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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 16.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1767 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Marinella Lacopo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Roseto Capo Spulico M. (CS), alla Via Campania n. 5, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORI
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
pagina 1 di 9 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Falsetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Amendolara, alla Via Lagaria n. 88, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: occupazione sine titulo.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre del 2025, in decisione all'udienza del
16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1
, al fine di ottenere - come precisato nella memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c. - -
[...] la dichiarazione della proprietà originaria in capo a e della proprietà attuale in Parte_1 capo a dell'immobile sito in Amendolara, alla via Marconi snc - individuato nel Parte_2 catasto del predetto comune al foglio 41, p.lla 739, sub.4; l'accertamento dell'occupazione da parte della convenuta del predetto immobile sine titulo;
la condanna della stessa al rilascio del detto bene libero da persone e cose e al pagamento a titolo di risarcimento dei danni della somma di € 200,00 mensili da maggio 2016 sino al 20.09.2017 in favore di e dal 20.09.2017 sino Parte_1 all'effettivo rilascio in favore di , oltre alla corresponsione di una somma pari al Parte_2 contributo unificato del presente giudizio in favore del bilancio dello Stato per la mancata partecipazione all'incontro di mediazione.
Le parti attrici, in particolare, deducevano che con contratto di mantenimento del 2017
alienava a l'immobile per cui è causa;
che nell'anno 2009 il bene Parte_1 Parte_2 in parola era oggetto di un interventi di ristrutturazione, ma gli impianti essenziali per l'abitazione non venivano ricostruiti;
che, pertanto, adibiva a propria abitazione un alloggio Parte_1 popolare;
che detto attore nell'anno 2014 permetteva alla convenuta di custodire nel predetto immobile il mobilio e gli oggetti personali della stessa;
che successivamente lo stesso rilasciava l'alloggio popolare;
che, per tale ragione, chiedeva alla convenuta il rilascio dell'immobile per cui è causa, attesa la necessità di eseguire i lavori di ristrutturazione;
che in data 14.03.2019 la convenuta pagina 2 di 9 sostituiva la serratura di accesso all'immobile in parola, assumendo di essere la proprietaria dello stesso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , che, Controparte_1 contestando gli assunti attorei, in via preliminare, chiedeva di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per carenza di interesse ad agire;
nel merito, di rigettare la domanda, Parte_1 poiché infondata in fatto ed in diritto, e di dichiarare che essa convenuta aveva valido titolo alla occupazione dell'immobile in questione;
in via subordinata, di rideterminare la misura dell'indennizzo dovuto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso l'interrogatorio formale di Parte_1
e all'udienza del 16.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisatale
[...] conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di difetto di legittimazione attiva di , atteso che in sede di precisazione della domanda ex art. Parte_1
183, c. VI, n. 1), c.p.c. parte attrice ha dedotto che lo stesso agisce per il solo risarcimento del danno per occupazione sine titulo dell'immobile in parola, per il periodo in cui il medesimo era proprietario, e non per ottenere il rilascio dello stesso.
5. Nel merito, si rileva che ha agito in giudizio, vantando il proprio diritto di Parte_2 proprietà sull'immobile per cui è causa, chiedendone il rilascio e la conseguente condanna della convenuta, qualificata come detentore sine titulo, al risarcimento del danno.
Si tratta evidentemente, come espressamente sostenuto anche dalla stessa parte attrice, di una azione reale di rivendica e non di una azione personale di restituzione, essendo stata allegata la mancanza di qualsivoglia titolo di detenzione, concesso dall'attrice, in capo alla convenuta.
Al riguardo, giova richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c.
pagina 3 di 9 surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 18050/2023); ancora “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 7305/2014); precisamente “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel
"tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce.” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 25052/2018).
La qualificazione dell'azione esperita quale rivendica implica l'onere a carico della parte attrice della probatio diabolica ovvero di provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene, anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione.
Tuttavia, il rigore probatorio è affievolito nel caso in cui il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia specificamente contestato l'appartenenza del bene a uno dei danti causa del rivendicante (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 18395/2023).
Ebbene, nel caso di specie, preliminarmente si segnala che l'asserito contratto, con cui permetteva alla convenuta di occupare l'immobile con i propri oggetti personali, Parte_1 va qualificato come contratto di comodato, che non risulta opponibile all'acquirente; così come,
pagina 4 di 9 volendo attribuire fondatezza alle tesi di parte convenuta, non risulta opponibile all'acquirente la promessa di donazione.
Invero, Tribunale intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il contratto di comodato di immobile, stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all'acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all'art. 1599 c.c., sicché l'acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza del rapporto di comodato atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, "ad libitum", il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 664/2016).
Ciò premesso, alla luce dei richiamati principi, si ritiene fondata l'azione di rivendica azionata da , tenuto conto che risulta provato l'acquisto del diritto di proprietà attraverso il Parte_2 contratto di mantenimento del 20.09.2017 e, in merito alla prova circa il precedente acquisto a titolo originario assume rilevanza dirimente la mancata contestazione da parte della convenuta della sussistenza della proprietà del dante causa, . Parte_1
Per tali ragioni, parte convenuta va condannata al rilascio, in favore di , Parte_2 dell'immobile per cui è causa libero da cose e persone.
6. Ciò detto, in merito al risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo dell'immobile per cui è causa, si ritiene che le parti attrici non abbiano assolto all'onere della prova gravante sulle stesse relativamente alla lesione del proprio patrimonio effettivamente subita.
A tal proposito, si rileva che il danno subito dal proprietario, che non può fruire del suo bene, non può ritenersi “in re ipsa”, per cui è onere dello stesso danneggiato dimostrare l'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto sfruttare il bene oppure per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, mentre non assume rilevanza la mera mancata disponibilità o godimento del bene.
Nel caso di specie, le parti attrici non hanno provato alcunché in ordine all'effettivo e concreto pregiudizio che l'occupazione dell'immobile avrebbe comportato ovvero della reale e concreta lesione del patrimonio.
Invero, circa la posizione di , in atti non è presente alcun elemento idoneo a Parte_1 dimostrare la lesione subita, atteso che il contratto di locazione stipulato con è Persona_1 successivo di circa due anni alla cessione dell'immobile per cui è causa e le bollette relative al pagamento della somministrazione di energia elettrica risultano sprovviste di una specifica e corretta allegazione, tenuto conto che parte attrice nei propri atti ricollega le stesse all'immobile pagina 5 di 9 asseritamente locato da , mentre dette bollette fanno riferimento a un diverso Persona_1 immobile sito in via Roma.
Invero, l'allegazione tempestiva e corretta del fatto (entro il termine ultimo della memoria assertiva di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c.) determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio (si parla condivisibilmente, al riguardo, di “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, contestazione e prova) (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 1878/2012 secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5,
416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”; per un richiamo di tale principio anche nel rito civile cfr. Cass. Civ., sez. III, 12 ottobre 2018, n. 25369).
Né l'eventuale escussione dei testi avrebbe offerto sufficienti elementi a supporto delle pretese creditorie, in quanto i capitoli di prova in merito al dedotto danno da occupazione abusiva avrebbero semplicemente provato che chiedeva il rilascio dell'immobile in Parte_1 parola per poter effettuare i lavori di ristrutturazione e poi abitarlo.
Ugualmente risulta infondata la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da , Parte_2 poiché non è presente in atti alcun documento relativo al concreto pregiudizio subito dalla stessa e i capitoli di prova, articolati nella memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 2), c.p.c., non avrebbero aggiunto al quadro probatorio alcun elemento rilevante.
Ad ogni modo, si segnala che le stesse parti attrici nei propri atti hanno riferito che l'immobile in parola risultava del tutto infruttuoso, in quanto non abitabile. Invero, le stesse hanno riferito che
“Nell'anno 2009, la predetta unità immobiliare, in cattivo stato di conservazione, era oggetto di lavori di ristrutturazione riguardanti la demolizione dei servizi igienici, intonaci, pavimenti, rivestimenti ed impianti ad oggi non ricostruiti (sullo stato dell'immobile doc.all.n.4)”.
