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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 684/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 febbraio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. VENEROSO GIULIANA Parte_1 Per e Per l'avv. IMBRIACI CP_1 Controparte_1
SILVANO
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'integrale sgravio della contribuzione richiesta e l'annullamento dell'AVA, come da documentazione prodotta in atti da parte resistente.
L'avv. Veneroso insiste per la condanna di al pagamento delle spese processuali, in virtù del CP_1
principio della soccombenza virtuale.
L'avv. Imbriaci insiste per la compensazione delle spese processuali, per le ragioni dedotte in memoria.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 684/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENEROSO Parte_1 C.F._1
GIULIANA e dell'avv. FAILLA ALESSANDRO, con elezione di domicilio in VIA LEONARDO DA VINCI, 4/A 50132 FIRENZE, presso il difensore avv. FAILLA ALESSANDRO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e CP_1 P.IVA_1 CP_2 dell'avv. IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 27.02.2024, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di: “accertata e dichiarata l'illegittimità e o la nullità dell'iscrizione d'ufficio del Signor CP_
alla gestione commercianti da parte dell' per il periodo per cui è causa e Parte_1
comunque per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità la inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di addebito oggi impugnato e di ogni atto prodromico conseguente e consequenziale e conseguentemente annullarlo, ove occorrendo, previa disapplicazione dello stesso e di ogni provvedimento ad esso connesso, o consequenziale.”.
L'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza.
Si è costituito in giudizio , chiedendo all'intestato Tribunale di: “- dichiarare il difetto di CP_1
legittimazione passiva di;
-dichiarare cessata la materia del contendere in relazione agli CP_2
obblighi contributivi oggetto di causa;
- respingere ogni eventuale, ulteriore e diversa domanda di parte ricorrente;
- compensare le spese e competenze di lite.”.
2 All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'annullamento in autotutela e l'intervenuto integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto;
parte ricorrente ha insistito per la condanna di al pagamento delle spese processuali, CP_1 mentre ne ha chiesto l'integrale compensazione. CP_1
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha documentato (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte resistente) di avere CP_1 provveduto all'annullamento in autotutela e all'integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto.
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto annullamento in autotutela e integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Considerato che, come dedotto da in memoria di costituzione, risulta documentalmente che il CP_1
ricorrente abbia dichiarato di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione Commercianti con decorrenza dal 4.12.2017 (v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte resistente, ovvero la Comunicazione Unica
d'impresa con quadro AC compilato), le spese processuali si intendono integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
3 - dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto annullamento in autotutela e integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
4
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 684/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
[...]
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 28 febbraio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. VENEROSO GIULIANA Parte_1 Per e Per l'avv. IMBRIACI CP_1 Controparte_1
SILVANO
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'integrale sgravio della contribuzione richiesta e l'annullamento dell'AVA, come da documentazione prodotta in atti da parte resistente.
L'avv. Veneroso insiste per la condanna di al pagamento delle spese processuali, in virtù del CP_1
principio della soccombenza virtuale.
L'avv. Imbriaci insiste per la compensazione delle spese processuali, per le ragioni dedotte in memoria.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 684/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENEROSO Parte_1 C.F._1
GIULIANA e dell'avv. FAILLA ALESSANDRO, con elezione di domicilio in VIA LEONARDO DA VINCI, 4/A 50132 FIRENZE, presso il difensore avv. FAILLA ALESSANDRO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e CP_1 P.IVA_1 CP_2 dell'avv. IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato in data 27.02.2024, ha chiesto all'intestato Parte_1
Tribunale di: “accertata e dichiarata l'illegittimità e o la nullità dell'iscrizione d'ufficio del Signor CP_
alla gestione commercianti da parte dell' per il periodo per cui è causa e Parte_1
comunque per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità la inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di addebito oggi impugnato e di ogni atto prodromico conseguente e consequenziale e conseguentemente annullarlo, ove occorrendo, previa disapplicazione dello stesso e di ogni provvedimento ad esso connesso, o consequenziale.”.
L'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto è stata sospesa con il decreto di fissazione della prima udienza.
Si è costituito in giudizio , chiedendo all'intestato Tribunale di: “- dichiarare il difetto di CP_1
legittimazione passiva di;
-dichiarare cessata la materia del contendere in relazione agli CP_2
obblighi contributivi oggetto di causa;
- respingere ogni eventuale, ulteriore e diversa domanda di parte ricorrente;
- compensare le spese e competenze di lite.”.
2 All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'annullamento in autotutela e l'intervenuto integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto;
parte ricorrente ha insistito per la condanna di al pagamento delle spese processuali, CP_1 mentre ne ha chiesto l'integrale compensazione. CP_1
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha documentato (v. doc. n. 1 e 2 del fascicolo di parte resistente) di avere CP_1 provveduto all'annullamento in autotutela e all'integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto.
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto annullamento in autotutela e integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Considerato che, come dedotto da in memoria di costituzione, risulta documentalmente che il CP_1
ricorrente abbia dichiarato di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione Commercianti con decorrenza dal 4.12.2017 (v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte resistente, ovvero la Comunicazione Unica
d'impresa con quadro AC compilato), le spese processuali si intendono integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
3 - dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto annullamento in autotutela e integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richiesti con l'avviso di addebito opposto;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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