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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea De Magistris, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7494/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Bernardino Serra e Roberto Manolino
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
Nel merito
In via principale:
– accertata la cessazione degli effetti del contratto di locazione stipulato inter partes in data 1 agosto 2019 con effetto dal 1 gennaio 2020;
– accertato e dichiarato che il sig. occupa sine titulo, a far data dal 1 gennaio CP_1
2020, l'unità immobiliare sita in Torino, corso Vercelli n. 4 così come meglio identificata al punto
1 della narrativa,
– accertato l'importo dello scaduto contrattuale e dell'indennità di occupazione dovuta per un totale pari a euro 48.630,00 , o nella veriore somma ritenuta di giustizia, per l'effetto
– condannare il sig. all'immediato rilascio dell'unità immobiliare sita in Torino, CP_1 corso Vercelli n. 4, libera da persone e cose, rimettendola nel pieno e legittimo possesso dell'avv.
e fissando un termine per tale liberazione. Parte_1
– Condannare il sig. a pagare al ricorrente la somma di euro 48.630,00 a titolo di CP_1 canoni arretrati e indennità di occupazione maturati ad oggi oltre gli importi che matureranno fino all'effettiva liberazione o nella veriore somma eventualmente accertando in corso di causa e oltre alle spese vive e onorari relativi alla procedura di mediazione n. 4656/2023 instaurata dall'avv.
presso l'Istituto Aequitas di Torino. Pt_1
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario.” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 29.04.2024 e ritualmente notificato, l'Avv.
chiedeva al Tribunale di Torino di accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte Pt_1 del sig. dell'unità immobiliare sita in Torino, corso Vercelli n. 4, interno secondo CP_1
cortile, condannandolo, per l'effetto, al rilascio.
A tal fine il ricorrente esponeva di essere proprietario del predetto immobile e di averlo concesso in locazione al sig. con contratto ad uso commerciale per la durata di sei anni, decorrenti dal 1 CP_1
agosto 2019 sino al 31.07.2025. Il canone di locazione veniva inizialmente fissato nella misura di euro 26.400,00 annui;
successivamente, in considerazione della crisi economica, veniva di comune accordo ridotto ad euro 7.800,00 annui, da versarsi in rate mensili di euro 650,00 per il periodo dal
1 agosto 2019 al 31 luglio 2020; euro 9.000,00 annui, da versarsi in rate mensili di euro 750,00 per il periodo dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 2022 e di euro 13.200,00 annui, da versarsi in rate mensili di euro 1.100,00 dal 1 agosto 2022 al 31 luglio 2024, per poi tornare all'importo originario di euro
26.400 annui a far data dal 1 agosto 2024 e fino a scadenza. Il rimborso spese era fissato forfettariamente nella misura fissa di euro 60,00 mensili.
Nonostante l'accordata riduzione dei canoni, il convenuto si rendeva sin da subito moroso nel pagamento di quanto dovuto;
pertanto, parte ricorrente comunicava al sig. la risoluzione del CP_1
contratto a far data dal 1 gennaio 2020, mediante comunicazione debitamente sottoscritta per accettazione dallo stesso conduttore.
Nonostante la risoluzione consensuale, tuttavia, l'immobile non veniva rilasciato, né a seguito di richiesta formale da parte del ricorrente, né a seguito dell'instaurazione della procedura obbligatoria di mediazione alla quale il convenuto, pur ritualmente convocato, non partecipava.
Al fine di ottenere la liberazione dell'immobile illegittimamente occupato, pertanto, il ricorrente agiva in giudizio, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Alla prima udienza parte convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia;
senza necessità di svolgere attività istruttoria la causa veniva rinviata all'udienza del 10.01.2025 per la discussione ex art 429 c.p.c.
All'odierna udienza il ricorrente precisava le conclusioni come da atto introduttivo e la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c. con riserva di deposito della motivazione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
L'Avv. agisce nei confronti del sig. per ottenere la restituzione Pt_1 CP_1
dell'immobile di sua proprietà, eccependo l'assenza di titolo che ne legittimi l'occupazione. La domanda, pertanto, è da qualificare come azione di rilascio dei beni per illegittima detenzione (vd.
Cass. n. 17491/2013 “L'attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo “).
L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato e il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
in questo senso il ricorrente non deve provare di essere proprietario del bene di cui chiede la restituzione, onere cui soggiace il proprietario che esercita l'azione di rivendica e chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene senza che gli sia stato preventivamente trasmesso in forza di negozi giuridici (validi o non validi), ma deve soltanto dimostrare l'avvenuta consegna in base ad un titolo e il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo, essendo onere del convenuto di dimostrare l'esistenza di un valido negozio giuridico legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
Nella fattispecie in esame, l'onere probatorio di parte locatrice risulta assolto con la prova documentale dell'esistenza di un originario contratto di locazione, regolarmente registrato, consensualmente risolto tra le parti a far data dal 1.1.2020 (doc.ti 1 e 2). La risoluzione per mutuo consenso, pertanto, ha estinto il rapporto giuridico, facendo venir meno le ragioni della detenzione in capo al resistente sig . CP_1
La volontà del locatore di rientrare nel possesso del proprio bene si rinviene nei tentativi, risultati vani, di contattare il convenuto, il quale oltre a non fornire formale riscontro ai solleciti ricevuti, non ha neppure aderito alla procedura di mediazione alla quale, pur regolarmente convocato, non ha partecipato, di fatto confermando la tesi attorea (doc.ti 3, 4, 5).
La domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere il rilascio dell'immobile di Torino, Corso Vercelli
n. 4, deve, quindi, essere accolta non risultando che parte resistente abbia un titolo idoneo in forza del quale possa legittimamente detenerlo;
il convenuto, peraltro, non si è costituito abdicando al proprio diritto di provare la sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione.
Conclusivamente il sig. occupa senza titolo l'immobile sito in Torino, Corso Vercelli n. 4, CP_1
interno secondo cortile, identificato al catasto fabbricato al foglio n. 1214, part. 11, sub. 2, cat. D1 ed è, pertanto, obbligato alla immediata restituzione del bene a favore del ricorrente.
Merita accoglimento, altresì, la domanda volta ad ottenere la condanna del conduttore al pagamento dei canoni scaduti da agosto a dicembre 2019 oltre ad una indennità di occupazione per i mesi successivi alla risoluzione del contratto;
infatti, secondo un costante indirizzo della Suprema Corte di Cassazione
“Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile” (Cass n.
39/2021 conforme a Cass. n. 21239/2018, Cass. n. 30984/2023).
Nella fattispecie in esame, tale prova non è stata fornita dalla parte convenuta, che è rimasta contumace;
pertanto, alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, si deve riconoscere al ricorrente il diritto di ottenere il risarcimento del danno da illegittima occupazione, nella misura concordata dalle parti con il contratto alla data della risoluzione per mutuo consenso (€ 710 pari ad
€ 650 al mese per canone ed € 60 per spese per cinque anni dal 1.1.2020) secondo il disposto dell'art 1591 c.c. oltre ad € 2240 per canoni arretrati del 2019 al netto di quanto versato secondo il prospetto di cui al doc.6 di parte ricorrente.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo secondo il dm 147/22, scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 ai livelli prossimi al minimo, stante la semplicità della questione, la contumacia della parte convenuta e la non esperita istruttoria.
PQM
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta la risoluzione del contratto di locazione tra le parti per mutuo consenso in data 1.1.2020 e la successiva occupazione illegittima da parte del resistente dell'immobile di Torino corso Vercelli n. 4, NCEU foglio n. 1214, part. 11 sub. 2 Cat. D1;
2. Condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 42.920 a titolo di indennità di occupazione e canoni scaduti;
3. Condanna la parte resistente all'immediato rilascio in favore della parte ricorrente dell'immobile di Torino corso Vercelli n. 4, NCEU foglio n. 1214, part. 11 sub. 2 Cat. D1, libero da persone e cose;
4. Rigetta nel resto;
5. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese processuali che liquida per l'intero (1/1) in euro 545,00 per esposti e in € 2900,00 per compensi professionali (fase studio euro
900,00, fase introduttiva euro 600,00 e fase decisionale euro 1400,00) oltre rimb forfetario 15%,
IVA e CPA.
