Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 95
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Decadenza dal potere impositivo

    L'avviso di accertamento è stato notificato in data 26.01.2025, oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2024. L'estensione della proroga emergenziale di 85 giorni prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 non è applicabile a annualità antecedenti al 2020, in quanto violerebbe il principio di certezza e specialità della norma, oltre allo Statuto del Contribuente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, Sezione 2, ha esaminato il ricorso proposto da una società contribuente avverso un avviso di accertamento IMU per l'anno 2019, emesso dal Comune di Mazara del Vallo e notificato in data 26 gennaio 2025. La ricorrente ha dedotto, quale motivo assorbente, l'intervenuta decadenza del potere impositivo dell'Ente, sostenendo che l'atto fosse stato notificato oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2024, previsto dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006. In aggiunta, la contribuente contestava l'applicabilità della proroga emergenziale di 85 giorni, disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, alle annualità non in scadenza nel 2020. L'amministrazione comunale resistente, costituendosi in giudizio, resisteva al ricorso, argomentando a favore della legittimità della proroga "a cascata" su tutte le annualità pendenti al momento della pandemia.

Il ricorso è stato accolto dalla Corte. Il Collegio ha ritenuto fondato il motivo relativo alla decadenza, confermando che, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006, il termine ultimo per la notifica degli avvisi di accertamento IMU per l'annualità 2019 era il 31 dicembre 2024, e l'atto impugnato era stato notificato in data successiva. Inoltre, la Corte ha giudicato inapplicabile la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020, non aderendo all'interpretazione estensiva proposta dall'Amministrazione. Pur dando atto di un recente orientamento di legittimità favorevole allo slittamento dei termini, la Corte ha privilegiato la giurisprudenza di merito che evidenzia la violazione dei principi di certezza e specialità della norma, ritenendo che un'estensione generalizzata della proroga altererebbe irragionevolmente il sistema di decadenza. La Corte ha altresì argomentato che la proroga deve ritenersi circoscritta ai termini scadenti nell'anno dell'evento eccezionale (2020) e non può riverberarsi su anni d'imposta successivi o antecedenti, come il 2019, la cui gestione non è stata preclusa dal lockdown. Infine, è stata richiamata la violazione dell'art. 3 della L. n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), che vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza per i tributi periodici, interpretando ogni deroga in senso restrittivo e in conformità alla ratio emergenziale. L'atto è stato pertanto annullato per intervenuta decadenza, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 95
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 95
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo