TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/12/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 707/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 707/2025; promossa da:
e (in atti generalizzati), entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi, dall'avv. Gianni Spina;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo;
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 23/07/2025, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati in ON (IS) in data 06/09/2008, con rito concordatario e in regime di separazione dei beni, e che dall'unione è nata la figlia (02/10/2011) – hanno adito l'intestato Tribunale, Per_1 chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Designato il giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale nel presente giudizio. Le condizioni su cui le parti si sono accordate sono conformi alla legge e possono, quindi, essere integralmente recepite da questo Tribunale, avendo le parti previsto l'affidamento condiviso (che, com'è noto, costituisce la regola fondamentale in materia di affidamento dei figli) della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre e con regolamentazione delle modalità (anche a distanza) di esercizio del diritto di frequentazione e visita da parte del genitore non collocatario tali da garantire, nonostante il trasferimento (condiviso) della minore a Milano con la madre, il rispetto del diritto della minore stessa ad una piena bigenitorialità. Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(generalizzati come in atti) alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del
[...] presente giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON (IS), per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di ON, IS, dell'anno 2008, al n. 9, parte II, serie A);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 707/2025; promossa da:
e (in atti generalizzati), entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi, dall'avv. Gianni Spina;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo;
FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 23/07/2025, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati in ON (IS) in data 06/09/2008, con rito concordatario e in regime di separazione dei beni, e che dall'unione è nata la figlia (02/10/2011) – hanno adito l'intestato Tribunale, Per_1 chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Designato il giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento. Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale nel presente giudizio. Le condizioni su cui le parti si sono accordate sono conformi alla legge e possono, quindi, essere integralmente recepite da questo Tribunale, avendo le parti previsto l'affidamento condiviso (che, com'è noto, costituisce la regola fondamentale in materia di affidamento dei figli) della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre e con regolamentazione delle modalità (anche a distanza) di esercizio del diritto di frequentazione e visita da parte del genitore non collocatario tali da garantire, nonostante il trasferimento (condiviso) della minore a Milano con la madre, il rispetto del diritto della minore stessa ad una piena bigenitorialità. Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(generalizzati come in atti) alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del
[...] presente giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON (IS), per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di ON, IS, dell'anno 2008, al n. 9, parte II, serie A);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda