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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/12/2025, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 770/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR DA Presidente
Dott.ssa SI D'EL Consigliere rel
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 770/2025 promossa in grado d'appello
DA
Avv. (C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BACCACCIO 2/B 20090
SA CO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 18 (C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA PRIVATA LETIZIA 6 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. ELEONORA
GAVONI, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 766/2025 , emessa dal Tribunale di Milano,
Sezione 10a Civile, Giudice, Dott.ssa Annamaria Salerno, nell'ambito del giudizio avente N.R.G. 46038/2022, depositata in cancelleria in data 29/1/2025, notificata il 6
FEBBRAIO 2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, accertata la falsa testimonianza resa in sede dibattimentale nel giudizio di primo grado presso il Tribunale di Pavia, da nonché la calunnia commessa a danno dello scrivente a Controparte_1
seguito della dichiarazione secondo cui l'esponente avrebbe sferrato un pugno in faccia al vigile, senza che quest'ultimo avesse mai dichiarato di avere ricevuto un pugno dallo scrivente, dichiarare e condannare a pagare allo scrivente tutti i danni Controparte_1
patiti e patiendi personali e professionali subiti a seguito della condanna ad anni uno e mesi sei di reclusione. Per tutto quanto sopra esposto, si chiede condannarsi massimo adriatici a pagare un risarcimento del danno pari a non meno di € 300.000,00 o in quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, si insiste per la pagina 2 di 18 visione del filmato in udienza” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, Si chiede e si insiste per la visione del filmato nel contraddittorio delle parti, al fine di accertare de verificare, in maniera definitiva, la verità storica dei fatti e la prova che le false dichiarazioni rese da adriatici sono state l'unica causa della condanna dello CP_1
scrivente.
Nel caso non creduto di rigetto della presente impugnazione si chiede dichiarare in ogni caso la dichiarata falsa testimonianza e calunnia e ciò al fine di permettere all'odierno appellante di ricorrere per la revisione del processo penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 630 c.p.p., compensare le spese di primo grado e del presente grado di giudizio.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: IN VIA PRELIMINARE DICHIARARE l'INAMMISSIBILITA' dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
NEL MERITO ➢ Per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto, come meglio dedotte in narrativa, RESPINGERE l'appello in quanto, inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e diritto e per l'effetto, CONFERMARE la Sentenza di primo grado.
➢ ACCERTARE E DICHIARARE che l'appellante ha utilizzato espressioni diffamatorie ed offensive, non riguardanti l'oggetto della causa e, comunque, eccedenti le esigenze difensive e per l'effetto
DISPORRE, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione delle predette espressioni;
pagina 3 di 18 ASSEGNARE alla parte convenuta una somma, a titolo di risarcimento del conseguente danno non patrimoniale sofferto, da determinarsi in via equitativa e, conseguentemente,
CONDANNARE l'Avv. a versare alla parte convenuta la Parte_1
predetta somma.
➢ CONDANNARE l'Avv. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite Parte_1
temeraria, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
➢ CONDANNARE l'Avv. alla refusione delle spese legali, Parte_1
comprensive di diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed
IVA, del presente giudizio.
➢ TRASMETTERE gli atti di controparte all'Ordine degli Avvocati di Milano, ai sensi dell'art. 88 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 766/2025, pubblicata il 29.01.2025, il Tribunale di Milano respingeva le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in complessivi euro 7.052,00 e disponeva la cancellazione delle espressioni offensive presenti nell'atto di citazione e nella comparsa conclusionale.
Il Giudice di prime cure così esponeva i fatti oggetto di causa.
“ conveniva in giudizio al fine di chiedere Parte_1 Controparte_1
l'accertamento della falsa testimonianza resa in sede di giudizio penale da
[...]
nonché della calunnia commessa dallo stesso a danno dell'attore che avrebbe CP_1
comportato la condanna del medesimo anche per il delitto di cui all'art. 582 c.p. oltre a quello di cui all'art. 368 c.p.p e, per l'effetto, la condanna di al Controparte_1
pagina 4 di 18 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi personali e professionali subìti dall'attore a seguito della condanna penale.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva che, in data 20 dicembre 2011, si svolgeva presso il Giudice di Pace di Pavia l'udienza relativa all'opposizione proposta dall'avv. avverso una contravvenzione fatta dall'Agente Istruttore della Polizia Pt_1
Locale di Binasco, , dovuta all'uso del telefono cellulare alla guida Testimone_1
dell'odierno attore;
che il sig. si era presentato armato in udienza, circostanza Tes_1
fattuale che, avendo turbato l'odierno attore, lo aveva indotto a chiamare le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto e per chiedere un intervento delle stesse in loco;
che, usciti fuori dall'Ufficio del giudice di pace di Pavia, a Piazza del Municipio,
l'attore seguiva il vigile , il quale entrava nell'autovettura di servizio;
Testimone_1
che l'attore, onde evitare che l'Agente della Polizia Locale si allontanasse, si posizionava davanti al predetto autoveicolo;
che l'Agente decideva comunque di partire nonostante l'attore si trovasse davanti alla sua auto e, dunque, lo colpiva sul ginocchio destro con il paraurti;
che l'attore urlando chiedeva all'Agente di fermarsi e Tes_1
inseguiva la sua auto zoppicando per il dolore al ginocchio nella speranza di riuscire a fermarla;
che, al momento in cui l'auto era costretta a rallentare per affrontare una curva, l'attore riusciva a raggiungerla, aggrappandosi al finestrino aperto con la mano destra, e, nel concitato frangente, perdeva involontariamente all'interno dell'autoveicolo dell'Agente della P.L. la sua borsa e il suo telefonino tenuti in mano fino a quel momento;
che l'auto si fermava e, pertanto, l'attore recuperava la propria borsa e il suo telefono cellulare;
che l'attore, in attesa dell'arrivo di una pattuglia della
Polizia di Stato (che aveva chiamato precedentemente), si fermava di fronte all'auto dell'Agente, si appoggiava ad un paletto in ferro e, a causa del forte dolore al ginocchio, muoveva la gamba nel tentativo di articolare il ginocchio per calmare il dolore;
che, arrivata una pattuglia della Polizia, gli agenti sentivano a SIT il vigile
pagina 5 di 18 l'odierno attore e alcuni testi ivi presenti, tra cui che l'attore Tes_1 Controparte_1
veniva condannato per i reati di calunnia, lesioni colpose ed oltraggio a P.U. (in relazione a quest'ultimo reato, l'attore è stato assolto in Cassazione); che tali provvedimenti di condanna sarebbero conseguenza diretta della testimonianza di
il quale aveva dichiarato non solo di avere visto l'odierno attore Controparte_1
correre velocemente per inseguire il vigile quindi, di non averlo mai visto Tes_1
zoppicare ma anche che l'attore aveva sbattuto ripetutamente il proprio ginocchio destro contro un piliere in ferro delimitante il percorso diretto alla porta carraia del municipio di Pavia per simulare un investimento volontario da parte del vigile . Tes_1
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 27.01.2023, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare
l'improcedibilità della domanda, per la tardività dell'iscrizione a ruolo e di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., e nel merito, di respingere le domande formulate dall'avv. in quanto inammissibili, Pt_1
improcedibili e comunque infondate in fatto e diritto, di accertare e dichiarare che
l'attore ha utilizzato nell'atto introduttivo del giudizio espressioni sconvenienti ed offensive non riguardanti l'oggetto della causa e, comunque, eccedenti le esigenze difensive e per l'effetto disporre ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle predette espressioni o condannare l'attore a pagare alla parte convenuta una somma, a titolo di risarcimento del conseguente danno non patrimoniale sofferto, da determinarsi in via equitativa e, infine, di condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alla refusione delle spese legali”.
