3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche' della sanzione di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , aumentata della meta' e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall' articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 .
--------------- AGGIORNAMENTO (49)
La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che la presente disposizione si applica ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della suindicata legge. --------------- AGGIORNAMENTO (50)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 207) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 48-ter, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 , all'accordo conciliativo di cui al comma 206 del presente articolo si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori". --------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".