Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 4 della Legge 5 novembre 2024, n. 170
Articolo 3Articolo 5
- Legge 5 novembre 2024, n. 170
Articolo 4 della Legge 5 novembre 2024, n. 170
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19 novembre 2024
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