Dopo aver così esposto i fatti oggetto di causa, il Giudice di prime cure qualificava la domanda di parte attrice quale domanda di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c. i cui elementi costitutivi sono la presenza di un fatto illecito e di un danno, inteso quale danno-conseguenza del fatto lesivo. pagina 6 di 18 Ciò premesso, osservava che nel caso di specie “il fatto illecito posto a fondamento della pretesa creditoria che l'attore imputa al convenuto attiene alle dichiarazioni dell ascritte dall'attore a fatti di falsa testimonianza e calunnia, che CP_1
avrebbero indotto erroneamente i vari giudici penali che hanno giudicato la condotta dell'odierno attore a ritenerlo colpevole di lesioni dolose, calunnia reale e oltraggio a pubblico ufficiale”.
Evidenziava poi che, “secondo i principi ormai consolidati, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale - richiesto dall'art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale - tra un'azione o un'omissione ed un evento deve applicarsi il principio della condicio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale, sotteso agli artt. 40 e 41 c.p..”.
Alla stregua di ciò, se la condotta altrui (di un terzo ma anche della stessa vittima) si inserisce in una serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione dell'evento dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia (secondo i noti principi della equivalenza delle condizioni, ispirati alla teoria causale della condicio sine qua non, in base ai quali tutti gli antecedenti di un evento sono da considerare causa di esso).
L'interruzione si verifica, invece, qualora la condotta altrui, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, ponga in essere un'altra serie causale autonoma rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione (cfr. Cass.,
06/04/2006 n. 8096)”.
Ciò posto, osservava che nel caso di specie, “al di là del giudizio di eventuale illiceità delle condotte dell'Adriatici, in ogni caso, non risulta provato in giudizio che i danni
pagina 7 di 18 personali e professionali conseguenti alla condanna penale dell'attore siano riconducibili, quale conseguenza immediata e diretta, esclusivamente alla condotta del convenuto”.
Infatti, benché l'attore avesse assunto che le pronunce di condanna emesse nei suoi confronti si fossero basate sulla falsa testimonianza dell'Adriatici, “dalla lettura delle sentenze del Tribunale di Pavia e della Corte di appello di Milano (docc. 2 e 3, fasc. conv.) emerge che la condanna dell'odierno attore sia derivata da una complessiva valutazione del compendio probatorio, quindi, non soltanto dalle dichiarazioni dell ma anche da ulteriori dichiarazioni provenienti da altri testi presenti nel CP_1
Piazzale del Municipio di Pavia il giorno 20 dicembre 201, idonee da sé sole a fondare la sentenza di condanna”.
Si leggeva, in particolare, nella sentenza del Tribunale di Pavia che “a supporto delle parole della persona offesa devono essere valutate come decisive le testimonianze di
e unite alla visione delle immagini Controparte_1 Tes_2 Testimone_3
riprese dalle telecamere di sicurezza e alla documentazione sanitario prodotta”.
Anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano aveva valorizzato la deposizione della parte lesa ed altri elementi probatori di natura orale e documentale. Testimone_1
Di conseguenza, non potendosi affermare che la condanna in sede penale fosse riconducibile esclusivamente alla condotta del convenuto, il giudice di prime cure non riteneva sussistente il nesso di causalità materiale richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
Con riguardo all'allegata natura calunniosa delle dichiarazioni rese dall CP_1
osservava poi che l'attore non aveva “fornito prova della sussistenza, nella fattispecie, del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice invocata (art. 368 c.p.)”, in pagina 8 di 18 quanto nessun elemento, neppure presuntivo, era stato fornito da parte attrice al fine di dimostrare che il convenuto fosse consapevole dell'innocenza del denunciante.
ha interposto appello avverso tale sentenza insistendo, in via Parte_1
istruttoria, per la visione integrale, nel contraddittorio delle parti, del filmato menzionato in atti e nel merito per l'integrale accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
Parte appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'avverso gravame.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 4 novembre 2025, svoltasi con modalità cartolare, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'atto d'appello ha preliminarmente ripercorso i fatti oggetto Parte_1
di causa osservando che dalla visione del filmato, già depositato in udienza e visionato nel giudizio di primo grado, si evince chiaramente che l aveva reso falsa CP_1
testimonianza, in quanto in sede dibattimentale aveva dichiarato “di avere visto comportamenti violenti da parte dello scrivente nei confronti del vigile, non solo, di averlo visto correre velocemente e mai claudicante, e, immediatamente dopo che la suddetta auto si era fermata, di avere visto lo scrivente lanciare all'interno dell'auto di servizio la propria borsa e successivamente il telefonino e poi (come se non bastasse), di avere visto -senza dubbio alcuno- lo scrivente sferrare un pugno al vigile (così pag. 4 atto d'appello)”.
pagina 9 di 18 Al contrario nel menzionato filmato si vedeva chiaramente l'appellante,
“immediatamente dopo la partenza dell'auto, ZOPPICARE VISTOSAMENTE, durante
l'inseguimento dell'auto del vigile ed avere la borsa in mano”.
