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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 14/01/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 358/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO OR, RE
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4120/2023 depositato il 12/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata - Piazza Progresso 10 92027 Resistente_1 AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 944/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 01/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 229 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 944/2023 depositata l'1/8/23, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, Sezione 3, ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Licata, avverso l'avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento IMU 2015, ritenendo la carenza di prova sul difetto di proprietà di alcuni immobili, e dei pagamenti asseritamente effettuati e documentati dal contribuente.
Avverso la sentenza di rigetto, la parte contribuente ha proposto appello, deducendo l'errore del primo
Giudice nell'interpretazione della prova documentale.
Nella costituzione in giudizio, il Comune di Licata ha dedotto l'inidoneità e l'insufficienza della prova documentale depositata in giudizio per l'esonero dall'obbligo del pagamento tributario.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 22/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio rileva la permanenza della situazione d'incertezza, inadeguatezza e inidoneità della prova documentale, anche per la parte integrata in sede d'appello, utilizzata dalla parte appellante per ottenere gli effetti liberatori dall'obbligazione tributaria.
In particolare, non è conseguita certezza sulla titolarità degli immobili da parte di soggetti terzi nel periodo tributario assoggettato a tassazione, e neppure sui pagamenti asseritamente già effettuati.
Pertanto, l'appello è rigettato. Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate per il grado d'appello in complessivi euro 300 (trecento), oltre accessori di legge se dovuti, in favore del Comune di Licata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del giudizio, che liquida per il grado d'appello in complessivi euro 300 (trecento), oltre accessori di legge se dovuti, in favore del Comune di Licata.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
22/07/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO OR, RE
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 22/07/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4120/2023 depositato il 12/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata - Piazza Progresso 10 92027 Resistente_1 AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 944/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 3 e pubblicata il 01/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 229 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 944/2023 depositata l'1/8/23, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, Sezione 3, ha rigettato il ricorso proposto dal Sig. Ricorrente_1 nei confronti del Comune di Licata, avverso l'avviso di accertamento per omesso/parziale/tardivo versamento IMU 2015, ritenendo la carenza di prova sul difetto di proprietà di alcuni immobili, e dei pagamenti asseritamente effettuati e documentati dal contribuente.
Avverso la sentenza di rigetto, la parte contribuente ha proposto appello, deducendo l'errore del primo
Giudice nell'interpretazione della prova documentale.
Nella costituzione in giudizio, il Comune di Licata ha dedotto l'inidoneità e l'insufficienza della prova documentale depositata in giudizio per l'esonero dall'obbligo del pagamento tributario.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 22/7/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio rileva la permanenza della situazione d'incertezza, inadeguatezza e inidoneità della prova documentale, anche per la parte integrata in sede d'appello, utilizzata dalla parte appellante per ottenere gli effetti liberatori dall'obbligazione tributaria.
In particolare, non è conseguita certezza sulla titolarità degli immobili da parte di soggetti terzi nel periodo tributario assoggettato a tassazione, e neppure sui pagamenti asseritamente già effettuati.
Pertanto, l'appello è rigettato. Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate per il grado d'appello in complessivi euro 300 (trecento), oltre accessori di legge se dovuti, in favore del Comune di Licata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del giudizio, che liquida per il grado d'appello in complessivi euro 300 (trecento), oltre accessori di legge se dovuti, in favore del Comune di Licata.