Indica in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Torino mediante lettura del dispositivo all'udienza del 10.1.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea De Magistris, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7494/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Bernardino Serra e Roberto Manolino
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
Nel merito
In via principale:
– accertata la cessazione degli effetti del contratto di locazione stipulato inter partes in data 1 agosto 2019 con effetto dal 1 gennaio 2020;
– accertato e dichiarato che il sig. occupa sine titulo, a far data dal 1 gennaio CP_1
2020, l'unità immobiliare sita in Torino, corso Vercelli n. 4 così come meglio identificata al punto
1 della narrativa,
– accertato l'importo dello scaduto contrattuale e dell'indennità di occupazione dovuta per un totale pari a euro 48.630,00 , o nella veriore somma ritenuta di giustizia, per l'effetto
– condannare il sig. all'immediato rilascio dell'unità immobiliare sita in Torino, CP_1 corso Vercelli n. 4, libera da persone e cose, rimettendola nel pieno e legittimo possesso dell'avv.
e fissando un termine per tale liberazione. Parte_1
– Condannare il sig. a pagare al ricorrente la somma di euro 48.630,00 a titolo di CP_1 canoni arretrati e indennità di occupazione maturati ad oggi oltre gli importi che matureranno fino all'effettiva liberazione o nella veriore somma eventualmente accertando in corso di causa e oltre alle spese vive e onorari relativi alla procedura di mediazione n. 4656/2023 instaurata dall'avv.
presso l'Istituto Aequitas di Torino. Pt_1
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario.” RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 29.04.2024 e ritualmente notificato, l'Avv.
chiedeva al Tribunale di Torino di accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte Pt_1 del sig. dell'unità immobiliare sita in Torino, corso Vercelli n. 4, interno secondo CP_1
cortile, condannandolo, per l'effetto, al rilascio.
A tal fine il ricorrente esponeva di essere proprietario del predetto immobile e di averlo concesso in locazione al sig. con contratto ad uso commerciale per la durata di sei anni, decorrenti dal 1 CP_1
agosto 2019 sino al 31.07.2025. Il canone di locazione veniva inizialmente fissato nella misura di euro 26.400,00 annui;
successivamente, in considerazione della crisi economica, veniva di comune accordo ridotto ad euro 7.800,00 annui, da versarsi in rate mensili di euro 650,00 per il periodo dal
1 agosto 2019 al 31 luglio 2020; euro 9.000,00 annui, da versarsi in rate mensili di euro 750,00 per il periodo dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 2022 e di euro 13.200,00 annui, da versarsi in rate mensili di euro 1.100,00 dal 1 agosto 2022 al 31 luglio 2024, per poi tornare all'importo originario di euro
26.400 annui a far data dal 1 agosto 2024 e fino a scadenza. Il rimborso spese era fissato forfettariamente nella misura fissa di euro 60,00 mensili.
Nonostante l'accordata riduzione dei canoni, il convenuto si rendeva sin da subito moroso nel pagamento di quanto dovuto;
pertanto, parte ricorrente comunicava al sig. la risoluzione del CP_1
contratto a far data dal 1 gennaio 2020, mediante comunicazione debitamente sottoscritta per accettazione dallo stesso conduttore.
Nonostante la risoluzione consensuale, tuttavia, l'immobile non veniva rilasciato, né a seguito di richiesta formale da parte del ricorrente, né a seguito dell'instaurazione della procedura obbligatoria di mediazione alla quale il convenuto, pur ritualmente convocato, non partecipava.
Al fine di ottenere la liberazione dell'immobile illegittimamente occupato, pertanto, il ricorrente agiva in giudizio, rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Alla prima udienza parte convenuta, ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia;
senza necessità di svolgere attività istruttoria la causa veniva rinviata all'udienza del 10.01.2025 per la discussione ex art 429 c.p.c.
All'odierna udienza il ricorrente precisava le conclusioni come da atto introduttivo e la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c. con riserva di deposito della motivazione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
L'Avv. agisce nei confronti del sig. per ottenere la restituzione Pt_1 CP_1
dell'immobile di sua proprietà, eccependo l'assenza di titolo che ne legittimi l'occupazione. La domanda, pertanto, è da qualificare come azione di rilascio dei beni per illegittima detenzione (vd.
Cass. n. 17491/2013 “L'attore che non chiede l'accertamento del suo diritto di proprietà e non agisce affermando che il convenuto è possessore del suo bene, ma che lo detiene senza titolo, esercita un'azione personale di restituzione per mancanza originaria o sopravvenuta del titolo “).