• L'auto del vigile affrontare la curva e, un istante dopo, uscire dalla curva, nonché, a seguire, spuntare il sottoscritto, zoppicando in maniera assai vistosa, SENZA AVERE
ALCUNCHE' IN MANO né la borsa, né il telefono;
SI PRECISA CHE: al momento in cui l'auto del vigile affronta la curva, non si riesce a vedere ciò che accade (valigia e telefono cadere all'interno dell'abitacolo dell'auto), in quanto un'auto ferma in piena curva impedisce la visione;
• Subito dopo l'auto si ferma e si vede, con chiarezza indiscutibile, il sottoscritto dirigersi verso la macchina del vigile, che si era fermata, zoppicando vistosamente;
• In ultimo, si vede con chiarezza estrema, l'appellante inserire il braccio all'interno dell'auto e prelevare la borsa e successivamente il proprio telefonino” (così pag. 6 atto d'appello).
Da tali elementi si desume, secondo parte appellante, la falsa testimonianza resa dall CP_1
Lamenta quindi l'appellante che il primo Giudice abbia erroneamente omesso di valutare gli elementi probatori risultanti dall'esame del filmato e che abbia omesso di pronunciarsi sulla falsa testimonianza commessa dall CP_1
Evidenzia, al contrario, di aver domandato in atto di citazione l'accertamento delle false dichiarazioni dell' e che venisse accertato il reato di calunnia a danno CP_1
dell'odierno appellante, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti.
pagina 10 di 18 Quanto alle deposizioni dei testi menzionati dal giudice di prime cure, l'appellante evidenzia che questi ultimi si erano limitati a riferire soltanto di avere sentito l'attore inveire verbalmente contro il vigile.
Da ciò era derivata la condanna di parte appellante anche per oltraggio a pubblico ufficiale, condanna che la Corte di cassazione aveva ritenuto insussistente, in quanto il vigile fuori dall'udienza non rivestiva più la qualifica di pubblico ufficiale.
In definitiva lamenta l'appellante che il primo giudice non abbia adeguatamente esaminato il materiale probatorio, in quanto l aveva riferito di essere CP_1
assolutamente certo di avere visto lo scrivente sferrare un pugno al vigile, mentre al contrario quest'ultimo non ha mai detto di avere ricevuto un pugno.
Quanto alla natura calunniosa delle sue dichiarazioni, osserva che, non essendovi alcun motivo per cui l avrebbe dovuto rendere dichiarazioni di tal genere, da ciò si CP_1
desume che l'appellato aveva fatto tali affermazioni nella consapevolezza di dire il falso.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Dalla lettura dell'atto di citazione di primo grado si evince che l'attore ha contestato a di aver reso nel corso del dibattimento penale dichiarazioni integranti Controparte_1
i reati di falsa testimonianza e di calunnia, condotte che avevano determinato la sua condanna in sede penale per i reati contestati e che avevano causato all'attore gravi danni di natura personale e patrimoniale, perché lesive della sua persona e della sua professionalità.
Va peraltro considerato, in senso contrario, come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure, con pronuncia sul punto non censurata, che in relazione al contestato reato di falsa testimonianza la condanna dell'attore non è derivata unicamente dalla dichiarazione testimoniale di infatti, come si evince dalla lettura Controparte_1
pagina 11 di 18 della sentenza di primo grado, il Giudice penale, nel valutare la fondatezza delle accuse mosse a ha preso in esame il complessivo compendio probatorio, Parte_1
rappresentato “dalle dichiarazioni di , Testimone_1 Controparte_1 Tes_2
, dal contenuto del dvd visionato in udienza e dalla Persona_1 Testimone_3
documentazione presente nel fascicolo del dibattimento”.
Il provvedimento citato, a pagina 4, evidenzia infatti quanto segue: “in udienza è stato visionato in contraddittorio e nel corso dell'esame dell'imputato il video dal quale erano state estrapolate le immagini fotografiche in atti e in esso si distinguono con chiarezza
, e … “nel caso Parte_1 Testimone_1 Controparte_1 Tes_2
di specie la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte civile appare Testimone_1
comunque in sé coerente e non fantasiosa in relazione all'oltraggio e alle lesioni subite da parte di A supporto delle parole della persona offesa devono Parte_1
essere valutate come decisive le testimonianze di e Controparte_1 Tes_2
unite alla visione delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza e Testimone_3
alla documentazione sanitario prodotta”.
Anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato quella di primo grado, ha preso in considerazione non solo la testimonianza di ma anche CP_1
quella della parte offesa, dei testi e oltre alle immagini riprese dalle Tes_2 Tes_3
telecamere di sicurezza.
In particolare, a quest'ultimo riguardo la sentenza d'appello ha osservato che dalle riprese delle telecamere di sicurezza “emergeva con chiarezza l'immagine dell'imputato mentre sbatteva ripetutamente e per più di un minuto (all'evidenza un tempo lunghissimo) il ginocchio destro contro un paletto di ferro (fotogrammi dal n. 10 al n.
16). OC che lo stesso imputato poi nella denuncia orale del 20 dicembre 2011 e nella denuncia scritta del 23 marzo 2012 dichiarava essergli stato leso dalla parte
pagina 12 di 18 offesa mediante un volontario investimento compiuto con l'auto di servizio, investimento di cui però non vi è alcuna prova. Ed in effetti, la registrazione visiva dell'accaduto dimostra con precisione che non vi è stato alcun investimento e che l' si è Pt_1
prodotto da solo e volontariamente le lesioni lamentate”.
La conclusione cui è pervenuto il Giudice di prime cure ha trovato ulteriore conferma nella parte della sentenza di secondo grado, dove si legge che “a supporto della sussistenza di tale condotta illecita muovono ulteriori elementi quali la deposizione del teste , Assistente Capo della Polizia di Stato, che, intervenuto sul luogo al Per_1
momento del fatto e sentito all'udienza del 26 gennaio 2016, dichiarava di aver controllato personalmente l'autovettura dell'agente di polizia e non risultava che il furgoncino avesse investito qualsiasi persona perché non riportava danni" (cfr. Pag. 7 verbale di stenotipia udienza del 26.01.2016). Cristallizza infine la natura calunnatoria delle dichiarazioni dell'imputato, la precisa ricostruzione dell'intera vicenda operata dal teste della cui attendibilità non sussistono dubbi non solo alla luce della CP_1
pacatezza, precisione e reiterazione, ma anche in quanto, trattandosi di avvocato ed ex poliziotto, era perfettamente (e – se possibile -"doppiamente") consapevole dell'obbligo di dire la verità, dell'importanza della deposizione in dibattimento e delle connesse responsabilità”.