Per completezza, si segnala che, in merito all'occupazione sine titulo, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto giurisprudenziale tra ammissibilità o meno del danno in re ipsa, in materia di occupazione abusiva, giungendo a una posizione mediana tra la tesi del danno in re ipsa e la tesi pagina 6 di 9 della necessità del danno conseguenza, statuendo che “La tesi del danno in re ipsa è debitrice della concezione normativa, elaborata dalla dottrina tedesca, secondo cui l'oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato, da cui l'esistenza del pregiudizio per il sol fatto della violazione del diritto medesimo… L'orientamento della Terza Sezione Civile è invece ispirato dalla teoria causale del danno, secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall'evento di danno corrispondente alla detta lesione. … La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione
Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela. La distinzione fra azione reale e azione risarcitoria è il riflesso processuale di quella sostanziale fra regole di proprietà (property rules) e regole di responsabilità (liability rules). … La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò significa tenere ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno- conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria" (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008)… Così precisati i termini della distinzione fra evento di danno e danno conseguenza, quale caposaldo della teoria del risarcimento del danno, e chiarita la necessità dell'elemento costitutivo ulteriore nella causa petendi della domanda risarcitoria rispetto a quella della domanda di rivendicazione, deve ora essere definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà.
…affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso… Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata pagina 7 di 9 persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria… Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria…L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito…Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici”. (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 33645/2022).
Per tali motivi va rigettata la richiesta di risarcimento dei danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile in parola.
7. Per quanto concerne la mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione, provata per tabulas, si segnala che l'art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. 28/2010, ratione temporis vigente, prevedeva che “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del pagina 8 di 9 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Per tale ragione, parte convenuta va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
8. In considerazione della parziale reciproca soccombenza si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
− accoglie la domanda di rivendica, proposta da e, per l'effetto, Parte_2 condanna al rilascio dell'immobile sito in Amendolara, alla via Marconi Controparte_1 snc - individuato nel catasto del predetto comune al foglio 41, p.lla 739, sub.
4 - libero da cose e persone;
− rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
− condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di Controparte_1 una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
− compensa tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 16.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1767 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Marinella Lacopo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Roseto Capo Spulico M. (CS), alla Via Campania n. 5, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORI
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
pagina 1 di 9 rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Falsetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Amendolara, alla Via Lagaria n. 88, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
Oggetto: occupazione sine titulo.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
Procedimento assegnato a questo Giudice nel settembre del 2025, in decisione all'udienza del
16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1
, al fine di ottenere - come precisato nella memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c. - -
[...] la dichiarazione della proprietà originaria in capo a e della proprietà attuale in Parte_1 capo a dell'immobile sito in Amendolara, alla via Marconi snc - individuato nel Parte_2 catasto del predetto comune al foglio 41, p.lla 739, sub.4; l'accertamento dell'occupazione da parte della convenuta del predetto immobile sine titulo;
la condanna della stessa al rilascio del detto bene libero da persone e cose e al pagamento a titolo di risarcimento dei danni della somma di € 200,00 mensili da maggio 2016 sino al 20.09.2017 in favore di e dal 20.09.2017 sino Parte_1 all'effettivo rilascio in favore di , oltre alla corresponsione di una somma pari al Parte_2 contributo unificato del presente giudizio in favore del bilancio dello Stato per la mancata partecipazione all'incontro di mediazione.
Le parti attrici, in particolare, deducevano che con contratto di mantenimento del 2017
alienava a l'immobile per cui è causa;
che nell'anno 2009 il bene Parte_1 Parte_2 in parola era oggetto di un interventi di ristrutturazione, ma gli impianti essenziali per l'abitazione non venivano ricostruiti;
che, pertanto, adibiva a propria abitazione un alloggio Parte_1 popolare;
che detto attore nell'anno 2014 permetteva alla convenuta di custodire nel predetto immobile il mobilio e gli oggetti personali della stessa;
che successivamente lo stesso rilasciava l'alloggio popolare;
che, per tale ragione, chiedeva alla convenuta il rilascio dell'immobile per cui è causa, attesa la necessità di eseguire i lavori di ristrutturazione;
che in data 14.03.2019 la convenuta pagina 2 di 9 sostituiva la serratura di accesso all'immobile in parola, assumendo di essere la proprietaria dello stesso.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , che, Controparte_1 contestando gli assunti attorei, in via preliminare, chiedeva di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per carenza di interesse ad agire;
nel merito, di rigettare la domanda, Parte_1 poiché infondata in fatto ed in diritto, e di dichiarare che essa convenuta aveva valido titolo alla occupazione dell'immobile in questione;
in via subordinata, di rideterminare la misura dell'indennizzo dovuto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso l'interrogatorio formale di Parte_1
e all'udienza del 16.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisatale
[...] conclusioni, veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
4. Preliminarmente, si rigetta l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di difetto di legittimazione attiva di , atteso che in sede di precisazione della domanda ex art. Parte_1
183, c. VI, n. 1), c.p.c. parte attrice ha dedotto che lo stesso agisce per il solo risarcimento del danno per occupazione sine titulo dell'immobile in parola, per il periodo in cui il medesimo era proprietario, e non per ottenere il rilascio dello stesso.
