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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 02.04.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 6392/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. DI BIASE CATERINA Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., CONTUMACE Controparte_1
RESISTENTE
oggetto: Prestazione: malattia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18/07/2023, premesso di essere iscritta negli elenchi Parte_1 anagrafici per l'anno 2021 e di aver presentato, in data 22.2.2022, certifcato medico per ottenere il riconoscimento dell'indennità di malattia in virtù della sopravvenuta astensione dal lavoro da Covid 19 nel periodo intercorrente dal 22.2.2022 al 28.02.2022, ha adito l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di sentir CP_ condannare l' alla corresponsione dell'indennità economica di malattia per il periodo innanzi indicato, dapprima negatagli in data 21.1.2023 e, successivamente, riconosciuta in seguito al ricorso amministrativo..
CP_
1.1. L' è rimasto contumace non ostante la ritualità della notifica del ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è fondata per quanto di ragione.
2.1. E' utile richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento. L'art. 26, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione e, successivamente, dall'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ed applicabile ratione temporis, stabilisce: “1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
Il comma 2 introduce, poi, una tutela rafforzata per i lavoratori c.d. fragili, prevedendo che “il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato”.
CP_ Il comma 5 del citato articolo 26 sancisce, quindi, che gli oneri a carico dell' connessi con il riconoscimento delle tutele in argomento per i lavoratori in quarantena (comma 1) e per i lavoratori
“fragili” (comma 2), “sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori”, affidando all' anche il monitoraggio dello stanziamento, affinché lo stesso non prenda in CP_1 considerazione ulteriori domande, qualora il limite massimo di spesa ivi individuato, anche in via CP_ prospettica, venga raggiunto. Secondo quanto, poi, si legge nel messaggio n. 679 dell'11.2.2022 (in linea con quanto già comunicato con il messaggio n. 4027/2021; cfr. docc. 6-7, fascicolo di parte resistente),
“il riconoscimento delle tutele di cui ai commi 1 (tutela per i lavoratori in quarantena) e 2 (tutela per i lavoratori c.d. fragili) dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato previsto dal legislatore fino al 31 dicembre 2021 (a seguito delle modifiche apportate al citato comma 1 dell'articolo 26 e all'articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021 e dall'articolo 2-ter, comma 1, lettera a), del decreto legge n.
111/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2021). Per l'anno 2022, il legislatore ha previsto, al comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, che attengono alla modalità di svolgimento dell'attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili, e ha disposto, al comma 2 del medesimo articolo 17, che “con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione […] sono individuate le patologie […] in presenza delle quali, fino al
28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei
Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile”…Considerato quanto sopra esposto, per l'anno 2022 non
è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020”.
2.3. Nel caso di specie, il certificato medico porta la menzione della infezione da SARS Covid associato con il codice 079.82.
CP_ In seguito al ricorso amministrativo, l' ha inviato mail con l'indicazione del riconoscimento della prestazione per il periodo dal 22.2.2022 al 28.2.2022. CP_ Ne deriva, pertanto, l'accoglimento della domanda, con la condanna dell' al pagamento della somma di
€ 132,60 (sui conteggi allegati al ricorso non sembrano evincersi evidenti criticità), oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo oltre rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo entro i limiti di cui all'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 18/07/2023, nella causa iscritta al n. 6392/2023 R.G.A.C. così provvede:
CP_
-in accoglimento della domanda, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
132,60, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo oltre rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
CP_
-condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 110,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 02.04.2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 02.04.2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 6392/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. DI BIASE CATERINA Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., CONTUMACE Controparte_1
RESISTENTE
oggetto: Prestazione: malattia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18/07/2023, premesso di essere iscritta negli elenchi Parte_1 anagrafici per l'anno 2021 e di aver presentato, in data 22.2.2022, certifcato medico per ottenere il riconoscimento dell'indennità di malattia in virtù della sopravvenuta astensione dal lavoro da Covid 19 nel periodo intercorrente dal 22.2.2022 al 28.02.2022, ha adito l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di sentir CP_ condannare l' alla corresponsione dell'indennità economica di malattia per il periodo innanzi indicato, dapprima negatagli in data 21.1.2023 e, successivamente, riconosciuta in seguito al ricorso amministrativo..
CP_
1.1. L' è rimasto contumace non ostante la ritualità della notifica del ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è fondata per quanto di ragione.
2.1. E' utile richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento. L'art. 26, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 24 aprile 2020, n. 27, in sede di conversione e, successivamente, dall'art. 8, comma 1, lettera a), del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ed applicabile ratione temporis, stabilisce: “1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto”.
Il comma 2 introduce, poi, una tutela rafforzata per i lavoratori c.d. fragili, prevedendo che “il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato”.
CP_ Il comma 5 del citato articolo 26 sancisce, quindi, che gli oneri a carico dell' connessi con il riconoscimento delle tutele in argomento per i lavoratori in quarantena (comma 1) e per i lavoratori
“fragili” (comma 2), “sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l'anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori”, affidando all' anche il monitoraggio dello stanziamento, affinché lo stesso non prenda in CP_1 considerazione ulteriori domande, qualora il limite massimo di spesa ivi individuato, anche in via CP_ prospettica, venga raggiunto. Secondo quanto, poi, si legge nel messaggio n. 679 dell'11.2.2022 (in linea con quanto già comunicato con il messaggio n. 4027/2021; cfr. docc. 6-7, fascicolo di parte resistente),
“il riconoscimento delle tutele di cui ai commi 1 (tutela per i lavoratori in quarantena) e 2 (tutela per i lavoratori c.d. fragili) dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato previsto dal legislatore fino al 31 dicembre 2021 (a seguito delle modifiche apportate al citato comma 1 dell'articolo 26 e all'articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021 e dall'articolo 2-ter, comma 1, lettera a), del decreto legge n.
111/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2021). Per l'anno 2022, il legislatore ha previsto, al comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, che attengono alla modalità di svolgimento dell'attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili, e ha disposto, al comma 2 del medesimo articolo 17, che “con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione […] sono individuate le patologie […] in presenza delle quali, fino al
28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei
Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile”…Considerato quanto sopra esposto, per l'anno 2022 non
è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020”.
2.3. Nel caso di specie, il certificato medico porta la menzione della infezione da SARS Covid associato con il codice 079.82.
CP_ In seguito al ricorso amministrativo, l' ha inviato mail con l'indicazione del riconoscimento della prestazione per il periodo dal 22.2.2022 al 28.2.2022. CP_ Ne deriva, pertanto, l'accoglimento della domanda, con la condanna dell' al pagamento della somma di
€ 132,60 (sui conteggi allegati al ricorso non sembrano evincersi evidenti criticità), oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo oltre rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo entro i limiti di cui all'art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 18/07/2023, nella causa iscritta al n. 6392/2023 R.G.A.C. così provvede:
CP_
-in accoglimento della domanda, condanna l' al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
132,60, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo oltre rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
CP_
-condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 110,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 02.04.2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro