Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, di seguito denominata «Convenzione».
Articolo 1 della Legge 28 aprile 2015, n. 58
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Articolo 1 della Legge 28 aprile 2015, n. 58
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28 maggio 2015
28 maggio 2015
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