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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20295/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA IN Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20295/2025 R.G. promosso da
) (avv. CAPRETTI ROSSELLA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. CAPRETTI ROSSELLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
29/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Le figlie e , avranno collocazione prevalente e residenza presso la madre. 3) La casa coniugale, viene assegnata, Per_1 Per_2 con tutto quanto l'arreda e la correda, alla signora , perché la abiti con le figlie. La signora Parte_2 provvederà a volturare a proprio nome le relative utenze (energia, gas, acqua, tassa rifiuti, etc..), Pt_2 manlevando da qualsiasi onere il signor . Il premio assicurativo della casa famigliare verrà Parte_1 ripartito al 50% tra i coniugi. 4) A titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , il signor Per_1 Per_2 Parte_1
verserà alla signora , a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di Euro 700,00= (Euro
[...] Parte_2
350,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 10 di ogni mese, finché le figlie non saranno economicamente autosufficienti, da adeguarsi automaticamente ogni anno secondo la variazione Istat. 5) Su accordo delle parti l'assegno unico per le figlie e , verrà richiesto e percepito al 100% dalla signora . Il Per_1 Per_2 Parte_2 signor dichiara espressamente di rinunciare alla percezione del 50% di sua spettanza in favore Parte_1 della signora 6) Le spese straordinarie per le figlie e saranno a carico di entrambi i genitori Pt_2 Per_1 Per_2 nella misura del 50% secondo il protocollo in uso presso l'adito Tribunale di Brescia, che di seguitosi ritrascrivono,
1 e dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro quindici giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente: SPESE PER LA SALUTE a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. SPESE PER L'ISTRUZIONE a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola.
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby- sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. SPESE PER IL DIVERTIMENTO Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. 7) Tenuto conto dell'età delle figlie, le parti concordano di non stabilire modalità precise di frequentazione, lasciando ampia libertà alle stesse di determinarsi. 8) L'autoveicolo Opel, tg. FR481NN, di proprietà della signora resterà a lei intestato e dalla stessa utilizzato. 9) I coniugi, per quanto occorrer Pt_2 possa, si concedono il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio, con l'inserimento delle figlie e sui documenti di entrambi”. Per_1 Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/10/2004, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Bagnolo Mella (BS) (atto n. 26, parte II, serie A, anno 2004), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate le figlie (n. 28/12/2007) e (n. 31/3/2011). Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 396/2000;
2 compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA IN EA HE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA IN Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20295/2025 R.G. promosso da
) (avv. CAPRETTI ROSSELLA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. CAPRETTI ROSSELLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data
29/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Le figlie e , avranno collocazione prevalente e residenza presso la madre. 3) La casa coniugale, viene assegnata, Per_1 Per_2 con tutto quanto l'arreda e la correda, alla signora , perché la abiti con le figlie. La signora Parte_2 provvederà a volturare a proprio nome le relative utenze (energia, gas, acqua, tassa rifiuti, etc..), Pt_2 manlevando da qualsiasi onere il signor . Il premio assicurativo della casa famigliare verrà Parte_1 ripartito al 50% tra i coniugi. 4) A titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , il signor Per_1 Per_2 Parte_1
verserà alla signora , a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di Euro 700,00= (Euro
[...] Parte_2
350,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 10 di ogni mese, finché le figlie non saranno economicamente autosufficienti, da adeguarsi automaticamente ogni anno secondo la variazione Istat. 5) Su accordo delle parti l'assegno unico per le figlie e , verrà richiesto e percepito al 100% dalla signora . Il Per_1 Per_2 Parte_2 signor dichiara espressamente di rinunciare alla percezione del 50% di sua spettanza in favore Parte_1 della signora 6) Le spese straordinarie per le figlie e saranno a carico di entrambi i genitori Pt_2 Per_1 Per_2 nella misura del 50% secondo il protocollo in uso presso l'adito Tribunale di Brescia, che di seguitosi ritrascrivono,
1 e dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro quindici giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente: SPESE PER LA SALUTE a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari. SPESE PER L'ISTRUZIONE a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola.
SPESE PER LA CUSTODIA DI PROLE MINORENNE Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby- sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra-dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. SPESE PER IL DIVERTIMENTO Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. 7) Tenuto conto dell'età delle figlie, le parti concordano di non stabilire modalità precise di frequentazione, lasciando ampia libertà alle stesse di determinarsi. 8) L'autoveicolo Opel, tg. FR481NN, di proprietà della signora resterà a lei intestato e dalla stessa utilizzato. 9) I coniugi, per quanto occorrer Pt_2 possa, si concedono il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e/o carte d'identità valide per l'espatrio, con l'inserimento delle figlie e sui documenti di entrambi”. Per_1 Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/10/2004, trascritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Bagnolo Mella (BS) (atto n. 26, parte II, serie A, anno 2004), con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate le figlie (n. 28/12/2007) e (n. 31/3/2011). Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 396/2000;
2 compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA IN EA HE
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