Del tutto convincente è poi l'argomento logico esaminato nella sentenza penale di secondo grado, laddove si afferma alle pagine 17 e 18, che “[…] l' se mai Pt_1
investito da un'auto mai avrebbe potuto inseguire correndo l'automobile. Confusa, irragionevole e surreale è la spiegazione fornita dall'imputato sul perché stesse colpendo ripetutamente col ginocchio destro il paletto di ferro: «non lo so, probabilmente il nervosismo del momento» «in quel momento la tensione era tale e il dolore alla gamba era tale che probabilmente ho fatto quel gesto... non lo so, ed ancora
«io non mi ricordavo se non l'avessi visto nel filmato, in non mi ricordavo perché tho pagina 13 di 18 fatto così, presumo che l'avessi fatto per il nervosismo» (cfr. verbale di stenotipia udienza del 5.07.2016). Giustificazione che, rappresentando un misero tentativo di difesa (l'imputato vorrebbe far credere che, dolente dopo essere stato investito avrebbe
“per nervosismo” non trovato nulla di meglio che sbattere il ginocchio sofferente contro un palo di ferro per più di un minuto finisce per aggravare la posizione dell' Pt_1
dimostrando ancor di più la volontà calunnatoria di accusare ingiustamente il Tes_1
Da ultimo, altro elemento che prova la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di calunnia deve individuarsi nell'avvenuta archiviazione del procedimento penale nei confronti di originato dalla denuncia dell . Testimone_1 Pt_1
In considerazione degli argomenti qui esposti, correttamente valutati dal giudice di prime cure, deve senz'altro ritenersi che non sussiste nesso di causalità necessaria tra la condotta di e i danni lamentati dall'appellante, dal momento che, a Controparte_1
prescindere dalle dichiarazioni rese dall'Adriatici, risulta più probabile che non che il giudizio penale a carico dell'attore si sarebbe concluso con una sentenza di condanna alla luce del complessivo compendio probatorio, congruamente e condivisibilmente valutato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello penale.
Quanto al contestato reato di calunnia deve rilevarsi, come ha già correttamente affermato il primo Giudice, che l'odierno appellante non ha offerto alcun elemento di prova volto a dimostrare la consapevolezza, in capo all dell'innocenza del CP_1
denunciante; anzi, gli elementi probatori esaminati dal giudice penale di primo e di secondo grado conducono a ritenere verosimile la vicenda descritta dall' nella CP_1
sua deposizione, sicché deve escludersi, attraverso una valutazione incidenter tantum, che i fatti contestati possano integrare la fattispecie del reato di calunnia.
Si osserva, infine, che appare superfluo ai fini della decisione l'esame del filmato ripreso dalle telecamere di sicurezza, posto che - come già congruamente evidenziato dalla
Corte d'Appello penale - “la registrazione visiva dell'accaduto dimostra con precisione pagina 14 di 18 che non vi è stato alcun investimento e che l si è prodotto da solo e Pt_1
volontariamente le lesioni lamentate”.
In ogni caso l'eventuale visione del filmato – già effettuato dal giudice di prime cure nel contraddittorio delle parti – non potrebbe condurre a diversa conclusione, in quanto tale istanza è diretta unicamente a dimostrare la falsità della deposizione resa dall CP_1
circostanza peraltro tutto irrilevante ai fini della decisione posto che la pronuncia di condanna resa nei confronti di non è derivata unicamente dalla Parte_1
dichiarazione testimoniale di ma dal complessivo esame del Controparte_1
compendio probatorio acquisito nel giudizio penale.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
In applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tali spese sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia (€ 300.000,00) in rapporto all'attività difensiva in concreto svolta, in complessivi € 7.120,00, oltre al rimborso 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Merita altresì accoglimento la domanda di condanna ex art. 96, comma terzo c.p.c. formulata da parte appellata.
A tale riguardo è opportuno ricordare che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è pagina 15 di 18 preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (così Cass., Sez. Unite, sentenza n. 22405/2018).
Nel caso di specie, l'impugnazione proposta appare obiettivamente pretestuosa, perché volta soltanto a reiterare accuse nei confronti della controparte, manifestamente inconsistenti e validamente disattese dal giudice di primo grado, nonché nei vari giudizi penali innanzi richiamati.
Pertanto, in considerazione della colpa grave manifestata nel proporre l'impugnazione e della sua temerarietà, ricorrono le condizioni di cui all'art. 96, terzo comma c.p.c. per il riconoscimento in via equitativa alla parte appellata di una somma pari alla metà delle spese legali liquidate alla stessa per questo grado di giudizio, senza gli accessori di legge, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., primo comma, dalla data della presente sentenza al saldo.
A mente dell'art. 96 quarto comma c.p.c. l'appellante deve essere altresì condannato al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma, che si determina in €
500,00.
Merita altresì accoglimento l'istanza di cancellazione delle seguenti espressioni offensive e sconvenienti, presenti nell'atto d'appello e precisamente, mascalzone, disonesto, scellerato e farabutto individuo, schifoso, ripugnante, stomachevole individuo, SCHIFOSAMENTE BUGIARDO E DISONESTO.
Non ricorrono le condizioni per applicare l'art. 89 secondo comma c.p.c. pagina 16 di 18 La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 766/2025, pubblicata in data 20.01.2025 che, per l'effetto, conferma;
condanna alla rifusione delle spese del grado sostenute da Parte_1
che liquida in complessivi € 7.120,00, oltre al rimborso 15% spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a ai sensi dell'art. 96 Parte_1 Controparte_1
terzo comma c.p.c., la somma di € 3.560,00, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c. primo comma, dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende Parte_1
della somma di € 500,00; dispone, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione delle seguenti espressioni offensive e sconvenienti, presenti nell'atto d'appello: “mascalzone, disonesto, scellerato e farabutto individuo, schifoso, ripugnante, stomachevole individuo, SCHIFOSAMENTE
BUGIARDO E DISONESTO”; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del pagina 17 di 18 D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 12 novembre 2025
Il Consigliere est.
SI D'EL
Il Presidente
AR DA
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR DA Presidente
Dott.ssa SI D'EL Consigliere rel
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 770/2025 promossa in grado d'appello
DA
Avv. (C.F. ), in proprio Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA BACCACCIO 2/B 20090
SA CO
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 18 (C.F. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA PRIVATA LETIZIA 6 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. ELEONORA
GAVONI, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 766/2025 , emessa dal Tribunale di Milano,
Sezione 10a Civile, Giudice, Dott.ssa Annamaria Salerno, nell'ambito del giudizio avente N.R.G. 46038/2022, depositata in cancelleria in data 29/1/2025, notificata il 6
FEBBRAIO 2025, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, accertata la falsa testimonianza resa in sede dibattimentale nel giudizio di primo grado presso il Tribunale di Pavia, da nonché la calunnia commessa a danno dello scrivente a Controparte_1
seguito della dichiarazione secondo cui l'esponente avrebbe sferrato un pugno in faccia al vigile, senza che quest'ultimo avesse mai dichiarato di avere ricevuto un pugno dallo scrivente, dichiarare e condannare a pagare allo scrivente tutti i danni Controparte_1
patiti e patiendi personali e professionali subiti a seguito della condanna ad anni uno e mesi sei di reclusione. Per tutto quanto sopra esposto, si chiede condannarsi massimo adriatici a pagare un risarcimento del danno pari a non meno di € 300.000,00 o in quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, si insiste per la pagina 2 di 18 visione del filmato in udienza” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, Si chiede e si insiste per la visione del filmato nel contraddittorio delle parti, al fine di accertare de verificare, in maniera definitiva, la verità storica dei fatti e la prova che le false dichiarazioni rese da adriatici sono state l'unica causa della condanna dello CP_1
scrivente.
Nel caso non creduto di rigetto della presente impugnazione si chiede dichiarare in ogni caso la dichiarata falsa testimonianza e calunnia e ciò al fine di permettere all'odierno appellante di ricorrere per la revisione del processo penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 630 c.p.p., compensare le spese di primo grado e del presente grado di giudizio.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: IN VIA PRELIMINARE DICHIARARE l'INAMMISSIBILITA' dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
NEL MERITO ➢ Per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto, come meglio dedotte in narrativa, RESPINGERE l'appello in quanto, inammissibile, improcedibile e comunque infondato in fatto e diritto e per l'effetto, CONFERMARE la Sentenza di primo grado.
➢ ACCERTARE E DICHIARARE che l'appellante ha utilizzato espressioni diffamatorie ed offensive, non riguardanti l'oggetto della causa e, comunque, eccedenti le esigenze difensive e per l'effetto
DISPORRE, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione delle predette espressioni;
pagina 3 di 18 ASSEGNARE alla parte convenuta una somma, a titolo di risarcimento del conseguente danno non patrimoniale sofferto, da determinarsi in via equitativa e, conseguentemente,
CONDANNARE l'Avv. a versare alla parte convenuta la Parte_1
predetta somma.
➢ CONDANNARE l'Avv. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite Parte_1
temeraria, nella misura che sarà ritenuta di giustizia.
➢ CONDANNARE l'Avv. alla refusione delle spese legali, Parte_1
comprensive di diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed
IVA, del presente giudizio.
➢ TRASMETTERE gli atti di controparte all'Ordine degli Avvocati di Milano, ai sensi dell'art. 88 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 766/2025, pubblicata il 29.01.2025, il Tribunale di Milano respingeva le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in complessivi euro 7.052,00 e disponeva la cancellazione delle espressioni offensive presenti nell'atto di citazione e nella comparsa conclusionale.
Il Giudice di prime cure così esponeva i fatti oggetto di causa.
“ conveniva in giudizio al fine di chiedere Parte_1 Controparte_1
l'accertamento della falsa testimonianza resa in sede di giudizio penale da
[...]
nonché della calunnia commessa dallo stesso a danno dell'attore che avrebbe CP_1
comportato la condanna del medesimo anche per il delitto di cui all'art. 582 c.p. oltre a quello di cui all'art. 368 c.p.p e, per l'effetto, la condanna di al Controparte_1
pagina 4 di 18 risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi personali e professionali subìti dall'attore a seguito della condanna penale.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva che, in data 20 dicembre 2011, si svolgeva presso il Giudice di Pace di Pavia l'udienza relativa all'opposizione proposta dall'avv. avverso una contravvenzione fatta dall'Agente Istruttore della Polizia Pt_1
Locale di Binasco, , dovuta all'uso del telefono cellulare alla guida Testimone_1
dell'odierno attore;
che il sig. si era presentato armato in udienza, circostanza Tes_1
fattuale che, avendo turbato l'odierno attore, lo aveva indotto a chiamare le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto e per chiedere un intervento delle stesse in loco;
che, usciti fuori dall'Ufficio del giudice di pace di Pavia, a Piazza del Municipio,
l'attore seguiva il vigile , il quale entrava nell'autovettura di servizio;
Testimone_1
che l'attore, onde evitare che l'Agente della Polizia Locale si allontanasse, si posizionava davanti al predetto autoveicolo;
che l'Agente decideva comunque di partire nonostante l'attore si trovasse davanti alla sua auto e, dunque, lo colpiva sul ginocchio destro con il paraurti;
che l'attore urlando chiedeva all'Agente di fermarsi e Tes_1
inseguiva la sua auto zoppicando per il dolore al ginocchio nella speranza di riuscire a fermarla;
che, al momento in cui l'auto era costretta a rallentare per affrontare una curva, l'attore riusciva a raggiungerla, aggrappandosi al finestrino aperto con la mano destra, e, nel concitato frangente, perdeva involontariamente all'interno dell'autoveicolo dell'Agente della P.L. la sua borsa e il suo telefonino tenuti in mano fino a quel momento;
che l'auto si fermava e, pertanto, l'attore recuperava la propria borsa e il suo telefono cellulare;
che l'attore, in attesa dell'arrivo di una pattuglia della
Polizia di Stato (che aveva chiamato precedentemente), si fermava di fronte all'auto dell'Agente, si appoggiava ad un paletto in ferro e, a causa del forte dolore al ginocchio, muoveva la gamba nel tentativo di articolare il ginocchio per calmare il dolore;
che, arrivata una pattuglia della Polizia, gli agenti sentivano a SIT il vigile
pagina 5 di 18 l'odierno attore e alcuni testi ivi presenti, tra cui che l'attore Tes_1 Controparte_1
veniva condannato per i reati di calunnia, lesioni colpose ed oltraggio a P.U. (in relazione a quest'ultimo reato, l'attore è stato assolto in Cassazione); che tali provvedimenti di condanna sarebbero conseguenza diretta della testimonianza di
il quale aveva dichiarato non solo di avere visto l'odierno attore Controparte_1
correre velocemente per inseguire il vigile quindi, di non averlo mai visto Tes_1
zoppicare ma anche che l'attore aveva sbattuto ripetutamente il proprio ginocchio destro contro un piliere in ferro delimitante il percorso diretto alla porta carraia del municipio di Pavia per simulare un investimento volontario da parte del vigile . Tes_1
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 27.01.2023, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare
l'improcedibilità della domanda, per la tardività dell'iscrizione a ruolo e di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., e nel merito, di respingere le domande formulate dall'avv. in quanto inammissibili, Pt_1
improcedibili e comunque infondate in fatto e diritto, di accertare e dichiarare che
l'attore ha utilizzato nell'atto introduttivo del giudizio espressioni sconvenienti ed offensive non riguardanti l'oggetto della causa e, comunque, eccedenti le esigenze difensive e per l'effetto disporre ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle predette espressioni o condannare l'attore a pagare alla parte convenuta una somma, a titolo di risarcimento del conseguente danno non patrimoniale sofferto, da determinarsi in via equitativa e, infine, di condannare l'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alla refusione delle spese legali”.
Dopo aver così esposto i fatti oggetto di causa, il Giudice di prime cure qualificava la domanda di parte attrice quale domanda di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c. i cui elementi costitutivi sono la presenza di un fatto illecito e di un danno, inteso quale danno-conseguenza del fatto lesivo. pagina 6 di 18 Ciò premesso, osservava che nel caso di specie “il fatto illecito posto a fondamento della pretesa creditoria che l'attore imputa al convenuto attiene alle dichiarazioni dell ascritte dall'attore a fatti di falsa testimonianza e calunnia, che CP_1
avrebbero indotto erroneamente i vari giudici penali che hanno giudicato la condotta dell'odierno attore a ritenerlo colpevole di lesioni dolose, calunnia reale e oltraggio a pubblico ufficiale”.
Evidenziava poi che, “secondo i principi ormai consolidati, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale - richiesto dall'art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale - tra un'azione o un'omissione ed un evento deve applicarsi il principio della condicio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale, sotteso agli artt. 40 e 41 c.p..”.
Alla stregua di ciò, se la condotta altrui (di un terzo ma anche della stessa vittima) si inserisce in una serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione dell'evento dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia (secondo i noti principi della equivalenza delle condizioni, ispirati alla teoria causale della condicio sine qua non, in base ai quali tutti gli antecedenti di un evento sono da considerare causa di esso).
L'interruzione si verifica, invece, qualora la condotta altrui, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, ponga in essere un'altra serie causale autonoma rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione (cfr. Cass.,
06/04/2006 n. 8096)”.
Ciò posto, osservava che nel caso di specie, “al di là del giudizio di eventuale illiceità delle condotte dell'Adriatici, in ogni caso, non risulta provato in giudizio che i danni
pagina 7 di 18 personali e professionali conseguenti alla condanna penale dell'attore siano riconducibili, quale conseguenza immediata e diretta, esclusivamente alla condotta del convenuto”.
Infatti, benché l'attore avesse assunto che le pronunce di condanna emesse nei suoi confronti si fossero basate sulla falsa testimonianza dell'Adriatici, “dalla lettura delle sentenze del Tribunale di Pavia e della Corte di appello di Milano (docc. 2 e 3, fasc. conv.) emerge che la condanna dell'odierno attore sia derivata da una complessiva valutazione del compendio probatorio, quindi, non soltanto dalle dichiarazioni dell ma anche da ulteriori dichiarazioni provenienti da altri testi presenti nel CP_1
Piazzale del Municipio di Pavia il giorno 20 dicembre 201, idonee da sé sole a fondare la sentenza di condanna”.
Si leggeva, in particolare, nella sentenza del Tribunale di Pavia che “a supporto delle parole della persona offesa devono essere valutate come decisive le testimonianze di
e unite alla visione delle immagini Controparte_1 Tes_2 Testimone_3
riprese dalle telecamere di sicurezza e alla documentazione sanitario prodotta”.
Anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano aveva valorizzato la deposizione della parte lesa ed altri elementi probatori di natura orale e documentale. Testimone_1
Di conseguenza, non potendosi affermare che la condanna in sede penale fosse riconducibile esclusivamente alla condotta del convenuto, il giudice di prime cure non riteneva sussistente il nesso di causalità materiale richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.
Con riguardo all'allegata natura calunniosa delle dichiarazioni rese dall CP_1
osservava poi che l'attore non aveva “fornito prova della sussistenza, nella fattispecie, del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice invocata (art. 368 c.p.)”, in pagina 8 di 18 quanto nessun elemento, neppure presuntivo, era stato fornito da parte attrice al fine di dimostrare che il convenuto fosse consapevole dell'innocenza del denunciante.
ha interposto appello avverso tale sentenza insistendo, in via Parte_1
istruttoria, per la visione integrale, nel contraddittorio delle parti, del filmato menzionato in atti e nel merito per l'integrale accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
Parte appellata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'avverso gravame.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 4 novembre 2025, svoltasi con modalità cartolare, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'atto d'appello ha preliminarmente ripercorso i fatti oggetto Parte_1
di causa osservando che dalla visione del filmato, già depositato in udienza e visionato nel giudizio di primo grado, si evince chiaramente che l aveva reso falsa CP_1
testimonianza, in quanto in sede dibattimentale aveva dichiarato “di avere visto comportamenti violenti da parte dello scrivente nei confronti del vigile, non solo, di averlo visto correre velocemente e mai claudicante, e, immediatamente dopo che la suddetta auto si era fermata, di avere visto lo scrivente lanciare all'interno dell'auto di servizio la propria borsa e successivamente il telefonino e poi (come se non bastasse), di avere visto -senza dubbio alcuno- lo scrivente sferrare un pugno al vigile (così pag. 4 atto d'appello)”.
pagina 9 di 18 Al contrario nel menzionato filmato si vedeva chiaramente l'appellante,
“immediatamente dopo la partenza dell'auto, ZOPPICARE VISTOSAMENTE, durante
l'inseguimento dell'auto del vigile ed avere la borsa in mano”.
• L'auto del vigile affrontare la curva e, un istante dopo, uscire dalla curva, nonché, a seguire, spuntare il sottoscritto, zoppicando in maniera assai vistosa, SENZA AVERE
ALCUNCHE' IN MANO né la borsa, né il telefono;
SI PRECISA CHE: al momento in cui l'auto del vigile affronta la curva, non si riesce a vedere ciò che accade (valigia e telefono cadere all'interno dell'abitacolo dell'auto), in quanto un'auto ferma in piena curva impedisce la visione;
• Subito dopo l'auto si ferma e si vede, con chiarezza indiscutibile, il sottoscritto dirigersi verso la macchina del vigile, che si era fermata, zoppicando vistosamente;
• In ultimo, si vede con chiarezza estrema, l'appellante inserire il braccio all'interno dell'auto e prelevare la borsa e successivamente il proprio telefonino” (così pag. 6 atto d'appello).
Da tali elementi si desume, secondo parte appellante, la falsa testimonianza resa dall CP_1
Lamenta quindi l'appellante che il primo Giudice abbia erroneamente omesso di valutare gli elementi probatori risultanti dall'esame del filmato e che abbia omesso di pronunciarsi sulla falsa testimonianza commessa dall CP_1
Evidenzia, al contrario, di aver domandato in atto di citazione l'accertamento delle false dichiarazioni dell' e che venisse accertato il reato di calunnia a danno CP_1
dell'odierno appellante, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti.
pagina 10 di 18 Quanto alle deposizioni dei testi menzionati dal giudice di prime cure, l'appellante evidenzia che questi ultimi si erano limitati a riferire soltanto di avere sentito l'attore inveire verbalmente contro il vigile.
Da ciò era derivata la condanna di parte appellante anche per oltraggio a pubblico ufficiale, condanna che la Corte di cassazione aveva ritenuto insussistente, in quanto il vigile fuori dall'udienza non rivestiva più la qualifica di pubblico ufficiale.
In definitiva lamenta l'appellante che il primo giudice non abbia adeguatamente esaminato il materiale probatorio, in quanto l aveva riferito di essere CP_1
assolutamente certo di avere visto lo scrivente sferrare un pugno al vigile, mentre al contrario quest'ultimo non ha mai detto di avere ricevuto un pugno.
Quanto alla natura calunniosa delle sue dichiarazioni, osserva che, non essendovi alcun motivo per cui l avrebbe dovuto rendere dichiarazioni di tal genere, da ciò si CP_1
desume che l'appellato aveva fatto tali affermazioni nella consapevolezza di dire il falso.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Dalla lettura dell'atto di citazione di primo grado si evince che l'attore ha contestato a di aver reso nel corso del dibattimento penale dichiarazioni integranti Controparte_1
i reati di falsa testimonianza e di calunnia, condotte che avevano determinato la sua condanna in sede penale per i reati contestati e che avevano causato all'attore gravi danni di natura personale e patrimoniale, perché lesive della sua persona e della sua professionalità.
Va peraltro considerato, in senso contrario, come ha correttamente osservato il Giudice di prime cure, con pronuncia sul punto non censurata, che in relazione al contestato reato di falsa testimonianza la condanna dell'attore non è derivata unicamente dalla dichiarazione testimoniale di infatti, come si evince dalla lettura Controparte_1
pagina 11 di 18 della sentenza di primo grado, il Giudice penale, nel valutare la fondatezza delle accuse mosse a ha preso in esame il complessivo compendio probatorio, Parte_1
rappresentato “dalle dichiarazioni di , Testimone_1 Controparte_1 Tes_2
, dal contenuto del dvd visionato in udienza e dalla Persona_1 Testimone_3
documentazione presente nel fascicolo del dibattimento”.
Il provvedimento citato, a pagina 4, evidenzia infatti quanto segue: “in udienza è stato visionato in contraddittorio e nel corso dell'esame dell'imputato il video dal quale erano state estrapolate le immagini fotografiche in atti e in esso si distinguono con chiarezza
, e … “nel caso Parte_1 Testimone_1 Controparte_1 Tes_2
di specie la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte civile appare Testimone_1
comunque in sé coerente e non fantasiosa in relazione all'oltraggio e alle lesioni subite da parte di A supporto delle parole della persona offesa devono Parte_1
essere valutate come decisive le testimonianze di e Controparte_1 Tes_2
unite alla visione delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza e Testimone_3
alla documentazione sanitario prodotta”.
Anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato quella di primo grado, ha preso in considerazione non solo la testimonianza di ma anche CP_1
quella della parte offesa, dei testi e oltre alle immagini riprese dalle Tes_2 Tes_3
telecamere di sicurezza.
In particolare, a quest'ultimo riguardo la sentenza d'appello ha osservato che dalle riprese delle telecamere di sicurezza “emergeva con chiarezza l'immagine dell'imputato mentre sbatteva ripetutamente e per più di un minuto (all'evidenza un tempo lunghissimo) il ginocchio destro contro un paletto di ferro (fotogrammi dal n. 10 al n.
16). OC che lo stesso imputato poi nella denuncia orale del 20 dicembre 2011 e nella denuncia scritta del 23 marzo 2012 dichiarava essergli stato leso dalla parte
pagina 12 di 18 offesa mediante un volontario investimento compiuto con l'auto di servizio, investimento di cui però non vi è alcuna prova. Ed in effetti, la registrazione visiva dell'accaduto dimostra con precisione che non vi è stato alcun investimento e che l' si è Pt_1
prodotto da solo e volontariamente le lesioni lamentate”.
La conclusione cui è pervenuto il Giudice di prime cure ha trovato ulteriore conferma nella parte della sentenza di secondo grado, dove si legge che “a supporto della sussistenza di tale condotta illecita muovono ulteriori elementi quali la deposizione del teste , Assistente Capo della Polizia di Stato, che, intervenuto sul luogo al Per_1
momento del fatto e sentito all'udienza del 26 gennaio 2016, dichiarava di aver controllato personalmente l'autovettura dell'agente di polizia e non risultava che il furgoncino avesse investito qualsiasi persona perché non riportava danni" (cfr. Pag. 7 verbale di stenotipia udienza del 26.01.2016). Cristallizza infine la natura calunnatoria delle dichiarazioni dell'imputato, la precisa ricostruzione dell'intera vicenda operata dal teste della cui attendibilità non sussistono dubbi non solo alla luce della CP_1
pacatezza, precisione e reiterazione, ma anche in quanto, trattandosi di avvocato ed ex poliziotto, era perfettamente (e – se possibile -"doppiamente") consapevole dell'obbligo di dire la verità, dell'importanza della deposizione in dibattimento e delle connesse responsabilità”.
Del tutto convincente è poi l'argomento logico esaminato nella sentenza penale di secondo grado, laddove si afferma alle pagine 17 e 18, che “[…] l' se mai Pt_1
investito da un'auto mai avrebbe potuto inseguire correndo l'automobile. Confusa, irragionevole e surreale è la spiegazione fornita dall'imputato sul perché stesse colpendo ripetutamente col ginocchio destro il paletto di ferro: «non lo so, probabilmente il nervosismo del momento» «in quel momento la tensione era tale e il dolore alla gamba era tale che probabilmente ho fatto quel gesto... non lo so, ed ancora
«io non mi ricordavo se non l'avessi visto nel filmato, in non mi ricordavo perché tho pagina 13 di 18 fatto così, presumo che l'avessi fatto per il nervosismo» (cfr. verbale di stenotipia udienza del 5.07.2016). Giustificazione che, rappresentando un misero tentativo di difesa (l'imputato vorrebbe far credere che, dolente dopo essere stato investito avrebbe
“per nervosismo” non trovato nulla di meglio che sbattere il ginocchio sofferente contro un palo di ferro per più di un minuto finisce per aggravare la posizione dell' Pt_1
dimostrando ancor di più la volontà calunnatoria di accusare ingiustamente il Tes_1
Da ultimo, altro elemento che prova la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di calunnia deve individuarsi nell'avvenuta archiviazione del procedimento penale nei confronti di originato dalla denuncia dell . Testimone_1 Pt_1
In considerazione degli argomenti qui esposti, correttamente valutati dal giudice di prime cure, deve senz'altro ritenersi che non sussiste nesso di causalità necessaria tra la condotta di e i danni lamentati dall'appellante, dal momento che, a Controparte_1
prescindere dalle dichiarazioni rese dall'Adriatici, risulta più probabile che non che il giudizio penale a carico dell'attore si sarebbe concluso con una sentenza di condanna alla luce del complessivo compendio probatorio, congruamente e condivisibilmente valutato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello penale.
Quanto al contestato reato di calunnia deve rilevarsi, come ha già correttamente affermato il primo Giudice, che l'odierno appellante non ha offerto alcun elemento di prova volto a dimostrare la consapevolezza, in capo all dell'innocenza del CP_1
denunciante; anzi, gli elementi probatori esaminati dal giudice penale di primo e di secondo grado conducono a ritenere verosimile la vicenda descritta dall' nella CP_1
sua deposizione, sicché deve escludersi, attraverso una valutazione incidenter tantum, che i fatti contestati possano integrare la fattispecie del reato di calunnia.
Si osserva, infine, che appare superfluo ai fini della decisione l'esame del filmato ripreso dalle telecamere di sicurezza, posto che - come già congruamente evidenziato dalla
Corte d'Appello penale - “la registrazione visiva dell'accaduto dimostra con precisione pagina 14 di 18 che non vi è stato alcun investimento e che l si è prodotto da solo e Pt_1
volontariamente le lesioni lamentate”.
In ogni caso l'eventuale visione del filmato – già effettuato dal giudice di prime cure nel contraddittorio delle parti – non potrebbe condurre a diversa conclusione, in quanto tale istanza è diretta unicamente a dimostrare la falsità della deposizione resa dall CP_1
circostanza peraltro tutto irrilevante ai fini della decisione posto che la pronuncia di condanna resa nei confronti di non è derivata unicamente dalla Parte_1
dichiarazione testimoniale di ma dal complessivo esame del Controparte_1
compendio probatorio acquisito nel giudizio penale.
In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
In applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tali spese sono liquidate, tenuto conto del valore della controversia (€ 300.000,00) in rapporto all'attività difensiva in concreto svolta, in complessivi € 7.120,00, oltre al rimborso 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Merita altresì accoglimento la domanda di condanna ex art. 96, comma terzo c.p.c. formulata da parte appellata.
A tale riguardo è opportuno ricordare che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è pagina 15 di 18 preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)” (così Cass., Sez. Unite, sentenza n. 22405/2018).
Nel caso di specie, l'impugnazione proposta appare obiettivamente pretestuosa, perché volta soltanto a reiterare accuse nei confronti della controparte, manifestamente inconsistenti e validamente disattese dal giudice di primo grado, nonché nei vari giudizi penali innanzi richiamati.
Pertanto, in considerazione della colpa grave manifestata nel proporre l'impugnazione e della sua temerarietà, ricorrono le condizioni di cui all'art. 96, terzo comma c.p.c. per il riconoscimento in via equitativa alla parte appellata di una somma pari alla metà delle spese legali liquidate alla stessa per questo grado di giudizio, senza gli accessori di legge, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c., primo comma, dalla data della presente sentenza al saldo.
A mente dell'art. 96 quarto comma c.p.c. l'appellante deve essere altresì condannato al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma, che si determina in €
500,00.
Merita altresì accoglimento l'istanza di cancellazione delle seguenti espressioni offensive e sconvenienti, presenti nell'atto d'appello e precisamente, mascalzone, disonesto, scellerato e farabutto individuo, schifoso, ripugnante, stomachevole individuo, SCHIFOSAMENTE BUGIARDO E DISONESTO.
Non ricorrono le condizioni per applicare l'art. 89 secondo comma c.p.c. pagina 16 di 18 La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 766/2025, pubblicata in data 20.01.2025 che, per l'effetto, conferma;
condanna alla rifusione delle spese del grado sostenute da Parte_1
che liquida in complessivi € 7.120,00, oltre al rimborso 15% spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a ai sensi dell'art. 96 Parte_1 Controparte_1
terzo comma c.p.c., la somma di € 3.560,00, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 c.c. primo comma, dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende Parte_1
della somma di € 500,00; dispone, ex art. 89 c.p.c., la cancellazione delle seguenti espressioni offensive e sconvenienti, presenti nell'atto d'appello: “mascalzone, disonesto, scellerato e farabutto individuo, schifoso, ripugnante, stomachevole individuo, SCHIFOSAMENTE
BUGIARDO E DISONESTO”; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del pagina 17 di 18 D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 12 novembre 2025
Il Consigliere est.
SI D'EL
Il Presidente
AR DA
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