Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/04/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 358/2023
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 01.04.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 358/2023 TRA
C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso, giusta procura, dall'avv. Giuseppe Mossuto, con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. in data 31.03.2021, proponeva innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., al fine di vedersi riconosciuto – previo esperimento della CTU medico-legale – lo stato di invalido civile totale al 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita ex L. 18/1980 e ss.mm.ii.. In particolare, deduceva che a seguito di visita di revisione dell'11.02.2021, la CML lo CP_1 riconosceva “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti proprio della sua età (…) grave 100%”, revocando, dunque, il beneficio (indennità di accompagnamento) precedentemente goduto. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, veniva nominato quale Consulente tecnico d'Ufficio il dott. , il quale Persona_1 concludeva ritenendo non sussistenti le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità (prestazione, quest'ultima, non richiesta e, dunque, non oggetto del presente giudizio). Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento mediante il deposito del motivato dissenso, l'odierno ricorrente proponeva il ricorso per cui si procede ai
1.04.2025, celebrata nelle forme della TRATTAZIONE SCRITTA la causa era trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). Per_
3. Il Consulente incaricato nella precedente fase, dott. , all'esito della valutazione della documentazione sanitaria in atti e dell'esame obiettivo, ha riscontrato un complesso morboso caratterizzato da: “postumi funzionali di frattura di femore sx trattata chirurgicamente con osteosintesi;
cardiopatia ipertensiva;
fibrillazione atriale in trattamento con NAO;
bpco; osteoartrosi polidistrettuale;
obesità” evidenziando che: “L'elemento dominante del quadro patologico emergente dal confronto dell'esame clinico con i documenti versati in atti è la possibilità di deambulare senza l'aiuto di terze persone e poter compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di terze persone. Infatti, il OR , con qualche Pt_1 difficoltà, che rientra anche tra le difficoltà che comporta la sua età, riesce a muoversi autonomamente e mantenere la stazione eretta senza grosse difficoltà gravi nella deambulazione. Infatti, invitato dal sottoscritto, ad avvicinarsi alla bilancia pesa persone, si è alzano dalla sedia a rotelle su cui è entrato nell'Ambulatorio e si è avvicinato alla bilancia salendoci sopra e mantenendosi in equilibrio per il tempo necessario per rilevare il peso. Dopo di ciò si è riportato verso la sedia a rotelle sistemandosi su di essa. La condizione cardiocircolatoria è soddisfacente in quanto né riferisce né è riscontrabile dispnea per sforzi moderati né edemi declivi.”
Pag. 2 di 5 Il procuratore di parte ricorrente, già in sede di osservazioni alla bozza ai sensi dell'art. 195 c.p.c., osservava che “Dalla documentazione medica versata in atti si evince uno stato patologico tale da escludere una autosufficienza dal carattere continuativo del signor nell'espletamento delle azioni di vita quotidiana. Infatti, dal certificato ortopedico Pt_1 redatto dal dr MOSSUTO sono ravvisabili patologie reumatiche quali una grave gonartrosi bilaterale, osteoporosi severa con ipercifosi dorsale, esiti di frattura del femore sinistro che rendono il ricorrente impossibilitato a deambulare autonomamente. Il certificato neurologico elaborato dal dr. rappresenta un quadro patologico che delinea un rilevante deficit funzionale del Per_3 ricorrente causato da un grave deficit della memoria recente e forti stati confusionali accompagnati da episodi violenti, disturbi del sonno, incontinenza sfinterica vescicale per cui il signor necessita di assistenza continua non essendo in grado di svolgere le normali Pt_1 attività di vita quotidiana. La documentazione elaborata dal dr denota una Per_4 insufficienza mitralica caratterizzata da uno stadio di gravità severo a causa di una fibrillazione atriale permanente, cardiopatia sclero ipertensiva, insufficienza aortica, insufficienza valvolare di grado medio severo (FE pari a 40%) comportanti uno scompenso cardiaco. (…).” Per_
Tuttavia, il dott. confermava il proprio giudizio deducendo che “Le osservazioni articolate nell'interesse del OR non inficiano le valutazioni rassegnate nella Parte_1 bozza peritale in quanto i certificati specialistici richiamati, pur se formalmente rappresentano un quadro clinico grave, non soddisfano i requisiti sanitari sottesi al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Difatti nell'esame clinico del periziato questi, seppur con qualche difficoltà, era in condizioni di deambulare autonomamente senza l'ausilio di terzi o di supporti sanitari. Infatti, come già evidenziato nella bozza, il OR , durante la visita, invitato ad avvicinarsi alla Pt_1 bilancia pesapersone, si è alzato autonomamente dalla sedia a rotelle su cui era entrato nella sala visite, e si è avvicinato alla bilancia salendoci sopra e mantenendosi in equilibrio per il tempo necessario per rilevare il peso. Dopo di ciò si riportava verso la sedia a rotelle sistemandosi su di essa. Questo evidenzia, quantomeno, la discontinuità temporale rispetto a quanto presente nei certificati specialistici in atti. Al contempo il medesimo rispondeva attorno alle mie domande, era orientato nel tempo e nello spazio. Altrettanto non riferiva dispnea per piccoli movimenti ne presentava edemi declivi o turgore delle giugulari. Le considerazioni rassegnate portano ad escludere anche la sussistenza della gravità dell'handicap nel rispetto dell'articolo 3 comma 3 della Legge 104/92.” 3.1. Come innanzi esposto, con il ricorso per cui si procede, l'odierno ricorrente ha contestato dette conclusioni incentrando le proprie censure sulla ipovalutazione, da parte del Consulente incaricato, del quadro clinico esistente e chiedendo, nelle more del giudizio, l'ammissione e la valutazione, ex art. 149 disp. Att. c.p.c., di ulteriore documentazione sanitaria attestante un aggravamento del complesso morboso. Invitato a rendere chiarimenti in ordine alle deduzioni attoree, il Ctu ha ulteriormente dedotto quanto di seguito riportato:
“Ho esaminato il certificato cardiologico a firma del dr. datato 14 settembre 2023 e Persona_5 l'ho rapportato al certificato in atti a firma sempre dello stesso sanitario e datato 22.04.21. Dal confronto dei suddetti certificati non emerge alcuna situazione di peggioramento attestata nel secondo certificato. L'avvocato di parte, nelle sue memorie difensive, ricorda che il periziato presenta una fe del 40% che è confutata dall'esame clinico. Infatti non ho segnalato nella ctu, né la presenza di edemi perimalleolari, né mi fu riferita dispnea da sforzo per piccoli movimenti né tanto meno turgore dei vasi del collo che, per chi conosce l'abc della semeiotica cardio-vascolare, sono fondamentali per sospettare una cardiopatia di una certa importanza. Inoltre, ho esaminato una consulenza geriatrica a firma del dr. dell'H di polla datata 14-02-24 in cui si fa Per_6
Pag. 3 di 5 riferimento a cardiopatia in III classe NYHA e demenza senile con valutazioni ADL e IADL (che tra l'altro non sono neanche riportate) che non corrispondono minimamente all'esame clinico a suo tempo effettuato. Anche il certificato ortopedico a firma del dr Mossuto in data 13.03.24, non riporta alcun dato nuovo rispetto a quello versato in atti. Mi sia consentita un'ultima osservazione. Come è possibile che un soggetto che si trova in condizioni cardio-vascolari e deambulatorie descritte dai suddetti colleghi specialisti, non sia tato sottoposto a controlli specialistici nell'arco di questi due anni? Alla luce di quanto appena detto confermo le conclusioni medico-legali a cui sono pervenuto nella mia consulenza. Ergo: il signor è invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a Parte_1 svolgere le funzioni e i compiti della sua età (l. 509/88, l. 124/98) 100% grave e portatore di handicap ai sensi dell'art 3 comma 1 della legge 104/92.” 3.2. Va a questo punto sottolineato circa la perizia di parte posta a fondamento del ricorso che, come da consolidata, e qui condivisa, Giurisprudenza di legittimità, “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (cfr. Cass. N. 9483 del 2021; Cass. N. 2063 del 2010). 3.3. Alla luce della puntuale disamina delle contestazioni mosse, questo Giudice ritiene pienamente condivisibili ed esaustive le conclusioni rese dal CTU avendo, quest'ultimo, correttamente inquadrato l'incidenza delle patologie rilevate sul complesso invalidante del soggetto e ritenuto che le stesse non siano tali da configurare i presupposti per l'accesso all'indennità di accompagnamento. Ed invero, la giurisprudenza nomofilattica ha più volte chiarito come, ai fini della valutazione che qui ci occorre, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cassazione civile, sez. VI, n. 25255 del 27 novembre 2014). L'esame obiettivo condotto ha attestato difficoltà e non impossibilità nella deambulazione, circostanza che trova conferma anche nella nuova documentazione versata in atti, che attesta un “grave deficit della deambulazione… possibile esclusivamente con appoggio o ausilio di terzi.” Va, altresì, rimarcato che in ordine ai test ADL, IADL, MMSE, i cui esiti sono riportati nel certificato geriatrico del 14.02.2024 (e citati dal Ctu), questo giudice ritiene che le scale di valutazione non permettano, da sole, di porre diagnosi, ma solo di suggerire il ricorso ad ulteriori eventuali approfondimenti. Inoltre, i contenuti di tali indici sono ricavati prettamente da fonte verbale e risultano facilmente influenzabili: oltre all'età e alla scolarità, altre variabili legate al soggetto (emotività, umore, collaborazione), legate al valutatore (capacità di porre il paziente a proprio agio), al tipo di setting (domicilio, ospedale), legate alle condizioni ambientali possono influenza in maniera significativa le risposte ai test. Per questa ragione, non essendovi esami strumentali di supporto e ponendosi i risultati in chiaro contrasto con gli esiti dell'esame obiettivo effettuato dal CTU, deve darsi prevalenza a quest'ultimo.
Pag. 4 di 5 Non si evince dalla consulenza tecnica la totale perdita di autonomia del – il Pt_1 quale è, altresì, apparso lucido, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio - che renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o che faccia ritenere meritevole di riforma quanto già valutato in sede amministrativa rispetto al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Pertanto, si può affermare che le censure mosse si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Alla luce di tutto quanto sino ad ora esposto, il ricorso va, dunque, rigettato. 4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.,; le spese della consulenza tecnica, esperita nel CP_ corso dell'accertamento tecnico preventivo sono poste a carico dell in virtù delle dichiarazioni in atti e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 2.04.2025 Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo AP
Pag. 5 di 5