5. Nel merito, si rileva che ha agito in giudizio, vantando il proprio diritto di Parte_2 proprietà sull'immobile per cui è causa, chiedendone il rilascio e la conseguente condanna della convenuta, qualificata come detentore sine titulo, al risarcimento del danno.
Si tratta evidentemente, come espressamente sostenuto anche dalla stessa parte attrice, di una azione reale di rivendica e non di una azione personale di restituzione, essendo stata allegata la mancanza di qualsivoglia titolo di detenzione, concesso dall'attrice, in capo alla convenuta.
Al riguardo, giova richiamare il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c.
pagina 3 di 9 surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 18050/2023); ancora “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 7305/2014); precisamente “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel
"tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce.” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 25052/2018).
La qualificazione dell'azione esperita quale rivendica implica l'onere a carico della parte attrice della probatio diabolica ovvero di provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene, anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione.
Tuttavia, il rigore probatorio è affievolito nel caso in cui il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia specificamente contestato l'appartenenza del bene a uno dei danti causa del rivendicante (cfr. Cass. civ., sez. II, ord. n. 18395/2023).
Ebbene, nel caso di specie, preliminarmente si segnala che l'asserito contratto, con cui permetteva alla convenuta di occupare l'immobile con i propri oggetti personali, Parte_1 va qualificato come contratto di comodato, che non risulta opponibile all'acquirente; così come,
pagina 4 di 9 volendo attribuire fondatezza alle tesi di parte convenuta, non risulta opponibile all'acquirente la promessa di donazione.
Invero, Tribunale intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il contratto di comodato di immobile, stipulato dall'alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento, non è opponibile all'acquirente del bene, non estendendosi a rapporti diversi dalla locazione le disposizioni, di natura eccezionale, di cui all'art. 1599 c.c., sicché l'acquirente non può risentire alcun pregiudizio dall'esistenza del rapporto di comodato atteso il suo diritto di far cessare in qualsiasi momento, "ad libitum", il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 664/2016).
Ciò premesso, alla luce dei richiamati principi, si ritiene fondata l'azione di rivendica azionata da , tenuto conto che risulta provato l'acquisto del diritto di proprietà attraverso il Parte_2 contratto di mantenimento del 20.09.2017 e, in merito alla prova circa il precedente acquisto a titolo originario assume rilevanza dirimente la mancata contestazione da parte della convenuta della sussistenza della proprietà del dante causa, . Parte_1
Per tali ragioni, parte convenuta va condannata al rilascio, in favore di , Parte_2 dell'immobile per cui è causa libero da cose e persone.
6. Ciò detto, in merito al risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo dell'immobile per cui è causa, si ritiene che le parti attrici non abbiano assolto all'onere della prova gravante sulle stesse relativamente alla lesione del proprio patrimonio effettivamente subita.
A tal proposito, si rileva che il danno subito dal proprietario, che non può fruire del suo bene, non può ritenersi “in re ipsa”, per cui è onere dello stesso danneggiato dimostrare l'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto sfruttare il bene oppure per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, mentre non assume rilevanza la mera mancata disponibilità o godimento del bene.
Nel caso di specie, le parti attrici non hanno provato alcunché in ordine all'effettivo e concreto pregiudizio che l'occupazione dell'immobile avrebbe comportato ovvero della reale e concreta lesione del patrimonio.
Invero, circa la posizione di , in atti non è presente alcun elemento idoneo a Parte_1 dimostrare la lesione subita, atteso che il contratto di locazione stipulato con è Persona_1 successivo di circa due anni alla cessione dell'immobile per cui è causa e le bollette relative al pagamento della somministrazione di energia elettrica risultano sprovviste di una specifica e corretta allegazione, tenuto conto che parte attrice nei propri atti ricollega le stesse all'immobile pagina 5 di 9 asseritamente locato da , mentre dette bollette fanno riferimento a un diverso Persona_1 immobile sito in via Roma.
