Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00334/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2025, proposto da
IA EN TÀ, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Muratori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. 267 del 10.04.2024, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, nel giudizio iscritto al n. 757/2023 R.G., divenuta definitiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 23 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AL SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
con memoria del 23 gennaio 2026 il difensore di parte ricorrente ha dato atto del sopravvenuto adempimento del titolo azionato;
rilevato che lo stesso è avvenuto in corso di causa e sussiste pertanto la soccombenza virtuale;
Ritenuto che:
va dichiarata cessata la materia del contendere;
le spese di lite vanno poste a carico dell’amministrazione intimata, secondo il principio di soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida nella misura di € 828,00 oltre rimborso del contributo unificato, spese generali e accessori di legge, disponendo la distrazione in favore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD RA, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
AL SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL SA | RD RA |
IL SEGRETARIO