CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 194/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
VI IU, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1661/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027798411000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964300455004 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964303472815 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964308109314 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964322403373 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964314578305 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964314865665 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964321384671 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964325242746 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964328219333 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964308017061 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964292385917 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964308518330 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964295462433 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964303348129 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964308080214 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964313757138 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5228/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente: parte restistente chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOGIMENTO
Con il ricorso in trattazione, la società Società_1 S.r.l. proponeva opposizione contro la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 02820250027798411000, di complessivi € 16.001,22, notificata in data 25 marzo 2025 a mezzo PEC, emessa a titolo di presunto omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2019.
La ricorrente, previa verifica della competenza per territorio di questa Corte, eccepiva la nullità della cartella per essere la stessa il primo atto con cui veniva a conoscenza della pretesa fiscale, in assenza di notifica degli atti prodromici, e comunque per difetto della relata di notifica ai sensi della L. 53/1994, mancanza di firma digitale e carenza dell'attestazione di conformità, come richiesto dal CAD (D.Lgs. 82/2005).
Contestava inoltre la violazioni delle norme in materia di motivazione degli atti amministrativi e del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., lamentando che la cartella impugnata non riportava in modo analitico né
l'iter seguito né il dettaglio delle somme richieste, configurandosi così un vizio di motivazione.
Rilevava, ancora, la decadenza dell'Amministrazione dalla possibilità di notificare la cartella oltre i termini di cui alla L. 296/2006 per la riscossione della tassa automobilistica, affermando che l'atto impugnato risultava tardivo rispetto al triennio previsto. A ciò aggiungeva l'eccezione di tardiva consegna del ruolo all'Agente della riscossione, il quale, secondo la ricorrente, avrebbe notificato la cartella oltre il termine biennale dalla ricezione del ruolo. Sotto altro profilo, invocava la prescrizione triennale del credito tributario per tassa automobilistica nonché quella quinquennale per sanzioni ed interessi, ai sensi rispettivamente dell'art. 5 del
D.L. 597/85, dell'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 2948 c.c.
Infine, la ricorrente censurava la determinazione dell'importo complessivo richiesto nella cartella, ritenendo arbitrario il calcolo degli accessori e lamentando una duplicazione indebita di voci. Concludeva chiedendo l'annullamento della cartella e la condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità e infondatezza del ricorso. Rilevava, in particolare, che la notifica della cartella a mezzo
PEC era pienamente valida, non richiedendo né la relata né la firma digitale sull'atto, essendo sufficiente la sua riconducibilità all'ente emittente secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973 e dalle più recenti pronunce di merito.
Contestava poi le eccezioni relative alla mancata notifica degli atti prodromici e alla decadenza o prescrizione della pretesa, sostenendo che tali doglianze attengono alla fase anteriore alla consegna del ruolo e che, pertanto, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore. Richiamava a tal proposito la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'agente della riscossione è un mero esecutore e non titolare del credito.
In ordine alla sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali, l'Agente della riscossione evidenziava l'applicabilità della proroga straordinaria prevista dall'art. 68 del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia), convertito con modifiche dalla L. 27/2020, a causa dell'emergenza pandemica, con sospensione dei termini tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.
In merito alla censura di difetto di motivazione, ribadiva che la cartella di pagamento riproduceva fedelmente il contenuto del ruolo, la cui redazione compete all'ente impositore, e che comunque l'atto aveva raggiunto il suo scopo informativo, escludendo ogni lesione del diritto di difesa.
La Regione Campania, ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, considerato:
che con la causa in trattazione il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento emessa per il mancato pagamento di tasse automobilistiche della Regione Campania lamentando la mancata notifica degli atti prodromici con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute;
che, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 546/92, la competenza per territorio per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n°
446/97, è individuata nelle Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;
che, in base all'art. 5, co. 2, di tale DLgs 546/92, l'incompetenza della corte di giustizia tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, nel grado al quale il vizio si riferisce;
che, nel caso di specie, essendo il ricorso afferente bolli auto il cui ente impositore è la Regione Campania con sede in Napoli la competenza territoriale è della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli;
che la S.C. di Cassazione ha assimilato i tributi regionali a quelli dei comuni e delle province facendoli rientrare nella categoria degli enti locali;
recita infatti la Sentenza n. 13714/2024, pubblicata in data 16/05/2024, «si ricorda che la disposizione estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale, nonché dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. La norma è stata intesa nel senso che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l'espressione «legge per la finanza locale», contenuta nell'art. 2752 cod. civ., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, in riferimento ai tributi comunali e provinciali (Cass. Sez. 6 - 1, n. 24836/2019, Rv. 655816 - 01)»;
visto il richiamato art. 5 del DLgs 546/92 che tratta dell'incompetenza delle Corti di Giustizia Tributaria;
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia Tributaria di
Napoli con onere di riassunzione nei termini di legge e dispone la compensazione delle spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente
VI IU, Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1661/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027798411000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964300455004 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964303472815 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964308109314 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964322403373 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964314578305 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964314865665 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964321384671 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964325242746 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964328219333 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964308017061 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964292385917 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964308518330 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964295462433 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964303348129 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964308080214 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 964313757138 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5228/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente: parte restistente chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOGIMENTO
Con il ricorso in trattazione, la società Società_1 S.r.l. proponeva opposizione contro la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 02820250027798411000, di complessivi € 16.001,22, notificata in data 25 marzo 2025 a mezzo PEC, emessa a titolo di presunto omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2019.
La ricorrente, previa verifica della competenza per territorio di questa Corte, eccepiva la nullità della cartella per essere la stessa il primo atto con cui veniva a conoscenza della pretesa fiscale, in assenza di notifica degli atti prodromici, e comunque per difetto della relata di notifica ai sensi della L. 53/1994, mancanza di firma digitale e carenza dell'attestazione di conformità, come richiesto dal CAD (D.Lgs. 82/2005).
Contestava inoltre la violazioni delle norme in materia di motivazione degli atti amministrativi e del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., lamentando che la cartella impugnata non riportava in modo analitico né
l'iter seguito né il dettaglio delle somme richieste, configurandosi così un vizio di motivazione.
Rilevava, ancora, la decadenza dell'Amministrazione dalla possibilità di notificare la cartella oltre i termini di cui alla L. 296/2006 per la riscossione della tassa automobilistica, affermando che l'atto impugnato risultava tardivo rispetto al triennio previsto. A ciò aggiungeva l'eccezione di tardiva consegna del ruolo all'Agente della riscossione, il quale, secondo la ricorrente, avrebbe notificato la cartella oltre il termine biennale dalla ricezione del ruolo. Sotto altro profilo, invocava la prescrizione triennale del credito tributario per tassa automobilistica nonché quella quinquennale per sanzioni ed interessi, ai sensi rispettivamente dell'art. 5 del
D.L. 597/85, dell'art. 20 del D.Lgs. 472/1997 e dell'art. 2948 c.c.
Infine, la ricorrente censurava la determinazione dell'importo complessivo richiesto nella cartella, ritenendo arbitrario il calcolo degli accessori e lamentando una duplicazione indebita di voci. Concludeva chiedendo l'annullamento della cartella e la condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la sola Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità e infondatezza del ricorso. Rilevava, in particolare, che la notifica della cartella a mezzo
PEC era pienamente valida, non richiedendo né la relata né la firma digitale sull'atto, essendo sufficiente la sua riconducibilità all'ente emittente secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973 e dalle più recenti pronunce di merito.
Contestava poi le eccezioni relative alla mancata notifica degli atti prodromici e alla decadenza o prescrizione della pretesa, sostenendo che tali doglianze attengono alla fase anteriore alla consegna del ruolo e che, pertanto, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore. Richiamava a tal proposito la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui l'agente della riscossione è un mero esecutore e non titolare del credito.
In ordine alla sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali, l'Agente della riscossione evidenziava l'applicabilità della proroga straordinaria prevista dall'art. 68 del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia), convertito con modifiche dalla L. 27/2020, a causa dell'emergenza pandemica, con sospensione dei termini tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.
In merito alla censura di difetto di motivazione, ribadiva che la cartella di pagamento riproduceva fedelmente il contenuto del ruolo, la cui redazione compete all'ente impositore, e che comunque l'atto aveva raggiunto il suo scopo informativo, escludendo ogni lesione del diritto di difesa.
La Regione Campania, ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, considerato:
che con la causa in trattazione il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento emessa per il mancato pagamento di tasse automobilistiche della Regione Campania lamentando la mancata notifica degli atti prodromici con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute;
che, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 546/92, la competenza per territorio per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n°
446/97, è individuata nelle Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;
che, in base all'art. 5, co. 2, di tale DLgs 546/92, l'incompetenza della corte di giustizia tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, nel grado al quale il vizio si riferisce;
che, nel caso di specie, essendo il ricorso afferente bolli auto il cui ente impositore è la Regione Campania con sede in Napoli la competenza territoriale è della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli;
che la S.C. di Cassazione ha assimilato i tributi regionali a quelli dei comuni e delle province facendoli rientrare nella categoria degli enti locali;
recita infatti la Sentenza n. 13714/2024, pubblicata in data 16/05/2024, «si ricorda che la disposizione estende il privilegio generale sui mobili, subordinatamente a quello dello Stato, ai crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale, nonché dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. La norma è stata intesa nel senso che il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei mezzi economici necessari per l'adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché l'espressione «legge per la finanza locale», contenuta nell'art. 2752 cod. civ., non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali, con interpretazione estensiva da applicarsi anche ai tributi regionali e confermata dall'art. 13, comma 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, in riferimento ai tributi comunali e provinciali (Cass. Sez. 6 - 1, n. 24836/2019, Rv. 655816 - 01)»;
visto il richiamato art. 5 del DLgs 546/92 che tratta dell'incompetenza delle Corti di Giustizia Tributaria;
P.Q.M.
La Corte dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia Tributaria di
Napoli con onere di riassunzione nei termini di legge e dispone la compensazione delle spese.