Invero, l'allegazione tempestiva e corretta del fatto (entro il termine ultimo della memoria assertiva di cui all'art. 183, c. VI, n. 1), c.p.c.) determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio (si parla condivisibilmente, al riguardo, di “necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, contestazione e prova) (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 1878/2012 secondo cui “nel processo del lavoro il "thema decidendum" deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5,
416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova. Ne consegue, pertanto, l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio”; per un richiamo di tale principio anche nel rito civile cfr. Cass. Civ., sez. III, 12 ottobre 2018, n. 25369).
Né l'eventuale escussione dei testi avrebbe offerto sufficienti elementi a supporto delle pretese creditorie, in quanto i capitoli di prova in merito al dedotto danno da occupazione abusiva avrebbero semplicemente provato che chiedeva il rilascio dell'immobile in Parte_1 parola per poter effettuare i lavori di ristrutturazione e poi abitarlo.
Ugualmente risulta infondata la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da , Parte_2 poiché non è presente in atti alcun documento relativo al concreto pregiudizio subito dalla stessa e i capitoli di prova, articolati nella memoria di cui all'art. 183, c. VI, n. 2), c.p.c., non avrebbero aggiunto al quadro probatorio alcun elemento rilevante.
Ad ogni modo, si segnala che le stesse parti attrici nei propri atti hanno riferito che l'immobile in parola risultava del tutto infruttuoso, in quanto non abitabile. Invero, le stesse hanno riferito che
“Nell'anno 2009, la predetta unità immobiliare, in cattivo stato di conservazione, era oggetto di lavori di ristrutturazione riguardanti la demolizione dei servizi igienici, intonaci, pavimenti, rivestimenti ed impianti ad oggi non ricostruiti (sullo stato dell'immobile doc.all.n.4)”.
Per completezza, si segnala che, in merito all'occupazione sine titulo, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto giurisprudenziale tra ammissibilità o meno del danno in re ipsa, in materia di occupazione abusiva, giungendo a una posizione mediana tra la tesi del danno in re ipsa e la tesi pagina 6 di 9 della necessità del danno conseguenza, statuendo che “La tesi del danno in re ipsa è debitrice della concezione normativa, elaborata dalla dottrina tedesca, secondo cui l'oggetto del danno coincide con il contenuto del diritto violato, da cui l'esistenza del pregiudizio per il sol fatto della violazione del diritto medesimo… L'orientamento della Terza Sezione Civile è invece ispirato dalla teoria causale del danno, secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall'evento di danno corrispondente alla detta lesione. … La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione
Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela. La distinzione fra azione reale e azione risarcitoria è il riflesso processuale di quella sostanziale fra regole di proprietà (property rules) e regole di responsabilità (liability rules). … La distinzione fra le due forme di tutela comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile. Ciò significa tenere ferma la distinzione, espressione della teoria causale del danno, fra causalità materiale e causalità giuridica. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno- conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria" (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008)… Così precisati i termini della distinzione fra evento di danno e danno conseguenza, quale caposaldo della teoria del risarcimento del danno, e chiarita la necessità dell'elemento costitutivo ulteriore nella causa petendi della domanda risarcitoria rispetto a quella della domanda di rivendicazione, deve ora essere definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà.
…affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso… Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del "diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo". Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata pagina 7 di 9 persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.
Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria… Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria…L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito…Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici”. (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 33645/2022).
Per tali motivi va rigettata la richiesta di risarcimento dei danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile in parola.
7. Per quanto concerne la mancata partecipazione della convenuta al procedimento di mediazione, provata per tabulas, si segnala che l'art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. 28/2010, ratione temporis vigente, prevedeva che “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del pagina 8 di 9 bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Per tale ragione, parte convenuta va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
8. In considerazione della parziale reciproca soccombenza si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
− accoglie la domanda di rivendica, proposta da e, per l'effetto, Parte_2 condanna al rilascio dell'immobile sito in Amendolara, alla via Marconi Controparte_1 snc - individuato nel catasto del predetto comune al foglio 41, p.lla 739, sub.
4 - libero da cose e persone;
− rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
− condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di Controparte_1 una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
− compensa tra le parti le spese di lite.
Castrovillari, 23.12.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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