L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato e il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
in questo senso il ricorrente non deve provare di essere proprietario del bene di cui chiede la restituzione, onere cui soggiace il proprietario che esercita l'azione di rivendica e chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene senza che gli sia stato preventivamente trasmesso in forza di negozi giuridici (validi o non validi), ma deve soltanto dimostrare l'avvenuta consegna in base ad un titolo e il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo, essendo onere del convenuto di dimostrare l'esistenza di un valido negozio giuridico legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
Nella fattispecie in esame, l'onere probatorio di parte locatrice risulta assolto con la prova documentale dell'esistenza di un originario contratto di locazione, regolarmente registrato, consensualmente risolto tra le parti a far data dal 1.1.2020 (doc.ti 1 e 2). La risoluzione per mutuo consenso, pertanto, ha estinto il rapporto giuridico, facendo venir meno le ragioni della detenzione in capo al resistente sig . CP_1
La volontà del locatore di rientrare nel possesso del proprio bene si rinviene nei tentativi, risultati vani, di contattare il convenuto, il quale oltre a non fornire formale riscontro ai solleciti ricevuti, non ha neppure aderito alla procedura di mediazione alla quale, pur regolarmente convocato, non ha partecipato, di fatto confermando la tesi attorea (doc.ti 3, 4, 5).
La domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere il rilascio dell'immobile di Torino, Corso Vercelli
n. 4, deve, quindi, essere accolta non risultando che parte resistente abbia un titolo idoneo in forza del quale possa legittimamente detenerlo;
il convenuto, peraltro, non si è costituito abdicando al proprio diritto di provare la sussistenza di un titolo legittimante l'occupazione.
Conclusivamente il sig. occupa senza titolo l'immobile sito in Torino, Corso Vercelli n. 4, CP_1
interno secondo cortile, identificato al catasto fabbricato al foglio n. 1214, part. 11, sub. 2, cat. D1 ed è, pertanto, obbligato alla immediata restituzione del bene a favore del ricorrente.
Merita accoglimento, altresì, la domanda volta ad ottenere la condanna del conduttore al pagamento dei canoni scaduti da agosto a dicembre 2019 oltre ad una indennità di occupazione per i mesi successivi alla risoluzione del contratto;
infatti, secondo un costante indirizzo della Suprema Corte di Cassazione
“Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile” (Cass n.
39/2021 conforme a Cass. n. 21239/2018, Cass. n. 30984/2023).
Nella fattispecie in esame, tale prova non è stata fornita dalla parte convenuta, che è rimasta contumace;
pertanto, alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, si deve riconoscere al ricorrente il diritto di ottenere il risarcimento del danno da illegittima occupazione, nella misura concordata dalle parti con il contratto alla data della risoluzione per mutuo consenso (€ 710 pari ad
€ 650 al mese per canone ed € 60 per spese per cinque anni dal 1.1.2020) secondo il disposto dell'art 1591 c.c. oltre ad € 2240 per canoni arretrati del 2019 al netto di quanto versato secondo il prospetto di cui al doc.6 di parte ricorrente.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta e sono liquidate come da dispositivo secondo il dm 147/22, scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 ai livelli prossimi al minimo, stante la semplicità della questione, la contumacia della parte convenuta e la non esperita istruttoria.
PQM
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta la risoluzione del contratto di locazione tra le parti per mutuo consenso in data 1.1.2020 e la successiva occupazione illegittima da parte del resistente dell'immobile di Torino corso Vercelli n. 4, NCEU foglio n. 1214, part. 11 sub. 2 Cat. D1;
2. Condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 42.920 a titolo di indennità di occupazione e canoni scaduti;
3. Condanna la parte resistente all'immediato rilascio in favore della parte ricorrente dell'immobile di Torino corso Vercelli n. 4, NCEU foglio n. 1214, part. 11 sub. 2 Cat. D1, libero da persone e cose;
4. Rigetta nel resto;
5. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese processuali che liquida per l'intero (1/1) in euro 545,00 per esposti e in € 2900,00 per compensi professionali (fase studio euro
900,00, fase introduttiva euro 600,00 e fase decisionale euro 1400,00) oltre rimb forfetario 15%,
IVA e CPA.
Indica in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Torino mediante lettura del dispositivo all'udienza del 10.1.2025
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris