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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/06/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 12.05.2025, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e
442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 510 dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Sabino Parte_1
Carpagnano, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Claudia Palumbo, in virtù di procura generale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore;
-Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 12/05/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.01.2024 deducendo che in data 06.03.2015 era Parte_1 stato riconosciuto affetto da “deficit uditivo bilaterale sulle frequenze acute del campo tonale” quale malattia professionale, con una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'8%, che in data
27.11.2021 gli era stata altresì riconosciuta come malattia professionale una “limitazione funzionale da ernie del disco lombari in soggetto affetto da condizione degenerativa pluridistrettuale del rachide” con un danno biologico del 7%, (che sommato a quello relativo al deficit uditivo ha portato ad un danno biologico del 14%) e che, pur avendo presentato istanza di aggravamento era stata confermata la stessa percentuale di danno, chiedeva che, a seguito dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, la propria posizione fosse revisionata, con il riconoscimento di una nuova
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percentuale di invalidità nella misura del 45% o nella diversa misura giudizialmente accertata, con condanna dell' alla costituzione di una rendita in suo favore. CP_1
A tal fine, a sostegno della propria domanda, il ricorrente dopo aver premesso di essere stato assunto alle dipendenze del sig. titolare dell'omonima impresa operante nel Parte_2 settore lapideo a far data dall'1.9.1993 sino al 30.12.2023, con qualifica di “operaio”, mansioni di
“manovale” e di essere successivamente passato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della (subentrata al sig. nella Parte_3 Parte_2
gestione della suddetta cava), con medesimo inquadramento professionale e mansioni precedenti, deduceva: che ha sempre lavorato preso la suddetta cava ed, in qualità di manovale, si è occupato:
a) di condurre il “perlino”, che è un mezzo utilizzato per caricare e scaricare rifiuti all'interno della cava, con l'ausilio di mezzi quali lo “scavatore” e la “pala meccanica”, sempre condotti dall'istante;
b) di estrarre le c.d. “bancate” di marmo con l'uso di un martello pneumatico del peso di 15 kg circa
(al quale si aggiunge il c.d. “fioretto”, cioè un puntale diamantato, che ha una lunghezza che varia da 1 metro a 5/6 metri ed un peso che varia da 5/6 kg circa, per quelli più corti, a 50 kg circa, per quelli più lunghi), creando dei fori nel marmo, ogni 20 cm, all'interno dei quali altri dipendenti riponevano delle cariche di esplosivo, che gli stessi face vano esplodere;
c) di estrarre i blocchi dal marmo con l'uso di un martello pneumatico del peso di 15 kg circa (al quale si aggiunge il c.d.
“fioretto”, cioè un puntale diamantato, che ha una lunghezza che varia da 1 metro a 5/6 metri ed un peso che varia da 5/6 kg circa, per quelli più corti, a 50 kg circa, per quelli più lunghi), creando dei fori nelle c.d. “bancate”, al cui interno inseriva i c.d. “pinciotti”, che, poi, martellava, utilizzando un martello del peso di 8 kg circa;
che ha sempre lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore
15,00 ed il sabato dalle ore 7,00 alle ore 13,00, essendo sottoposto nello svolgimento delle predette mansioni a numerosi fattori di rischio;
che a causa delle mansioni svolte nel corso del rapporto di lavoro, ha contratto un “deficit uditivo bilaterale sulle frequenze acute del campo tonale”.
Il ricorrente ha aggiunto che, a seguito di due domande amministrative, era stato riconosciuto un danno biologico del 14%; che le suddette patologie si erano aggravate nel corso degli anni, a causa dello svolgimento delle medesime mansioni, ragion per cui in data 27.4.2022, aveva presentato domanda di revisione del danno biologico, allegando la relativa certificazione medica, dalla quale emergeva che, con riferimento alla patologia uditiva, a seguito di ulteriore valutazione audiometrica, era affetto da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale di profonda gravità”, con un danno biologico del 25% (a fronte dell'8% riconosciutogli il 6.3.2015), mentre, per quanto concerneva la patologia erniaria, a seguito di ulteriore visita specialistica, era risultato affetto da
“discopatie multiple lombari, osteofitosi, spondilolistesi, stenosi del canale lombare, cervicobrachialgia da discopatie cervicali multiple, che avevano determinato una riduzione qualitativa e quantitativa della efficienza lavorativa nella deambulazione, cambi posturali, instabilità
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della stazione eretta, difficoltà nel salire e scendere, con un danno biologico del 20% (a fronte del
7% riconosciutogli il 27.11.2021); che nonostante ciò nel corso della visita del 30.8.2022, l' CP_1 aveva confermato la menomazione dell'integrità psicofisica dell'istante, a causa delle suddette patologie, nella misura precedentemente comunicata del 14%; che dunque era suo interesse far accertare la diversa valutazione del danno biologico, nella misura del 45% o nella diversa misura giudizialmente accertata, con condanna dell' ad erogare la relativa rendita. CP_1
Costituendosi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza della domanda, deducendo la correttezza CP_1
della valutazione della malattia professionale riconosciuta. In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita a mezzo ctu medico-legale.
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La domanda è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
Incontestata la presenza delle malattie professionali da cui è affetto il ricorrente, per le quali ha percepito un indennizzo in ragione di un danno biologico complessivo del 14% (8% per deficit uditivo e 7% per la limitazione funzionale da ernie del disco lombari) oggetto del giudizio è
l'aggravamento di tali patologie.
