600,00 annualmente rivalutabili;
spese extra assegno al 50%; nessun assegno divorzile per la . Pt_2
3 Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
Va revocato ogni provvedimento separativo in ordine all'affidamento della IA Per_1
[...
ed al diritto di visita, per sopraggiunta maggiore età.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 5.8.1999 in
Montoro Superiore (AV), atto n.23, p.II, s.A, registro atti di matrimonio anno 1999 da e alle condizioni concordate dalle parti;
Parte_1 Controparte_1
2) revoca ogni provvedimento in ordine all'affidamento ed al diritto di visita in riferimento alla IA , per intervenuta maggiore età; Persona_4
3) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
4) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n.
396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 5.2.2024.
Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
Dott. Raffaele Califano
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