Ordinanza collegiale 28 maggio 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02058/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento:
quanto al ricorso principale:
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso e comunicato in data -OMISSIS- avente ad oggetto il rigetto della domanda per il riconoscimento e l’accertamento del diritto al riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza (quattro anni);
quanto ai motivi aggiunti presentati in data 14.10.2024:
del provvedimento n. -OMISSIS-, comunicato in data -OMISSIS-, confermativo del precedente rigetto nonché per l’accertamento e il riconoscimento del diritto al riscatto ai fini pensionistici, ex art. 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visto l'art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. NO De IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha come oggetto l’annullamento del provvedimento di rigetto (successivamente confermato) della domanda per il riconoscimento del diritto al riscatto, ai sensi dell’art. 32 del D.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, e dunque ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza (quattro anni) nonché per l’accertamento del suddetto diritto.
2. Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Tribunale, vista la circolare n.6/367/1-55-21-1 di prot. 2015 del 22.1.2025 con la quale la Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in ragione del parere dell’Avvocatura dello Stato, ha manifestato al Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico – Ufficio Contenzioso la necessità di accogliere le istanze (formulate da Ufficiali provenienti dal disciolto Corpo Forestale e transitati in virtù del D. lgs. 177/2016 e Ufficiali del ruolo normale provenienti da altri ruoli) di riconoscimento del periodo corrispondente alla durata del corso legale di laurea, sia ai fini pensionistici, ex art. 32 del D.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 che, ai fini stipendiali, ex art. 1783 del 16 dicembre 2010, n. 66, ha disposto che le amministrazioni resistenti predisponessero una relazione in ordine agli adempimenti posti in essere per dare esecuzione alla suddetta Circolare.
3. Con atto del 25.6.2025, la difesa erariale ha depositato il decreto n. -OMISSIS-, emesso dal Centro Nazionale Amministrativo del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri in favore del ricorrente e avente ad oggetto il riconoscimento, ai fini pensionistici, in aggiunta al servizio militare attualmente reso nell’Arma dei Carabinieri, di anni 2, mesi 1 e giorni 5, relativi al corso di laurea in Giurisprudenza e antecedenti la data del conseguimento del suddetto titolo di studio ai sensi dell’art. 32 del D.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Con memoria del 3.11.2025, parte ricorrente ha chiesto dichiararsi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’Amministrazione riconosciuto medio tempore la pretesa azionata, e insistendo per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite ed alla restituzione del contributo unificato.
5. Il Collegio, preso atto della dichiarazione della parte successivamente all’adozione del decreto n. -OMISSIS-, può pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a..
6. La decisione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite, salva la restituzione del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite, salva la restituzione in favore del ricorrente del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR TR, Presidente
OL Ciconte, Referendario
NO De IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO De IO | AR TR |
IL SEGRETARIO