A tal fine è stata disposta una CTU a mezzo del dott. , le cui conclusioni Persona_1
appaiono esenti da vizi logici e da contraddizioni tanto da esser poste a base della presente decisione.
Ebbene il CTU, dopo aver visitato il ricorrente ed esaminato la documentazione medica depositata, ha rilevato che il signor in seguito alle sollecitazioni bio-meccaniche ripetute nel Parte_1
tempo in occasione di lavoro (29 anni), ha riportato un aggravamento delle malattie professionali denunciate ovvero Ipoacusia da Rumore (2013) e Ernie discali (2019) “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di profonda gravità e Ernie discali del tratto cervicale e lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti” determinando un danno biologico nella misura del 38% (trentotto) a far data dal 27.04.2022, epoca della Domanda di Revisione del Danno biologico. Lo stesso ha altresì specificato che il ricorrente: “In relazione all'attività lavorativa svolta non è ricollocabile al lavoro”
(cfr. ctu in atti depositata in data 09.11.2024).
Le conclusioni a cui è giunto il CTU sono state contestate da parte resistente, ma il CTU ha esaustivamente risposto nel seguente modo: “Presa visione delle considerazioni mediche espresse dal dott. , medico legale assente alle operazioni peritali, il CTU Persona_2 CP_1 risponde come di seguito. “I quesiti posti dal Giudice vertevano nel riconoscimento, in capo del periziando, delle patologie invalidanti già riconosciute a seguito di denunce di malattie professionali e ritenute in temporale aggravamento. Il CTU, nella bozza peritale, nella sua rivalutazione storica ha evidenziato l'attività lavorativa esercitata dal periziando - Operaio in Industria lapidea - con
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cessazione documentata dell'attività lavorativa a far data dal 03.11.2022 e non come erroneamente indicato dal CTP – (2019), e che costituisce uno dei fondamenti dell'aggravamento in CP_1
quanto il soggetto ha continuato ad essere esposto al rischio professionale (Microclima, Posture incongrue, MMC, Vibrazioni, Rumore), che certamente ha prodotto un sensibile e quantificabile aggravamento del complessivo quadro clinico-funzionale già riconosciuto dall' . A questo CP_1 proposito il CTU, dopo l'obiettività evidenziata, ha formulato che il periziando è risultato affetto da:
“Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di profonda gravità e Ernie discali del tratto cervicale e lombare del rachide con disturbi trofici sensitivi persistenti”. In merito alla notazione del CTP
sulla Ipoacusia, la valutazione degli esami audiometrici in atti, ultimo riportante la data della CP_1 cessazione dell'attività lavorativa 03.11.2022, depone per una Ipoacusia certamente da rumore, con rischio già considerato dall' , e che, considerata la continuata esposizione al rischio rumore, CP_1 ha certamente prodotto un peggioramento. In merito all'Ente che doveva dispensare le protesi acustiche, si ricorda benevolmente al collega, che l'atto omissivo in tal senso non può essere CP_1
Parte attribuito ad altri e che (l'ingenuità) dell'assicurato ha portato a rivolgersi alla per il riconoscimento di tale ausilio protesico. In merito alla condizione erniaria a livello della colonna nel suo tratto cervicale e lombare il CTU ha necessariamente descritto entrambe, per dovere di obiettività, e che nel computo finale del complessivo danno biologico, tale patologia erano da intendersi coesistente ed esclusa dal computo. Infine, il CTP nell'affermare che il periziando CP_1
sia beneficiario di una Invalidità pari al 67% per un complesso invalidante nel quale sono comprese anche l'Ipoacusia e le Ernie discali, è degno di nota (certamente a conoscenza del CTP che CP_1 ha svolto anche mansioni in precedenza presso l' ) che è obbligo, da parte della Commissione CP_2
periferica, distinguere le patologie comuni da quelle secondarie da Infortunio, cause di servizio e considerarle non valutabili. Nel caso in oggetto, si ringrazia il collega dell'annotazione ricordandoci che, da preciso dettame valutativo , lo stato preesistente extralavorativo, se inerenti alle CP_1
patologie esposte va considerato con significato di concorrenza (vedi formula di Gabrielli). In ragione di quanto descritto, il CTU ritiene di aver svolto in maniera completa, tecnica, obiettiva, esaustiva, chiarificatrice, il compito assegnato dal Giudice in tema di riconoscimento di una condizione aggravata di un danno biologico, già riconosciuto dall' . Come dovuta CP_1 conclusione, si conferma quanto già descritto nella bozza peritale.”
Le argomentazioni del CTU appaiono talmente esaustive da non richiedere ulteriori approfondimenti istruttori e le relative conclusioni sono completamente condivise da questo
Giudicante che le fa proprie ai fini della decisione.
In definitiva, alla luce dell'espletata CTU, la domanda deve essere accolta e l' deve essere CP_1
condannato alla costituzione di una rendita in favore del ricorrente, tenendo conto di un danno
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biologico del 38%, a decorrere dalla domanda amministrativa di revisione del 27.04.2022, oltre accessori di legge.
Le spese processuali, comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
19.01.2024 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione di una rendita in favore CP_1
del ricorrente, considerato un grado di invalidità del 38%, a far data dalla domanda di revisione, oltre accessori di legge;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali della parte ricorrente, che liquida in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 43,00 per esborsi ed € 2.697,00 per compensi, oltre RSG, CAP e IVA come per legge;
3. pone le spese relative alla CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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