Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2024, n. 31577
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Sentenza 9 dicembre 2024

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Nella categoria degli operatori sanitari - ai quali compete, ex art. 2, comma 1, della l. n. 210 del 1990, l'indennizzo previsto dall'art. 1, comma 1, della medesima legge - non sono ricompresi gli operai specializzati in un settore tecnico, in quanto la tutela indennitaria, accordata con scelta discrezionale e insindacabile in quanto non irragionevole, è stata riconosciuta dal legislatore solo a coloro che, in ragione della loro attività di cura e assistenza, assumono un rischio specifico di contagio. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'emolumento ad un operaio specializzato che aveva contratto un'infezione da epatite C durante l'attività di spurgo delle condutture fognarie ospedaliere contenenti sangue e materiale ematico infetto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2024, n. 31577
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31577
    Data del deposito : 9 dicembre 2024

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